Allegato 2 - Tribunale di Milano
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La giurisprudenza della S.C. si è consolidata nel ritenere che: "In caso <strong>di</strong><br />
compraven<strong>di</strong>ta delle azioni <strong>di</strong> una società, che si assume stipulata ad un prezzo<br />
non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il ven<strong>di</strong>tore abbia prestato<br />
alcuna garanzia in or<strong>di</strong>ne alla situazione patrimoniale della società stessa, il<br />
valore economico dell'azione non rientra tra le qualità <strong>di</strong> cui all'art. 1429, n. 2, ce,<br />
relativo all'errore essenziale; pertanto, non è configurarle un'azione <strong>di</strong><br />
annullamento della compraven<strong>di</strong>ta basata su una pretesa revisione del prezzo<br />
tramite la revisione <strong>di</strong> atti contabili (bilancio e conto profitti e per<strong>di</strong>te, ex art.<br />
2423 ss., ce.) per <strong>di</strong>mostrare quello che non è altro che un errore <strong>di</strong> valutazione<br />
da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima<br />
della ven<strong>di</strong>ta sia falso e nasconda una situazione in forza della quale devono<br />
applicarsi gli artt. 2447 e 2448, n. 4, ce. (Cass. 29 agosto 1995, n. 9067).<br />
Il contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> s.r.l. ha come oggetto imme<strong>di</strong>ato la<br />
partecipazione sociale, e solo quale oggetto me<strong>di</strong>ato la quota parte del patrimonio<br />
sociale che la partecipazione rappresenta, con la conseguenza che il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />
qualità della cosa venduta, ai fini dell'annullamento del contratto per errore o<br />
della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 ce, deve attenere unicamente<br />
alla « qualità » dei <strong>di</strong>ritti ed obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia<br />
idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico, in<br />
quanto questo non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni<br />
motivazionali delle parti, e quin<strong>di</strong> può assumere rilievo giuri<strong>di</strong>co solo ove siano<br />
state previste esplicite garanzie contrattuali circa la consistenza economica della<br />
partecipazione, ovvero nel caso <strong>di</strong> dolo <strong>di</strong> un contraente, che rende annullabile il<br />
contratto in relazione ad ogni tipo <strong>di</strong> errore determinante del consenso (Cass. 21<br />
giugno 1996, n. 5773). Nello stesso solco si è consolidata la giurisprudenza <strong>di</strong><br />
merito,. Si veda, fra tutti, Trib. Catania 30 aprile 1997 in Giur Comm, 1999, II,<br />
681 per il quale: "Il contratto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> azioni o quote <strong>di</strong> società <strong>di</strong><br />
capitali ha come oggetto imme<strong>di</strong>ato l'insieme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti ed obblighi afferenti allo<br />
status <strong>di</strong> socio, mentre l'acquisto della quota parte del patrimonio sociale che la<br />
partecipazione rappresenta costituisce mero effetto in<strong>di</strong>retto del contratto. Ne<br />
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