Allegato 2 - Tribunale di Milano
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ISTRUZIONI AI CURATORI PER LA LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL<br />
FALLITO<br />
Premessa<br />
La <strong>di</strong>sposizione regolatrice della liquidazione dei beni del fallito, nella vecchia<br />
legge fallimentare<br />
Il vecchio art. 105 L.F. <strong>di</strong>sponeva che: «Alle ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> beni immobili o <strong>di</strong> mobili del<br />
fallimento si applicano le <strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile relative al<br />
processo <strong>di</strong> esecuzione, in quanto compatibili con le <strong>di</strong>sposizioni delle sezioni<br />
seguenti ». Secondo autorevole dottrina (PROVINCIALI), le fonti del regolamento<br />
legislativo erano, in via graduata:<br />
a) la legge fallimentare;<br />
b) le leggi speciali e regolatrici della ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> determinati beni mobili od<br />
immobili (co<strong>di</strong>ce della navigazione, legge mineraria, ecc.);<br />
c) il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile e leggi complementari;<br />
d) il co<strong>di</strong>ce civile e leggi complementari.<br />
La natura giuri<strong>di</strong>ca delle ven<strong>di</strong>te nella vecchia legge fallimentare<br />
L'opinione assolutamente prevalente in dottrina ed in giurisprudenza attribuiva alle<br />
ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong>sposte in sede fallimentare secondo le norme dettate dal RD. n. 267 del<br />
1942 la natura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te giu<strong>di</strong>ziali.<br />
Ben pochi dubbi del resto lasciava al riguardo il rinvio operato dall'art. 105 della<br />
legge fallimentare del 1942 alle norme del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile: la norma infatti<br />
<strong>di</strong>sponeva testualmente che "alle ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> beni mobili o immobili del fallimento si<br />
applicano le <strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile relative al processo <strong>di</strong><br />
esecuzione", fatta salva la compatibilità con le norme che <strong>di</strong>sciplinano la ven<strong>di</strong>ta<br />
fallimentare.<br />
Tali essendo le norme applicabili, la ven<strong>di</strong>ta dei beni del fallito si inquadrava a pieno<br />
1
titolo nella più ampia categoria delle ven<strong>di</strong>te giu<strong>di</strong>ziali o forzate, <strong>di</strong>sciplinate nei loro<br />
effetti, dall'art. 2919 c.c.<br />
Ricorrente nella motivazione delle varie sentenze in argomento, era la considerazione<br />
che dalla natura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta giu<strong>di</strong>ziale o forzata delle ven<strong>di</strong>te fallimentari conseguiva<br />
il trasferimento coattivo dei beni del fallito nell'ambito del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />
esecuzione me<strong>di</strong>ante un provve<strong>di</strong>mento giuris<strong>di</strong>zionale, quale l'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong><br />
aggiu<strong>di</strong>cazione (sul punto si veda Cass. civ., 27 febbraio 2004 n. 3970).<br />
Quin<strong>di</strong> le ven<strong>di</strong>te fallimentari, più che il frutto dell'incontro <strong>di</strong> due volontà negoziali,<br />
erano espressione della volontà dell'aggiu<strong>di</strong>catario e del decreto del giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />
Ne conseguiva che per le ven<strong>di</strong>te fallimentari era inammissibile l'azione generale <strong>di</strong><br />
rescissione prevista dall'art. 1448 c.c.; erano inapplicabili le norme in tema <strong>di</strong><br />
interpretazione dei contratti (artt. 1362 c.c.); era inesperibile l'azione re<strong>di</strong>bitoria e<br />
quin<strong>di</strong> l'acquirente non beneficiava della garanzia per vizi della cosa venduta prevista<br />
dall'art. 1490 c.c.; infine era esclusa l'azione <strong>di</strong> simulazione <strong>di</strong> cui all'art. 1414 c.c.<br />
Dalla riconosciuta natura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te giu<strong>di</strong>ziali si faceva altresì <strong>di</strong>scendere la<br />
conseguenza che le ven<strong>di</strong>te fallimentari fossero escluse da accertamenti fiscali <strong>di</strong><br />
maggior valore per l'applicazione dell'imposta <strong>di</strong> registro e che alla ven<strong>di</strong>ta coattiva<br />
<strong>di</strong> immobili si applicasse la prelazione prevista dall'art. 39 della L. n. 392/1978 a<br />
favore del conduttore, in caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta negoziale.<br />
Si applicava alla ven<strong>di</strong>ta fallimentare il principio generale stabilito dall'art. 2925 del<br />
co<strong>di</strong>ce civile secondo cui le nullità degli atti esecutivi, che hanno preceduto la<br />
ven<strong>di</strong>ta o l'assegnazione, non sono opponibili all'acquirente o all'assegnatario, salvo<br />
in caso <strong>di</strong> collusione con chi procede.<br />
Parimenti applicabile era l'altro principio generale stabilito dall'art. 2920 co<strong>di</strong>ce civile<br />
secondo cui i titolari del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>ritti reali sulla cosa mobile<br />
venduta non possono far valere le loro ragioni sull'acquirente <strong>di</strong> buona fede né<br />
possono ripetere dai cre<strong>di</strong>tori la somma <strong>di</strong>stribuita, dovendo far valere le loro ragioni<br />
sulla somma ricavata dalla esecuzione e, cioè, nel caso <strong>di</strong> specie, tramite insinuazione<br />
al passivo del fallimento.<br />
