Allegato 2 - Tribunale di Milano
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il suo cre<strong>di</strong>to attraverso la proposizione della rituale istanza <strong>di</strong> ammissione al<br />
passivo.<br />
Le modalità fissate, in via generale, dall’art. 107 L.F. (stima preventiva, adeguata<br />
pubblicità e procedure competitive) devono essere applicate anche nel caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />
<strong>di</strong> beni mobili registrati.<br />
Ad avviso <strong>di</strong> Cass., 3 aprile 1991, n. 3482 la <strong>di</strong>sciplina prevista dall'art. 2480 c.c.,<br />
applicabile anche nel caso <strong>di</strong> fallimento, non opera in presenza <strong>di</strong> limitazioni poste<br />
nell'esclusivo interesse dei soci, come nell'ipotesi <strong>di</strong> clausole statutarie attributive <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> prelazione in favore <strong>di</strong> taluno o <strong>di</strong> tutti i soci medesimi.<br />
La stima dei beni da parte <strong>di</strong> soggetti specializzati<br />
Ho già detto che le modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei beni del fallito sono fissate, in via<br />
generale e programmatica, dall’art. 107 L.F.; esse, dunque, si applicano anche alla<br />
ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati.<br />
Quin<strong>di</strong> “le ven<strong>di</strong>te e gli altri atti <strong>di</strong> liquidazione vanno effettuate dal curatore tramite<br />
procedure competitive, anche avvalendosi <strong>di</strong> soggetti specializzati, sulla base <strong>di</strong> stime<br />
effettuate da parte <strong>di</strong> operatori esperti, assicurando con adeguate forme <strong>di</strong> pubblicità,<br />
la massima informazione e partecipazione degli interessati”.<br />
Quin<strong>di</strong>, nella ven<strong>di</strong>ta dei beni mobili ed immobili, il curatore ha la più ampia<br />
autonomia nell’in<strong>di</strong>care e scegliere le modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te adeguate alla natura ed al<br />
valore <strong>di</strong> ciascun bene o categoria <strong>di</strong> beni, purché assicurino, pubblicità,<br />
informazione e partecipazione massime.<br />
E per assicurare il rispetto della <strong>di</strong>sposizione dell’art. 107 L.F., bisogna, innanzi tutto,<br />
partire dalla stima che deve essere effettuato da soggetti specializzati (periti,<br />
operatori immobiliari ecc.) e con relazioni dettagliate e documentate. Il conferimento<br />
dell’incarico ad uno o più esperti od a operatori specializzati, dovrà essere<br />
autorizzato dal comitato dei cre<strong>di</strong>tori.<br />
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