Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano Allegato 2 - Tribunale di Milano

tribunale.milano.it
from tribunale.milano.it More from this publisher
07.06.2013 Views

La vendita dei beni del fallito è concepito dal legislatore come un “procedimento” che è così articolato: 1) loro stima da parte di operatori esperti; 2) adozione di procedure competitive ed eventuale utilizzo di soggetti specializzati, aventi i requisiti di onorabilità e professionalità che saranno stabiliti con futuro regolamento del Ministero della Giustizia; 3) utilizzo di forme e mezzi di pubblicità adeguati alla natura ed al valore dei beni da vendere ed idonei a conseguire la massima informazione e partecipazione degli interessati all’acquisto. Quindi, nella vendita dei beni mobili ed immobili, il curatore ha la più ampia autonomia nell’indicare e scegliere le modalità di vendite adeguate alla natura ed al valore di ciascun bene o categoria di beni, purché assicurino, pubblicità, informazione e partecipazione massime. E per assicurare il rispetto della disposizione dell’art. 107 L.F., bisogna, innanzi tutto, partire dalla stima che deve essere effettuata da soggetti specializzati (periti, operatori immobiliari ecc.) e con relazioni dettagliate e documentate che debbono prevedere: a) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; b) una sommaria descrizione del bene; c) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; d) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artisitico, e) l’esistenza di formalità, vincolo o oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente; f) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso. 11

Il curatore deve indicare nel programma (prima) e curare (poi) i veicoli e le modalità pubblicitarie che utilizzerà nella vendita dei singoli beni o di gruppi di essi, perché da lui ritenuti idonee a realizzare gli obbiettivi previsti dall’art. 107 L.F. (pubblicazione sui quotidiani a tiratura nazionale, regionale, provinciale, locale; sui siti internet ecc.). la pubblicità riguarderà prima di tutto le relazioni di stima e poi le condizioni di vendita e le modalità di partecipazione alla stessa. Sarà opportuno che il curatore modelli la vendita su quella “senza incanto”, prevista dal novellato processo di esecuzione, nel limite della compatibilità con la diversa disciplina dettata dalla legge fallimentare. Il curatore, tanto nel programma di liquidazione che nella pubblicità di vendita, avrà cura di pretendere che le offerte di acquisto siano espressamente qualificate come “irrevocabili” e che siano cauzionate ed avvertirà che la cauzione sarà incamerata a titolo di danno, nel caso di ingiustificata revoca dell’offerta o di inadempimento alla stipula del relativo contratto; nel caso di definitiva aggiudicazione. In alternativa, il curatore può prevedere il modello di “vendita con incanto”, senza però l’intervento del giudice delegato, come giudice della esecuzione. In definitiva, nel rispetto della disposizione dell’art. 107L.F., l’autonomia del curatore è massima. “Il curatore potrà quindi adottare in massima libertà le scelte ritenute opportune conformi alle particolarità del caso concreto, senza vincoli di schemi preconfezionati; per quanto riguarda le anzidette procedure competitive, non è indispensabile che esse prevedano l’effettuazione di una vera e propria gara, ma dovranno consistere in modalità tali da essere aperte ad una potenziale pluralità di partecipanti. Pervenuta un’offerta d’acquisto, quand’anche per un prezzo superiore al valore di stima ritenuta vantaggiosa per il fallimento, il curatore non potrà direttamente accettarla, ma dovrà porre in essere la procedura di vendita indicata nel programma di liquidazione o nei suoi eventuali supplementi. Potrà così farsi ricorso al sistema delle “offerte segrete”, in cui gli interessati saranno invitati a presentare le offerte d’acquisto (per un importo non inferiore a quello di stima) in buste chiuse, e il curatore disporrà farsi luogo alla vendita in favore di chi avrà offerto l’importo maggiore; oppure il curatore potrà 12

Il curatore deve in<strong>di</strong>care nel programma (prima) e curare (poi) i veicoli e le modalità<br />

pubblicitarie che utilizzerà nella ven<strong>di</strong>ta dei singoli beni o <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> essi, perché da<br />

lui ritenuti idonee a realizzare gli obbiettivi previsti dall’art. 107 L.F. (pubblicazione<br />

sui quoti<strong>di</strong>ani a tiratura nazionale, regionale, provinciale, locale; sui siti internet<br />

ecc.). la pubblicità riguarderà prima <strong>di</strong> tutto le relazioni <strong>di</strong> stima e poi le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta e le modalità <strong>di</strong> partecipazione alla stessa.<br />

Sarà opportuno che il curatore modelli la ven<strong>di</strong>ta su quella “senza incanto”, prevista<br />

dal novellato processo <strong>di</strong> esecuzione, nel limite della compatibilità con la <strong>di</strong>versa<br />

<strong>di</strong>sciplina dettata dalla legge fallimentare.<br />

Il curatore, tanto nel programma <strong>di</strong> liquidazione che nella pubblicità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, avrà<br />

cura <strong>di</strong> pretendere che le offerte <strong>di</strong> acquisto siano espressamente qualificate come<br />

“irrevocabili” e che siano cauzionate ed avvertirà che la cauzione sarà incamerata a<br />

titolo <strong>di</strong> danno, nel caso <strong>di</strong> ingiustificata revoca dell’offerta o <strong>di</strong> inadempimento alla<br />

stipula del relativo contratto; nel caso <strong>di</strong> definitiva aggiu<strong>di</strong>cazione.<br />

In alternativa, il curatore può prevedere il modello <strong>di</strong> “ven<strong>di</strong>ta con incanto”, senza<br />

però l’intervento del giu<strong>di</strong>ce delegato, come giu<strong>di</strong>ce della esecuzione.<br />

In definitiva, nel rispetto della <strong>di</strong>sposizione dell’art. 107L.F., l’autonomia del<br />

curatore è massima.<br />

“Il curatore potrà quin<strong>di</strong> adottare in massima libertà le scelte ritenute opportune<br />

conformi alle particolarità del caso concreto, senza vincoli <strong>di</strong> schemi preconfezionati;<br />

per quanto riguarda le anzidette procedure competitive, non è in<strong>di</strong>spensabile che<br />

esse prevedano l’effettuazione <strong>di</strong> una vera e propria gara, ma dovranno consistere in<br />

modalità tali da essere aperte ad una potenziale pluralità <strong>di</strong> partecipanti. Pervenuta<br />

un’offerta d’acquisto, quand’anche per un prezzo superiore al valore <strong>di</strong> stima ritenuta<br />

vantaggiosa per il fallimento, il curatore non potrà <strong>di</strong>rettamente accettarla, ma dovrà<br />

porre in essere la procedura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta in<strong>di</strong>cata nel programma <strong>di</strong> liquidazione o nei<br />

suoi eventuali supplementi. Potrà così farsi ricorso al sistema delle “offerte segrete”,<br />

in cui gli interessati saranno invitati a presentare le offerte d’acquisto (per un importo<br />

non inferiore a quello <strong>di</strong> stima) in buste chiuse, e il curatore <strong>di</strong>sporrà farsi luogo alla<br />

ven<strong>di</strong>ta in favore <strong>di</strong> chi avrà offerto l’importo maggiore; oppure il curatore potrà<br />

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!