Allegato 2 - Tribunale di Milano
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della gara, la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo. (terzo<br />
caso)<br />
La presentazione da parte della società del nuovo acquirente nei termini <strong>di</strong> legge<br />
determina la sostituzione dell'aggiu<strong>di</strong>catario precedente e costituisce quin<strong>di</strong><br />
con<strong>di</strong>zione risolutiva dell'efficacia dell'acquisto da questi operato (COLETTA).<br />
Dibattuta è l'identificazione dell'organo societario autorizzato alla designazione<br />
dell'acquirente.<br />
La competenza dell’assemblea (o dei soci, se questo organo non è previsto dallo<br />
statuto) è sostenuta sul presupposto che la designazione investe il «potere <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sporre del contratto sociale, potere che spetta soltanto (e questo è innegabile) a<br />
coloro che originariamente lo hanno stipulato, cioè ai soci, i quali riuniti in<br />
assemblea (e con deliberazione che richiederebbe anche l'unanimità dei consensi)<br />
possono operare sul contratto allargandolo, cioè aprendolo a più parti, o<br />
restringendolo, cioè riducendone la partecipazione sociale (COLETTA).<br />
La teoria che afferma la competenza dell'organo amministrativo muove invece<br />
dalla considerazione che la tesi avversata è smentita dal contesto normativo data<br />
la presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni che attribuiscono agli amministratori potestà<br />
decisionale in or<strong>di</strong>ne a vicende attinenti la composizione della compagine: si<br />
richiama così da un lato la norma che rimette ai gestori la decisione <strong>di</strong> escludere<br />
il socio moroso e, d'altro lato, la norma che subor<strong>di</strong>na al loro consenso la<br />
trasferibilità delle quote con prestazioni accessorie” (RIVOLTA).<br />
La liquidazione delle partecipazioni in società <strong>di</strong> persone<br />
L’art. 2288, 1° co. c.c. <strong>di</strong>spone che “è escluso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto (dalla società <strong>di</strong> persone)<br />
il socio che sia <strong>di</strong>chiarato fallito”.<br />
L’esclusione dà <strong>di</strong>ritto alla liquidazione della quota, il cui valore va liquidato in<br />
denaro (art. 2289, 1° co. c.c.) “in base alla situazione patrimoniale della società<br />
nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento” (art. 2289, 2° co. c.c.)<br />
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