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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso<br />

esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso <strong>di</strong><br />

trasferimento a causa <strong>di</strong> morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta<br />

dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per<br />

l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia <strong>di</strong><br />

società per azioni.<br />

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per<br />

prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita<br />

alle altre, anche se il suo titolo è <strong>di</strong> data posteriore.<br />

(a) Modalità <strong>di</strong> trasferimento “inter vivos” della quota<br />

Tale trasferimento deve risultare da un atto scritto con sottoscrizione dell'alienante<br />

e dell'acquirente autenticata dal notaio, il quale ha l'obbligo <strong>di</strong> depositarlo presso<br />

l'ufficio del registro delle imprese competente (l'ufficio è quello nella cui<br />

circoscrizione ha sede legale la S.r.l.). Non necessariamente un atto pubblico,<br />

quin<strong>di</strong>. È sufficiente una scrittura privata, purché fìdefacente sulla autenticità delle<br />

firme dei protagonisti della cessione.<br />

Dopo il deposito che, si ripete, è a cura del notaio l’acquirente o l'alienante ha<br />

l'onere <strong>di</strong> far iscrivere l’atto <strong>di</strong> trasferimento nel libro dei soci esibendo sia l'atto<br />

negoziale che la certificazione dell'avvenuto deposito.<br />

(b) Modalità <strong>di</strong> trasferimento “mortis causa” della quota<br />

La norma prevede che l'erede o il legatario depositi la prescritta documentazione<br />

al registro delle imprese e chieda poi l'iscrizione dell'atto traslativo nel libro dei<br />

soci della S.r.l., previa esibizione (anche) dell'attestazione dell'avvenuto<br />

deposito (con le stesse modalità previste per le azioni, precisa la norma).<br />

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