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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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tribunale.<br />

Ai sensi del vecchio art. 107, 3° comma, LF, se la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento<br />

sopravveniva allorquando la procedura espropriativa era giunta alla fase <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stribuzione del prezzo, si riteneva che il proce<strong>di</strong>mento dovesse essere integrato<br />

con l'intervento del curatore, secondo le modalità previste dall'art. 499 c.p.c.<br />

Una parte della dottrina riteneva e che il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione tra i<br />

cre<strong>di</strong>tori del ricavato della ven<strong>di</strong>ta dovesse essere rimesso al <strong>Tribunale</strong><br />

fallimentare e svolgersi secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 111 e ss., LF.<br />

Secondo una <strong>di</strong>versa interpretazione, invece, la <strong>di</strong>stribuzione delle somme doveva<br />

avvenire con l'osservanza delle norme del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito (artt. 509, 510 e 596.<br />

c.p.c.), ma <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce delegato che, in questa fase del proce<strong>di</strong>mento,<br />

sostituiva il giu<strong>di</strong>ce dell'esecuzione.<br />

Diversità <strong>di</strong> opinioni si avevano in dottrina anche nel caso in cui<br />

all'espropriazione immobiliare partecipassero cre<strong>di</strong>tori ipotecari o privilegiati che<br />

dovevano essere sod<strong>di</strong>sfatti preventivamente, senza subire il concorso con i<br />

cre<strong>di</strong>tori della massa.<br />

Alcuni sostenevano che la partecipazione del curatore nella fase del riparto non<br />

fosse necessaria, perché il pagamento dei cre<strong>di</strong>tori ipotecari o <strong>di</strong> quelli<br />

privilegiati si effettuava al <strong>di</strong> fuori del fallimento e senza alcun onere a loro<br />

carico.<br />

In realtà, la presenza del curatore era sempre necessaria in virtù della funzione<br />

che tale organo fallimentare svolgeva, <strong>di</strong> portatore degli interessi <strong>di</strong> tutti i<br />

cre<strong>di</strong>tori che non fossero intervenuti nell’espropriazione.<br />

Si riconosceva, pertanto, che la fase <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del ricavato non potesse<br />

essere effettuata senza che il curatore vi partecipasse, appunto per tutelare gli<br />

interessi della massa.<br />

La <strong>di</strong>stribuzione della somma, dunque, anche in caso <strong>di</strong> immobile ipotecato o<br />

soggetto a privilegio o garanzie reali, doveva essere affidata al giu<strong>di</strong>ce delegato e<br />

doveva avvenire alla presenza del curatore, secondo le modalità previste all'art.<br />

109 LF.<br />

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