Allegato 2 - Tribunale di Milano

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07.06.2013 Views

Non può esercitare, invece, i dirittii c.d. corporativi (partecipazione alle assemblee, impugnative delle delibere, denuncia di gravi irregolarità, ecc.), che restano riservati ai depositanti. Al fine di consentire appunto ai depositanti l'esercizio concreto di tali diritti, gli intermediari-depositari devono rilasciare ad essi - con l'indicazione del diritto sociale esercitabile - certificati di partecipazione al sistema accentrato: il deposito di questi certIficati tiene luogo del deposito dei titoli ai fini dell'intervento in assemblea e dell'impugnativa delle deliberazioni as- sembleari ed equivale ad esso in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti. I certificati in oggetto non rappresentano i valori mobiliari immessi nel sistema ed il loro eventuale trasferimento è nullo (poiché la circolazione dei titoli può avvenire soltanto mediante le scritturazioni di giroconto): trattasi, pertanto, di meri documenti di legittimazione. La società di gestione accentrata accredita o addebita, sotto la propria responsabilità, il conto titoli acceso nei confronti degli intermediari che ef- fettuano le operazioni; questi ultimi regolarizzeranno la posizione del proprio cliente attraverso le stanze di compensazione, rispondendo solidalmente dell' operato. II depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto un certificato di partecipazione, intende trasferire i propri diritti o chiede la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti. II trasferimento come sopra disposto produce gli effetti propri del trasferimento 49

secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente. Gli strumenti finanziari dematerializzati negoziati o destinati alla cir- colazione nei mercati regolamentati. II D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 prevede: 1) una dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari «ne- goziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati» e per normazione secondaria, di quelli individuati dalla CONSOB con il regolamento attuativo; 2) una dematerializzazione facoltativa, rimessa alla volontà dell'emit- tente. Con riferimento alla dematerializzazione obbligatoria, il regolamento attuativo, adottato dalla CONSOB con la delibera 23 dicembre 1998, n. 11768, precisa che l'ammissione al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione riguarda (purché siano liberamente trasferibili e siano negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani) i seguenti strumenti finanziari: «a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli di stato, nonché i relativi indici» (art. 22, comma 1, in relazione all'art. 23, comma 1). Nel caso in cui gli strumenti finanziari indicati 50

secondo la <strong>di</strong>sciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari.<br />

Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione<br />

nel registro dell'emittente.<br />

Gli strumenti finanziari dematerializzati negoziati o destinati alla cir-<br />

colazione nei mercati regolamentati.<br />

II D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 prevede:<br />

1) una dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari «ne-<br />

goziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati» e per<br />

normazione secondaria, <strong>di</strong> quelli in<strong>di</strong>viduati dalla CONSOB con il<br />

regolamento attuativo;<br />

2) una dematerializzazione facoltativa, rimessa alla volontà dell'emit-<br />

tente.<br />

Con riferimento alla dematerializzazione obbligatoria, il regolamento attuativo,<br />

adottato dalla CONSOB con la delibera 23 <strong>di</strong>cembre 1998, n. 11768, precisa che<br />

l'ammissione al sistema <strong>di</strong> gestione accentrata in regime <strong>di</strong> dematerializzazione<br />

riguarda (purché siano liberamente trasferibili e siano negoziati o destinati alla<br />

negoziazione nei mercati regolamentati italiani) i seguenti strumenti finanziari:<br />

«a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi <strong>di</strong> capitale <strong>di</strong> rischio negoziabili sul<br />

mercato dei capitali; b) le obbligazioni e gli altri titoli <strong>di</strong> debito negoziabili sul<br />

mercato dei capitali; c) le quote <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> comuni <strong>di</strong> investimento; d) i titoli<br />

normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo<br />

normalmente negoziato che permetta <strong>di</strong> acquisire gli strumenti in<strong>di</strong>cati nelle<br />

precedenti lettere e i titoli <strong>di</strong> stato, nonché i relativi in<strong>di</strong>ci» (art. 22, comma 1, in<br />

relazione all'art. 23, comma 1). Nel caso in cui gli strumenti finanziari in<strong>di</strong>cati<br />

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