07.06.2013 Views

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nell'esercizio dell'attività d'impresa, o perché strumentali all'esercizio stesso<br />

dell'attività e attinenti all'organizzazione e gestione dell'azienda). Sono, invece,<br />

esclusi dalla successione i contratti a carattere personale, cioè stipulati in<br />

considerazione della personalità <strong>di</strong> un contraente, la cui prestazione non<br />

potrebbe, quin<strong>di</strong>, essere eseguita da un soggetto <strong>di</strong>verso; ed inoltre, quelli esclusi<br />

espressamente da una clausola inserita nel contratto stesso <strong>di</strong> trasferimento<br />

dell'azienda (RIVOLTA, COLOMBO, Cass., 29 gennaio 1979, n. 632) (G.M.<br />

RIVOLTA, II trasferimento volontario, cit., pag. 27; G.E. COLOMBO, op. cit., pag.<br />

83 ss.; in giurisprudenza: Cass., 29 gennaio 1979, n. 632, in Giusi, civ., 1979,<br />

voi. I, pag. 1488, con nota <strong>di</strong> A. DI AMATO, Trasferimento non negoziale<br />

dell'azienda e successione nei contratti, Giur. it., 1980, voi. I, 1, e. 146 e Foro it.,<br />

1979,1, e. 1818; App. <strong>Milano</strong>, 21 gennaio 1986, in Giur. it., 1986, voi. I, 2, e.<br />

713).<br />

La successione <strong>di</strong> cui all'art. 2558 c.c. riguarda, in ogni caso, soltanto i contratti a<br />

prestazioni corrispettive non ancora eseguite dalle parti (infatti, per i contratti dai<br />

quali derivano solo cre<strong>di</strong>ti o solo debiti, la successione è regolata dagli artt.<br />

2559-2560 c.c).<br />

Per quanto riguarda gli effetti della successione dell'acquirente nei rapporti<br />

contrattuali, si ha in primo luogo la liberazione del cedente; infatti, nella<br />

fattispecie in esame, non potrebbe operare il secondo comma dell'art. 1408 c.c.<br />

(per il quale, il contraente ceduto può <strong>di</strong>chiarare <strong>di</strong> non liberare il cedente), in<br />

quanto il terzo contraente risulta estraneo al negozio <strong>di</strong> trasferimento<br />

dell'azienda, il quale produce, come effetto naturale, la successione contrattuale<br />

dell'acquirente (BOZZA).<br />

Il terzo è tutelato, in ogni caso, dalla prevista facoltà <strong>di</strong> recesso per giusta causa<br />

o, trattandosi <strong>di</strong> contratti a prestazioni corrispettive ineseguite, dalla opponibilità<br />

dell'inadempimento; inoltre, la mancata liberazione del cedente escluderebbe<br />

ogni interesse del terzo contraente al recesso (BOZZA).<br />

In particolare, la successione nei contratti <strong>di</strong> durata libera l'alienante dai debiti <strong>di</strong><br />

prestazioni future (è, invece, <strong>di</strong>scusso se essa liberi il cedente dai debiti in<br />

67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!