Allegato 2 - Tribunale di Milano
Allegato 2 - Tribunale di Milano
Allegato 2 - Tribunale di Milano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ven<strong>di</strong>ta).<br />
5) La presentazione della domanda <strong>di</strong> partecipazione all'incanto costituisce accetta-<br />
zione delle con<strong>di</strong>zioni contenute nel presente bando <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />
6) In caso <strong>di</strong> unica domanda, il bene si intenderà automaticamente aggiu<strong>di</strong>cato al<br />
soggetto in<strong>di</strong>cato nella medesima per il prezzo base come sopra determinato;<br />
7) In caso <strong>di</strong> pluralità <strong>di</strong> domande avrà imme<strong>di</strong>atamente luogo una gara tra gli inte-<br />
ressati alle stesse, con offerte in aumento pari a euro…….., ciascuna entro un minuto<br />
dalla precedente;<br />
8) Al termine dell'incanto le somme come sopra depositate verranno restituite ai non<br />
aggiu<strong>di</strong>catari.<br />
La cessione (o ven<strong>di</strong>ta) dei cre<strong>di</strong>ti nella nuova legge fallimentare<br />
L'art. 106 precisa che il curatore può cedere i cre<strong>di</strong>ti, compresi quelli <strong>di</strong><br />
natura fiscale o futuri, anche se oggetto <strong>di</strong> contestazione; può altresì cedere le azioni<br />
revocatone concorsuali, se i relativi giu<strong>di</strong>zi sono già pendenti<br />
L'esame e la portata <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione richiedono una preliminare<br />
puntualizzazione giuri<strong>di</strong>ca sul contratto <strong>di</strong> cessione dei cre<strong>di</strong>ti.<br />
Com'è noto, l'art. 1260, primo comma, ce. stabilisce che « il cre<strong>di</strong>tore può trasferire a<br />
titolo oneroso o gratuito il suo cre<strong>di</strong>to, anche senza il consenso del debitore, purché<br />
il cre<strong>di</strong>to non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato<br />
dalla legge ».<br />
La cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to è un contratto consensuale (che cioè si conclude per effetto del<br />
solo consenso dei contraenti), a causa variabile, nel senso che, al pari <strong>di</strong> tutti i negozi<br />
traslativi, può rientrare, <strong>di</strong> volta in volta, nell'uno o nell'altro tipo contrattuale<br />
(ven<strong>di</strong>ta, donazione, contratto solutorio, negozio <strong>di</strong> garanzia ecc.) a seconda del titolo<br />
o della causa che lo giustifica; la <strong>di</strong>sciplina cui essa sarà soggetta sarà, caso per caso,<br />
quella propria del tipo , <strong>di</strong> contratto adottato, rispetto alla quale le norme speciali<br />
sulla cessione (art. 1260 ss. c.c.) che ne regolano soprattutto gli effetti, sono<br />
meramente integrative (Cass., 20 novembre 1975, n. 3887).<br />
28