Quanto ai beni mobili, l'art. 106 della <strong>di</strong>sciplina fallimentare <strong>di</strong> cui al R.D. del 1942<br />
2
stabiliva che il giu<strong>di</strong>ce delegato potesse <strong>di</strong>sporre la ven<strong>di</strong>ta alternativamente sia con<br />
offerte private sia con incanto, su istanza del curatore e sentito il comitato dei<br />
cre<strong>di</strong>tori. Il tenore della norma rendeva evidente come la legge fallimentare - a<br />
<strong>di</strong>fferenza del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito - non intendeva <strong>di</strong>mostrare alcuna preferenza per l'una o<br />
per l'altra forma <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni mobili, attribuendo sul punto piena <strong>di</strong>screzionalità<br />
ed esclusivo potere <strong>di</strong> scelta al giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />
Per i beni immobili, la vigente <strong>di</strong>sciplina fallimentare, invertendo l'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
preferenza stabilito dal co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito (che considera in primo luogo la ven<strong>di</strong>ta senza<br />
incanto e quin<strong>di</strong> quella con incanto) assoggettava la ven<strong>di</strong>ta dei beni immobili alle<br />
regole della ven<strong>di</strong>ta con incanto (il primo comma dell'art. 108).<br />
Solo su proposta del curatore, sentito il comitato dei cre<strong>di</strong>tori e con l'assenso dei<br />
cre<strong>di</strong>tori ammessi al passivo aventi un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione sugli immobili, il giu<strong>di</strong>ce<br />
delegato poteva or<strong>di</strong>nare la ven<strong>di</strong>ta senza incanto, qualora la ritenesse più<br />
vantaggiosa.<br />
La mancata riproduzione, nella nuova legge, dell’art. 105 è interpretata, secondo una<br />
corrente <strong>di</strong> pensiero, come volontà del legislatore <strong>di</strong> considerare e trattare le ven<strong>di</strong>te<br />
fallimentari non più come ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> natura coattiva, ma <strong>di</strong> natura volontaria e<br />
contrattuale; e ciò in quanto non è più il giu<strong>di</strong>ce delegato a <strong>di</strong>sporre la ven<strong>di</strong>ta, ma<br />
questa è il frutto della autonoma volontà del curatore e del terzo acquirente, sia pure<br />
scelto non autonomamente, ma all’esito del complesso proce<strong>di</strong>mento competitivo.<br />
Da altra corrente <strong>di</strong> pensiero si replica che la natura esecutiva e concorsuale del<br />
fallimento influenza le ven<strong>di</strong>te eseguite nel corso <strong>di</strong> esso; infatti il curatore non è<br />
libero <strong>di</strong> vendere o non vendere, ma è obbligato a liquidare, perché la sua funzione è<br />
quella <strong>di</strong> monetizzare i beni che compongono il patrimonio del fallito e ripartirne tra i<br />
cre<strong>di</strong>tori concorrenti, in base alle <strong>di</strong>sposizioni della legge fallimentare e nel rispetto<br />
del principio della par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum.<br />
E’ vero che, in base alla nuova legge fallimentare, le ven<strong>di</strong>te non sono più or<strong>di</strong>nate<br />
dal giu<strong>di</strong>ce delegato, ma questo approva il programma <strong>di</strong> liquidazione nel quale le<br />
ven<strong>di</strong>te sono programmate e dettagliatamente illustrate quanto a modalità e tempi <strong>di</strong><br />
esecuzione.<br />
3
E poiché l’approvazione del programma vale come autorizzazione generale al<br />
curatore ad eseguire tutti gli atti previsti nello stesso, ivi comprese le ven<strong>di</strong>te, ne<br />
consegue che è ancora il giu<strong>di</strong>ce delegato, in via non più <strong>di</strong>retta, ma me<strong>di</strong>ata<br />
(attraverso l’approvazione del programma <strong>di</strong> liquidazione, che ha incassato il parere<br />
favorevole del comitato dei cre<strong>di</strong>tori) a <strong>di</strong>sporre, sotto il profilo sostanziale, le<br />
ven<strong>di</strong>te che, quin<strong>di</strong>, continueranno ad avere natura coattiva dato che il loro “titolo” è<br />
il provve<strong>di</strong>mento giuris<strong>di</strong>zionale esecutivo del giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />
Ne consegue che anche alle ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong>sciplinate dalla nuova legge fallimentare si<br />
applicano le <strong>di</strong>sposizioni degli artt. 2919-2929 e 2929 c.c.<br />
Nello specifico:<br />
1) l'art. 2919 ce. per il quale « la ven<strong>di</strong>ta forzata trasferisce all'acquirente i <strong>di</strong>ritti che<br />
sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del<br />
possesso <strong>di</strong> buona fede ».<br />
Nella ven<strong>di</strong>ta forzata, l'effetto traslativo si attua:<br />
- nel caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni mobili, nel momento dell’aggiu<strong>di</strong>cazione<br />
seguita dal puntuale pagamento del prezzo;<br />
- nel caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni immobili, con la pubblicazione del decreto <strong>di</strong><br />
trasferimento <strong>di</strong> cui all'art. 586 c.p.c.<br />
La cosa venduta coattivamente va consegnata nello stato in cui si trovava al momento<br />
della ven<strong>di</strong>ta, con gli accessori, le pertinenze ed i frutti ad essa relativi, salvo che<br />
questi siano stati espressamente esclusi (Cass., n. 3453 del 1992).<br />
L'aggiu<strong>di</strong>catario acquista la posizione giuri<strong>di</strong>ca che fa capo all'esecuta-to con due<br />
limitazioni: la salvezza degli effetti del possesso <strong>di</strong> buona fede e Tinopponibilità<br />
