Allegato 2 - Tribunale di Milano

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07.06.2013 Views

condizioni e limiti o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio od i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato” (art. 2469, 2° co. c.c.) In caso di fallimento del socio, il recesso va esercitato dal curatore il quale ha diritto di ottenere il rimborso della partecipazione il cui valore è proporzionale a quello del patrimonio sociale, determinato in base al valore di mercato, alla data della dichiarazione del recesso. Il disaccordo sul quantum è risolto da una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale il quale dovrà attenersi a quanto disposto dal 1° co. dell’art. 1349 c.c. Il pagamento del valore della quota deve avvenire entro 180 giorni dalla data in cui la società ha ricevuto la comunicazione di recesso. La vendita di partecipazione nelle s.p.a Il socio di s.p.a. puo’ essere titolare di tutte le azioni o della maggioranza o di una minoranza del capital sociale o di partecipazione di maggioranza o di minoranza. Questa partecipazione puo’ essere ceduta ad altri soci o a terzi, liberamente o a determinate condizioni fissate in clausole statutarie di gradimento o di prelazione. La liquidazione di azioni intrasferibili L’art. 2355 bis c.c. stabilisce che lo statuto può vietare il trasferimento di azioni “per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal mercato in cui il divieto viene introdotto”. La norma non prevede il diritto di recesso da parte del socio, ma questo potrebbe essere riconosciuto nel caso di fallimento del socio, se il curatore prova che la 43

procedura fallimentare può concretamente essere chiusura prima del decorso del quinquennio. La liquidazione delle azioni riscattabili da parte della società o degli altri soci. La riforma della società ha formalmente introdotto nel nostro ordinamento la categoria delle “azioni riscattabili” da parte della società o degli altri soci (e non di terzi estranei alla compagine sociale). L’interesse di questi soggetti al riscatto si può avere nel fallimento del socio titolare di dette azioni. Il riscatto è disciplinato dagli artt. 2437 ter e 2437 quater in tema di recesso. Di conseguenza, la dichiarazione di riscatto potrà essere emessa in qualsiasi tempo dal socio interessato mediante lettera raccomandata indirizzata alla società con l'indicazione delle generalità del socio che esercita il riscatto, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di riscatto viene esercitato. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di riscatto, inoltre, non potranno essere cedute e dovranno restare depositate presso la sede sociale. Se ad esercitare il diritto di riscatto è la società stessa, allora la competenza spetterà all'organo amministrativo, salvo che lo statuto non preveda che la decisione in parola sia assunta da tale organo previa autorizzazione dell'assemblea, ordinaria. Per quanto riguarda l'indennità da pagare per il riscatto, la nuova norma ha operato un rimando ai criteri fissati per la liquidazione della quota al socio recedente, soprattutto per evitare che la sua quantificazione sia rimessa alla libera determinazione della società a vantaggio di alcuni soci e a danno di altri. 44

procedura fallimentare può concretamente essere chiusura prima del decorso del<br />

quinquennio.<br />

La liquidazione delle azioni riscattabili da parte della società o degli altri<br />

soci.<br />

La riforma della società ha formalmente introdotto nel nostro or<strong>di</strong>namento la<br />

categoria delle “azioni riscattabili” da parte della società o degli altri soci (e non<br />

<strong>di</strong> terzi estranei alla compagine sociale).<br />

L’interesse <strong>di</strong> questi soggetti al riscatto si può avere nel fallimento del socio<br />

titolare <strong>di</strong> dette azioni.<br />

Il riscatto è <strong>di</strong>sciplinato dagli artt. 2437 ter e 2437 quater in tema <strong>di</strong> recesso.<br />

Di conseguenza, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> riscatto potrà essere emessa in qualsiasi<br />

tempo dal socio interessato me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata in<strong>di</strong>rizzata alla società<br />

con l'in<strong>di</strong>cazione delle generalità del socio che esercita il riscatto, del domicilio<br />

per le comunicazioni inerenti al proce<strong>di</strong>mento, del numero e della categoria delle<br />

azioni per le quali il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riscatto viene esercitato. Le azioni per le quali è<br />

esercitato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riscatto, inoltre, non potranno essere cedute e dovranno<br />

restare depositate presso la sede sociale.<br />

Se ad esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riscatto è la società stessa, allora la competenza<br />

spetterà all'organo amministrativo, salvo che lo statuto non preveda che la<br />

decisione in parola sia assunta da tale organo previa autorizzazione<br />

dell'assemblea, or<strong>di</strong>naria.<br />

Per quanto riguarda l'indennità da pagare per il riscatto, la nuova norma ha<br />

operato un rimando ai criteri fissati per la liquidazione della quota al socio<br />

recedente, soprattutto per evitare che la sua quantificazione sia rimessa alla libera<br />

determinazione della società a vantaggio <strong>di</strong> alcuni soci e a danno <strong>di</strong> altri.<br />

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