Allegato 2 - Tribunale di Milano
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392/1978, ove spettanti, competeranno alla parte acquirente/cessionaria. *ovvero; - Per effetto della sublocazione, i diritti di prelazione previsti dagli artt. 38 e 40 della Legge 392/1978, ove spettanti, competeranno alla parte venditrice/sublocatrice. * Sarà opportuno ricordare alla parte cedente, di procedere alla comunicazione di cessione di fabbricati prevista dal D.L. 21 marzo 1978 n. 59. - Poiché nell'azienda ceduta sono impiegati meno di quindi * ovvero: ci lavoratori, non si è reso necessario l'espletamento del le procedure di cui alla Legge 29 dicembre 1990, n. 428. I comparenti danno altresì atto che, in ottemperanza all'art. 2112 ce, i rapporti di lavoro dipendente, continuano con la parte acquirente e i lavoratori conservano tutti i di ritti che ne derivano. - Poichè, nell'azienda ceduta, sono impiegati oltre quindi ci lavoratori, i comparenti precisano é danno atto che sono state espletate, nel rispetto di legge, le procedure di cui alla Legge 29 dicembre 1990, n. 428. I comparenti danno atto che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2112 C.C., i rapporti di lavoro dipendente continuano con la parte acquirente e i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano. Resta ferma la responsabilità solidale di parte venditrice e di parte acquirente per i debiti ad oggi esistenti nei confronti dei lavoratori dipendenti. 139
- La presente vendita, comporta la cessione, dal venditore all'acquirente, di tutti i crediti relativi all'azienda ceduta ai sensi dell'art. 2559 c.c. Parte venditrice è comunque obbligata a rifondere, alla parte acquirente, le somme ricevute in pagamento di crediti, di pertinenza dell'azienda ceduta, ad essa eventualmente pagati in buona fede dai debitori ceduti. * ovvero: - È escluso dalla presente cessione, il credito originato da ... del quale resta titolare parte venditrice, che provvedere direttamente alla sua riscossione. Parte acquirente si obbliga a rifondere, alla parte venditrice, le somme eventualmente ricevute in pagamento di tal credito. * ovvero: - La presente vendita non comporta la cessione, dal venditore all'acquirente, dei crediti relativi all'azienda. Parte venditrice riscuoterà pertanto,, direttamente, l'importo dei crediti di pertinenza dell'azienda e parte acquirente si obbliga a versare alla parte venditrice l'importo delle somme ricevute in pagamento di crediti aziendali eventualmente pagati dai debitori ad essa parte acquirente. - Parte venditrice accolla, alla parte acquirente, che accetta, i debiti, ad oggi esistenti, inerenti all'esercizio della attività di impresa afferente l'azienda ceduta, fermo restando che, ove non intervenga il consenso dei relativi creditori, parte venditrice non è liberata dal pagamento dei debiti predetti. 140
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- La presente ven<strong>di</strong>ta, comporta la cessione, dal ven<strong>di</strong>tore<br />
all'acquirente, <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>ti relativi all'azienda ceduta<br />
ai sensi dell'art. 2559 c.c.<br />
Parte ven<strong>di</strong>trice è comunque obbligata a rifondere, alla parte<br />
acquirente, le somme ricevute in pagamento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti, <strong>di</strong><br />
pertinenza dell'azienda ceduta, ad essa eventualmente pagati in<br />
buona fede dai debitori ceduti.<br />
* ovvero:<br />
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da ... del quale resta titolare parte ven<strong>di</strong>trice, che provvedere<br />
<strong>di</strong>rettamente alla sua riscossione. Parte acquirente si obbliga a<br />
rifondere, alla parte ven<strong>di</strong>trice, le somme<br />
eventualmente ricevute in pagamento <strong>di</strong> tal cre<strong>di</strong>to.<br />
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- La presente ven<strong>di</strong>ta non comporta la cessione, dal ven<strong>di</strong>tore<br />
all'acquirente, dei cre<strong>di</strong>ti relativi all'azienda. Parte<br />
ven<strong>di</strong>trice riscuoterà pertanto,, <strong>di</strong>rettamente, l'importo dei<br />
cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> pertinenza dell'azienda e parte acquirente si<br />
obbliga a versare alla parte ven<strong>di</strong>trice l'importo delle somme<br />
ricevute in pagamento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti aziendali eventualmente<br />
pagati dai debitori ad essa parte acquirente.<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice accolla, alla parte acquirente, che<br />
accetta, i debiti, ad oggi esistenti, inerenti all'esercizio<br />
della attività <strong>di</strong> impresa afferente l'azienda ceduta, fermo<br />
restando che, ove non intervenga il consenso dei relativi<br />
cre<strong>di</strong>tori, parte ven<strong>di</strong>trice non è liberata dal pagamento dei<br />
debiti predetti.<br />
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