Allegato 2 - Tribunale di Milano
Allegato 2 - Tribunale di Milano
Allegato 2 - Tribunale di Milano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
itenersi comunque pendenti.<br />
Sarà pertanto normalmente necessario, ai fini <strong>di</strong> tale cessione l'approvazione del<br />
supplemento del piano <strong>di</strong> liquidazione ex art. 104 ter, 6°co. l.f., atteso che nella<br />
sua originaria stesura il piano si limiterà, verosimilmente, ad in<strong>di</strong>care le azioni<br />
revocatorie da esercitare ai sensi dell’art. 104 ter, lett.” (cosi’ P. Liccardo – G.<br />
Federico).<br />
Il trasferimento della quota <strong>di</strong> s.r.l. : <strong>di</strong>sciplina co<strong>di</strong>cistica<br />
E’ <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 2469 c.c. per il quale:<br />
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili (2) per atto tra vivi e per<br />
successione a causa <strong>di</strong> morte, salvo contraria <strong>di</strong>sposizione dell’atto costitutivo<br />
(3).<br />
Qualora l’atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne<br />
subor<strong>di</strong>ni il trasferimento al gra<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> organi sociali, <strong>di</strong> soci o <strong>di</strong> terzi senza<br />
prevederne con<strong>di</strong>zioni e limiti, o ponga con<strong>di</strong>zioni o limiti che nel caso concreto<br />
impe<strong>di</strong>scono il trasferimento a causa <strong>di</strong> morte, il socio o i suoi ere<strong>di</strong> possono<br />
esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l’atto<br />
costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione<br />
della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso<br />
non può essere esercitato.<br />
Modalità <strong>di</strong> trasferimento<br />
Sono fissate dall’art. 2470 c.c. che così <strong>di</strong>spone:<br />
“Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto <strong>di</strong> fronte alla società dal momento<br />
dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma”.<br />
L'atto <strong>di</strong> trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro<br />
trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese<br />
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del "trasferimento<br />
36