Allegato 2 - Tribunale di Milano
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l'eventuale negoziabilità del credito. Per quanto attiene più specificamente alle garanzie prestate possiamo schematicamente suddividerle in: i) fìdejussione bancaria, normalmente a prima richiesta, che permette ovviamente al venditore lo sconto immediato del credito; ii) pegno a favore del venditore delle azioni della società compravenduta. È una garanzia di per se stessa abbastanza poco sicura. Essa crea inoltre ulteriori problemi quanto alla titolarità del diritto di voto assembleare e, oltremodo gravi, quelli attinenti al « management » effettivo della società, i cui assets, e quindi la garanzia, possono essere svuotati nel frattempo dall'acquirente. Ho nella pratica riscontrato la costituzione di garanzie miste, con pegno su azioni della società acquisita e ipoteche su immobili e/o pegno sulle azioni della società controllante l'acquirente; raccomando in ogni caso di utilizzare tali strumenti solo qualora non vi fossero alternative; iii) garanzia della società controllante l'acquirente nelle svariate forme di « Comfort Letter », « Patronage », più o meno forte, fino alla fìdejussione vera e propria. In caso di inadempienza grave del compratore e in presenza di una richiesta del venditore di risarcimento dei danni e restituito in pristinum, ricordo solo il delicatissimo problema degli effetti della gestione dell'acquirente, durante il tempo trascorso prima della risoluzione, che ben può avere sostanzialmente e irreparabilmente snaturato il patrimonio e l'identità stessa della società. Le azioni ex empto e la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di azioni. Abbiamo rilevato come sia ormai pacifico che il trasferimento di un pacchetto azionario comporti solo il passaggio dello status di socio da un soggetto ad un 59
altro, senza implicare in alcun modo la trasmissione della titolarità del patrimonio sociale, che rimane insensibile alla negoziazione, continuando a rimanere di proprietà del medesimo soggetto, ossia della società. Alla luce di tali considerazioni si può, quindi, escludere che il compratore possa invocare, in caso di evizione dei beni sociali, la garanzia di cui agli artt. 1483 e 1484 c.c. Ci si è, così, chiesti se l'acquirente possa eccepire l'inadempimento del contratto o l'esistenza di vizi nella sua esecuzione, e ricorrere ai rimedi di cui agli artt. 1490, 1497 e 1453 ce. (rispettivamente, garanzia per i vizi della cosa venduta, mancanza di qualità, risolubilità del contratto per inadempimento). Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 1490 ce, le corti e la dottrina ritengono unanimemente che le eventuali diversità riscontrate nella consistenza del patrimonio sociale o nella capacità di reddito attesa dall'acquirente non possano assurgere a vizio occulto del titolo e, come tali, giustificare la risoluzione del contratto oppure una congrua riduzione del prezzo pattuito. A meno che l'alienante delle azioni non abbia espressamente garantito un determinato valore del patrimonio della società (o, una certa redditività natura della stessa) (cfr. Trib. Milano 17 aprile 1989, in Le Società, 1989, 939; Trib. Milano 3 ottobre 1991, in Le Società, 1992, 517 ss.; Trib. Milano 21 febbraio 1992, in Giur. il, 1992, X, e 424). A sostegno di tale conclusione viene generalmente osservato che la garanzia di cui all'art. 1490 ce viene esclusivamente riferita a vizi materiali della cosa venduta, ossia tali da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore. In quest'ottica, si rileva che una poco soddisfacente consistenza economica della società non può costituire un vizio del valore mobiliare, dal momento che questo rimane, di per sé, « idoneo all'uso », né ha un contenuto o un valore normale che possa risultare « diminuito ». I vizi del consenso. L'annullamento per errore sulla situazione patrimoniale. 60
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altro, senza implicare in alcun modo la trasmissione della titolarità del<br />
patrimonio sociale, che rimane insensibile alla negoziazione, continuando a<br />
rimanere <strong>di</strong> proprietà del medesimo soggetto, ossia della società.<br />
Alla luce <strong>di</strong> tali considerazioni si può, quin<strong>di</strong>, escludere che il compratore possa<br />
invocare, in caso <strong>di</strong> evizione dei beni sociali, la garanzia <strong>di</strong> cui agli artt. 1483 e<br />
1484 c.c.<br />
Ci si è, così, chiesti se l'acquirente possa eccepire l'inadempimento del contratto o<br />
l'esistenza <strong>di</strong> vizi nella sua esecuzione, e ricorrere ai rime<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui agli artt. 1490,<br />
1497 e 1453 ce. (rispettivamente, garanzia per i vizi della cosa venduta, mancanza<br />
<strong>di</strong> qualità, risolubilità del contratto per inadempimento).<br />
Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 1490 ce, le corti e la dottrina<br />
ritengono unanimemente che le eventuali <strong>di</strong>versità riscontrate nella consistenza<br />
del patrimonio sociale o nella capacità <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to attesa dall'acquirente non<br />
possano assurgere a vizio occulto del titolo e, come tali, giustificare la risoluzione<br />
del contratto oppure una congrua riduzione del prezzo pattuito. A meno che<br />
l'alienante delle azioni non abbia espressamente garantito un determinato valore<br />
del patrimonio della società (o, una certa red<strong>di</strong>tività natura della stessa) (cfr. Trib.<br />
<strong>Milano</strong> 17 aprile 1989, in Le Società, 1989, 939; Trib. <strong>Milano</strong> 3 ottobre 1991, in<br />
Le Società, 1992, 517 ss.; Trib. <strong>Milano</strong> 21 febbraio 1992, in Giur. il, 1992, X, e<br />
424).<br />
A sostegno <strong>di</strong> tale conclusione viene generalmente osservato che la garanzia <strong>di</strong><br />
cui all'art. 1490 ce viene esclusivamente riferita a vizi materiali della cosa<br />
venduta, ossia tali da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore. In<br />
quest'ottica, si rileva che una poco sod<strong>di</strong>sfacente consistenza economica della<br />
società non può costituire un vizio del valore mobiliare, dal momento che questo<br />
rimane, <strong>di</strong> per sé, « idoneo all'uso », né ha un contenuto o un valore normale che<br />
possa risultare « <strong>di</strong>minuito ».<br />
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