07.06.2013 Views

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

o parziale del cre<strong>di</strong>to che deve essere espressamente accettata dall'acquirente in modo<br />

che il corrispettivo pattuito sia sempre definitivamente acquisito all'attivo della<br />

procedura senza possibilità <strong>di</strong> future contestazioni. Anticipando la riforma, la Sezione<br />

fallimentare del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, con decreto presidenziale in data 3 luglio 2006<br />

ha pubblicato il "Bando dell'asta competitiva per la cessione pro soluto dei cre<strong>di</strong>ti<br />

tributari", il cui proce<strong>di</strong>mento è ancora in corso. In alternativa alla cessione dei cre<strong>di</strong>ti<br />

sopra citati, il curatore può stipulare contratti <strong>di</strong> mandato per la riscossione dei<br />

medesimi. A tal proposito occorre tenere presente che mentre con la cessione del<br />

cre<strong>di</strong>to l'attività ceduta esce dal patrimonio dei fallito e Quin<strong>di</strong> si può procedere alla<br />

chiusura del fallimento, con il mandato a riscuotere occorre invece attendere che il<br />

mandatario provveda a portare a termine il mandato e quin<strong>di</strong> la procedura potrebbe<br />

durare più a lungo. Il giusto equilibrio tra celerità e risultato è ciò che<br />

contrad<strong>di</strong>stinguerà il valente curatore da quello legato ai vecchi schemi del fai da te,<br />

non importa con quali tempi, (così S. D'AMORA).<br />

La cessione delle azioni revocatone già proposte<br />

"La cessione delle azioni revocatone è inquadrata dalla prevalente dottrina e<br />

giurisprudenza come una fattispecie <strong>di</strong> cessione anticipata del bene, o meglio del<br />

risultato utile oggetto dell'azione: la cessione della revocatoria non ha funzione<br />

strumentale ma liquidatoria e comporta l'alienazione anticipata del bene oggetto<br />

dell'azione, subor<strong>di</strong>natamente all'esito positivo dell'azione. Il cessionario, pertanto,<br />

ottenuta la sentenza <strong>di</strong> revoca acquisterà definitivamente la titolarità del bene oggetto<br />

dell'atto impugnato e sarà legittimato ad agire nei confronti del convenuto<br />

soccombente per l'esecuzione della sentenza." (P. Liccardo e G. Federico). La legge<br />

consente oggi la cessione delle azioni revocatone fallimentari (e non anche <strong>di</strong> quelle<br />

or<strong>di</strong>narie), se i relativi giu<strong>di</strong>zi sono già pendenti. Nota G. BOZZA che: « Il terzo,<br />

comunque <strong>di</strong>venta un successore a titolo particolare della massa e per essa del<br />

curatore, con le relative conseguenze <strong>di</strong> carattere processuale (ad es. il processo per<br />

revocatoria da questi iniziato non va <strong>di</strong>chiarato improce<strong>di</strong>bile ma prosegue tra le parti<br />

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!