07.06.2013 Views

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Contro gli atti del curatore può essere proposto reclamo ex art. 36 L.F. per<br />

violazione <strong>di</strong> legge. Il curatore può sempre revocare o mo<strong>di</strong>ficare i propri atti,<br />

fino a quando questi non hanno definitivamente prodotto i propri effetti.<br />

3) il giu<strong>di</strong>ce delegato deve vigilare sulla regolarità e correttezza del proce<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> liquidazione, come esposto nel programma <strong>di</strong> liquidazione da lui approvato,<br />

previo parere favorevole del comitato dei cre<strong>di</strong>tori, ma ha anche poteri <strong>di</strong><br />

intervento sia pure limitati alla sospensione delle operazioni <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta o alla<br />

inter<strong>di</strong>zione del perfezionamento della ven<strong>di</strong>ta, in casi particolari che<br />

esamineremo successivamente.<br />

4) Il legislatore riserva al giu<strong>di</strong>ce delegato la cancellazione delle iscrizioni<br />

relative ai <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> prelazione, nonché delle trascrizioni <strong>di</strong> pignoramenti e dei<br />

sequestri conservativi e <strong>di</strong> ogni altro vincolo, eseguiti sui veicoli iscritti nel<br />

PRA e sugli immobili.<br />

Il nuovo art. 107 <strong>di</strong>spone poi che la ven<strong>di</strong>ta e gli altri atti <strong>di</strong> liquidazione sono<br />

effettuati dal curatore il quale ne comunica l'esito al giu<strong>di</strong>ce delegato ed al comitato<br />

dei cre<strong>di</strong>tori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.<br />

Raffronto tra i testi normativi della vecchia e della nuova legge fallimentare<br />

Nella vecchia legge fallimentare il capo VI era intitolato “Della liquidazione<br />

dell’attivo”, seguiva quin<strong>di</strong> la “Sezione I: Disposizioni generali” e l’art. 104 era<br />

intitolato “Inizio della liquidazione”.<br />

Nella nuova legge fallimentare il capo VI è intitolato “Dell’esercizio provvisorio e<br />

della liquidazione dell’attivo”; scompare la “Sezione I: Disposizioni generali”; l’art.<br />

104 è intitolato (e <strong>di</strong>sciplina) l’”esercizio provvisorio dell’impresa del fallito”. L’art.<br />

104bis tratta dell’affitto d’azienda o <strong>di</strong> ramo <strong>di</strong> essa.<br />

Le ven<strong>di</strong>te dei beni facenti parte del patrimonio del fallito sono <strong>di</strong>sciplinate, dall’art.<br />

105 (per quanto attiene all’azienda, a suoi rami ed a singoli beni); dall’art. 106 (per<br />

quanto riguarda la ven<strong>di</strong>ta dei cre<strong>di</strong>ti, dei <strong>di</strong>ritti, delle quote e delle azioni).<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!