Allegato 2 - Tribunale di Milano
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La vendita all'incanto si fa per contanti per cui se il prezzo non viene pagato si procede immediatamente a nuovo incanto. La vendita a mezzo commissionario deve essere affidata preferibilmente all'Istituto vendite giudiziarie. L'eventuale decisione assunta dal giudice dell'esecuzione di nominare commissionario un soggetto diverso dall'istituto vendite giudiziarie deve essere motivata ai sensi dell'art. 532 cod. proc. civ. con l'indicazione delle ragioni che consigliano di conferire l'incarico di vendita in tale forma alla persona prescelta a causa della specifica specializzazione di quest'ultima nonché della natura dei beni pignorati. Il provvedimento con cui il giudice dispone la vendita a mezzo di commissionario richiede la fissazione di un prezzo minimo, stabilito quando occorre con l'ausilio di uno stimatore, la determinazione dell'importo globale sino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita e la indicazione del termine finale per lo svolgimento dell'incarico. Il Commissionario deve vendere per contanti. La pubblicità della vendita qualunque sia la modalità in cui deve svolgersi, prevede schemi modulabili in base alle esigenze del caso concreto. Ai sensi dell'art. 490 terzo comma cod. proc. civ. è obbligatorio l'inserimento dell'avviso pubblicitario per una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte relative alla vendita senza incanto ovvero prima della data dell'incanto. Sempre ai sensi dell'art. 490 secondo comma cod. proc. civ. è facoltativo per ogni vendita la divulgazione dell'avviso ad essa relativo nelle forme della pubblicità commerciale. È obbligatoria per il settore mobiliare, ma solo in relazione ai beni mobili registrati aventi un valore superiore a 25.000,00 €, la pubblicazione su appositi siti internet della ordinanza del giudice che dispone circa la vendita nonché della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. cod. proc. civ da eseguirsi almeno 23
quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte relative alla vendita senza incanto. B) La vendita mobiliare nel fallimento Nella vecchia legge fallimentare, le modalità della vendita dei beni mobili erano fissate dall’art. 106 e prevedevano: 1) La vendita ad offerte private, alla quale dottrina e giurisprudenza prevalenti aggiungevano: a) la vendita a mezzo commissionario b) la vendita a trattativa privata (attuata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, sulla base di offerte di acquisto comunque pervenutegli); c) la vendita a licitazione privata (attuata dal curatore previa gara informale tra gli offerenti, avanti a sé o al giudice delegato); 2) La vendita all’incanto, disposta in applicazione delle disposizioni della legge fallimentare, nel limite della compatibilità con quelle del processo di esecuzione. Nella nuova legge fallimentare non è stato riprodotto il vecchio art. 106 e, quindi, non v’è più una specifica disposizione che disciplina le modalità della vendita dei beni mobili. Nella nuova legge fallimentare il novellato art. 107 detta le modalità di tutte le vendite, e quindi anche di quelle mobiliari che sono effettuate dal curatore “tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, (salvo il caso di beni di modesto valore), da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”. Nelle “procedure competitive” da utilizzare per la vendita dei beni mobili, sono compresi tutti i tipi di vendite mobiliari praticate nella vecchia legge fallimentare (e quindi, quelle ad offerte private, a licitazione privata, a trattiva privata, a mezzo di commissionario), cui gli possono aggiungere la vendita senza incanto e quella ad 24
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La ven<strong>di</strong>ta all'incanto si fa per contanti per cui se il prezzo non viene pagato si<br />
procede imme<strong>di</strong>atamente a nuovo incanto.<br />
La ven<strong>di</strong>ta a mezzo commissionario deve essere affidata preferibilmente<br />
all'Istituto ven<strong>di</strong>te giu<strong>di</strong>ziarie. L'eventuale decisione assunta dal giu<strong>di</strong>ce<br />
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giu<strong>di</strong>ziarie deve essere motivata ai sensi dell'art. 532 cod. proc. civ. con l'in<strong>di</strong>cazione<br />
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persona prescelta a causa della specifica specializzazione <strong>di</strong> quest'ultima nonché<br />
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richiede la fissazione <strong>di</strong> un prezzo minimo, stabilito quando occorre con l'ausilio <strong>di</strong><br />
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svolgimento dell'incarico.<br />
Il Commissionario deve vendere per contanti.<br />
La pubblicità della ven<strong>di</strong>ta qualunque sia la modalità in cui deve svolgersi, prevede<br />
schemi modulabili in base alle esigenze del caso concreto.<br />
Ai sensi dell'art. 490 terzo comma cod. proc. civ. è obbligatorio l'inserimento<br />
dell'avviso pubblicitario per una o più volte sui quoti<strong>di</strong>ani <strong>di</strong> informazione locali<br />
aventi maggiore <strong>di</strong>ffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quoti<strong>di</strong>ani<br />
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Sempre ai sensi dell'art. 490 secondo comma cod. proc. civ. è facoltativo per ogni<br />
ven<strong>di</strong>ta la <strong>di</strong>vulgazione dell'avviso ad essa relativo nelle forme della pubblicità<br />
commerciale.<br />
È obbligatoria per il settore mobiliare, ma solo in relazione ai beni mobili registrati<br />
aventi un valore superiore a 25.000,00 €, la pubblicazione su appositi siti internet<br />
della or<strong>di</strong>nanza del giu<strong>di</strong>ce che <strong>di</strong>spone circa la ven<strong>di</strong>ta nonché della relazione <strong>di</strong><br />
stima redatta ai sensi dell'art. 173 bis <strong>di</strong>sp. att. cod. proc. civ da eseguirsi almeno<br />
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