degli atti che, a norma dell'art. 2910 c.c., sono inopponibili al cre<strong>di</strong>tore pignorante ed<br />
ai cre<strong>di</strong>tori intervenuti (DE LISE-COSSU).<br />
L'art. 2919 c.c., facendo salvi gli effetti del possesso <strong>di</strong> buona fede, costituisce<br />
un'applicazione particolare del principio <strong>di</strong> cui all'art. 1153 c.c., e si riferisce<br />
all'ipotesi in cui, non essendo l'esecutato titolare <strong>di</strong> alcun <strong>di</strong>ritto sulla cosa,<br />
l'assegnatario ne consegua in buona fede il possesso (Trib. Napoli, 3 agosto 1959;<br />
Trib. Roma, 1959, pag. 454). Il patto <strong>di</strong> riservato dominio, regolarmente trascritto, in<br />
4
quanto opponibile al cre<strong>di</strong>tore pignorante è tale anche nei confronti del terzo<br />
acquirente (Cass., 21 luglio 1969, n. 2724). Accanto all'effetto traslativo esiste un<br />
effetto purgativo della ven<strong>di</strong>ta forzata, estintivo dei privilegi, pegni o ipoteche che<br />
gravassero sul bene aggiu<strong>di</strong>cato (DE LISE-COSSU), Conformemente, la<br />
giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità afferma che i <strong>di</strong>ritti reali <strong>di</strong> garanzia non sopravvivono<br />
alla ven<strong>di</strong>ta (ce, 11 ottobre 1958, n. 3107, GC, 1959,1, pag. 95; contra, nega<br />
l'esistenza <strong>di</strong> quest'efficacia purgativa App. <strong>Milano</strong>, 5 aprile 1968, FP, 1968, I, pag.<br />
385);<br />
2) l'art. 2920 ce a mente del quale il terzo proprietario (o titolare <strong>di</strong><br />
altro <strong>di</strong>ritto reale) che ha subito la ven<strong>di</strong>ta forzata del suo bene mobile non<br />
può agire contro l’aggiu<strong>di</strong>catario in buona fede (può invece agire nei con<br />
fronti dell'aggiu<strong>di</strong>catario in mala fede) né contro i cre<strong>di</strong>tori per ripetere la<br />
somma ad essi <strong>di</strong>stribuita.<br />
La buona fede dell'aggiu<strong>di</strong>catario si presume (art. 1147 ce); spetta quin<strong>di</strong> al terzo<br />
proprietario che ha subito la ven<strong>di</strong>ta forzata del suo bene mobile provare la mala<br />
fede dell'aggiu<strong>di</strong>catario e così la piena conoscenza che il bene esecutato non<br />
apparteneva al debitore.<br />
Basta che la buona fede sussista alla data dell'aggiu<strong>di</strong>cazione (così SATTA);<br />
3) l'art. 2921 a mente del quale, in caso <strong>di</strong> evizione in danno dell'ag-<br />
giu<strong>di</strong>catario, questo può ripetere il prezzo non ancora <strong>di</strong>stribuito, dedotte le spese e<br />
se la <strong>di</strong>stribuzione ha già avuto luogo, può ripetere da ciascun cre<strong>di</strong>tore la parte che<br />
ha riscosso;<br />
4) l'art. 2929 per il quale nella ven<strong>di</strong>ta forzata ha luogo la garanzia per i vizi<br />
della cosa ex artt. 1490-1496 ce, né l'azione generale <strong>di</strong> rescissione per lesione <strong>di</strong> cui<br />
all'art. 1448 ce Neppure è applicabile l'azione <strong>di</strong> risoluzione per inadempimento, nel<br />
caso che il bene venduto manchi delle qualità essenziali per il suo uso (Cass., 3<br />
<strong>di</strong>cembre 1983, n. 7233); è invece applicabile nel caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> aliud prò alio<br />
(Cass., 21 <strong>di</strong>cembre 1994, n. 11018);<br />
5) l'art. 2923 per il quale:<br />
5
Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili al-<br />
l'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi <strong>di</strong><br />
beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede.<br />
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni, che non sono state trascritte<br />
anteriormente al pignoramento, non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti<br />
<strong>di</strong> un novennio dall'inizio della locazione,<br />
In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo<br />
convenuto sia inferiore <strong>di</strong> un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti<br />
locazioni.<br />
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al<br />
pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che<br />
per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.<br />
Se nel contratto <strong>di</strong> locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso <strong>di</strong><br />
alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le <strong>di</strong>sposizioni<br />
dell'art. 1603.<br />
6) l'art. 2924 a mente del quale:<br />
« Le cessioni e le liberazioni <strong>di</strong> pigioni e <strong>di</strong> fitti non ancora scaduti non sono<br />
opponibili all'acquirente, salvo che si tratta <strong>di</strong> cessioni o <strong>di</strong> liberazioni eccedenti il<br />
triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti <strong>di</strong> anticipazioni fatte in<br />
conformità degli usi locali ».<br />
6) l'art. 2929 c.c. (secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che<br />
hanno proceduto la ven<strong>di</strong>ta o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o<br />
all'assegnatario, salvo il caso <strong>di</strong> collusione con il cre<strong>di</strong>tore procedente) che è ritenuto<br />
applicabile anche nel processo fallimentare, sussistendo nell'esecuzione collettiva,<br />
non meno in quella in<strong>di</strong>viduale, l'esigenza <strong>di</strong><br />
garantire il risultato raggiunto nel processo esecutivo me<strong>di</strong>ante la protezione dei terzi<br />
che hanno effettuato gli acquisti, salva l'ipotesi <strong>di</strong> collusione<br />
(così Cass., 6 <strong>di</strong>cembre 1974, n. 4039, in Giust. civ.y 1975, I, pag. 364).<br />
6
