Allegato 2 - Tribunale di Milano
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La notificazione della cessione al debitore ceduto<br />
Può essere eseguita tanto dal cedente quanto dal cessionario. Per la sua efficacia è<br />
sufficiente che vengano comunicati gli elementi costitutivi ed identificativi della<br />
stessa (Cass., 14 maggio 1974, n. 1396 e 20 novembre 1976, n. 4372). Ma ai fini <strong>di</strong><br />
quanto <strong>di</strong>sposto dall'art. 1264 ce, la notificazione è solo quella da effettuarsi a mezzo<br />
d'ufficiale giu<strong>di</strong>ziario o anche una qualunque comunicazione scritta ricevuta dal<br />
debitore ceduto?<br />
L'opinione prevalente <strong>di</strong>stingue tra effetti nei confronti del debitore ceduto ed effetti<br />
nei confronti dei terzi acquirenti il cre<strong>di</strong>to ceduto e ritiene che a) nei confronti del<br />
primo è sufficiente una qualunque comunicazione idonea a rendere il debitore edotto<br />
dell'avvenuta cessione (Cass., 20 novembre 1976, n. 4372; Cass., 12 maggio 1990, n.<br />
4077); b) nei confronti dei secon<strong>di</strong>, è necessaria invece la notificazione a mezzo<br />
d'ufficiale giu<strong>di</strong>ziario (Cass., 4 febbraio 1969, n. 341 e 27 aprile 1961, n. 890; ed in<br />
dottrina BOZZA, in IIfallimento, 1988, p, 1052 e PANNUCCIO).<br />
Accettazione da parte del debitore ceduto<br />
Secondo un'opinione, trattasi non <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> scienza, ma <strong>di</strong> atto negoziale e<br />
precisamente <strong>di</strong> riconoscimento <strong>di</strong> debito; in senso contrario, altra dottrina che parla<br />
<strong>di</strong> « presa d'atto », cioè d'ammissione del solo ricevimento della comunicazione della<br />
cessione, senza volontà alcuna <strong>di</strong> riconoscere l'esistenza del debito (opinione, a mio<br />
avviso, preferibile). L'accettazione non richiede alcuna forma particolare, al <strong>di</strong> fuori<br />
delle procedure concorsuali.<br />
Le formalità della notificazione e dell'accettazione sono richieste anche per i cre<strong>di</strong>ti<br />
futuri?<br />
Risponde affermativamente Cass., 14 novembre 1996, n. 9997 per la quale:<br />
« per poter opporre al fallimento la cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti futuri è necessario non solo che i cre<strong>di</strong>ti,<br />
sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori al fallimento e che<br />
prima <strong>di</strong> tale data siano <strong>di</strong>venuti esigibili, ma anche che siano stati singolarmente notificati o<br />
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