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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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Nei confronti della società il trasferimento ha effetto dalla data <strong>di</strong> iscrizione nel<br />

libro soci.<br />

Nei rapporti tra le parti (ven<strong>di</strong>tore – compratore) il trasferimento ha effetto (e<br />

quin<strong>di</strong> il trapasso della titolarità della quota e dei relativi <strong>di</strong>ritti da essa derivanti o<br />

ad essa connessi) dalla data <strong>di</strong> stipulazione del relativo contratto e cioè dalla data<br />

<strong>di</strong> incontro delle rispettive volontà. Poiché la quota è un bene mobile, la forma<br />

scritta non è prevista “ad substantiam” ma è richiesta soltanto per l’iscrizione nel<br />

Registro delle imprese, al fine <strong>di</strong> rendere opponibile il trasferimento della quota<br />

ai terzi.<br />

Secondo la cassazione 4 marzo 1993 n.2637, l’iscrizione del trasferimento nel<br />

libro dei soci costituisce un atto dovuto per le società.<br />

(c) Doppio trasferimento <strong>di</strong> partecipazione ed acquisto “a non domino”<br />

E’ <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 2470, terzo comma c.c. il quale <strong>di</strong>spone che nel caso <strong>di</strong><br />

conflitto tra acquirenti della partecipazione la prevalenza <strong>di</strong> colui che per primo<br />

ottiene l'iscrizione del trasferimento nel registra delle imprese non consegue<br />

semplicemente alla sua priorità temporale ma richiede inoltre il requisito<br />

soggettivo della buona fede.<br />

Una sorta <strong>di</strong> mix fra art. 2644 (priorità della trascrizione/iscrizione in un registro<br />

pubblico) e art. 1155 (possesso in buona fede).<br />

Alla domanda "come si verifica l'esistenza della buona fede?" la risposta non può<br />

che essere una, desunta da due principi enunciati<br />

dall'art. 1147, ult. comma, in tema <strong>di</strong> "possesso":<br />

a) la buona fede è presunta;<br />

b) basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto (malafides superveniens non nocet).<br />

Trasferimento dell’intera partecipazione del socio unico.<br />

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