Allegato 2 - Tribunale di Milano
Allegato 2 - Tribunale di Milano
Allegato 2 - Tribunale di Milano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cessio pro solvendo.<br />
Nella cessio pro solvendo il cedente risponde oltre che dell'esistenza del cre<strong>di</strong>to ceduto<br />
anche della solvenza del debitore, solo nel caso in cui abbia convenzionalmente<br />
assunto questa garanzia; la garanzia per la solvenza non costituisce quin<strong>di</strong> un effetto<br />
naturale del negozio <strong>di</strong> cessione, ma l'oggetto <strong>di</strong> un preciso e specifico accordo tra<br />
cedente e cessionario.<br />
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.<br />
Come è noto, l'art. 1264 ce <strong>di</strong>spone:<br />
« La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata<br />
o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore<br />
che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo<br />
era a conoscenza dell'avvenuta cessione».<br />
L'opinione prevalente e preferibile (v. Cass., 17 ottobre 1977, n. 4432; Cass., 2<br />
giugno 1977, n. 2243; Cass., 20 aprile 1968, n. 1205) ritiene che la conoscenza o<br />
l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto non è con<strong>di</strong>zione del<br />
trasferimento del cre<strong>di</strong>to dal cedente al cessionario (che,<br />
invece, avviene per effetto dello scambio <strong>di</strong> consenso tra questi), ma con<strong>di</strong>zione perché<br />
il debitore ceduto possa validamente liberarsi della sua obbligazione nei confronti del<br />
cedente, pagando al cessionario.<br />
« La notificazione al debitore ceduto (o la sua accettazione) è necessaria ai soli fini <strong>di</strong><br />
escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario»<br />
(Cass., 2 giugno 1977, n. 2243).<br />
In altre parole: in mancanza <strong>di</strong> notificazione della cessione, il debitore ceduto, ignaro<br />
<strong>di</strong> questa, che paghi al cedente, anziché al cessionario (a lui ignoto), si libera<br />
validamente della sua obbligazione; non si libera se era al corrente dell'avvenuta<br />
cessione (e ciò sia provato dal cessionario). Ma una volta intervenuta la notificazione,<br />
il debitore ceduto che voglia validamente liberarsi della sua obbligazione, deve<br />
necessariamente pagare al cessionario.<br />
30