Allegato 2 - Tribunale di Milano
Allegato 2 - Tribunale di Milano
Allegato 2 - Tribunale di Milano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> azioni (o strumenti finanziari) dematerializzate<br />
L'art. 2354, c. 6, c.c. riconosce la vigenza della normativa speciale in materia <strong>di</strong><br />
strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati<br />
regolamentati (d.lgs. 213/98). Nel comma successivo viene poi rimessa allo<br />
statuto la facoltà <strong>di</strong> assoggettare le azioni alla <strong>di</strong>sciplina prevista da tale<br />
normativa speciale.<br />
Il quinto comma dell'art. 2355 c.c. prevede, inoltre, che nei casi previsti dai due<br />
commi appena citati il trasferimento delle azioni si opera me<strong>di</strong>ante scritturazione<br />
sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari.<br />
Questo appena richiamato è il sistema <strong>di</strong> gestione accentrata degli strumenti<br />
finanziari, introdotto per rendere più sicuro e semplice il trasferimento dei titoli,<br />
specie <strong>di</strong> quelli quotati nei mercati regolamentati. Si tratta <strong>di</strong> un meccanismo <strong>di</strong><br />
circolazione dei titoli svincolato dal trasferimento materiale dei documenti,<br />
basato su semplici registrazioni contabili, attraverso il quale è possibile evitare il<br />
pericolo <strong>di</strong> smarrimento e sottrazione dei titoli medesimi.<br />
Il D.Lgs. 24-6-1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro<br />
nell'or<strong>di</strong>namento nazionale) prevede una gestione accentrata facoltativa per i<br />
titoli azionari e per gli altri strumenti finanziari che non devono essere obbliga-<br />
toriamente dematerializzati attraverso la soppressione del documento cartaceo ed<br />
una gestione dematerializzata obbligatoria per le azioni quotate in borsa e per<br />
gli altri strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, nonché per le<br />
azioni od obbligazioni non negoziate ma <strong>di</strong>ffuse tra il pubblico in modo rilevante<br />
(art. 28).<br />
Il trasferimento (e la costituzione in pegno) degli strumenti finanziari (<strong>di</strong><br />
società non quotate) depositati in « gestione accentrata ».<br />
47