Gli organi concorsuali nel nuovo proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> liquidazione<br />
Uno sguardo d’assieme<br />
Il nuovo proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> liquidazione dell’attivo si <strong>di</strong>fferenzia da quello della<br />
vecchia legge fallimentare nei seguenti punti:<br />
1) da un giu<strong>di</strong>ce delegato protagonista (era lui che <strong>di</strong>sponeva le ven<strong>di</strong>te), un<br />
curatore esecutore dei provve<strong>di</strong>menti del G.D. ed un comitato dei cre<strong>di</strong>tori,<br />
mero organo consultivo, si passa nella riforma, ad un curatore che decide e<br />
realizza le ven<strong>di</strong>te, un comitato dei cre<strong>di</strong>tori dotato <strong>di</strong> poteri consultivi<br />
rilevanti ed un giu<strong>di</strong>ce delegato che vigila ed ha poteri <strong>di</strong> intervento<br />
(sospensione od inter<strong>di</strong>zione) sia pure in casi particolari.<br />
I provve<strong>di</strong>menti del G.D. vanno assunti con la forma del decreto motivato,<br />
contro il quale è possibile proporre reclamo al <strong>Tribunale</strong> ex art. 26 L.F.<br />
Il reclamo non sospende l’efficacia del decreto.<br />
2) il curatore deve operare secondo uno schema metodologico fissato dalla legge<br />
che impone:<br />
a) procedure competitive; eventuale utilizzo <strong>di</strong> esperti e <strong>di</strong> soggetti<br />
specializzati nelle ven<strong>di</strong>te (ad es. agenzie immobiliari, banche d’affari,<br />
interme<strong>di</strong>ari finanziari, ecc.);<br />
b) forme <strong>di</strong> pubblicità non predeterminate, ma libere, purché adeguate alla<br />
natura ed al valore dei beni da vendere e massima informazione, al fine<br />
<strong>di</strong> favorire la più ampia partecipazione alle ven<strong>di</strong>te;<br />
c) deformalizzazione del proce<strong>di</strong>mento e, quin<strong>di</strong>, utilizzo dei più <strong>di</strong>versi<br />
tipi <strong>di</strong> “gara”, da quelle formali a quelle informali, fino ad arrivare alla<br />
trattativa privata, alla ven<strong>di</strong>ta a mezzo commissionario e arrivare, per<br />
beni <strong>di</strong> particolare valore ed interesse, a vere e proprie aste (così M.<br />
Sandulli) <strong>di</strong>sposte ed organizzate mutuando le modalità fissate dal<br />
legislatore per le esecuzioni in<strong>di</strong>viduali;<br />
7
Contro gli atti del curatore può essere proposto reclamo ex art. 36 L.F. per<br />
violazione <strong>di</strong> legge. Il curatore può sempre revocare o mo<strong>di</strong>ficare i propri atti,<br />
fino a quando questi non hanno definitivamente prodotto i propri effetti.<br />
3) il giu<strong>di</strong>ce delegato deve vigilare sulla regolarità e correttezza del proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> liquidazione, come esposto nel programma <strong>di</strong> liquidazione da lui approvato,<br />
previo parere favorevole del comitato dei cre<strong>di</strong>tori, ma ha anche poteri <strong>di</strong><br />
intervento sia pure limitati alla sospensione delle operazioni <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta o alla<br />
inter<strong>di</strong>zione del perfezionamento della ven<strong>di</strong>ta, in casi particolari che<br />
esamineremo successivamente.<br />
4) Il legislatore riserva al giu<strong>di</strong>ce delegato la cancellazione delle iscrizioni<br />
relative ai <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> prelazione, nonché delle trascrizioni <strong>di</strong> pignoramenti e dei<br />
sequestri conservativi e <strong>di</strong> ogni altro vincolo, eseguiti sui veicoli iscritti nel<br />
PRA e sugli immobili.<br />
Il nuovo art. 107 <strong>di</strong>spone poi che la ven<strong>di</strong>ta e gli altri atti <strong>di</strong> liquidazione sono<br />
effettuati dal curatore il quale ne comunica l'esito al giu<strong>di</strong>ce delegato ed al comitato<br />
dei cre<strong>di</strong>tori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.<br />
Raffronto tra i testi normativi della vecchia e della nuova legge fallimentare<br />
Nella vecchia legge fallimentare il capo VI era intitolato “Della liquidazione<br />
dell’attivo”, seguiva quin<strong>di</strong> la “Sezione I: Disposizioni generali” e l’art. 104 era<br />
intitolato “Inizio della liquidazione”.<br />
Nella nuova legge fallimentare il capo VI è intitolato “Dell’esercizio provvisorio e<br />
della liquidazione dell’attivo”; scompare la “Sezione I: Disposizioni generali”; l’art.<br />
104 è intitolato (e <strong>di</strong>sciplina) l’”esercizio provvisorio dell’impresa del fallito”. L’art.<br />
104bis tratta dell’affitto d’azienda o <strong>di</strong> ramo <strong>di</strong> essa.<br />
Le ven<strong>di</strong>te dei beni facenti parte del patrimonio del fallito sono <strong>di</strong>sciplinate, dall’art.<br />
105 (per quanto attiene all’azienda, a suoi rami ed a singoli beni); dall’art. 106 (per<br />
quanto riguarda la ven<strong>di</strong>ta dei cre<strong>di</strong>ti, dei <strong>di</strong>ritti, delle quote e delle azioni).<br />
8
Le modalità delle ven<strong>di</strong>te sono dettate, in via generale, dall’art. 107 e, nello specifico,<br />
dall’art. 108bis per quanto riguarda le navi, i galleggianti e gli aeromobili e dall’art.<br />
108ter per i <strong>di</strong>ritti sulle opere d’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi.<br />
I poteri del giu<strong>di</strong>ce delegato sono invece fissati dall’art. 108.<br />
Le modalità <strong>di</strong> liquidazione: il novellato art. 107 e l'esercizio dei poteri del<br />
giu<strong>di</strong>ce delegato ai sensi del novellato art. 108<br />
Secondo la normativa precedente, la natura del bene (mobile o immobile)<br />
