Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano Allegato 2 - Tribunale di Milano

tribunale.milano.it
from tribunale.milano.it More from this publisher
07.06.2013 Views

- Agli effetti della registrazione del presente atto, i comparenti precisano che sono compresi, nel patrimonio aziendale i beni riportati nell'elenco, che si allega al presente sotto la lettera...e confermano l'attribuzione di valore, per ciascuno dei beni, quale emergente dall'elenco stesso. - Il prezzo della presente vendita viene convenuto, a dichiarazione delle parti, in Lire ..., di cui Lire ... per gli immobili; Lire .... per gli autoveicoli; Lire ... per l'avviamento; Lire ... per le merci, le scorte di magazzino, etc; somma, la detta, che parte venditrice dichiara di aver ricevuto, prima d'ora, dalla parte acquirente, alla quale rilascia corrispondente, ampia liberatoria quietanza di saldo. * Eventualmente: * rateizzazione, del pagamento del prezzo. - Detto prezzo è stato pagato,prima d'ora, dalla parte venditrice, alla parte acquirente sino a concorrenza di Lire ... ; somma, la detta, per la quale parte venditrice rilascia corrispondente quietanza. La residua somma pari a Lire ..., parte acquirente si obbliga a pagare a parte venditrice in ... rate costanti anticipate aventi le seguenti scadenze, per i rispettivi importi: Lire ... entro il ... ; Lire ... entro il ... Le parti convengono, che sulla la parte di prezzo così come dilazionata non decorra interesse alcuno. * ovvero: 133

Le parti convengono che per la parte di prezzo dilazionata siano dovuti gli interessi nella misura del ... * Eventuale riserva di proprietà - Le parti convengono che, ai sensi dell' art. 1523 C.C., la proprietà dell'azienda oggetto del presente si trasferisca in capo all'acquirente unicamente col saldo prezzo e dal mo mento del saldo prezzo. Dell'avvenuto saldo del prezzo, si farà constare a mezzo di atto notarile di quietanza. * Nel caso di vendita con riserva di proprietà, va ricordato che: qualora del complesso aziendale facciano parte immobili, occorrerà provvedere a dare idonea segnalazione pubblicitaria dell'esistenza del patto nella nota di trascrizione. Qualora del complesso aziendale facciano parte macchinari, si renderà necessario provvedere per gli adempimenti necessari a rendere opponibile il patto ai terzi (combinato disposto dall'art. 1584 ce. e dell'art. 88 Disp. att.; trascrizione presso il Registro istituito presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata; vedi anche la L. 28.11.1965 n. 1329). - Le parti precisano che il prezzo come sopra convenuto deve intendersi pattuito in vi-» provvisoria, in quanto le parti si riservano dì determinare il suo ammontare in modo definitivo solo dopo che si sarà provveduto, in contraddittorio tra le stesse, alla formazione dell'inventario. - I comparenti convengono che la determinazione del prezzo della presente cessione resti affianca a ... * ovvero - si riservano di eleggere un terzo al quale sarà affidato l'incarico di determinare il prezzo della presente vendita. 134

Le parti convengono che per la parte <strong>di</strong> prezzo <strong>di</strong>lazionata siano<br />

dovuti gli interessi nella misura del ...<br />

* Eventuale riserva <strong>di</strong> proprietà<br />

- Le parti convengono che, ai sensi dell' art. 1523 C.C., la<br />

proprietà dell'azienda oggetto del presente si trasferisca<br />

in capo all'acquirente unicamente col saldo prezzo e dal mo<br />

mento del saldo prezzo.<br />

Dell'avvenuto saldo del prezzo, si farà constare a mezzo <strong>di</strong> atto<br />

notarile <strong>di</strong> quietanza.<br />

* Nel caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta con riserva <strong>di</strong> proprietà, va ricordato che:<br />

qualora del complesso aziendale facciano parte immobili, occorrerà<br />

provvedere a dare idonea segnalazione pubblicitaria dell'esistenza<br />

del patto nella nota <strong>di</strong> trascrizione. Qualora del complesso<br />

aziendale facciano parte macchinari, si renderà necessario<br />

provvedere per gli adempimenti necessari a rendere opponibile il<br />

patto ai terzi (combinato <strong>di</strong>sposto dall'art. 1584 ce. e dell'art.<br />

88 Disp. att.; trascrizione presso il Registro istituito presso la<br />

Cancelleria del <strong>Tribunale</strong> nella cui giuris<strong>di</strong>zione la macchina viene<br />

collocata; ve<strong>di</strong> anche la L. 28.11.1965 n. 1329).<br />

- Le parti precisano che il prezzo come sopra convenuto deve<br />

intendersi pattuito in vi-» provvisoria, in quanto le parti si<br />

riservano dì determinare il suo ammontare in modo definitivo solo<br />

dopo che si sarà provveduto, in contrad<strong>di</strong>ttorio tra le stesse, alla<br />

formazione dell'inventario.<br />

- I comparenti convengono che la determinazione del prezzo della<br />

presente cessione resti affianca a ...<br />

* ovvero<br />

- si riservano <strong>di</strong> eleggere un terzo al quale sarà affidato<br />

l'incarico <strong>di</strong> determinare il prezzo della presente ven<strong>di</strong>ta.<br />

134

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!