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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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strumenti si provvederà con le forme sia dell'incanto sia delle offerte private.<br />

Tuttavia, dovrà essere necessariamente un interme<strong>di</strong>ario autorizzato, il quale -<br />

sulla scorta <strong>di</strong> una copia autentica del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 537, 1° comma, cod. proc. pen. (in ipotesi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta all'incanto) ovvero <strong>di</strong><br />

una copia autentica <strong>di</strong> un decreto del giu<strong>di</strong>ce delegato che certifichi l'esito della<br />

ven<strong>di</strong>ta (in ipotesi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ad offerte private) - provvederà a porre in essere le<br />

attività <strong>di</strong> cui all'art 30, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 213/1998 e, in particolare, a<br />

richiedere alla società <strong>di</strong> gestione accentrata la registrazione del trasferimento<br />

degli strumenti finanziari già appartenenti al fallito.<br />

Viene suggerito, pertanto, il ricorso, in via preferenziale, alla ven<strong>di</strong>ta a mezzo <strong>di</strong><br />

commissionario, <strong>di</strong> cui agli artt. 532 e 533 cod. proc. civ., me<strong>di</strong>ante delega ad un<br />

interme<strong>di</strong>ario autorizzato. Questi, effettuando sostanzialmente una negoziazione<br />

per conto terzi, dovrà operare nei mercati regolamentati ed avrà <strong>di</strong>ritto a<br />

percepire un compenso, da determinarsi con decreto del giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />

La ven<strong>di</strong>ta dovrà essere effettuata esclusivamente per contanti (art. 533, 1°<br />

comma, cod. proc. civ.) ed il prezzo minimo verrà fissato avendo riguardo alla<br />

valutazione minima risultante dalle quotazioni ufficiali del giorno precedente.<br />

La circolazione delle partecipazioni sociali senza titoli<br />

L'art. 2355, c. 1, c.c. statuisce che in caso <strong>di</strong> mancata emissione dei titoli azionari,<br />

il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento<br />

della iscrizione nel libro dei soci.<br />

Viene quin<strong>di</strong> espressamente chiarito che l'annotazione del trasferimento nel libro<br />

soci non riguarda gli effetti inter partes (che si producono già a seguito<br />

dell'accordo intercorso, ex art. 1376 c.c.), ma rappresenta una fase essenziale<br />

affinché il passaggio <strong>di</strong> titolarità delle partecipazioni sociali sia riconosciuto dalla<br />

società. L’avente causa, sebbene già titolare delle azioni, solo in seguito<br />

all'annotazione del trasferimento nel libro soci sarà ammesso all’esercizio dei<br />

<strong>di</strong>ritti sociali.<br />

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