Allegato 2 - Tribunale di Milano
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offerto e le spese presunte saranno <strong>di</strong> Euro 387,34.<br />
Se, invece, la ven<strong>di</strong>ta è soggetta ad imposta <strong>di</strong> registro, la cauzione sarà<br />
pari al 10% del prezzo offerto, cui si aggiungerà un ulteriore 5% per<br />
imposte e spese presunte (con obbligo <strong>di</strong> integrazione, a semplice<br />
richiesta del curatore, fino alla concorrenza del dovuto, nel caso <strong>di</strong><br />
“aggiu<strong>di</strong>cazione definitiva”).<br />
Se l’offerta riguarda più lotti, l’offerente potrà versare una sola cauzione<br />
pari al 15% dell’offerta fatta per il lotto al maggior prezzo ed un ulteriore<br />
10% a titolo <strong>di</strong> imposte e spese presunte.<br />
La cauzione ed il deposito delle spese saranno restituiti agli offerenti non<br />
aggiu<strong>di</strong>catari alla chiusura del verbale della ven<strong>di</strong>ta svoltasi avanti al<br />
curatore.<br />
Entro il termine <strong>di</strong> giorni trenta dall'aggiu<strong>di</strong>cazione, l'aggiu<strong>di</strong>catario<br />
dovrà provvedere al saldo prezzo, dedotta la cauzione come sopra già<br />
versata, me<strong>di</strong>ante assegno circolare da consegnare al curatore<br />
(oppure:….. effettuando il relativo versamento sul predetto c/c, e<br />
consegnando al curatore la relativa attestazione bancaria). In caso <strong>di</strong><br />
inadempienza, verrà <strong>di</strong>chiarata la decadenza dell'aggiu<strong>di</strong>catario, con<br />
conseguente confisca della cauzione, che verrà così definitivamente<br />
incamerata all'attivo fallimentare.<br />
Se l'immobile è stato aggiu<strong>di</strong>cato a un cre<strong>di</strong>tore ipotecario o<br />
l'aggiu<strong>di</strong>catario si è assunto il debito garantito da ipoteca, il curatore può<br />
limitare il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la<br />
sod<strong>di</strong>sfazione degli altri cre<strong>di</strong>tori che potranno risultare capienti.<br />
9) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia <strong>di</strong> mutuo<br />
concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21<br />
gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10<br />
settembre 1993 n. 385, l'aggiu<strong>di</strong>catario dovrà versare <strong>di</strong>rettamente<br />
all’Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, nel<br />
termine in<strong>di</strong>cato nell'offerta, la parte del prezzo corrispondente al cre<strong>di</strong>to<br />
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