Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano Allegato 2 - Tribunale di Milano

tribunale.milano.it
from tribunale.milano.it More from this publisher
07.06.2013 Views

* ovvero: - Nel caso in cui i comparenti, non trovino un accordo per l'elezione del terzo, si renderà applicabile l'art. 1473 secondo comma e pertanto la determinazione definitiva del prezzo sarà effettuata da un terzo nominato, su richiesta di una delle parti dal Presidente del Tribunale di ... (luogo in cui si è concluso il contratto). - Parte acquirente dichiara di aver ricevuto la consegna del complesso aziendale oggetto della presente vendita, prima d'ora e precisamente a far tempo dal ... ; dichiara inoltre di avere ritirato le scritture contabili che potevano esserle consegnate e di aver preso conoscenza del contenuto delle scritture contabili che sono di pertinenza e che restano in possesso di parte venditrice. * Eventuale mancata consegna o differimento nella consegna di uno o più beni aziendali - Parte venditrice si obbliga a consegnare l'azienda oggetto del presente atto, entro il termine del ..., in un con i beni aziendali. Parte venditrice si obbliga, inoltre, a consegnare le scritture contabili che possono essere consegnate a parte acquirente. Parte acquirente dichiara ed attesta di aver preso conoscenza, prima d'ora, del contenuto delle scritture contabili tutte inerenti l'azienda. - Per effetto della presente vendita, parte acquirente subentra in tutti i contratti stipulati dalla parte venditrice, per l'esercizio dell'impresa, cui è afferente l'azienda oggetto della presente, con esclusione dei seguenti contratti: * ovvero : - Parte acquirente non subentra in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'attività d'impresa afferente 135

l'azienda oggetto della presente dalla parte venditrice, bensì solo nei seguenti: ... * ovvero : - Parte acquirente non subentra in alcuno dei contratti stipulati dalla parte venditrice, per l'esercizio dell'attività di impresa, afferente l'azienda oggetto della presente vendita. - Qualora, entro tre mesi dalla notizia della presente, un terzo contraente, sussistendo una giusta causa, receda da taluno dei contratti stipulati prima d'ora da parte di parte venditrice, per l'esercizio dell'attività di impresa afferente l'azienda oggetto del presente atto, parte venditrice sarà ritenuta responsabile del danno che da tale recesso possa derivare alla parte acquirente. * ovvero : - In qualunque ipotesi di recesso, da parte di terzi con traenti, da contratti stipulati prima d'ora per l'esercizio dell'attività di impresa, afferente l'azienda oggetto del presente atto, parte venditrice, salvo il caso di dolo, o colpa grave è esonerata da qualsiasi responsabilità nei con fronti di parte acquirente. Parte venditrice, a mente dell'art. 36 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, cede alla parte acquirente, che accetta, il contratto di locazione relativo ai locali ubicati in ... nei quali si svolge l'attività d'impresa, afferente l'azienda oggetto della presente vendita, rendendo note alla parte acquirente le seguenti clausole: - data del contratto {estremi di registrazione); - durata, proroga, etc; 136

l'azienda oggetto della presente dalla parte ven<strong>di</strong>trice,<br />

bensì solo nei seguenti: ...<br />

* ovvero :<br />

- Parte acquirente non subentra in alcuno dei contratti stipulati<br />

dalla parte ven<strong>di</strong>trice, per l'esercizio dell'attività <strong>di</strong> impresa,<br />

afferente l'azienda oggetto della presente<br />

ven<strong>di</strong>ta.<br />

- Qualora, entro tre mesi dalla notizia della presente, un<br />

terzo contraente, sussistendo una giusta causa, receda da taluno<br />

dei contratti stipulati prima d'ora da parte <strong>di</strong> parte ven<strong>di</strong>trice,<br />

per l'esercizio dell'attività <strong>di</strong> impresa afferente l'azienda<br />

oggetto del presente atto, parte ven<strong>di</strong>trice sarà ritenuta<br />

responsabile del danno che da tale recesso possa derivare<br />

alla parte acquirente.<br />

* ovvero :<br />

- In qualunque ipotesi <strong>di</strong> recesso, da parte <strong>di</strong> terzi con<br />

traenti, da contratti stipulati prima d'ora per l'esercizio<br />

dell'attività <strong>di</strong> impresa, afferente l'azienda oggetto del<br />

presente atto, parte ven<strong>di</strong>trice, salvo il caso <strong>di</strong> dolo, o<br />

colpa grave è esonerata da qualsiasi responsabilità nei con<br />

fronti <strong>di</strong> parte acquirente.<br />

Parte ven<strong>di</strong>trice, a mente dell'art. 36 della Legge 27 luglio 1978,<br />

n. 392, cede alla parte acquirente, che accetta, il contratto <strong>di</strong><br />

locazione relativo ai locali ubicati in ... nei quali si svolge<br />

l'attività d'impresa, afferente l'azienda oggetto della presente<br />

ven<strong>di</strong>ta, rendendo note alla parte acquirente le seguenti<br />

clausole:<br />

- data del contratto {estremi <strong>di</strong> registrazione);<br />

- durata, proroga, etc;<br />

136

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!