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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> azioni (o strumenti finanziari) dematerializzate<br />

L'art. 2354, c. 6, c.c. riconosce la vigenza della normativa speciale in materia <strong>di</strong><br />

strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati<br />

regolamentati (d.lgs. 213/98). Nel comma successivo viene poi rimessa allo<br />

statuto la facoltà <strong>di</strong> assoggettare le azioni alla <strong>di</strong>sciplina prevista da tale<br />

normativa speciale.<br />

Il quinto comma dell'art. 2355 c.c. prevede, inoltre, che nei casi previsti dai due<br />

commi appena citati il trasferimento delle azioni si opera me<strong>di</strong>ante scritturazione<br />

sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari.<br />

Questo appena richiamato è il sistema <strong>di</strong> gestione accentrata degli strumenti<br />

finanziari, introdotto per rendere più sicuro e semplice il trasferimento dei titoli,<br />

specie <strong>di</strong> quelli quotati nei mercati regolamentati. Si tratta <strong>di</strong> un meccanismo <strong>di</strong><br />

circolazione dei titoli svincolato dal trasferimento materiale dei documenti,<br />

basato su semplici registrazioni contabili, attraverso il quale è possibile evitare il<br />

pericolo <strong>di</strong> smarrimento e sottrazione dei titoli medesimi.<br />

Il D.Lgs. 24-6-1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro<br />

nell'or<strong>di</strong>namento nazionale) prevede una gestione accentrata facoltativa per i<br />

titoli azionari e per gli altri strumenti finanziari che non devono essere obbliga-<br />

toriamente dematerializzati attraverso la soppressione del documento cartaceo ed<br />

una gestione dematerializzata obbligatoria per le azioni quotate in borsa e per<br />

gli altri strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, nonché per le<br />

azioni od obbligazioni non negoziate ma <strong>di</strong>ffuse tra il pubblico in modo rilevante<br />

(art. 28).<br />

Il trasferimento (e la costituzione in pegno) degli strumenti finanziari (<strong>di</strong><br />

società non quotate) depositati in « gestione accentrata ».<br />

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