07.06.2013 Views

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La giurisprudenza della S.C. si è consolidata nel ritenere che: "In caso <strong>di</strong><br />

compraven<strong>di</strong>ta delle azioni <strong>di</strong> una società, che si assume stipulata ad un prezzo<br />

non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il ven<strong>di</strong>tore abbia prestato<br />

alcuna garanzia in or<strong>di</strong>ne alla situazione patrimoniale della società stessa, il<br />

valore economico dell'azione non rientra tra le qualità <strong>di</strong> cui all'art. 1429, n. 2, ce,<br />

relativo all'errore essenziale; pertanto, non è configurarle un'azione <strong>di</strong><br />

annullamento della compraven<strong>di</strong>ta basata su una pretesa revisione del prezzo<br />

tramite la revisione <strong>di</strong> atti contabili (bilancio e conto profitti e per<strong>di</strong>te, ex art.<br />

2423 ss., ce.) per <strong>di</strong>mostrare quello che non è altro che un errore <strong>di</strong> valutazione<br />

da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima<br />

della ven<strong>di</strong>ta sia falso e nasconda una situazione in forza della quale devono<br />

applicarsi gli artt. 2447 e 2448, n. 4, ce. (Cass. 29 agosto 1995, n. 9067).<br />

Il contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> s.r.l. ha come oggetto imme<strong>di</strong>ato la<br />

partecipazione sociale, e solo quale oggetto me<strong>di</strong>ato la quota parte del patrimonio<br />

sociale che la partecipazione rappresenta, con la conseguenza che il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />

qualità della cosa venduta, ai fini dell'annullamento del contratto per errore o<br />

della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 ce, deve attenere unicamente<br />

alla « qualità » dei <strong>di</strong>ritti ed obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia<br />

idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico, in<br />

quanto questo non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni<br />

motivazionali delle parti, e quin<strong>di</strong> può assumere rilievo giuri<strong>di</strong>co solo ove siano<br />

state previste esplicite garanzie contrattuali circa la consistenza economica della<br />

partecipazione, ovvero nel caso <strong>di</strong> dolo <strong>di</strong> un contraente, che rende annullabile il<br />

contratto in relazione ad ogni tipo <strong>di</strong> errore determinante del consenso (Cass. 21<br />

giugno 1996, n. 5773). Nello stesso solco si è consolidata la giurisprudenza <strong>di</strong><br />

merito,. Si veda, fra tutti, Trib. Catania 30 aprile 1997 in Giur Comm, 1999, II,<br />

681 per il quale: "Il contratto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> azioni o quote <strong>di</strong> società <strong>di</strong><br />

capitali ha come oggetto imme<strong>di</strong>ato l'insieme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti ed obblighi afferenti allo<br />

status <strong>di</strong> socio, mentre l'acquisto della quota parte del patrimonio sociale che la<br />

partecipazione rappresenta costituisce mero effetto in<strong>di</strong>retto del contratto. Ne<br />

61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!