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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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Le modalità delle ven<strong>di</strong>te sono dettate, in via generale, dall’art. 107 e, nello specifico,<br />

dall’art. 108bis per quanto riguarda le navi, i galleggianti e gli aeromobili e dall’art.<br />

108ter per i <strong>di</strong>ritti sulle opere d’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi.<br />

I poteri del giu<strong>di</strong>ce delegato sono invece fissati dall’art. 108.<br />

Le modalità <strong>di</strong> liquidazione: il novellato art. 107 e l'esercizio dei poteri del<br />

giu<strong>di</strong>ce delegato ai sensi del novellato art. 108<br />

Secondo la normativa precedente, la natura del bene (mobile o immobile)<br />

determinava la <strong>di</strong>sciplina liquidativa applicabile. La ven<strong>di</strong>ta dei beni mobili veniva<br />

<strong>di</strong>sposta e regolata dal giu<strong>di</strong>ce delegato ma <strong>di</strong> norma materialmente effettuata dal<br />

curatore, ed era improntata ad una notevole libertà, potendo avvenire anche con il<br />

sistema della trattativa privata, in cui il curatore, vincolato in genere solo al rispetto<br />

<strong>di</strong> un limite minimo <strong>di</strong> prezzo in<strong>di</strong>cato dal g.d., sceglieva il contraente e le<br />

caratteristiche operative dell’alienazione secondo il suo prudente apprezzamento,<br />

potendo, ad es. contattare telefonicamente i soggetti ritenuti interessati ed in<strong>di</strong>viduare<br />

in tale modo la proposta più vantaggiosa, o perfino aderire alla prima offerta<br />

sottopostagli, ove avesse ritenuto improbabile l’acquisizione <strong>di</strong> migliori; per gli<br />

immobili le prescrizioni <strong>di</strong> legge erano, all’opposto, rigorose e dettagliate: le ven<strong>di</strong>te<br />

venivano effettuate dal giu<strong>di</strong>ce delegato e potevano svolgersi esclusivamente con il<br />

sistema dell’incanto o con quello senza incanto, entrambi <strong>di</strong>sciplinati dalle norme<br />

dettate dal c.p.c. per le procedure esecutive in<strong>di</strong>viduali (rispettivamente artt. 576 ss. e<br />

570 ss.). L’attuale articolo 107 l. fall. detta ora invece una <strong>di</strong>sciplina unitaria per le<br />

ven<strong>di</strong>te (nonché, espressamente, per “gli altri atti <strong>di</strong> liquidazione”) effettuate in sede<br />

fallimentare, in<strong>di</strong>pendentemente dal tipo <strong>di</strong> bene in questione” (così G.<br />

Guglielmucci).<br />

Come già accennato, un'altra rilevantissima novità della riforma risiede nell'aver<br />

previsto per le ven<strong>di</strong>te fallimentari un regime <strong>di</strong>verso da quello cui la vecchia<br />

<strong>di</strong>sciplina del 1942 le assoggettava: anziché essere effettuate secondo le norme che il<br />

co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile detta per le ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> natura coattiva, quelle fallimentari<br />

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