Allegato 2 - Tribunale di Milano
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La notificazione della cessione al debitore ceduto Può essere eseguita tanto dal cedente quanto dal cessionario. Per la sua efficacia è sufficiente che vengano comunicati gli elementi costitutivi ed identificativi della stessa (Cass., 14 maggio 1974, n. 1396 e 20 novembre 1976, n. 4372). Ma ai fini di quanto disposto dall'art. 1264 ce, la notificazione è solo quella da effettuarsi a mezzo d'ufficiale giudiziario o anche una qualunque comunicazione scritta ricevuta dal debitore ceduto? L'opinione prevalente distingue tra effetti nei confronti del debitore ceduto ed effetti nei confronti dei terzi acquirenti il credito ceduto e ritiene che a) nei confronti del primo è sufficiente una qualunque comunicazione idonea a rendere il debitore edotto dell'avvenuta cessione (Cass., 20 novembre 1976, n. 4372; Cass., 12 maggio 1990, n. 4077); b) nei confronti dei secondi, è necessaria invece la notificazione a mezzo d'ufficiale giudiziario (Cass., 4 febbraio 1969, n. 341 e 27 aprile 1961, n. 890; ed in dottrina BOZZA, in IIfallimento, 1988, p, 1052 e PANNUCCIO). Accettazione da parte del debitore ceduto Secondo un'opinione, trattasi non di dichiarazione di scienza, ma di atto negoziale e precisamente di riconoscimento di debito; in senso contrario, altra dottrina che parla di « presa d'atto », cioè d'ammissione del solo ricevimento della comunicazione della cessione, senza volontà alcuna di riconoscere l'esistenza del debito (opinione, a mio avviso, preferibile). L'accettazione non richiede alcuna forma particolare, al di fuori delle procedure concorsuali. Le formalità della notificazione e dell'accettazione sono richieste anche per i crediti futuri? Risponde affermativamente Cass., 14 novembre 1996, n. 9997 per la quale: « per poter opporre al fallimento la cessione di crediti futuri è necessario non solo che i crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori al fallimento e che prima di tale data siano divenuti esigibili, ma anche che siano stati singolarmente notificati o 31
accettati dal debitore con atto di data certa». Così puntualizzati la natura, l'oggetto e le caratteristiche del contratto di cessione dei crediti, pAssiamo ad esaminare le specifiche disposizioni dell'art. 106 L.F. che così dispone: [1] Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatone concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. Come si vede con la novella vengono risolte in radice le problematiche operative che, vigente la norma precedente, avevano tanto impegnato gli operatori sulla possibilità o meno di cedere crediti ftituri e cedere le azioni revocatorie al di fuori del concordato fallimentare che già prevedeva tale cessione nel caso che esso fosse proposto con assuntore. E' stato esattamente rilevato (da P. Liccardo e G. Federico) che "Sulla base dell'ampia formulazione normativa ogni tipologia di credito può formare oggetto della cessione, sempre che sia possibile, lecito nonché determinato o determinabile nel titolo costitutivo: possono in particolare essere ceduti, come del resto già largamente praticato presso tutti i tribunali fallimentari, anche i crediti fiscali, e segnatamente il credito IVA, i cui tempi di realizzo sono di fatto incompatibili con le esigenze di speditezza della procedura, nonché i crediti futuri." "Per effetto della cessione al cessionario sono trasferiti i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori, quali ad esempio il già maturato diritto al risarcimento del maggior danno da inadempimento, nonché le azioni con cui il credito può essere tutelato." La cessione dei crediti da parte del curatore deve avvenire pro soluto e la garanzia, quindi, deve riguardare solo l'esistenza e non esazione del credito. Ovviamente in caso di cessione di crediti il curatore applicherà la disciplina civilistica ed inserirà nel relativo contratto clausole che non consentano al cessionario di esercitare azione di restituzione di tutto o di parte del prezzo pagato. Quindi i crediti la cui esistenza è certa nell'ai e nel quantum, se provvisti della documentazione di supporto, debbono essere ceduti prò soluto e quelli che, invece, sono oggetto di possibile contestazione (ad esempio i crediti fiscali e quelli futuri) o non sono documentati in tutto o in parte debbono essere ceduti con contratti che evidenzino anche l'alea della inesistenza totale 32
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accettati dal debitore con atto <strong>di</strong> data certa».<br />
Così puntualizzati la natura, l'oggetto e le caratteristiche del contratto <strong>di</strong> cessione dei cre<strong>di</strong>ti,<br />
pAssiamo ad esaminare le specifiche <strong>di</strong>sposizioni dell'art. 106 L.F. che così <strong>di</strong>spone:<br />
[1] Il curatore può cedere i cre<strong>di</strong>ti, compresi quelli <strong>di</strong> natura fiscale o futuri, anche se<br />
oggetto <strong>di</strong> contestazione; può altresì cedere le azioni revocatone concorsuali, se i relativi<br />
giu<strong>di</strong>zi sono già pendenti.<br />
Come si vede con la novella vengono risolte in ra<strong>di</strong>ce le problematiche operative che,<br />
vigente la norma precedente, avevano tanto impegnato gli operatori sulla possibilità o<br />
meno <strong>di</strong> cedere cre<strong>di</strong>ti ftituri e cedere le azioni revocatorie al <strong>di</strong> fuori del concordato<br />
fallimentare che già prevedeva tale cessione nel caso che esso fosse proposto con<br />
assuntore.<br />
E' stato esattamente rilevato (da P. Liccardo e G. Federico) che "Sulla base<br />
dell'ampia formulazione normativa ogni tipologia <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to può formare oggetto<br />
della cessione, sempre che sia possibile, lecito nonché determinato o determinabile<br />
nel titolo costitutivo: possono in particolare essere ceduti, come del resto già<br />
largamente praticato presso tutti i tribunali fallimentari, anche i cre<strong>di</strong>ti fiscali, e<br />
segnatamente il cre<strong>di</strong>to IVA, i cui tempi <strong>di</strong> realizzo sono <strong>di</strong> fatto incompatibili con le<br />
esigenze <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>tezza della procedura, nonché i cre<strong>di</strong>ti futuri." "Per effetto della<br />
cessione al cessionario sono trasferiti i privilegi, le garanzie personali e reali e gli<br />
altri accessori, quali ad esempio il già maturato <strong>di</strong>ritto al risarcimento del maggior<br />
danno da inadempimento, nonché le azioni con cui il cre<strong>di</strong>to può essere tutelato."<br />
La cessione dei cre<strong>di</strong>ti da parte del curatore deve avvenire pro soluto e la garanzia,<br />
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caso <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti il curatore applicherà la <strong>di</strong>sciplina civilistica ed inserirà nel<br />
relativo contratto clausole che non consentano al cessionario <strong>di</strong> esercitare azione <strong>di</strong><br />
restituzione <strong>di</strong> tutto o <strong>di</strong> parte del prezzo pagato. Quin<strong>di</strong> i cre<strong>di</strong>ti la cui esistenza è<br />
certa nell'ai e nel quantum, se provvisti della documentazione <strong>di</strong> supporto, debbono<br />
essere ceduti prò soluto e quelli che, invece, sono oggetto <strong>di</strong> possibile contestazione<br />
(ad esempio i cre<strong>di</strong>ti fiscali e quelli futuri) o non sono documentati in tutto o in parte<br />
debbono essere ceduti con contratti che evidenzino anche l'alea della inesistenza totale<br />
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