Allegato 2 - Tribunale di Milano

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07.06.2013 Views

sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, e impedire il perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. 12)Le spese relative al trasferimento della proprietà sono a carico dell'acquirente. 13)La cancellazione delle formalità pregiudizievoli eventualmente gravanti comunica sul bene avverrà a cura e spese del curatore che la “procedura competitiva” scelta per la presente vendita consiste nella pubblicità da effettuare (una o più volte), nei giorni (non festivi- festivi) sulle apposite pagine regionali (o anche nazionali) sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” (secondo la convenzione distrettuale), inoltre sui quotidiani ……………,…………….., nonché sui siti web www.asteimmobili.it, www.fallimentitribunalemilano.net, www.portaleaste.com, www.tribunalidistrettomilano.net, www.assoedilizia.mi.it, www.borsaimmobiliare.net, incombenti tutti da compiersi almeno quarantacinque giorni prima dalla data fissata per l’incanto (art. 490 c.p.c.) comunica che gli interessati all’acquisto possono ottenere mutui ipotecari per un importo massimo ed alle condizioni fissate dalle Banche indicate nell’elenco allegato (all. n…) Milano, …………… Il Curatore 115

Il preliminare di mutuo ipotecario Nel tempo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso di vendita e la data fissata per il deposito delle offerte il partecipante interessato contatterà la banca prescelta che provvederà all'istruttoria della pratica di mutuo, il cui esito dovrà essere comunicato al richiedente almeno quindici giorni prima della sopra indicata data, con indicazione dell'importo massimo mutuabile. L'impegno alla successiva stipulazione del mutuo alle condizioni concordate dovrà essere formalizzato mediante redazione di un preliminare di mutuo ipotecario, sottoposto alla condizione dell'aggiudicazione e del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario - mutuatario; da tale contratto preliminare la banca potrà sciogliersi sia per giusta causa sopravvenuta, secondo il disposto dell'art. 1822 c.c. (oggettiva modifica delle condizioni patrimoniali e reddituali del mutuatario), sia nell'ipotesi in cui sull'immobile risultino vizi ai sensi dell'art. 1490 c.c., ovvero gravami non cancellabili con la trascrizione del decreto di trasferimento, ancorchè segnalati nella C.T.U. della procedura. La stipula di tale contratto preliminare potrà avvenire con scrittura privata sottoscritta dal cliente e dal funzionario di banca ovvero tramite scambio di lettere tra il cliente e la banca secondo le modalità indicate da ciascuna banca convenzionata. Se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario del bene, il preliminare di mutuo si risolverà automaticamente, senza alcun addebito ulteriore al mutuatario rispetto alle spese di istruttoria. Se invece, il promissario mutuatario si aggiudicherà il bene, effettuerà il pagamento del prezzo entro sessanta giorni dalla data dell'aggiudicazione. La Banca dovrà quindi erogare il mutuo entro detto termine. L'erogazione del mutuo presuppone naturalmente la stipulazione in forma pubblica del contratto di mutuo con concessione della garanzia ipotecaria di primo grado. 116

Il preliminare <strong>di</strong> mutuo ipotecario<br />

Nel tempo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e la data<br />

fissata per il deposito delle offerte il partecipante interessato contatterà la banca<br />

prescelta che provvederà all'istruttoria della pratica <strong>di</strong> mutuo, il cui esito dovrà<br />

essere comunicato al richiedente almeno quin<strong>di</strong>ci giorni prima della sopra<br />

in<strong>di</strong>cata data, con in<strong>di</strong>cazione dell'importo massimo mutuabile.<br />

L'impegno alla successiva stipulazione del mutuo alle con<strong>di</strong>zioni concordate<br />

dovrà essere formalizzato me<strong>di</strong>ante redazione <strong>di</strong> un preliminare <strong>di</strong> mutuo<br />

ipotecario, sottoposto alla con<strong>di</strong>zione dell'aggiu<strong>di</strong>cazione e del successivo<br />

trasferimento del bene all'aggiu<strong>di</strong>catario - mutuatario; da tale contratto<br />

preliminare la banca potrà sciogliersi sia per giusta causa sopravvenuta, secondo<br />

il <strong>di</strong>sposto dell'art. 1822 c.c. (oggettiva mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni patrimoniali e<br />

red<strong>di</strong>tuali del mutuatario), sia nell'ipotesi in cui sull'immobile risultino vizi ai<br />

sensi dell'art. 1490 c.c., ovvero gravami non cancellabili con la trascrizione del<br />

decreto <strong>di</strong> trasferimento, ancorchè segnalati nella C.T.U. della procedura.<br />

La stipula <strong>di</strong> tale contratto preliminare potrà avvenire con scrittura privata<br />

sottoscritta dal cliente e dal funzionario <strong>di</strong> banca ovvero tramite scambio <strong>di</strong><br />

lettere tra il cliente e la banca secondo le modalità in<strong>di</strong>cate da ciascuna banca<br />

convenzionata.<br />

Se il promissario mutuatario non risulterà aggiu<strong>di</strong>catario del bene, il preliminare<br />

<strong>di</strong> mutuo si risolverà automaticamente, senza alcun addebito ulteriore al<br />

mutuatario rispetto alle spese <strong>di</strong> istruttoria. Se invece, il promissario mutuatario si<br />

aggiu<strong>di</strong>cherà il bene, effettuerà il pagamento del prezzo entro sessanta giorni<br />

dalla data dell'aggiu<strong>di</strong>cazione. La Banca dovrà quin<strong>di</strong> erogare il mutuo entro<br />

detto termine.<br />

L'erogazione del mutuo presuppone naturalmente la stipulazione in forma<br />

pubblica del contratto <strong>di</strong> mutuo con concessione della garanzia ipotecaria <strong>di</strong><br />

primo grado.<br />

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