Allegato 2 - Tribunale di Milano
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Il legislatore stabilisce che:<br />
“Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona<br />
dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro<br />
delle imprese una <strong>di</strong>chiarazione contenente l'in<strong>di</strong>cazione del cognome e nome o<br />
della denominazione, della data e del luogo <strong>di</strong> nascita o lo Stato <strong>di</strong> costituzione,<br />
del domicilio o della sede e citta<strong>di</strong>nanza dell'unico socio.<br />
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne<br />
devono depositare apposita <strong>di</strong>chiarazione per l'iscrizione nel registro delle<br />
imprese.<br />
L'unico socio o colui che cessa <strong>di</strong> essere tale può provvedere alla pubblicità<br />
prevista nei commi precedenti.<br />
Le <strong>di</strong>chiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto<br />
comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei<br />
soci e devono in<strong>di</strong>care la data <strong>di</strong> tale iscrizione”.<br />
La ven<strong>di</strong>ta nel fallimento <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> società a responsabilità limitata<br />
Il 2° co. del novellato art. 106 <strong>di</strong>spone che “per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> srl si<br />
applica l’art. 2471 c.c.” il cui secondo comma <strong>di</strong>spone:<br />
“Se la quota non è liberamente trasferibile ed il cre<strong>di</strong>tore e il debitore della<br />
società non si accordano nella ven<strong>di</strong>ta della quota stessa, la ven<strong>di</strong>ta ha luogo<br />
all’incanto; ma la ven<strong>di</strong>ta è priva <strong>di</strong> effetto se entro <strong>di</strong>eci giorni<br />
dall’aggiu<strong>di</strong>cazione, la società presenta un altro acquirente che offre lo steso<br />
prezzo”<br />
La <strong>di</strong>sposizione contempla tre casi. Il primo riguarda il caso che intervenga tra<br />
cre<strong>di</strong>tore, (nel caso <strong>di</strong> fallimento <strong>di</strong> questo, il curatore) società e debitore un<br />
accordo sulla ven<strong>di</strong>ta della quota: il che potrebbe avere luogo sia attraverso<br />
l’acquisto della stessa da parte <strong>di</strong> uno o più soci, sia da parte <strong>di</strong> soggetti estranei<br />
alla compagine, qualora l’accordo così raggiunto, <strong>di</strong> natura negoziale, sia<br />
coerente ai con<strong>di</strong>zionamenti (clausole <strong>di</strong> prelazione o <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>mento) <strong>di</strong> fonte<br />
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