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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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Se vi sono operazioni in corso, il socio (e nel caso <strong>di</strong> fallimento, il curatore) od i<br />

suoi ere<strong>di</strong> partecipano agli utili ed alle per<strong>di</strong>te inerenti alle operazioni medesime<br />

(art. 2289, 3° co.). Il pagamento del valore della quota (come sopra determinato)<br />

va eseguito entro sei mesi dal giorno in sui si verifica lo scioglimento del<br />

rapporto (e, quin<strong>di</strong>, in caso <strong>di</strong> fallimento, dalla data della relativa sentenza).<br />

Il debito della società è <strong>di</strong> valuta (Cass. 6 maggio 1987 n. 4184) e non <strong>di</strong> valore<br />

ed il relativo importo va prelevato dal patrimonio sociale (così Galgano e<br />

Campobasso; in senso contrario, però, Ghi<strong>di</strong>n, Ferri e Cass. 23 maggio 1972, n.<br />

1577 che fanno gravare il debito sui soci superstiti, a causa dell’accrescimento<br />

della loro quota <strong>di</strong> partecipazione alla società).<br />

Nella determinazione del valore della quota si tiene conto del valore <strong>di</strong> realizzo<br />

dei beni sociali e dell’avviamento (Cass. 4 settembre 1999 n. 392).<br />

Ma il contratto sociale può prevedere criteri <strong>di</strong> liquidazione <strong>di</strong>versi da quello<br />

legale; nel qual caso il valore della quota va determinato in base al o ai criteri<br />

convenzionali.<br />

Tutto il meccanismo dell’art. 2289 presuppone un’eccedenza dell’attivo sociale<br />

sul passivo. Se, invece, il passivo supera l’attivo (come sopra determinato) il<br />

socio uscente non ha un cre<strong>di</strong>to nei confronti della società.<br />

Va infine opportunamente rilevato che il contratto sociale può prevedere una<br />

clausola compromissoria che attribuisca ad arbitri la determinazione del valore<br />

delle quote, le modalità <strong>di</strong> pagamento, nonché la risoluzione delle controversie<br />

che dovessero insorgere in merito alla liquidazione.<br />

La liquidazione <strong>di</strong> quota intrasferibile<br />

L’art. 2469, 1° co. c.c. pone la regola generale per la quale “Le partecipazioni<br />

(nella srl) sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a<br />

causa <strong>di</strong> morte, salvo contraria <strong>di</strong>sposizione dell’atto costitutivo.”<br />

Ma se “l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne<br />

subor<strong>di</strong>na il gra<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> organi sociali, <strong>di</strong> soci o <strong>di</strong> terzi senza prevederne<br />

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