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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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con<strong>di</strong>zioni e limiti o ponga con<strong>di</strong>zioni o limiti che nel caso concreto impe<strong>di</strong>scono<br />

il trasferimento a causa <strong>di</strong> morte, il socio od i suoi ere<strong>di</strong> possono esercitare il<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso ai sensi dell’art. 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire<br />

un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla<br />

sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere<br />

esercitato” (art. 2469, 2° co. c.c.)<br />

In caso <strong>di</strong> fallimento del socio, il recesso va esercitato dal curatore il quale ha<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere il rimborso della partecipazione il cui valore è proporzionale a<br />

quello del patrimonio sociale, determinato in base al valore <strong>di</strong> mercato, alla data<br />

della <strong>di</strong>chiarazione del recesso.<br />

Il <strong>di</strong>saccordo sul quantum è risolto da una relazione giurata <strong>di</strong> un esperto<br />

nominato dal <strong>Tribunale</strong> il quale dovrà attenersi a quanto <strong>di</strong>sposto dal 1° co.<br />

dell’art. 1349 c.c.<br />

Il pagamento del valore della quota deve avvenire entro 180 giorni dalla data in<br />

cui la società ha ricevuto la comunicazione <strong>di</strong> recesso.<br />

La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> partecipazione nelle s.p.a<br />

Il socio <strong>di</strong> s.p.a. puo’ essere titolare <strong>di</strong> tutte le azioni o della maggioranza o <strong>di</strong> una<br />

minoranza del capital sociale o <strong>di</strong> partecipazione <strong>di</strong> maggioranza o <strong>di</strong> minoranza.<br />

Questa partecipazione puo’ essere ceduta ad altri soci o a terzi, liberamente o a<br />

determinate con<strong>di</strong>zioni fissate in clausole statutarie <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>mento o <strong>di</strong> prelazione.<br />

La liquidazione <strong>di</strong> azioni intrasferibili<br />

L’art. 2355 bis c.c. stabilisce che lo statuto può vietare il trasferimento <strong>di</strong> azioni<br />

“per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal<br />

mercato in cui il <strong>di</strong>vieto viene introdotto”.<br />

La norma non prevede il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso da parte del socio, ma questo potrebbe<br />

essere riconosciuto nel caso <strong>di</strong> fallimento del socio, se il curatore prova che la<br />

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