Allegato 2 - Tribunale di Milano
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2. identificazione catastale, descrizione delle coerenze, indicazione (a seconda del caso) del reddito dominicale del terreno e della rendita catastale del fabbricato e specificazione delle eventuali autorizzazioni comunali, eseguendo le variazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto anche ai sensi dell'art. 4, D. M. 19 aprile 1994, n. 701, acquisendo la scheda catastale, o predisponendola se manca, ed allegando la planimetria aggiornata; 3. esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 4. verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene, nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso. In caso di esistenza di opere abusive, indicazione dell'eventuale sanabilità ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, e dei relativi costi, comunicando le informazioni assunte presso i competenti uffici comunali; 5. indicazione di eventuali opere di bonifica ambientale con specificazione degli eventuali rifiuti tossici e nocivi da smaltire; 6. giudizio professionale, nel caso di pluralità di unità immobiliari o di immobili frazionabili, se sia conveniente procedere alla vendita in uno o più lotti da identificare, previo eventuale frazionamento, ed in tal caso indicando gli incombenti e i relativi costi; 7. giudizio professionale, nel caso di beni in comunione, se la divisione appaia tecnicamente ottenibile e, in tal caso, quali entità che possano essere separate in favore del fallimento, stimando altresì sommariamente i costi tecnici di divisione; 8. determinazione del valore corrente di mercato attribuibile al bene o ai beni, al lordo e al netto dei costi di sanatoria e di bonifica di cui ai precedenti punti 4 e 5, con specificazione del criterio o dei criteri di stima adottati, nonché delle variazioni di valore derivanti dagli eventuali giudizi professionali sub 5 e 6. In particolare il perito dovrà produrre: a) estratto del catasto e delle mappe censuarie con la planimetria; b) certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18, L. 47/1985, cit, di data non anteriore a venti giorni o attestazione del perito che la costruzione è stata iniziata 19
prima del 1°.9.1967; c) fotocopia dell'atto di provenienza. Assegna al perito termine per il deposito della relazione sino al……………. e dispone che egli depositerà l'originale della propria relazione con gli allegati in cancelleria e consegnerà due copie, una al curatore e l'altra in cancelleria a disposizione, dopo che sarà ordinata la vendita, degli eventuali interessati all'acquisto. Il perito consegnerà inoltre al curatore e, per l'immissione nel sito web della cancelleria fallimentare, alla cancelleria medesima un fIoppy disk (cd rom) compatibile, contenente una sintesi di quanto indicato ai precedenti punti 1 e 8. Ulteriori informazioni, anche con riferimento ad eventuali vincoli giuridici, abusi edilizi e opere di bonifica ambientale, sono disponibili presso il curatore del fall…………, n….., avv/dott./ rag…….., con studio a…….., in…………..". Sottoscrivendo il presente verbale il perito: 1) prende atto che la "notula" del compenso deve essere redatta in base alle disposizioni del DPR n. 115 del 30/05/2002 (in Gazzetta Ufficiale 15/06/2002 n. 139) e DM del 30/05/2002 (in Gazzetta Ufficiale 05/08/2002 n. 182), e deve indicare i compensi, minimi e massimi per ciascuno scaglione e che in caso di unicità di incarico (e pluralità di beni) la liquidazione del compenso sarà effettuata sul valore globale e non su quello dei singoli beni stimati, salvo casi particolari che saranno adeguatamente valutati dal Giudice Delegato (cfr Cassazione 10/01/2003 n. 174). 2) che, per giurisprudenza consolidata della S.C (v. per tutte Cass. 22/08/1987 n. 7852) "lo scaglione massimo di valore______corrispondente ad un miliardo di lire, rappresenta un limite non superabile______" ma il" maggior valore di perizia può essere valutato dal Giudice come indice rivelatore della eccezionale importanza complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al Perito o consulente tecnico e consentirgli quindi l'applicazione dell'aumento fino al doppio dell'onorario liquidato a norma dell'art. 5 della L. 08/07/1980 n. 319 (Cass. Sez. I 26/06/1995 n. 7214)" . Milano, IL PERITO IL GIUDICE DELEGATO 20
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c) fotocopia dell'atto <strong>di</strong> provenienza.<br />
Assegna al perito termine per il deposito della relazione sino al……………. e<br />
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cancelleria e consegnerà due copie, una al curatore e l'altra in cancelleria a<br />
<strong>di</strong>sposizione, dopo che sarà or<strong>di</strong>nata la ven<strong>di</strong>ta, degli eventuali interessati<br />
all'acquisto. Il perito consegnerà inoltre al curatore e, per l'immissione nel sito web<br />
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compatibile, contenente una sintesi <strong>di</strong> quanto in<strong>di</strong>cato ai precedenti punti 1 e 8.<br />
Ulteriori informazioni, anche con riferimento ad eventuali vincoli giuri<strong>di</strong>ci, abusi<br />
e<strong>di</strong>lizi e opere <strong>di</strong> bonifica ambientale, sono <strong>di</strong>sponibili presso il curatore del<br />
fall…………, n….., avv/dott./ rag…….., con stu<strong>di</strong>o a…….., in…………..".<br />
Sottoscrivendo il presente verbale il perito:<br />
1) prende atto che la "notula" del compenso deve essere redatta in base alle<br />
<strong>di</strong>sposizioni del DPR n. 115 del 30/05/2002 (in Gazzetta Ufficiale 15/06/2002<br />
n. 139) e DM del 30/05/2002 (in Gazzetta Ufficiale 05/08/2002 n. 182), e deve<br />
in<strong>di</strong>care i compensi, minimi e massimi per ciascuno scaglione e che in caso <strong>di</strong><br />
unicità <strong>di</strong> incarico (e pluralità <strong>di</strong> beni) la liquidazione del compenso sarà<br />
effettuata sul valore globale e non su quello dei singoli beni stimati, salvo casi<br />
particolari che saranno adeguatamente valutati dal Giu<strong>di</strong>ce Delegato (cfr<br />
Cassazione 10/01/2003 n. 174).<br />
2) che, per giurisprudenza consolidata della S.C (v. per tutte Cass. 22/08/1987 n.<br />
7852) "lo scaglione massimo <strong>di</strong> valore______corrispondente ad un miliardo <strong>di</strong><br />
lire, rappresenta un limite non superabile______" ma il" maggior valore <strong>di</strong><br />
perizia può essere valutato dal Giu<strong>di</strong>ce come in<strong>di</strong>ce rivelatore della<br />
eccezionale importanza complessità e <strong>di</strong>fficoltà delle prestazioni richieste al<br />
Perito o consulente tecnico e consentirgli quin<strong>di</strong> l'applicazione dell'aumento<br />
fino al doppio dell'onorario liquidato a norma dell'art. 5 della L. 08/07/1980<br />
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<strong>Milano</strong>, IL PERITO IL GIUDICE DELEGATO<br />
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