07.06.2013 Views

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

alle lett. a), b) ed e) non siano negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati<br />

regolamentari italiani, essi sono comunque immessi nel sistema in regime <strong>di</strong><br />

dematerializzazione (obbligatoria) qualora ricorra una delle seguenti tre<br />

con<strong>di</strong>zioni: a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati<br />

regolamentati italiani; b) qualora si tratti <strong>di</strong> obbligazioni il cui valore <strong>di</strong> emissione<br />

superi i 300 miliar<strong>di</strong>; c) l'emittente sia incluso nell'elenco approvato con delibera<br />

CONSOB n. 11520 dello luglio 1998 (art. 23, comma 2).<br />

In forza della introdotta dematerializzazione, viene definitivamente abbandonato<br />

l'elemento cartolare legato all'esistenza <strong>di</strong> un certificato azionario e la<br />

circolazione delle azioni avviene in modo del tutto autonomo ed in<strong>di</strong>pendente<br />

rispetto ad essa. Le vicende circolatorie degli strumenti finanziari immessi nella<br />

gestione accentrata in regime <strong>di</strong> dematerializzazione vengono così ad attuarsi<br />

soltanto tramite operazioni <strong>di</strong> registrazione su appositi conti, accesi presso la<br />

società <strong>di</strong> gestione su richiesta dell'interme<strong>di</strong>ario, destinati esclusivamente alla<br />

registrazione dei movimenti degli strumenti finanziari <strong>di</strong>sposti dall'interme<strong>di</strong>ario<br />

stesso. L'esercizio dei <strong>di</strong>ritti corporativi spettanti al titolare del conto avviene in<br />

forza <strong>di</strong> apposite certificazioni a quest'ultimo rilasciate dall'interme<strong>di</strong>ario (art. 31<br />

decreto Euro). A tutela del beneficiario delle registrazioni effettuate<br />

dall'interme<strong>di</strong>ario, è previsto che, una volta effettuata la registrazione sul conto, il<br />

titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei <strong>di</strong>ritti<br />

relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la <strong>di</strong>sciplina propria <strong>di</strong><br />

ciascuno <strong>di</strong> essi, e può <strong>di</strong>sporne in conformità con quanto previsto dalle norme<br />

vigenti in materia ed è altresì previsto che colui il quale ha ottenuto la<br />

registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto<br />

a pretese o azioni da parte <strong>di</strong> precedenti titolari (art. 32 decreto Euro).<br />

Le ven<strong>di</strong>te fallimentari <strong>di</strong> strumenti finanziari dematerializzati<br />

Nel caso <strong>di</strong> alienazione <strong>di</strong> strumenti finanziari dematerializzati acquisiti<br />

all'attivo fallimentare, si ritiene in dottrina (ABETE) che alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> tali<br />

51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!