Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano Allegato 2 - Tribunale di Milano

tribunale.milano.it
from tribunale.milano.it More from this publisher
07.06.2013 Views

decorrere da tale data. Ciascuna delle partì, per quanto di sua competenza, si impegna a dare le comunicazioni previste dall'art 47 della legge 29.12.1990, n. 528. In alternativa A seguito di intervenuto accorso con le Associazioni sindacali di categoria, vengono trasferiti al cessionario i seguenti contratti di lavoro: I lavoratori esclusi dalla successione avranno diritto di precedenza nelle assunzioni che l'acquirente effettuerà entro un anno dalla data del presente contratto. 6.2-Nella determinazione del prezzo di vendita si è tenuto conto dei diritti e i crediti maturati dai dipendenti precedentemente, ma non liquidati, compreso il TFR. Art. 7- Successione nei crediti e debiti - I crediti e i debiti relativi alla gestione aziendale contratti anteriormente alla data del presente contratto non si trasferiscono al cessionario, anche se risultanti dal libri contabili obbligatori. Art. 8 - Obblighi di gestione del cessionario - 8.1-11 cessionario si obbliga ad assicurare, fino a quando non esaurirà l'integrale pagamento del prezzo, i beni dell'azienda contro t rischi di incendio, furto, perimento fortuito, responsabilità civile e rischi specifici Inerenti all'attività aziendale, comunicando al cedente gli estremi delle polizze sottoscritte prima di entrare nella detenzione dell'azienda. Art. 9 - Garanzie del cedente - II cedente assume le seguenti obbligazioni di garanzia: a) la libertà e disponibilità dei beni aziendali oggetto del contratto e loro immunità da pesi, privilegi, sequestri e pignoramenti, salvo quanto appresso specificato................................................. Art. 10 - Corrispettivo del contratto - 10.1-11 prezzo della cessione viene concordato in €.......che il cessionario si obbliga a corrispondere in n. rate trimestrali, ciascuna di € ........ , da versarsi alle seguenti scadenze ................... 10.2-In caso di ritardo nel pagamento di una rata superiore a quindici giorni, è dovuto al cedente un interesse di mora pari al tasso legate maggiorato del ... 10.3-A garanzia del regolare adempimento dell'obbligo del pagamento del prezzo il cessionario rilascia fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di € con scadenza ..., per cui il cedente, decorsi quindici giorni dalla scadenza potrà chiedere alla Banca fideiubente (Importo del prezzo residuo, maggiorato degli interessi, senza che la banca possa opporre eccezione alcuna. Art. 11 Eventuale (vendita con riserva di proprietà) -Le parti convengono che, ai sensi dell' art. 1523 C.C., la proprietà dell'azienda oggetto del presente si trasferisca in capo all'acquirente unicamente col saldo prezzo e dal momento del saldo prezzo. 149

Dell'avvenuto saldo del prezzo, si farà constare a mezzo di atto notarile di quietanza. * Nel caso di vendita con riserva di proprietà, va ricordato che: qualora del complesso aziendale facciano parte immobili, occorrerà provvedere a dare idonea segnalazione pubblicitaria dell'esistenza del patto nella nota di trascrizione. Qualora del complesso aziendale facciano parte macchinari, si renderà necessario provvedere per gli adempimenti necessari a rendere opponibile il patto ai terzi (combinato disposto dall'art. 1584 c.c. e dell'art. 88 Disp. att.; trascrizione presso il Registro istituito presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata; vedi anche la L.'28.11.1965 n. 1329). Art. 12 - Spese del contratto e imposte - 12.1-Tutte le spese relative al presente contratto e te relative Imposte sono a carico del cessionario. .. lì...... Il Cedente II Cessionario Il Curatore 150

decorrere da tale data. Ciascuna delle partì, per quanto <strong>di</strong> sua competenza, si impegna a dare le<br />

comunicazioni previste dall'art 47 della legge 29.12.1990, n. 528.<br />

In alternativa<br />

A seguito <strong>di</strong> intervenuto accorso con le Associazioni sindacali <strong>di</strong> categoria, vengono trasferiti al<br />

cessionario i seguenti contratti <strong>di</strong> lavoro:<br />

I lavoratori esclusi dalla successione avranno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> precedenza nelle assunzioni che l'acquirente<br />

effettuerà entro un anno dalla data del presente contratto.<br />

6.2-Nella determinazione del prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta si è tenuto conto dei <strong>di</strong>ritti e i cre<strong>di</strong>ti maturati dai<br />

<strong>di</strong>pendenti precedentemente, ma non liquidati, compreso il TFR.<br />

Art. 7- Successione nei cre<strong>di</strong>ti e debiti -<br />

I cre<strong>di</strong>ti e i debiti relativi alla gestione aziendale contratti anteriormente alla data del presente contratto<br />

non si trasferiscono al cessionario, anche se risultanti dal libri contabili obbligatori.<br />

Art. 8 - Obblighi <strong>di</strong> gestione del cessionario -<br />

8.1-11 cessionario si obbliga ad assicurare, fino a quando non esaurirà l'integrale pagamento del prezzo, i<br />

beni dell'azienda contro t rischi <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, furto, perimento fortuito, responsabilità civile e rischi specifici<br />

Inerenti all'attività aziendale, comunicando al cedente gli estremi delle polizze sottoscritte prima <strong>di</strong> entrare<br />

nella detenzione dell'azienda.<br />

Art. 9 - Garanzie del cedente -<br />

II cedente assume le seguenti obbligazioni <strong>di</strong> garanzia:<br />

a) la libertà e <strong>di</strong>sponibilità dei beni aziendali oggetto del contratto e loro immunità da pesi, privilegi,<br />

sequestri e pignoramenti, salvo quanto appresso specificato.................................................<br />

Art. 10 - Corrispettivo del contratto -<br />

10.1-11 prezzo della cessione viene concordato in €.......che il cessionario si obbliga a corrispondere in<br />

n.<br />

rate trimestrali, ciascuna <strong>di</strong> € ........ , da versarsi alle seguenti scadenze ...................<br />

10.2-In caso <strong>di</strong> ritardo nel pagamento <strong>di</strong> una rata superiore a quin<strong>di</strong>ci giorni, è dovuto al cedente un<br />

interesse <strong>di</strong> mora pari al tasso legate maggiorato del ...<br />

10.3-A garanzia del regolare adempimento dell'obbligo del pagamento del prezzo il cessionario rilascia<br />

fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo <strong>di</strong> € con scadenza ..., per cui il cedente,<br />

decorsi quin<strong>di</strong>ci giorni dalla scadenza potrà chiedere alla Banca fideiubente (Importo del prezzo<br />

residuo, maggiorato degli interessi, senza che la banca possa opporre eccezione alcuna.<br />

Art. 11 Eventuale (ven<strong>di</strong>ta con riserva <strong>di</strong> proprietà)<br />

-Le parti convengono che, ai sensi dell' art. 1523 C.C., la proprietà dell'azienda oggetto del presente si<br />

trasferisca in capo all'acquirente unicamente col saldo prezzo e dal momento del saldo prezzo.<br />

149

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!