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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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La valutazione delle partecipazioni assume aspetti <strong>di</strong>fferenziati a seconda della loro<br />

tipologia. Si possono infatti <strong>di</strong>stinguere, in relazione alla loro rilevanza:<br />

i) partecipazioni tali da assicurare il controllo su determinate società,<br />

ii) partecipazioni in società non controllate.<br />

Nel caso <strong>di</strong> partecipazioni in società controllate è necessaria una valutazione<br />

autonomia dell'azienda controllata, da cui, quando la partecipazione non è<br />

totalitaria, si dovrà ricavare il valore del pacchetto <strong>di</strong> controllo.<br />

Per quanto concerne invece le partecipazioni in società non controllate si<br />

deve <strong>di</strong>stinguere fra:<br />

a) partecipazioni non <strong>di</strong> rilievo;<br />

b) partecipazioni <strong>di</strong> rilievo. Nel primo caso, quando le azioni<br />

delle società partecipata siano quotate, sarà opportuno fare riferimento alle<br />

quotazioni borsistiche, qualora invece manchi il requisito della quotazione il<br />

valore della partecipazione puòessere determinato moltiplicando la percentuale <strong>di</strong><br />

partecipazione per il capitale netto contabile.<br />

In caso <strong>di</strong> partecipazioni <strong>di</strong> rilievo potrà essere opportuno ricorrere ad autonome<br />

valutazioni del capitale economico delle aziende partecipate.<br />

Ciò anche quando l'azienda partecipata sia quotata in Borsa. Infatti le<br />

partecipazioni in parola, pur non essendo sufficienti a garantire il controllo<br />

dell'impresa cui si riferiscono, non possono, vista la loro consistenza, essere<br />

valutate semplicemente in base ai corsi borsistici, anche se questi ultimi possono<br />

offrire utili in<strong>di</strong>cazioni ai fini dell'espressione del giu<strong>di</strong>zio valutativo.<br />

Determinato il valore, fissato il prezzo base, espletata la procedura competitiva<br />

ed in<strong>di</strong>viduato, nel miglior offerente, la controparte del contratto <strong>di</strong> cessione, si<br />

deve procedere alla relativa stipulazione.<br />

Nel contratto si devono in<strong>di</strong>care, in particolare, il prezzo <strong>di</strong> cessione, i tempi e le<br />

modalità <strong>di</strong> pagamento, le reciproche garanzie, gli effetti degli eventuali<br />

inadempimenti.<br />

Le garanzie nei contratti <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> partecipazioni sociali<br />

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