Allegato 2 - Tribunale di Milano
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La vendita di azioni (o strumenti finanziari) dematerializzate L'art. 2354, c. 6, c.c. riconosce la vigenza della normativa speciale in materia di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati (d.lgs. 213/98). Nel comma successivo viene poi rimessa allo statuto la facoltà di assoggettare le azioni alla disciplina prevista da tale normativa speciale. Il quinto comma dell'art. 2355 c.c. prevede, inoltre, che nei casi previsti dai due commi appena citati il trasferimento delle azioni si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. Questo appena richiamato è il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, introdotto per rendere più sicuro e semplice il trasferimento dei titoli, specie di quelli quotati nei mercati regolamentati. Si tratta di un meccanismo di circolazione dei titoli svincolato dal trasferimento materiale dei documenti, basato su semplici registrazioni contabili, attraverso il quale è possibile evitare il pericolo di smarrimento e sottrazione dei titoli medesimi. Il D.Lgs. 24-6-1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale) prevede una gestione accentrata facoltativa per i titoli azionari e per gli altri strumenti finanziari che non devono essere obbliga- toriamente dematerializzati attraverso la soppressione del documento cartaceo ed una gestione dematerializzata obbligatoria per le azioni quotate in borsa e per gli altri strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, nonché per le azioni od obbligazioni non negoziate ma diffuse tra il pubblico in modo rilevante (art. 28). Il trasferimento (e la costituzione in pegno) degli strumenti finanziari (di società non quotate) depositati in « gestione accentrata ». 47
II sistema civilistico surriportato costituiva però un intralcio alla rapida circolazione delle (o alla costituzione di vincoli reali sulle) azioni, per superarne il quale il legislatore dettò una disciplina speciale (con la L. 19 giugno 1986, n. 289) che prevedeva la costituzione e l’operatività di una società (la Monte Titoli S.p.A.), cui era affidata la gestione accentrata dei valori mobiliari, che così si strutturava: a) il risparmiatore depositava i propri titoli in custodia o in amministra- zione, presso un intermediario, stipulando con questo un contratto di deposito regolare; b) l’intermediario subdepositava i titoli ricevuti presso la SpA Monte Titoli; c) dal momento del subdeposito la circolazione dei titoli subdepositati e la costituzione di vincoli (pegno ed usufrutto) su questi, avveniva mediante semplici scritturazioni computerizzate. Il T.U. n. 58/1998, con gli artt. 80-90 ha abrogato la L. 19 giugno 1986, n. 289, eliminando il monopolio del subdeposito da parte della SpA Monte Titoli e prevedendo che l'attività di «gestione accentrata degli strumenti finanziari, possa essere svolta da "società", autorizzate dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia». Queste società sono subdepositarie nei confronti degli intermediaridepositari e, quindi, non hanno rapporti diretti con i titolari degli strumenti finanziari. Il contratto di subdeposito tra intermediario e società di gestione, ha natura di deposito regolare in quanto questa non acquista la proprietà degli strumenti finanziari e non può disporne. La società di gestione non è però obbligata a trasferire o a restituire i medesimi titoli subdepositati, ma solo il tantumdem (titoli della medesima specie e quantità); presupposto della gestione accentrata è infatti la fungibilità degli strumenti finanziari immessi nel sistema. La società di gestione accentrata non è una società fiduciaria e pertanto può esercitare i soli diritti patrimoniali sui titoli ricevuti in sub-deposito (incasso dei dividendi ed accreditamento degli stessi ai depositari). 48
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II sistema civilistico surriportato costituiva però un intralcio alla rapida<br />
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il quale il legislatore dettò una <strong>di</strong>sciplina speciale (con la L. 19 giugno 1986, n.<br />
289) che prevedeva la costituzione e l’operatività <strong>di</strong> una società (la Monte Titoli<br />
S.p.A.), cui era affidata la gestione accentrata dei valori mobiliari, che così si<br />
strutturava:<br />
a) il risparmiatore depositava i propri titoli in custo<strong>di</strong>a o in amministra-<br />
zione, presso un interme<strong>di</strong>ario, stipulando con questo un contratto <strong>di</strong><br />
deposito regolare;<br />
b) l’interme<strong>di</strong>ario subdepositava i titoli ricevuti presso la SpA Monte Titoli;<br />
c) dal momento del subdeposito la circolazione dei titoli subdepositati e la<br />
costituzione <strong>di</strong> vincoli (pegno ed usufrutto) su questi, avveniva me<strong>di</strong>ante<br />
semplici scritturazioni computerizzate. Il T.U. n. 58/1998, con gli artt.<br />
80-90 ha abrogato la L. 19 giugno 1986, n. 289, eliminando il monopolio<br />
del subdeposito da parte della SpA Monte Titoli e prevedendo che<br />
l'attività <strong>di</strong> «gestione accentrata degli strumenti finanziari, possa essere<br />
svolta da "società", autorizzate dalla CONSOB, d'intesa con la Banca<br />
d'Italia».<br />
Queste società sono subdepositarie nei confronti degli interme<strong>di</strong>aridepositari e,<br />
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Il contratto <strong>di</strong> subdeposito tra interme<strong>di</strong>ario e società <strong>di</strong> gestione, ha natura <strong>di</strong><br />
deposito regolare in quanto questa non acquista la proprietà degli strumenti<br />
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La società <strong>di</strong> gestione non è però obbligata a trasferire o a restituire i medesimi<br />
titoli subdepositati, ma solo il tantumdem (titoli della medesima specie e<br />
quantità); presupposto della gestione accentrata è infatti la fungibilità degli<br />
strumenti finanziari immessi nel sistema.<br />
La società <strong>di</strong> gestione accentrata non è una società fiduciaria e pertanto può<br />
esercitare i soli <strong>di</strong>ritti patrimoniali sui titoli ricevuti in sub-deposito (incasso dei<br />
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