determinava la <strong>di</strong>sciplina liquidativa applicabile. La ven<strong>di</strong>ta dei beni mobili veniva<br />
<strong>di</strong>sposta e regolata dal giu<strong>di</strong>ce delegato ma <strong>di</strong> norma materialmente effettuata dal<br />
curatore, ed era improntata ad una notevole libertà, potendo avvenire anche con il<br />
sistema della trattativa privata, in cui il curatore, vincolato in genere solo al rispetto<br />
<strong>di</strong> un limite minimo <strong>di</strong> prezzo in<strong>di</strong>cato dal g.d., sceglieva il contraente e le<br />
caratteristiche operative dell’alienazione secondo il suo prudente apprezzamento,<br />
potendo, ad es. contattare telefonicamente i soggetti ritenuti interessati ed in<strong>di</strong>viduare<br />
in tale modo la proposta più vantaggiosa, o perfino aderire alla prima offerta<br />
sottopostagli, ove avesse ritenuto improbabile l’acquisizione <strong>di</strong> migliori; per gli<br />
immobili le prescrizioni <strong>di</strong> legge erano, all’opposto, rigorose e dettagliate: le ven<strong>di</strong>te<br />
venivano effettuate dal giu<strong>di</strong>ce delegato e potevano svolgersi esclusivamente con il<br />
sistema dell’incanto o con quello senza incanto, entrambi <strong>di</strong>sciplinati dalle norme<br />
dettate dal c.p.c. per le procedure esecutive in<strong>di</strong>viduali (rispettivamente artt. 576 ss. e<br />
570 ss.). L’attuale articolo 107 l. fall. detta ora invece una <strong>di</strong>sciplina unitaria per le<br />
ven<strong>di</strong>te (nonché, espressamente, per “gli altri atti <strong>di</strong> liquidazione”) effettuate in sede<br />
fallimentare, in<strong>di</strong>pendentemente dal tipo <strong>di</strong> bene in questione” (così G.<br />
Guglielmucci).<br />
Come già accennato, un'altra rilevantissima novità della riforma risiede nell'aver<br />
previsto per le ven<strong>di</strong>te fallimentari un regime <strong>di</strong>verso da quello cui la vecchia<br />
<strong>di</strong>sciplina del 1942 le assoggettava: anziché essere effettuate secondo le norme che il<br />
co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile detta per le ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> natura coattiva, quelle fallimentari<br />
9
mobiliari ed immobiliari verranno <strong>di</strong>sposte secondo l'or<strong>di</strong>nario schema delle<br />
compraven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> natura volontaria e negoziale.<br />
Il legislatore, mo<strong>di</strong>ficando l'art. 107, ha infatti previsto che le ven<strong>di</strong>te e gli altri atti <strong>di</strong><br />
liquidazione siano effettuati dal curatore tramite procedure competitive, anche<br />
avvalendosi <strong>di</strong> soggetti specializzati, assicurando con adeguate forme <strong>di</strong> pubblicità, la<br />
massima informazione e partecipazione dei soggetti eventualmente interessati. II<br />
legislatore, dunque, ha voluto prevedere un’ampia libertà del curatore nel<br />
determinare le modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, nella speranza che una maggiore libertà <strong>di</strong> forme<br />
consenta ven<strong>di</strong>te più celeri e, forse, anche a prezzi migliori.<br />
Sul piano operativo, S. D’Amora (Il realizzo delle attività fallimentari, relazione al<br />
Convegno 10/10/2006 <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> Finanza) consiglia che “la pubblicità, quanto a<br />
contenuto, deve ben descrivere l’oggetto della ven<strong>di</strong>ta e, le sue caratteristiche ………<br />
e quanto a <strong>di</strong>ffusione, deve andare da un minimo (per i beni <strong>di</strong> scarso valore), che<br />
consiste nella pubblicità sui siti internet più frequentati e/o convenzionati con il<br />
tribunale competente, in tal modo assicurando una pubblicità allo stesso tempo locale<br />
e nazionale, a forme sempre più penetranti ed allargate a mano a mano che cresce il<br />
valore dell'oggetto della cessione (quoti<strong>di</strong>ani nazionali e locali, riviste specializzate<br />
nel particolare settore o lettere personalizzate e <strong>di</strong>rette a categorie del settore<br />
merceologico o a utenti abituali acquirenti dei beni da procedure concorsuali), non<br />
trascurando gli insegnamenti del marketing che impongono <strong>di</strong> raggiungere i<br />
potenziali interessati con mezzi mirati evitando inutili "contatti" che rendono più<br />
costosa la pubblicità senza dare risultati concreti. Anche su questo tema si misurerà<br />
l'abilità del curatore. >><br />
Essendo il curatore il vero "organo motore della procedura" (come espresso nella<br />
relazione al decreto <strong>di</strong> riforma), il giu<strong>di</strong>ce delegato è sostanzialmente estraneo a<br />
questa procedura deformalizzata; infatti, anche il potere <strong>di</strong> sospendere la ven<strong>di</strong>ta, ove<br />
pervengano offerte irrevocabili d'acquisto migliorative per un importo non inferiore<br />
al 10% del prezzo offerto, è attribuito dal comma 3 della norma in esame, in via<br />
esclusiva al curatore; quest'ultimo ha poi soltanto un onere informativo nei confronti<br />
del giu<strong>di</strong>ce delegato e del comitato dei cre<strong>di</strong>tori.<br />
10
La ven<strong>di</strong>ta dei beni del fallito è concepito dal legislatore come un “proce<strong>di</strong>mento”<br />
che è così articolato:<br />
1) loro stima da parte <strong>di</strong> operatori esperti;<br />
2) adozione <strong>di</strong> procedure competitive ed eventuale utilizzo <strong>di</strong> soggetti<br />
specializzati, aventi i requisiti <strong>di</strong> onorabilità e professionalità che saranno<br />
stabiliti con futuro regolamento del Ministero della Giustizia;<br />
