Allegato 2 - Tribunale di Milano
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La valutazione delle partecipazioni assume aspetti <strong>di</strong>fferenziati a seconda della loro<br />
tipologia. Si possono infatti <strong>di</strong>stinguere, in relazione alla loro rilevanza:<br />
i) partecipazioni tali da assicurare il controllo su determinate società,<br />
ii) partecipazioni in società non controllate.<br />
Nel caso <strong>di</strong> partecipazioni in società controllate è necessaria una valutazione<br />
autonomia dell'azienda controllata, da cui, quando la partecipazione non è<br />
totalitaria, si dovrà ricavare il valore del pacchetto <strong>di</strong> controllo.<br />
Per quanto concerne invece le partecipazioni in società non controllate si<br />
deve <strong>di</strong>stinguere fra:<br />
a) partecipazioni non <strong>di</strong> rilievo;<br />
b) partecipazioni <strong>di</strong> rilievo. Nel primo caso, quando le azioni<br />
delle società partecipata siano quotate, sarà opportuno fare riferimento alle<br />
quotazioni borsistiche, qualora invece manchi il requisito della quotazione il<br />
valore della partecipazione puòessere determinato moltiplicando la percentuale <strong>di</strong><br />
partecipazione per il capitale netto contabile.<br />
In caso <strong>di</strong> partecipazioni <strong>di</strong> rilievo potrà essere opportuno ricorrere ad autonome<br />
valutazioni del capitale economico delle aziende partecipate.<br />
Ciò anche quando l'azienda partecipata sia quotata in Borsa. Infatti le<br />
partecipazioni in parola, pur non essendo sufficienti a garantire il controllo<br />
dell'impresa cui si riferiscono, non possono, vista la loro consistenza, essere<br />
valutate semplicemente in base ai corsi borsistici, anche se questi ultimi possono<br />
offrire utili in<strong>di</strong>cazioni ai fini dell'espressione del giu<strong>di</strong>zio valutativo.<br />
Determinato il valore, fissato il prezzo base, espletata la procedura competitiva<br />
ed in<strong>di</strong>viduato, nel miglior offerente, la controparte del contratto <strong>di</strong> cessione, si<br />
deve procedere alla relativa stipulazione.<br />
Nel contratto si devono in<strong>di</strong>care, in particolare, il prezzo <strong>di</strong> cessione, i tempi e le<br />
modalità <strong>di</strong> pagamento, le reciproche garanzie, gli effetti degli eventuali<br />
inadempimenti.<br />
Le garanzie nei contratti <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> partecipazioni sociali<br />
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