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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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Pendenza <strong>di</strong> procedure esecutive e subentro del curatore nel vigore del R.D.<br />

n. 267 del 1942<br />

Il vecchio art. 107 LF <strong>di</strong>sponeva che «se prima della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento è<br />

stata iniziata da un cre<strong>di</strong>tore l'espropriazione <strong>di</strong> uno o più immobili del fallito, il<br />

curatore si sostituisce nella procedura al cre<strong>di</strong>tore istante» (1°comma) e che «se è<br />

in corso il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del prezzo, il proce<strong>di</strong>mento deve essere<br />

integrato con l'intervento del curatore» (2° comma).<br />

Secondo l'opinione maggioritaria in dottrina, la sostituzione del curatore<br />

procedente non avveniva automaticamente. Il curatore godeva infatti <strong>di</strong> ampia<br />

libertà decisionale e poteva sempre chiedere al giu<strong>di</strong>ce delegato <strong>di</strong> non subentrare<br />

nella procedura, ma <strong>di</strong> iniziarne una nuova in sede fallimentare, dopo aver estinto<br />

il proce<strong>di</strong>mento or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce dell'esecuzione. Il subentro del<br />

curatore, e la conseguente prosecuzione della procedura esecutiva, poteva essere<br />

<strong>di</strong>sposto dagli organi della procedura fallimentare solo a con<strong>di</strong>zione che venisse<br />

ritenuto conveniente per il fallimento. In tal caso il ricavato, stante la sostituzione<br />

del curatore ai cre<strong>di</strong>tori, veniva attribuito interamente alla massa fallimentare per<br />

essere successivamente ripartito tra i cre<strong>di</strong>tori ammessi al passivo secondo i<br />

criteri del riparto fallimentare, stabiliti dall'abrogato art. 105 del R.D. n. 267 del<br />

1942. La competenza a decidere sull'eventuale opposizione agli atti esecutivi era<br />

devoluta al giu<strong>di</strong>ce dell'esecuzione.<br />

Se gli organi fallimentari ritenevano più conveniente la ven<strong>di</strong>ta dei beni tramite la<br />

procedura fallimentare, il curatore rinunziava agli atti esecutivi. Con la<br />

conseguente estinzione del processo esecutivo, i beni pignorati venivano attratti<br />

nell'orbita del fallimento.<br />

La rinuncia agli atti esecutivi da parte del curatore veniva inquadrata nell'attività<br />

<strong>di</strong> liquidazione dell'attivo poiché costituiva una scelta sulle modalità con cui<br />

svolgere la ven<strong>di</strong>ta degli immobili, e non poteva, in nessun caso, essere<br />

considerata come una rinuncia alle liti, ai sensi dell'art. 35 della legge<br />

fallimentare e, quin<strong>di</strong>, non necessitava <strong>di</strong> alcuna autorizzazione da parte del<br />

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