3) utilizzo <strong>di</strong> forme e mezzi <strong>di</strong> pubblicità adeguati alla natura ed al valore dei<br />
beni da vendere ed idonei a conseguire la massima informazione e<br />
partecipazione degli interessati all’acquisto.<br />
Quin<strong>di</strong>, nella ven<strong>di</strong>ta dei beni mobili ed immobili, il curatore ha la più ampia<br />
autonomia nell’in<strong>di</strong>care e scegliere le modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te adeguate alla natura ed al<br />
valore <strong>di</strong> ciascun bene o categoria <strong>di</strong> beni, purché assicurino, pubblicità,<br />
informazione e partecipazione massime.<br />
E per assicurare il rispetto della <strong>di</strong>sposizione dell’art. 107 L.F., bisogna, innanzi tutto,<br />
partire dalla stima che deve essere effettuata da soggetti specializzati (periti, operatori<br />
immobiliari ecc.) e con relazioni dettagliate e documentate che debbono prevedere:<br />
a) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;<br />
b) una sommaria descrizione del bene;<br />
c) lo stato <strong>di</strong> possesso del bene, con l’in<strong>di</strong>cazione, se occupato da terzi, del titolo<br />
in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza <strong>di</strong><br />
contratti registrati in data antecedente al pignoramento;<br />
d) l’esistenza <strong>di</strong> formalità, vincoli o oneri, anche <strong>di</strong> natura condominiale, gravanti<br />
sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli<br />
derivanti da contratti incidenti sulla attitu<strong>di</strong>ne e<strong>di</strong>ficatoria dello stesso o i<br />
vincoli connessi con il suo carattere storico-artisitico,<br />
e) l’esistenza <strong>di</strong> formalità, vincolo o oneri, anche <strong>di</strong> natura condominiale, che<br />
saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;<br />
f) la verifica della regolarità e<strong>di</strong>lizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza<br />
della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> agibilità dello stesso.<br />
11
Il curatore deve in<strong>di</strong>care nel programma (prima) e curare (poi) i veicoli e le modalità<br />
pubblicitarie che utilizzerà nella ven<strong>di</strong>ta dei singoli beni o <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> essi, perché da<br />
lui ritenuti idonee a realizzare gli obbiettivi previsti dall’art. 107 L.F. (pubblicazione<br />
sui quoti<strong>di</strong>ani a tiratura nazionale, regionale, provinciale, locale; sui siti internet<br />
ecc.). la pubblicità riguarderà prima <strong>di</strong> tutto le relazioni <strong>di</strong> stima e poi le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta e le modalità <strong>di</strong> partecipazione alla stessa.<br />
Sarà opportuno che il curatore modelli la ven<strong>di</strong>ta su quella “senza incanto”, prevista<br />
dal novellato processo <strong>di</strong> esecuzione, nel limite della compatibilità con la <strong>di</strong>versa<br />
<strong>di</strong>sciplina dettata dalla legge fallimentare.<br />
Il curatore, tanto nel programma <strong>di</strong> liquidazione che nella pubblicità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, avrà<br />
cura <strong>di</strong> pretendere che le offerte <strong>di</strong> acquisto siano espressamente qualificate come<br />
“irrevocabili” e che siano cauzionate ed avvertirà che la cauzione sarà incamerata a<br />
titolo <strong>di</strong> danno, nel caso <strong>di</strong> ingiustificata revoca dell’offerta o <strong>di</strong> inadempimento alla<br />
stipula del relativo contratto; nel caso <strong>di</strong> definitiva aggiu<strong>di</strong>cazione.<br />
In alternativa, il curatore può prevedere il modello <strong>di</strong> “ven<strong>di</strong>ta con incanto”, senza<br />
però l’intervento del giu<strong>di</strong>ce delegato, come giu<strong>di</strong>ce della esecuzione.<br />
In definitiva, nel rispetto della <strong>di</strong>sposizione dell’art. 107L.F., l’autonomia del<br />
curatore è massima.<br />
“Il curatore potrà quin<strong>di</strong> adottare in massima libertà le scelte ritenute opportune<br />
conformi alle particolarità del caso concreto, senza vincoli <strong>di</strong> schemi preconfezionati;<br />
per quanto riguarda le anzidette procedure competitive, non è in<strong>di</strong>spensabile che<br />
esse prevedano l’effettuazione <strong>di</strong> una vera e propria gara, ma dovranno consistere in<br />
modalità tali da essere aperte ad una potenziale pluralità <strong>di</strong> partecipanti. Pervenuta<br />
un’offerta d’acquisto, quand’anche per un prezzo superiore al valore <strong>di</strong> stima ritenuta<br />
vantaggiosa per il fallimento, il curatore non potrà <strong>di</strong>rettamente accettarla, ma dovrà<br />
porre in essere la procedura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta in<strong>di</strong>cata nel programma <strong>di</strong> liquidazione o nei<br />
suoi eventuali supplementi. Potrà così farsi ricorso al sistema delle “offerte segrete”,<br />
in cui gli interessati saranno invitati a presentare le offerte d’acquisto (per un importo<br />
non inferiore a quello <strong>di</strong> stima) in buste chiuse, e il curatore <strong>di</strong>sporrà farsi luogo alla<br />
ven<strong>di</strong>ta in favore <strong>di</strong> chi avrà offerto l’importo maggiore; oppure il curatore potrà<br />
12
in<strong>di</strong>re un incanto, da tenersi anche presso il suo stu<strong>di</strong>o, per lo svolgimento del quale<br />
verrà seguita, ove ritenga conveniente, la struttura delineata dalle corrispondenti<br />
norme del c.p.c., struttura che potrà comunque essere adattata secondo opportunità; o<br />
