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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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quelle che si riferiscono all'immobile venduto.<br />

Precisa DEL VECCHIO che soltanto esse prevalgono sui cre<strong>di</strong>ti ipotecari o con<br />

privilegio speciale, mentre rispetto a questi ultimi debbono cedere il passo tutte le<br />

altre spese del fallimento e tutti gli altri cre<strong>di</strong>ti verso la massa, non esclusi i debiti<br />

contratti per l'esercizio provvisorio dell'impresa, non potendo tali spese, cre<strong>di</strong>ti e<br />

debiti, considerarsi come contratti per l'amministrazione dell'esproprio del bene.<br />

Nello stesso senso è la prevalente dottrina e la consolidata giurisprudenza del<br />

Supremo Collegio secondo la quale « nella procedura fallimentare, nel caso in cui<br />

vi siano cre<strong>di</strong>tori ipotecari o muniti <strong>di</strong> privilegio speciale, la somma ricavata dalle<br />

ven<strong>di</strong>te dei beni immobili deve essere <strong>di</strong>stribuita tra detti cre<strong>di</strong>tori, separatamente<br />

dalle altre attività. Sul prezzo ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta deve prelevarsi soltanto<br />

l'importo delle spese sostenute per l'amministrazione e l'esproprio <strong>di</strong> detti beni,<br />

nonché il compenso eventualmente attribuito dal giu<strong>di</strong>ce delegato al curatore, per<br />

l'opera da costui effettivamente svolta per l'amministrazione e l'esproprio dei beni<br />

stessi. Il cre<strong>di</strong>tore privilegiato, tuttavia, concorre egli pure nelle spese dell'intera<br />

procedura fallimentare, in proporzione dell'utilità conseguita, qualora, non<br />

essendo riuscito a sod<strong>di</strong>sfarsi per intero sul ricavato degli immobili venduti,<br />

concorra con i cre<strong>di</strong>tori chirografari, per il residuo ancora dovutogli, nelle<br />

ripartizioni del resto dell’attivo (così Cass., 29 ottobre 1968, n. 3609, in Dir. Fall.<br />

1969, II, pag. 402).<br />

Il principio è riba<strong>di</strong>to da Cass., 9 giugno 1997, n. 5104 la quale aggiunge: “….<br />

Quanto poi alla misura in cui il compenso del curatore debba essere imputato, nel<br />

piano <strong>di</strong> riparto, al ricavato delle ven<strong>di</strong>te dei beni sottoposti a garanzia reale, non<br />

rinvenendosi nella legge l'in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> un criterio predeterminato, e ferma la<br />

necessità che la valutazione venga compiuta in concreto alla luce della<br />

circostanze riscontrabili nella singola procedura, e comunque ponendo<br />

comparativamente a raffronto l'attività svolta dal curatore nell'interesse generale<br />

della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei cre<strong>di</strong>tori garantiti,<br />

non sussiste alcun ostacolo logico giuri<strong>di</strong>co all'adozione <strong>di</strong> un criterio che<br />

rispecchi il rapporto proporzionale fra il valore (da intendersi nel senso <strong>di</strong><br />

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