Allegato 2 - Tribunale di Milano
Allegato 2 - Tribunale di Milano
Allegato 2 - Tribunale di Milano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
nell'esercizio dell'attività d'impresa, o perché strumentali all'esercizio stesso<br />
dell'attività e attinenti all'organizzazione e gestione dell'azienda). Sono, invece,<br />
esclusi dalla successione i contratti a carattere personale, cioè stipulati in<br />
considerazione della personalità <strong>di</strong> un contraente, la cui prestazione non<br />
potrebbe, quin<strong>di</strong>, essere eseguita da un soggetto <strong>di</strong>verso; ed inoltre, quelli esclusi<br />
espressamente da una clausola inserita nel contratto stesso <strong>di</strong> trasferimento<br />
dell'azienda (RIVOLTA, COLOMBO, Cass., 29 gennaio 1979, n. 632) (G.M.<br />
RIVOLTA, II trasferimento volontario, cit., pag. 27; G.E. COLOMBO, op. cit., pag.<br />
83 ss.; in giurisprudenza: Cass., 29 gennaio 1979, n. 632, in Giusi, civ., 1979,<br />
voi. I, pag. 1488, con nota <strong>di</strong> A. DI AMATO, Trasferimento non negoziale<br />
dell'azienda e successione nei contratti, Giur. it., 1980, voi. I, 1, e. 146 e Foro it.,<br />
1979,1, e. 1818; App. <strong>Milano</strong>, 21 gennaio 1986, in Giur. it., 1986, voi. I, 2, e.<br />
713).<br />
La successione <strong>di</strong> cui all'art. 2558 c.c. riguarda, in ogni caso, soltanto i contratti a<br />
prestazioni corrispettive non ancora eseguite dalle parti (infatti, per i contratti dai<br />
quali derivano solo cre<strong>di</strong>ti o solo debiti, la successione è regolata dagli artt.<br />
2559-2560 c.c).<br />
Per quanto riguarda gli effetti della successione dell'acquirente nei rapporti<br />
contrattuali, si ha in primo luogo la liberazione del cedente; infatti, nella<br />
fattispecie in esame, non potrebbe operare il secondo comma dell'art. 1408 c.c.<br />
(per il quale, il contraente ceduto può <strong>di</strong>chiarare <strong>di</strong> non liberare il cedente), in<br />
quanto il terzo contraente risulta estraneo al negozio <strong>di</strong> trasferimento<br />
dell'azienda, il quale produce, come effetto naturale, la successione contrattuale<br />
dell'acquirente (BOZZA).<br />
Il terzo è tutelato, in ogni caso, dalla prevista facoltà <strong>di</strong> recesso per giusta causa<br />
o, trattandosi <strong>di</strong> contratti a prestazioni corrispettive ineseguite, dalla opponibilità<br />
dell'inadempimento; inoltre, la mancata liberazione del cedente escluderebbe<br />
ogni interesse del terzo contraente al recesso (BOZZA).<br />
In particolare, la successione nei contratti <strong>di</strong> durata libera l'alienante dai debiti <strong>di</strong><br />
prestazioni future (è, invece, <strong>di</strong>scusso se essa liberi il cedente dai debiti in<br />
67