Allegato 2 - Tribunale di Milano

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07.06.2013 Views

vendita non può dirsi conclusa finchè non è stato stipulato il relativo contratto e non è stato pagato il prezzo di aggiudicazione (Cass. N. 11729/1993; Cass. N. 9624/1993). In questo caso, il curatore dovrà indire una nuova gara, alla quale hanno diritto di partecipare il nuovo offerente, il precedente aggiudicatario e gli altri precedenti concorrenti (Cass. Sez. UU n. 8187/1993). 8) informativa al giudice delegato ed al comitato dei creditori sull’esito della “gara” e deposito in cancelleria di tutta la documentazione riguardante la vendita (stima dei beni venduti, pubblicità eseguita, offerte di acquisto ricevute, cauzioni depositate, verbale della gara, ecc.) 9) impedimento del perfezionamento della vendita da parte del giudice delegato se ricorrono le seguenti condizioni: a. ne è fatta richiesta dal fallito, dal comitato dei creditori o da altri interessati entro dieci giorni dal deposito in cancelleria, da parte del curatore, dell’informativa sull’esito della gara; b. se il prezzo offerto risulta notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Da ciò consegue che il curatore non potrà stipulare il contratto di vendita con il c.d. aggiudicatario provvisorio, prima del decorso del termine di dieci giorni dal deposito in cancelleria dell’informativa al giudice delegato dell’esito dell’(ultima) gara. Ma la stipulazione del contratto di vendita richiede la formale ed espressa manifestazione di volontà del curatore, consacrata in un atto scritto ed il pagamento del relativo prezzo (Cass. n. 11729/1993; Cass. n. 9624/1993). Quindi finché non sarà intervenuta questa manifestazione di volontà ed il pagamento del prezzo, il giudice delegato potrà emettere il provvedimento interdittivo della vendita, quindi anche dopo la scadenza del predetto termine di dieci giorni dal deposito dell’informativa sull’(ultima) gara. “In altri termini il curatore ha il potere di vendere ma solo all’atto in cui la procedura si è esaurita. Prima di tale momento il suo assenso alla vendita, semmai fosse dato per errore, non produrrebbe effetti a causa della carenza del potere di disporre. Detta 15

carenza a mio parere è opponibile a chiunque perché risulta dalla legge” (così S. D’Amora). A questo punto appare opportuno precisare che l'atto traslativo, con il quale il curatore manifesta la sua volontà e perfeziona la vendita, deve essere stipulato in conformità alle norme civilistiche e pertanto se oggetto della cessione sono aziende (con o senza immobili) o sono immobili o quote sociali l'atto deve essere stipulato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per gli altri beni si segue il regime proprio dei beni stessi secondo le disposizioni civilistiche. Il giudice non emette, quindi, il decreto di trasferimento per la cessione degli immobili in quanto, come già accennato, non si seguono le norme di rito della espropriazione forzata. Naturalmente il curatore non ha il potere di purgare il bene venduto dalle iscrizioni e trascrizioni e pertanto la norma prevede che per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Solo in un caso egli deve seguire le disposizioni del codice di procedura civile ed è quello previsto dall’art. 107, 5° co. L.F. il quale dispone che “se alla data della dichiarazione di fallimento sono presenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore il giudice della esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’art. 51”. L’ipotesi è quella di cui all’art. 41 D.Lgs. n. 385/1993. in questo caso agli istituti di credito è consentito iniziare o proseguire azioni esecutive volte alla soddisfazione dei crediti fondiari anche dopo l’apertura della procedura concorsuale. Il curatore ha la facoltà di intervenire nell’esecuzione al fine di avere la quota che in sede di riparto dovesse residuare, una volta soddisfatto il credito della banca che, a sua volta, per ottenere il ricavato dalla vendita, dovrà, preventivamente, far verificare 16

carenza a mio parere è opponibile a chiunque perché risulta dalla legge” (così S.<br />

D’Amora).<br />

A questo punto appare opportuno precisare che l'atto traslativo, con il quale il<br />

curatore manifesta la sua volontà e perfeziona la ven<strong>di</strong>ta, deve essere stipulato in<br />

conformità alle norme civilistiche e pertanto se oggetto della cessione sono aziende<br />

(con o senza immobili) o sono immobili o quote sociali l'atto deve essere stipulato<br />

con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per gli altri beni si segue il<br />

regime proprio dei beni stessi secondo le <strong>di</strong>sposizioni civilistiche.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce non emette, quin<strong>di</strong>, il decreto <strong>di</strong> trasferimento per la cessione degli<br />

immobili in quanto, come già accennato, non si seguono le norme <strong>di</strong> rito della<br />

espropriazione forzata.<br />

Naturalmente il curatore non ha il potere <strong>di</strong> purgare il bene venduto dalle iscrizioni e<br />

trascrizioni e pertanto la norma prevede che per i veicoli iscritti nel pubblico registro<br />

automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la ven<strong>di</strong>ta e riscosso<br />

interamente il prezzo, il giu<strong>di</strong>ce delegato or<strong>di</strong>na, con decreto, la cancellazione delle<br />

iscrizioni relative ai <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e<br />

dei sequestri conservativi e <strong>di</strong> ogni altro vincolo.<br />

Solo in un caso egli deve seguire le <strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile ed è<br />

quello previsto dall’art. 107, 5° co. L.F. il quale <strong>di</strong>spone che “se alla data della<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento sono presenti procedure esecutive, il curatore può<br />

subentrarvi; in tal caso si applicano le <strong>di</strong>sposizione del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile;<br />

altrimenti, su istanza del curatore il giu<strong>di</strong>ce della esecuzione <strong>di</strong>chiara<br />

l’improce<strong>di</strong>bilità dell’esecuzione, salvi i casi <strong>di</strong> deroga <strong>di</strong> cui all’art. 51”.<br />

L’ipotesi è quella <strong>di</strong> cui all’art. 41 D.Lgs. n. 385/1993. in questo caso agli istituti <strong>di</strong><br />

cre<strong>di</strong>to è consentito iniziare o proseguire azioni esecutive volte alla sod<strong>di</strong>sfazione dei<br />

cre<strong>di</strong>ti fon<strong>di</strong>ari anche dopo l’apertura della procedura concorsuale.<br />

Il curatore ha la facoltà <strong>di</strong> intervenire nell’esecuzione al fine <strong>di</strong> avere la quota che in<br />

sede <strong>di</strong> riparto dovesse residuare, una volta sod<strong>di</strong>sfatto il cre<strong>di</strong>to della banca che, a<br />

sua volta, per ottenere il ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta, dovrà, preventivamente, far verificare<br />

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