07.06.2013 Views

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cessio pro solvendo.<br />

Nella cessio pro solvendo il cedente risponde oltre che dell'esistenza del cre<strong>di</strong>to ceduto<br />

anche della solvenza del debitore, solo nel caso in cui abbia convenzionalmente<br />

assunto questa garanzia; la garanzia per la solvenza non costituisce quin<strong>di</strong> un effetto<br />

naturale del negozio <strong>di</strong> cessione, ma l'oggetto <strong>di</strong> un preciso e specifico accordo tra<br />

cedente e cessionario.<br />

Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.<br />

Come è noto, l'art. 1264 ce <strong>di</strong>spone:<br />

« La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata<br />

o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore<br />

che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo<br />

era a conoscenza dell'avvenuta cessione».<br />

L'opinione prevalente e preferibile (v. Cass., 17 ottobre 1977, n. 4432; Cass., 2<br />

giugno 1977, n. 2243; Cass., 20 aprile 1968, n. 1205) ritiene che la conoscenza o<br />

l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto non è con<strong>di</strong>zione del<br />

trasferimento del cre<strong>di</strong>to dal cedente al cessionario (che,<br />

invece, avviene per effetto dello scambio <strong>di</strong> consenso tra questi), ma con<strong>di</strong>zione perché<br />

il debitore ceduto possa validamente liberarsi della sua obbligazione nei confronti del<br />

cedente, pagando al cessionario.<br />

« La notificazione al debitore ceduto (o la sua accettazione) è necessaria ai soli fini <strong>di</strong><br />

escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario»<br />

(Cass., 2 giugno 1977, n. 2243).<br />

In altre parole: in mancanza <strong>di</strong> notificazione della cessione, il debitore ceduto, ignaro<br />

<strong>di</strong> questa, che paghi al cedente, anziché al cessionario (a lui ignoto), si libera<br />

validamente della sua obbligazione; non si libera se era al corrente dell'avvenuta<br />

cessione (e ciò sia provato dal cessionario). Ma una volta intervenuta la notificazione,<br />

il debitore ceduto che voglia validamente liberarsi della sua obbligazione, deve<br />

necessariamente pagare al cessionario.<br />

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!