ricorrere ad altre forme ritenute in qual caso migliori.” (così G. Guglielmucci)<br />
4) comunicazione da parte del curatore della volontà <strong>di</strong> vendere i beni<br />
immobili a ciascuno dei cre<strong>di</strong>tori ipotecari o comunque muniti <strong>di</strong> privilegio<br />
speciale su tali beni; “Se l’immobile fa parte del coacervo dei beni che<br />
costituiscono un’azienda posta in ven<strong>di</strong>ta, la notifica deve contenere precise<br />
notizie sulla parte <strong>di</strong> prezzo attribuibile, seppure con metodo proporzionale,<br />
all’immobile che fa parte del complesso aziendale. Ciò per consentire<br />
eventuali opposizioni in tempo utile” (così S. D’Amora)<br />
5) gara competitiva e, quin<strong>di</strong>, in<strong>di</strong>viduazione del miglior offerente (quello che<br />
in gergo si chiama “aggiu<strong>di</strong>catario provvisorio”) alla luce delle modalità<br />
fissate nel programma <strong>di</strong> liquidazione (approvato dal giu<strong>di</strong>ce delegato e<br />
prima dal comitato dei cre<strong>di</strong>tori) e riportate nel c.d. “bando” della<br />
pubblicità eseguita per la ven<strong>di</strong>ta;<br />
6) redazione del processo verbale della gara nel quale il curatore non<br />
mancherà <strong>di</strong> specificare che la ven<strong>di</strong>ta non è ancora eseguita e che il c.d.<br />
aggiu<strong>di</strong>catario provvisorio è solo il soggetto che a seguito della gara, è<br />
risultato essere il migliore offerente provvisorio<br />
7) sospensione delle operazioni <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta da parte:<br />
a. del giu<strong>di</strong>ce delegato, se prima e dopo la gara risulta che ricorrono gravi<br />
e giustificati motivi e semprechè la richiesta <strong>di</strong> sospensione provenga<br />
dal fallito o da altri interessati (nel qual caso è richiesto il parere del<br />
comitato dei cre<strong>di</strong>tori) o ad<strong>di</strong>rittura da questo organo.<br />
”Il carattere indeterminato dell'espressione utilizzata dal legislatore<br />
consente <strong>di</strong> ritenere integrato tale presupposto non solo in presenza <strong>di</strong> ri-<br />
lievi sulla convenienza economica della ven<strong>di</strong>ta in questione, ma anche<br />
in caso <strong>di</strong> contestazioni sulla regolarità proce<strong>di</strong>mentale della stessa o ove<br />
13
vi sia la prospettiva <strong>di</strong> sopravvenienze concernenti lo stato materiale o<br />
giuri<strong>di</strong>co del bene oppure riguardanti lo sviluppo della procedura<br />
concorsuale. Tale potere potrà essere esercitato fino al momento del<br />
trasferimento della proprietà del bene all'acquirente. Qualora l'istanza in<br />
questione non sia provenuta dal comitato dei cre<strong>di</strong>tori, quest'ultimo<br />
dovrà essere sentito dal g.d., il quale peraltro non sarà vincolato dal pa-<br />
rere così acquisito.” (così G. Gugliemucci)<br />
“Gli elementi in base ai quali potrà trarsi il convincimento circa la<br />
sussistenza dei presupposti <strong>di</strong> legge potranno essere della più varia<br />
natura; spesso consisteranno nell'avvenuta presentazione, fuori dai<br />
termini in<strong>di</strong>cati nel bando <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, <strong>di</strong> un'offerta d'acquisto per un<br />
prezzo congruamente maggiore <strong>di</strong> quello già acquisito agli atti; a volte<br />
potranno essere dati dalla conoscenza <strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa situazione, fattuale<br />
o giuri<strong>di</strong>ca, preesistente o sopravvenuta rispetto all'emissione<br />
dell'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, concernente il bene in questione (con<br />
riferimento all'«acquisizione, opera dell'ufficio, <strong>di</strong> una nuova<br />
valutazione tecnica» relativa al bene in esame: C 96/8832): può farsi, ad<br />
es., il caso <strong>di</strong> un'area, periziata quale mero terreno agricolo e posta in<br />
ven<strong>di</strong>ta come tale, la quale, secondo nuovi provve<strong>di</strong>menti urbanistici,<br />
venga successivamente ricompresa in una zona e<strong>di</strong>ficabile. Dal testo del-<br />
la <strong>di</strong>sposizione in commento la nozione <strong>di</strong> giusto prezzo, rispetto alla<br />
quale valutare la sussistenza <strong>di</strong> una «notevole» inferiorità <strong>di</strong> quello allo<br />
stato raggiunto, va infatti ricavata «tenuto conto delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
mercato”. (così ancora G. Guglielmucci)<br />
b. del curatore se dopo la gara e prima <strong>di</strong> riferire <strong>di</strong> questa al giu<strong>di</strong>ce<br />
delegato ed al comitato dei cre<strong>di</strong>tori, egli riceva un’offerta irrevocabile<br />
d’acquisto che superi il prezzo spuntato in gara, <strong>di</strong> almeno il <strong>di</strong>eci per<br />
cento.<br />
Per essere efficace, l’offerta irrevocabile dovrà pervenire prima che la<br />
ven<strong>di</strong>ta sia conclusa; secondo la prevalente giurisprudenza della S.C. la<br />
14
ven<strong>di</strong>ta non può <strong>di</strong>rsi conclusa finchè non è stato stipulato il relativo<br />
contratto e non è stato pagato il prezzo <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione (Cass. N.<br />
11729/1993; Cass. N. 9624/1993).<br />
In questo caso, il curatore dovrà in<strong>di</strong>re una nuova gara, alla quale hanno<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> partecipare il nuovo offerente, il precedente aggiu<strong>di</strong>catario e gli<br />
altri precedenti concorrenti (Cass. Sez. UU n. 8187/1993).<br />
8) informativa al giu<strong>di</strong>ce delegato ed al comitato dei cre<strong>di</strong>tori sull’esito della<br />
