Allegato 2 - Tribunale di Milano

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07.06.2013 Views

È principio consolidato che la vendita delle azioni non produce automaticamente effetti traslativi diretti dei beni che appartengono alla società, soggetto distinto ed autonomo. In altre parole, l'alienazione di un pacchetto azionario, anche l'intero, produce soltanto il trasferimento dei diritti inerenti la qualità di socio, dei quali è titolo rappresentativo l'azione: ciò che è trasferito è la quota di partecipazione che il socio venditore possiede nella società. Di conseguenza, il compratore potrà garantirsi la consistenza del patrimonio sociale solo attraverso espresse clausole di garanzia, ciascuna delle quali, in particolare allorché formulata in modo analitico, garantirà singoli beni della società. In tal modo il compratore vedrà tutelato l'immediato effetto economico che si attende dall'acquisto delle azioni, acquisto che costituisce il mezzo indiretto per trasferire il patrimonio sociale. Problema delicato è se le garanzie in esame ineriscano al contratto di compravendita dei titoli azionari, garantendo la qualità di questo, ovvero sono autonomi negozi, forniti di causa propria, distinta da quella del contratto di compravendita, ma a questo collegati. Secondo Cass. 10 febbraio 1967, n. 338 le garanzie ih esame non costituiscono autonomi patti, ma, sono promessa di una determinata qualità delle azioni. Secondo la S.C. "garanzia prestata dal venditore di azioni di una determinata società circa una specifica consistenza e composizione del patrimonio sociale si riflette sulla posizione contrattuale del venditore, in quanto vale a rendere rilevante una qualità delle azioni oggetto della vendita e, se in seguitola consistenza patrimoniale della società si rivela minore di quella dichiarata, comporta l'applicazione della disciplina stabilita con l'art. 1497 ce. per la mancanza di qualità della cosa venduta: dal che deriva l'assoggettamento dei conseguenti diritti del compratore alla decadenza e prescrizione stabilite nell'art. 1495 c.c.". Tipologia delle garanzie - Garanzie sintetiche e analitiche 55

A) Tipologia delle garanzie. La prassi contrattuale ha enucleato una tipologia di clausole di garanzia, che possiamo così sintetizzare: i) garanzie ed. « legali » che, in particolare, attengono alle capacità del venditore di contrarre, alla piena disponibilità dei titoli, liberi da pegni od altri vincoli pregiudizievoli. A tali garanzie, in caso di difformità rispetto a quanto rappresentato dal venditore, troveranno applicazione i rimedi legali in materia di vendita di cosa altrui o di cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli (artt. 1478, 1480 e 1482 ex.); ii) garanzie che attengono alla tipologia dell'azione, ai diritti di voto da essa rappresentati (es. azioni ordinarie o privilegiate), e la cui difformità potrà autorizzare il compratore a risolvere il contratto per mancanza delle qualità promesse (art. 1497 ce); iii) la terza categoria, le ed. « business warranties », comprende le garanzie relative alla situazione patrimoniale della società, al risultato economico del o degli esercizi di riferimento, alla libera proprietà dei beni, sia materiali che immateriali, e, in generale, a tutta una serie di altri specifici elementi concernenti l'azienda, quali, ad esempio: — l'integrale pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi sociali effettivamente dovuti; immobili; — lo stato degli impianti e degli altri beni mobili, nonché quello dei beni — la consistenza e lo stato del magazzino (in relazione a queste due ultime dichiarazioni e garanzie, è opportuno fissare dei criteri di riferimento il più possibile oggettivi, come l'assenza di difetti, l'adeguatezza allo scopo per i quali vengono utilizzati, la loro normale commerciabilità, ecc., i quali criteri non necessariamente coincidono con quelli che dovranno ispirare le verifiche, volte ad accertare i valori, sopra ricordate); 56

È principio consolidato che la ven<strong>di</strong>ta delle azioni non produce automaticamente<br />

effetti traslativi <strong>di</strong>retti dei beni che appartengono alla società, soggetto <strong>di</strong>stinto ed<br />

autonomo. In altre parole, l'alienazione <strong>di</strong> un pacchetto azionario, anche l'intero,<br />

produce soltanto il trasferimento dei <strong>di</strong>ritti inerenti la qualità <strong>di</strong> socio, dei quali è<br />

titolo rappresentativo l'azione: ciò che è trasferito è la quota <strong>di</strong> partecipazione che<br />

il socio ven<strong>di</strong>tore possiede nella società. Di conseguenza, il compratore potrà<br />

garantirsi la consistenza del patrimonio sociale solo attraverso espresse clausole<br />

<strong>di</strong> garanzia, ciascuna delle quali, in particolare allorché formulata in modo<br />

analitico, garantirà singoli beni della società.<br />

In tal modo il compratore vedrà tutelato l'imme<strong>di</strong>ato effetto economico che si<br />

attende dall'acquisto delle azioni, acquisto che costituisce il mezzo in<strong>di</strong>retto per<br />

trasferire il patrimonio sociale.<br />

Problema delicato è se le garanzie in esame ineriscano al contratto <strong>di</strong><br />

compraven<strong>di</strong>ta dei titoli azionari, garantendo la qualità <strong>di</strong> questo, ovvero sono<br />

autonomi negozi, forniti <strong>di</strong> causa propria, <strong>di</strong>stinta da quella del contratto <strong>di</strong><br />

compraven<strong>di</strong>ta, ma a questo collegati.<br />

Secondo Cass. 10 febbraio 1967, n. 338 le garanzie ih esame non costituiscono<br />

autonomi patti, ma, sono promessa <strong>di</strong> una determinata qualità delle azioni.<br />

Secondo la S.C. "garanzia prestata dal ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> azioni <strong>di</strong> una determinata<br />

società circa una specifica consistenza e composizione del patrimonio sociale si<br />

riflette sulla posizione contrattuale del ven<strong>di</strong>tore, in quanto vale a rendere<br />

rilevante una qualità delle azioni oggetto della ven<strong>di</strong>ta e, se in seguitola<br />

consistenza patrimoniale della società si rivela minore <strong>di</strong> quella <strong>di</strong>chiarata,<br />

comporta l'applicazione della <strong>di</strong>sciplina stabilita con l'art. 1497 ce. per la<br />

mancanza <strong>di</strong> qualità della cosa venduta: dal che deriva l'assoggettamento dei<br />

conseguenti <strong>di</strong>ritti del compratore alla decadenza e prescrizione stabilite nell'art.<br />

1495 c.c.".<br />

Tipologia delle garanzie - Garanzie sintetiche e analitiche<br />

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