Allegato 2 - Tribunale di Milano

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07.06.2013 Views

(4) Per la definizione di abitazione di lusso v. nota (1). (5) L’applicazione del regime di imponibilità IVA è subordinato alla dichiarazione dell’acquirente che attesta di rientrare nella fattispecie prevista dalla norma. (6) Qualora nell’atto di vendita il curatore comunichi di optare per il regime dell’imponibilità ad IVA della cessione. (7) AVVERTENZA: Il primo periodo del primo comma dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, (Testo unico sull’Imposta di registro) prevede che, in caso di cessione di beni soggetta ad IVA l’Imposta di Registro si applica in misura fissa. Viceversa, qualora, come nel caso di specie, la cessione sia esente da IVA dovrebbe applicarsi l’Imposta di Registro nella misura fissa del 7%. Tuttavia, per effetto del mancato coordinamento tra il citato D.P.R. n. 131/1986 ed il D.L. 30 giugno 2006, n. 223, che modificato il regime IVA di cessione dei fabbricati strumentali introducendo all’art. 10 del D.P.R. 633/1972 in numero 8 ter), la seconda parte del primo comma del citato art. 40 non annovera tra le operazioni ritenute esenti da IVA ai fini dell’applicazione dell’Imposta di Registro in misura proporzionale il suddetto n. 8 ter). Pertanto, attenendosi ad una stretta interpretazione letterale si deve concludere che, nello specifico caso, benché l’operazione sia esente da IVA, l’Imposta di Registro debba essere assolta in misura fissa. Tale conclusione è implicitamente riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2006, n. 27 ove si afferma che “l’Imposta di Registro è applicabile in modo uniforme, nella misura fissa di euro 168, sia per le cessioni assoggettate ad IVA che per quelle esenti da imposta”. Si avverte tuttavia che tale discrasia potrebbe essere oggetto di futuri provvedimenti legislativi finalizzati a correggere l’omissione e reintrodurre il principio della alternatività perfetta tra IVA ed Imposta di Registro. (8) Ai fini tributari un’area si considera edificabile se è indicata come tale nel piano regolatore del comune anche se semplicemente adottato e non approvato. 103

Il curatore deve indicare nel programma (prima) e curare (poi) i veicoli e le modalità pubblicitarie che utilizzerà nella vendita dei singoli beni o di gruppi di essi, perché da lui ritenuti idonee a realizzare gli obbiettivi previsti dall’art. 107 L.F. (pubblicazione sui quotidiani a tiratura nazionale, regionale, provinciale, locale; sui siti internet ecc.); la pubblicità riguarderà prima di tutto le relazioni di stima e poi le condizioni di vendita e le modalità di partecipazione alla stessa. Sarà opportuno che il curatore modelli la vendita su quella “senza incanto”, prevista dal novellato processo di esecuzione, nel limite della compatibilità con la diversa disciplina dettata dalla legge fallimentare. Ritengo opportuno far conoscere, agli operatori in forma sintetica, le disposizione del novellato processo di esecuzione relativamente alla vendita senza incanto e con incanto. VENDITA SENZA INCANTO a) Premessa La vendita senza incanto costituisce la forma di vendita privilegiata dal legislatore nel settore immobiliare. Il sistema delineato dalla riforma prevede, infatti, che si proceda in prima battuta alla vendita senza incanto. Solo l’esito negativo delle vendita senza incanto, che può verificarsi per una serie di ipotesi differenziate, legittima la prosecuzione della espropriazione con la diversa modalità dell'incanto In buona sostanza, dunque, la vendita senza incanto costituisce la fase necessaria del procedimento di vendita. Le norme disegnano in modo dettagliato la fase dell'offerta ma lasciano al giudice l'individuazione delle modalità della gara. b) le offerte (art. 571 cod. proc. civ.) 104

(4) Per la definizione <strong>di</strong> abitazione <strong>di</strong> lusso v. nota (1).<br />

(5) L’applicazione del regime <strong>di</strong> imponibilità IVA è subor<strong>di</strong>nato alla<br />

<strong>di</strong>chiarazione dell’acquirente che attesta <strong>di</strong> rientrare nella fattispecie prevista<br />

dalla norma.<br />

(6) Qualora nell’atto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta il curatore comunichi <strong>di</strong> optare per il regime<br />

dell’imponibilità ad IVA della cessione.<br />

(7) AVVERTENZA: Il primo periodo del primo comma dell’art. 40 del D.P.R.<br />

26 aprile 1986, n. 131, (Testo unico sull’Imposta <strong>di</strong> registro) prevede che, in<br />

caso <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> beni soggetta ad IVA l’Imposta <strong>di</strong> Registro si applica in<br />

misura fissa. Viceversa, qualora, come nel caso <strong>di</strong> specie, la cessione sia esente<br />

da IVA dovrebbe applicarsi l’Imposta <strong>di</strong> Registro nella misura fissa del 7%.<br />

Tuttavia, per effetto del mancato coor<strong>di</strong>namento tra il citato D.P.R. n.<br />

131/1986 ed il D.L. 30 giugno 2006, n. 223, che mo<strong>di</strong>ficato il regime IVA <strong>di</strong><br />

cessione dei fabbricati strumentali introducendo all’art. 10 del D.P.R.<br />

633/1972 in numero 8 ter), la seconda parte del primo comma del citato art. 40<br />

non annovera tra le operazioni ritenute esenti da IVA ai fini dell’applicazione<br />

dell’Imposta <strong>di</strong> Registro in misura proporzionale il suddetto n. 8 ter). Pertanto,<br />

attenendosi ad una stretta interpretazione letterale si deve concludere che, nello<br />

specifico caso, benché l’operazione sia esente da IVA, l’Imposta <strong>di</strong> Registro<br />

debba essere assolta in misura fissa. Tale conclusione è implicitamente<br />

riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2006, n.<br />

27 ove si afferma che “l’Imposta <strong>di</strong> Registro è applicabile in modo uniforme,<br />

nella misura fissa <strong>di</strong> euro 168, sia per le cessioni assoggettate ad IVA che per<br />

quelle esenti da imposta”. Si avverte tuttavia che tale <strong>di</strong>scrasia potrebbe essere<br />

oggetto <strong>di</strong> futuri provve<strong>di</strong>menti legislativi finalizzati a correggere l’omissione<br />

e reintrodurre il principio della alternatività perfetta tra IVA ed Imposta <strong>di</strong><br />

Registro.<br />

(8) Ai fini tributari un’area si considera e<strong>di</strong>ficabile se è in<strong>di</strong>cata come tale nel<br />

piano regolatore del comune anche se semplicemente adottato e non approvato.<br />

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