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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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Nel primo caso era infatti possibile il ricorso alle forme della ven<strong>di</strong>ta in massa<br />

<strong>di</strong> cui al 2° comma dell'art. 106 legge fall. in base al filiale, in caso <strong>di</strong> necessità<br />

o <strong>di</strong> utilità evidente, il giu<strong>di</strong>ce delegato poteva autorizzare la ven<strong>di</strong>ta in massa<br />

delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure <strong>di</strong><br />

pubblicità.<br />

Modalità delle ven<strong>di</strong>te fallimentari La ven<strong>di</strong>ta dell'azienda immobiliare<br />

Se l'azienda, al contrario, comprende anche dei beni immobili, sia<br />

necessariamente soggetta alla <strong>di</strong>sciplina della ven<strong>di</strong>ta dei beni immobili ex art.<br />

108 legge fall. In base a tale norma, la ven<strong>di</strong>ta degli immobili deve farsi con<br />

incanto, pur potendo il giu<strong>di</strong>ce delegato, su proposta del curatore, sentito il<br />

comitato dei cre<strong>di</strong>tori e con l'assenso dei cre<strong>di</strong>tori ammessi al passivo aventi un<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione sugli immobili, or<strong>di</strong>nare la ven<strong>di</strong>ta senza incanto, ove<br />

l’avesse ritenuta in concreto più vantaggiosa.<br />

Il contenuto del contratto <strong>di</strong> cessione d’azienda o <strong>di</strong> rami d’azienda<br />

a) l'in<strong>di</strong>cazione e/o la descrizione dei beni facenti parte del complesso<br />

aziendale<br />

trasferito. Tale elencazione può essere contenuta in un allegato al<br />

contratto <strong>di</strong> trasferimento. In alternativa, l'in<strong>di</strong>viduazione dell'azienda da<br />

trasferire può essere effettuata facendo riferimento alle scritture<br />

contabili, allegate al contratto, o, ancora, facendo riferimento a tutti i beni<br />

e <strong>di</strong>ritti dell'azienda aziendale con tassativa in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> quelli<br />

esclusi dalla cessione. Anche con riferimento ai debiti e ai cre<strong>di</strong>ti, il<br />

contratto può contenere clausole riguardanti la esclusione della loro<br />

cessione, ovvero la esclusione soltanto <strong>di</strong> alcuni <strong>di</strong> essi.<br />

b) l'in<strong>di</strong>cazione del prezzo, la sua eventuale rateizzazione, accompagnata<br />

eventualmente da una clausola <strong>di</strong> riserva della proprietà e la relativa<br />

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