Allegato 2 - Tribunale di Milano
Allegato 2 - Tribunale di Milano
Allegato 2 - Tribunale di Milano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti, in quanto negozio a causa variabile, deve avere la forma<br />
richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento (Cass., 15 maggio 1974, n.<br />
1396).<br />
La cessione può avere ad oggetto: 1) cre<strong>di</strong>ti presenti; 2) cre<strong>di</strong>ti futuri, sempre che, al<br />
momento della conclusione del negozio, sussista il rapporto giuri<strong>di</strong>co dal quale essi<br />
possano trarre origine, in modo da essere, sin da quel momento, determinati o<br />
determinabili (Cass., 2 agosto 1977, n. 34121).<br />
Una tale cessione produce il suo effetto traslativo solo quando i cre<strong>di</strong>ti vengano ad<br />
esistenza (Cass., 2 agosto 1977, n. 3421).<br />
La cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to futuro si <strong>di</strong>fferenzia dalla cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to sottoposta a<br />
con<strong>di</strong>zione sospensiva; mentre, in questa, il cre<strong>di</strong>to già esiste nel patrimonio del<br />
cedente nel momento in cui il negozio si conclude, pur essendo la produzione degli<br />
effetti <strong>di</strong> questo subor<strong>di</strong>nata all'avverarsi <strong>di</strong> un evento futuro ed incerto, nella<br />
cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to futuro, invece, il cre<strong>di</strong>to, nel momento in cui si perfeziona, non<br />
esiste ancora nel patrimonio del cedente, per cui gli effetti traslativi si verificheranno<br />
solo non appena il cre<strong>di</strong>to verrà ad esistenza (Cass., 10 gennaio 1966, n. 184).<br />
Modalità della cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to.<br />
La cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti può avvenire:<br />
1) prò soluto (art. 1266 c.c.);<br />
2) prò solvendo (art. 1267 c.c.).<br />
Cessio pro soluto.<br />
Può essere a titolo oneroso o gratuito.<br />
Nella cessio pro soluto a titolo oneroso, il cedente garantisce solo l'esistenza del cre<strong>di</strong>to<br />
al tempo della cessione (il ed. verum nomen) e non anche la sua esigibilità; essa<br />
produce qun<strong>di</strong> rimme<strong>di</strong>ata e definitiva liberazione del debitore cedente,<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dalla riscossione del cre<strong>di</strong>to ceduto.<br />
29