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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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titolo nella più ampia categoria delle ven<strong>di</strong>te giu<strong>di</strong>ziali o forzate, <strong>di</strong>sciplinate nei loro<br />

effetti, dall'art. 2919 c.c.<br />

Ricorrente nella motivazione delle varie sentenze in argomento, era la considerazione<br />

che dalla natura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta giu<strong>di</strong>ziale o forzata delle ven<strong>di</strong>te fallimentari conseguiva<br />

il trasferimento coattivo dei beni del fallito nell'ambito del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

esecuzione me<strong>di</strong>ante un provve<strong>di</strong>mento giuris<strong>di</strong>zionale, quale l'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong><br />

aggiu<strong>di</strong>cazione (sul punto si veda Cass. civ., 27 febbraio 2004 n. 3970).<br />

Quin<strong>di</strong> le ven<strong>di</strong>te fallimentari, più che il frutto dell'incontro <strong>di</strong> due volontà negoziali,<br />

erano espressione della volontà dell'aggiu<strong>di</strong>catario e del decreto del giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />

Ne conseguiva che per le ven<strong>di</strong>te fallimentari era inammissibile l'azione generale <strong>di</strong><br />

rescissione prevista dall'art. 1448 c.c.; erano inapplicabili le norme in tema <strong>di</strong><br />

interpretazione dei contratti (artt. 1362 c.c.); era inesperibile l'azione re<strong>di</strong>bitoria e<br />

quin<strong>di</strong> l'acquirente non beneficiava della garanzia per vizi della cosa venduta prevista<br />

dall'art. 1490 c.c.; infine era esclusa l'azione <strong>di</strong> simulazione <strong>di</strong> cui all'art. 1414 c.c.<br />

Dalla riconosciuta natura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te giu<strong>di</strong>ziali si faceva altresì <strong>di</strong>scendere la<br />

conseguenza che le ven<strong>di</strong>te fallimentari fossero escluse da accertamenti fiscali <strong>di</strong><br />

maggior valore per l'applicazione dell'imposta <strong>di</strong> registro e che alla ven<strong>di</strong>ta coattiva<br />

<strong>di</strong> immobili si applicasse la prelazione prevista dall'art. 39 della L. n. 392/1978 a<br />

favore del conduttore, in caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta negoziale.<br />

Si applicava alla ven<strong>di</strong>ta fallimentare il principio generale stabilito dall'art. 2925 del<br />

co<strong>di</strong>ce civile secondo cui le nullità degli atti esecutivi, che hanno preceduto la<br />

ven<strong>di</strong>ta o l'assegnazione, non sono opponibili all'acquirente o all'assegnatario, salvo<br />

in caso <strong>di</strong> collusione con chi procede.<br />

Parimenti applicabile era l'altro principio generale stabilito dall'art. 2920 co<strong>di</strong>ce civile<br />

secondo cui i titolari del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>ritti reali sulla cosa mobile<br />

venduta non possono far valere le loro ragioni sull'acquirente <strong>di</strong> buona fede né<br />

possono ripetere dai cre<strong>di</strong>tori la somma <strong>di</strong>stribuita, dovendo far valere le loro ragioni<br />

sulla somma ricavata dalla esecuzione e, cioè, nel caso <strong>di</strong> specie, tramite insinuazione<br />

al passivo del fallimento.<br />

Quanto ai beni mobili, l'art. 106 della <strong>di</strong>sciplina fallimentare <strong>di</strong> cui al R.D. del 1942<br />

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