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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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della gara, la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo. (terzo<br />

caso)<br />

La presentazione da parte della società del nuovo acquirente nei termini <strong>di</strong> legge<br />

determina la sostituzione dell'aggiu<strong>di</strong>catario precedente e costituisce quin<strong>di</strong><br />

con<strong>di</strong>zione risolutiva dell'efficacia dell'acquisto da questi operato (COLETTA).<br />

Dibattuta è l'identificazione dell'organo societario autorizzato alla designazione<br />

dell'acquirente.<br />

La competenza dell’assemblea (o dei soci, se questo organo non è previsto dallo<br />

statuto) è sostenuta sul presupposto che la designazione investe il «potere <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sporre del contratto sociale, potere che spetta soltanto (e questo è innegabile) a<br />

coloro che originariamente lo hanno stipulato, cioè ai soci, i quali riuniti in<br />

assemblea (e con deliberazione che richiederebbe anche l'unanimità dei consensi)<br />

possono operare sul contratto allargandolo, cioè aprendolo a più parti, o<br />

restringendolo, cioè riducendone la partecipazione sociale (COLETTA).<br />

La teoria che afferma la competenza dell'organo amministrativo muove invece<br />

dalla considerazione che la tesi avversata è smentita dal contesto normativo data<br />

la presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni che attribuiscono agli amministratori potestà<br />

decisionale in or<strong>di</strong>ne a vicende attinenti la composizione della compagine: si<br />

richiama così da un lato la norma che rimette ai gestori la decisione <strong>di</strong> escludere<br />

il socio moroso e, d'altro lato, la norma che subor<strong>di</strong>na al loro consenso la<br />

trasferibilità delle quote con prestazioni accessorie” (RIVOLTA).<br />

La liquidazione delle partecipazioni in società <strong>di</strong> persone<br />

L’art. 2288, 1° co. c.c. <strong>di</strong>spone che “è escluso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto (dalla società <strong>di</strong> persone)<br />

il socio che sia <strong>di</strong>chiarato fallito”.<br />

L’esclusione dà <strong>di</strong>ritto alla liquidazione della quota, il cui valore va liquidato in<br />

denaro (art. 2289, 1° co. c.c.) “in base alla situazione patrimoniale della società<br />

nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento” (art. 2289, 2° co. c.c.)<br />

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