Allegato 2 - Tribunale di Milano

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07.06.2013 Views

Il legislatore stabilisce che: “Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione”. La vendita nel fallimento di quote di società a responsabilità limitata Il 2° co. del novellato art. 106 dispone che “per la vendita di quote di srl si applica l’art. 2471 c.c.” il cui secondo comma dispone: “Se la quota non è liberamente trasferibile ed il creditore e il debitore della società non si accordano nella vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offre lo steso prezzo” La disposizione contempla tre casi. Il primo riguarda il caso che intervenga tra creditore, (nel caso di fallimento di questo, il curatore) società e debitore un accordo sulla vendita della quota: il che potrebbe avere luogo sia attraverso l’acquisto della stessa da parte di uno o più soci, sia da parte di soggetti estranei alla compagine, qualora l’accordo così raggiunto, di natura negoziale, sia coerente ai condizionamenti (clausole di prelazione o di gradimento) di fonte 39

statutaria (Santini, Rivolta; in senso contrario, v. però Cass. 3 aprile 1991, n. 3482) per la quale la disciplina prevista dall’art. 2480, (ora art. 2471) applicabile anche nel caso di fallimento, non opera in presenza di limitazioni poste nell’esecutivo interesse dei soci, come nell’ipotesi di clausole statutarie attribuite di diritto di prelazione in favore di taluno o di tutti i soci medesimi. La S.C. distingue tra clausole di prelazione e clausole di gradimento. Le prime attribuiscono ai soci il diritto di prelazione in caso di trasferimento della partecipazione sociale. Le seconde sono volte invece a tutelare l’interesse della società a non accogliere nella compagine sociale persone non gradite. L’art. 2471, 3° co. tutela l’interesse della società, tant’è che se questa non gradisce il soggetto disposto ad acquistare la quota sociale, la vendita deve essere fatta all’incanto, e l’aggiudicatario provvisorio diventa acquirente definitivo solo se la società, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, non presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Quindi la disciplina speciale ed eccezionale dettata dall’art. 2471 c.c. opera, a favore della società e non dei soci e prevale sulla disciplina fallimentare di liquidazione dei beni del fallito. Le clausole di prelazione, invece, sono finalizzate a tutelare l’interesse dei soci (personale ed interno alla compagine sociale) ad essere preferiti a terzi, o ad altri soci, nel caso di trasferimento della partecipazione sociale. Questo interesse personale non è tutelato dall’art. 2471 c.c. Le clausole di prelazione tendono a mantenere l’equilibrio tra le partecipazioni dei soci residui e, quindi, non legittimano questi ad impedire l’acquisto della partecipazione da parte dell’aggiudicatario nella vendita il cui incanto deve svolgersi, non avanti al giudice dell’esecuzione, ma secondo le modalità della procedura competitiva richiesta dal novellato art. 106 L.F. Il secondo caso prevede che in assenza di accordo la quota è venduta all’incanto ritenendosi ragionevole interpretare l’espressione vendita all’incanto come vendita secondo le nuove disposizioni dell’art. 106 L.F., cioè a seguito di gara competitiva. La vendita è però inefficace se, entro dieci giorni dalla conclusione 40

statutaria (Santini, Rivolta; in senso contrario, v. però Cass. 3 aprile 1991, n.<br />

3482) per la quale la <strong>di</strong>sciplina prevista dall’art. 2480, (ora art. 2471) applicabile<br />

anche nel caso <strong>di</strong> fallimento, non opera in presenza <strong>di</strong> limitazioni poste<br />

nell’esecutivo interesse dei soci, come nell’ipotesi <strong>di</strong> clausole statutarie attribuite<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione in favore <strong>di</strong> taluno o <strong>di</strong> tutti i soci medesimi.<br />

La S.C. <strong>di</strong>stingue tra clausole <strong>di</strong> prelazione e clausole <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>mento.<br />

Le prime attribuiscono ai soci il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione in caso <strong>di</strong> trasferimento della<br />

partecipazione sociale. Le seconde sono volte invece a tutelare l’interesse della<br />

società a non accogliere nella compagine sociale persone non gra<strong>di</strong>te.<br />

L’art. 2471, 3° co. tutela l’interesse della società, tant’è che se questa non<br />

gra<strong>di</strong>sce il soggetto <strong>di</strong>sposto ad acquistare la quota sociale, la ven<strong>di</strong>ta deve essere<br />

fatta all’incanto, e l’aggiu<strong>di</strong>catario provvisorio <strong>di</strong>venta acquirente definitivo solo<br />

se la società, entro <strong>di</strong>eci giorni dall’aggiu<strong>di</strong>cazione, non presenta un altro<br />

acquirente che offra lo stesso prezzo.<br />

Quin<strong>di</strong> la <strong>di</strong>sciplina speciale ed eccezionale dettata dall’art. 2471 c.c. opera, a<br />

favore della società e non dei soci e prevale sulla <strong>di</strong>sciplina fallimentare <strong>di</strong><br />

liquidazione dei beni del fallito.<br />

Le clausole <strong>di</strong> prelazione, invece, sono finalizzate a tutelare l’interesse dei soci<br />

(personale ed interno alla compagine sociale) ad essere preferiti a terzi, o ad altri<br />

soci, nel caso <strong>di</strong> trasferimento della partecipazione sociale.<br />

Questo interesse personale non è tutelato dall’art. 2471 c.c.<br />

Le clausole <strong>di</strong> prelazione tendono a mantenere l’equilibrio tra le partecipazioni<br />

dei soci residui e, quin<strong>di</strong>, non legittimano questi ad impe<strong>di</strong>re l’acquisto della<br />

partecipazione da parte dell’aggiu<strong>di</strong>catario nella ven<strong>di</strong>ta il cui incanto deve<br />

svolgersi, non avanti al giu<strong>di</strong>ce dell’esecuzione, ma secondo le modalità della<br />

procedura competitiva richiesta dal novellato art. 106 L.F.<br />

Il secondo caso prevede che in assenza <strong>di</strong> accordo la quota è venduta all’incanto<br />

ritenendosi ragionevole interpretare l’espressione ven<strong>di</strong>ta all’incanto come<br />

ven<strong>di</strong>ta secondo le nuove <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 106 L.F., cioè a seguito <strong>di</strong> gara<br />

competitiva. La ven<strong>di</strong>ta è però inefficace se, entro <strong>di</strong>eci giorni dalla conclusione<br />

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