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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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della massa fallimentare, del bene oggetto dell'atto sottoposto a<br />

revocatoria, ubor<strong>di</strong>natamente all'esito positivo dell'azione; <strong>di</strong> conseguenza,<br />

ottenuta la sentenza <strong>di</strong> revoca dell'atto impugnato, il cessionario dell'azione<br />

acquista definitivamente, con effetto dalla cessione, la titolarità del bene ed è<br />

legittimato ad agire, quin<strong>di</strong>, nei confronti del terzo per la consegna o il rilascio del<br />

medesimo.»<br />

Ad avviso <strong>di</strong> M. Sandulli, "perché l'azione revocatoria tende ad ottener la<br />

<strong>di</strong>chiaratoria d'inefficacia della ven<strong>di</strong>ta o del pagamento", con la cessione<br />

dell'azione revocatoria il curatore non trasferisce anticipatamente al terzo la<br />

proprietà del bene, ma il solo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> procedere esclusivamente sul<br />

bene ed incamerare il ricavato della ven<strong>di</strong>ta.<br />

II terzo convenuto in revocatoria potrà opporre al cessionario dell'azione<br />

revocatoria, tutte le eccezioni che poteva sollevare nei confronti del curatore.<br />

Ma se a seguito della cessione. Il terzo soccombente in revocatoria, restituisce al<br />

cessionario il bene o il pagamento ricevuto dal fallito, può insinuare il suo cre<strong>di</strong>to<br />

al passivo del fallimento del cedente, secondo quanto <strong>di</strong>sposto dall'art. 70,2° co.<br />

L.F.?<br />

La risposta è negativa e quin<strong>di</strong> il terzo soccombente non potrà recuperare il suo<br />

cre<strong>di</strong>to in sede concorsuale, ma potrà agire in regresso nei confronti del fallito<br />

tornato in bonis, suo originario dante causa (così esattamente M. Sandulli).<br />

Ciò però determina una <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento nei confronti del terzo convenuto<br />

con un'azione revocatoria ceduta ad un terzo. M. Sandulli, per evitare tale<br />

<strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento, propone che il terzo cessionario deve accollarsi il debito<br />

eventuale nei confronti del convenuto in revocatoria, nei limiti <strong>di</strong> quanto il<br />

fallimento avrà ripartito ai cre<strong>di</strong>tori chirografari.<br />

"La cessione delle azioni revocatone in sede <strong>di</strong> liquidazione fallimentare<br />

è subor<strong>di</strong>nata alla pendenza della relativa azione: non possono quin<strong>di</strong> essere<br />

cedute le azioni revocatorie, seppur in<strong>di</strong>cate nel programma <strong>di</strong> liquidazione<br />

approvato, non ancora proposte, mentre sono ce<strong>di</strong>bili le azioni per le quali sia<br />

stata <strong>di</strong>sposta la cancellazione, l'interruzione o la sospensione, in quanto devono<br />

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