Allegato 2 - Tribunale di Milano
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tribunale.<br />
Ai sensi del vecchio art. 107, 3° comma, LF, se la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento<br />
sopravveniva allorquando la procedura espropriativa era giunta alla fase <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stribuzione del prezzo, si riteneva che il proce<strong>di</strong>mento dovesse essere integrato<br />
con l'intervento del curatore, secondo le modalità previste dall'art. 499 c.p.c.<br />
Una parte della dottrina riteneva e che il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione tra i<br />
cre<strong>di</strong>tori del ricavato della ven<strong>di</strong>ta dovesse essere rimesso al <strong>Tribunale</strong><br />
fallimentare e svolgersi secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 111 e ss., LF.<br />
Secondo una <strong>di</strong>versa interpretazione, invece, la <strong>di</strong>stribuzione delle somme doveva<br />
avvenire con l'osservanza delle norme del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito (artt. 509, 510 e 596.<br />
c.p.c.), ma <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce delegato che, in questa fase del proce<strong>di</strong>mento,<br />
sostituiva il giu<strong>di</strong>ce dell'esecuzione.<br />
Diversità <strong>di</strong> opinioni si avevano in dottrina anche nel caso in cui<br />
all'espropriazione immobiliare partecipassero cre<strong>di</strong>tori ipotecari o privilegiati che<br />
dovevano essere sod<strong>di</strong>sfatti preventivamente, senza subire il concorso con i<br />
cre<strong>di</strong>tori della massa.<br />
Alcuni sostenevano che la partecipazione del curatore nella fase del riparto non<br />
fosse necessaria, perché il pagamento dei cre<strong>di</strong>tori ipotecari o <strong>di</strong> quelli<br />
privilegiati si effettuava al <strong>di</strong> fuori del fallimento e senza alcun onere a loro<br />
carico.<br />
In realtà, la presenza del curatore era sempre necessaria in virtù della funzione<br />
che tale organo fallimentare svolgeva, <strong>di</strong> portatore degli interessi <strong>di</strong> tutti i<br />
cre<strong>di</strong>tori che non fossero intervenuti nell’espropriazione.<br />
Si riconosceva, pertanto, che la fase <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del ricavato non potesse<br />
essere effettuata senza che il curatore vi partecipasse, appunto per tutelare gli<br />
interessi della massa.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione della somma, dunque, anche in caso <strong>di</strong> immobile ipotecato o<br />
soggetto a privilegio o garanzie reali, doveva essere affidata al giu<strong>di</strong>ce delegato e<br />
doveva avvenire alla presenza del curatore, secondo le modalità previste all'art.<br />
109 LF.<br />
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