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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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La ven<strong>di</strong>ta fallimentare <strong>di</strong> azioni <strong>di</strong> spa e <strong>di</strong> s.a.p.a.<br />

Normalmente avviene ad offerta privata, o a mezzo <strong>di</strong> commissionario ma nulla<br />

impe<strong>di</strong>sce che avvenga con la procedura della ven<strong>di</strong>ta senza incanto (essendo le<br />

azioni un bene mobile) o con incanto (ma in casi rari).<br />

La ven<strong>di</strong>ta può riguardare azioni cartacee o azioni dematerializzate.<br />

La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> azioni cartacee<br />

Per il trasferimento della proprietà e della legittimazione delle azioni (cartacee) è<br />

necessario il mutamento della doppia intestazione del nome dell’acquirente sul<br />

titolo e sul libro soci.<br />

Questa doppia annotazione può avvenire in due forme:<br />

1) con il c.d. trasfert, con il quale, su richiesta dell’alienante o dell'ac-<br />

quirente, la società emittente provvede <strong>di</strong>rettamente o contestualmente al<br />

cambiamento delle due intestazioni sul titolo e sul libro soci.<br />

Se la richiesta proviene dall'alienante, questi deve: a) esibire il titolo; b)<br />

provare la propria identità e la propria capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre me<strong>di</strong>ante<br />

certificazione o <strong>di</strong> un Notaio o <strong>di</strong> un agente <strong>di</strong> cambio o <strong>di</strong> una banca a ciò<br />

autorizzata.<br />

Dal canto suo l'acquirente deve: c) esibire il titolo; d) provare il suo <strong>di</strong>ritto<br />

me<strong>di</strong>ante atto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta con firma autenticata da Notaio o atto pubblico:<br />

2) me<strong>di</strong>ante girata autenticata da un Notaio o da un agente <strong>di</strong> cambio o da<br />

un funzionario, con la quale la duplice annotazione è eseguita da soggetti <strong>di</strong>versi<br />

ed in momenti <strong>di</strong>versi. In tal caso:<br />

a) l'annotazione sul titolo è eseguita dal solo alienante ed ha effica-<br />

cia tra le parti e <strong>di</strong> fronte ai terzi; essa deve in<strong>di</strong>care la data e l'in<strong>di</strong>cazione<br />

del giratario, compresa la sua nazionalità. Se le azioni trasferite non sono<br />

interamente liberate è richiesta anche la sottoscrizione del giratario;<br />

b) l'annotazione sul libro soci è eseguita dalla società (a mezzo del<br />

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