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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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Il riparto veniva effettuato a favore dei titolari <strong>di</strong> privilegi o ipoteche, fossero essi<br />

cre<strong>di</strong>tori del fallimento o meno, mentre il residuo veniva dato al curatore.<br />

Un’ipotesi peculiare poteva verificarsi nel caso in cui, ancor prima della<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, il debitore esecutato avesse venduto l'immobile<br />

sebbene assoggettato a pignoramento. In tal caso l'inefficacia <strong>di</strong> tale ven<strong>di</strong>ta nei<br />

confronti dei cre<strong>di</strong>tori procedenti si estendeva anche al curatore, che si sostituiva<br />

ad essi nella procedura esecutiva, poiché l'alienazione in questione era inefficace<br />

anche nei confronti dei cre<strong>di</strong>tori intervenuti nel processo esecutivo<br />

successivamente alla stessa. Gli effetti dell'art. 2913 del co<strong>di</strong>ce civile operavano,<br />

quin<strong>di</strong>, anche nei confronti della massa dei cre<strong>di</strong>tori rappresentati dal curatore<br />

che avevano il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> considerare i beni alienati come ancora appartenenti al<br />

fallito.<br />

Qualora per qualsiasi ragione (ad esempio accertata opponibilità al fallimento del<br />

titolo d'acquisto del terzo, perché anteriore sia al fallimento del debitore e sia al<br />

pignoramento a iniziativa del cre<strong>di</strong>tore procedente) fosse venuto meno il titolo<br />

che aveva legittimato la sostituzione del curatore, i singoli cre<strong>di</strong>tori riprendevano<br />

legittimazione all'azione esecutiva in<strong>di</strong>viduale e, se questa era stata proseguita dal<br />

curatore, ai sensi dell'art. 107 legge fallimentare, potevano a loro volta<br />

proseguirla dal punto al quale era giunto il curatore.<br />

Erano sottratte alla <strong>di</strong>sciplina citata le esecuzioni sui beni immobili effettuate in<br />

virtù della legge sul cre<strong>di</strong>to fon<strong>di</strong>ario, le quali costituissero un’eccezione a quanto<br />

stabilito dagli artt. 51 e 107 della legge fallimentare dal momento che<br />

consentivano all'istituto bancario procedente <strong>di</strong> continuare nella esecuzione anche<br />

in costanza <strong>di</strong> fallimento. Legittimato passivo in detta procedura nonché<br />

legittimato a produrre opposizione ex artt. 616 e 617 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura<br />

civile era il debitore e non già il curatore.<br />

Analogo <strong>di</strong>scorso si faceva in or<strong>di</strong>ne alla esecuzione esattoriale immobiliare.<br />

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