“gara” e deposito in cancelleria <strong>di</strong> tutta la documentazione riguardante la<br />
ven<strong>di</strong>ta (stima dei beni venduti, pubblicità eseguita, offerte <strong>di</strong> acquisto<br />
ricevute, cauzioni depositate, verbale della gara, ecc.)<br />
9) impe<strong>di</strong>mento del perfezionamento della ven<strong>di</strong>ta da parte del giu<strong>di</strong>ce<br />
delegato se ricorrono le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
a. ne è fatta richiesta dal fallito, dal comitato dei cre<strong>di</strong>tori o da altri<br />
interessati entro <strong>di</strong>eci giorni dal deposito in cancelleria, da parte del<br />
curatore, dell’informativa sull’esito della gara;<br />
b. se il prezzo offerto risulta notevolmente inferiore a quello giusto,<br />
tenuto conto delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mercato.<br />
Da ciò consegue che il curatore non potrà stipulare il contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta con il c.d.<br />
aggiu<strong>di</strong>catario provvisorio, prima del decorso del termine <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni dal deposito<br />
in cancelleria dell’informativa al giu<strong>di</strong>ce delegato dell’esito dell’(ultima) gara.<br />
Ma la stipulazione del contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta richiede la formale ed espressa<br />
manifestazione <strong>di</strong> volontà del curatore, consacrata in un atto scritto ed il pagamento<br />
del relativo prezzo (Cass. n. 11729/1993; Cass. n. 9624/1993). Quin<strong>di</strong> finché non<br />
sarà intervenuta questa manifestazione <strong>di</strong> volontà ed il pagamento del prezzo, il<br />
giu<strong>di</strong>ce delegato potrà emettere il provve<strong>di</strong>mento inter<strong>di</strong>ttivo della ven<strong>di</strong>ta, quin<strong>di</strong><br />
anche dopo la scadenza del predetto termine <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni dal deposito<br />
dell’informativa sull’(ultima) gara.<br />
“In altri termini il curatore ha il potere <strong>di</strong> vendere ma solo all’atto in cui la procedura<br />
si è esaurita. Prima <strong>di</strong> tale momento il suo assenso alla ven<strong>di</strong>ta, semmai fosse dato<br />
per errore, non produrrebbe effetti a causa della carenza del potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre. Detta<br />
15
carenza a mio parere è opponibile a chiunque perché risulta dalla legge” (così S.<br />
D’Amora).<br />
A questo punto appare opportuno precisare che l'atto traslativo, con il quale il<br />
curatore manifesta la sua volontà e perfeziona la ven<strong>di</strong>ta, deve essere stipulato in<br />
conformità alle norme civilistiche e pertanto se oggetto della cessione sono aziende<br />
(con o senza immobili) o sono immobili o quote sociali l'atto deve essere stipulato<br />
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per gli altri beni si segue il<br />
regime proprio dei beni stessi secondo le <strong>di</strong>sposizioni civilistiche.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce non emette, quin<strong>di</strong>, il decreto <strong>di</strong> trasferimento per la cessione degli<br />
immobili in quanto, come già accennato, non si seguono le norme <strong>di</strong> rito della<br />
espropriazione forzata.<br />
Naturalmente il curatore non ha il potere <strong>di</strong> purgare il bene venduto dalle iscrizioni e<br />
trascrizioni e pertanto la norma prevede che per i veicoli iscritti nel pubblico registro<br />
automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la ven<strong>di</strong>ta e riscosso<br />
interamente il prezzo, il giu<strong>di</strong>ce delegato or<strong>di</strong>na, con decreto, la cancellazione delle<br />
iscrizioni relative ai <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e<br />
dei sequestri conservativi e <strong>di</strong> ogni altro vincolo.<br />
Solo in un caso egli deve seguire le <strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile ed è<br />
quello previsto dall’art. 107, 5° co. L.F. il quale <strong>di</strong>spone che “se alla data della<br />
<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento sono presenti procedure esecutive, il curatore può<br />
subentrarvi; in tal caso si applicano le <strong>di</strong>sposizione del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile;<br />
altrimenti, su istanza del curatore il giu<strong>di</strong>ce della esecuzione <strong>di</strong>chiara<br />
l’improce<strong>di</strong>bilità dell’esecuzione, salvi i casi <strong>di</strong> deroga <strong>di</strong> cui all’art. 51”.<br />
L’ipotesi è quella <strong>di</strong> cui all’art. 41 D.Lgs. n. 385/1993. in questo caso agli istituti <strong>di</strong><br />
cre<strong>di</strong>to è consentito iniziare o proseguire azioni esecutive volte alla sod<strong>di</strong>sfazione dei<br />
cre<strong>di</strong>ti fon<strong>di</strong>ari anche dopo l’apertura della procedura concorsuale.<br />
Il curatore ha la facoltà <strong>di</strong> intervenire nell’esecuzione al fine <strong>di</strong> avere la quota che in<br />
sede <strong>di</strong> riparto dovesse residuare, una volta sod<strong>di</strong>sfatto il cre<strong>di</strong>to della banca che, a<br />
sua volta, per ottenere il ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta, dovrà, preventivamente, far verificare<br />
16
il suo cre<strong>di</strong>to attraverso la proposizione della rituale istanza <strong>di</strong> ammissione al<br />
passivo.<br />
Le modalità fissate, in via generale, dall’art. 107 L.F. (stima preventiva, adeguata<br />
pubblicità e procedure competitive) devono essere applicate anche nel caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />
<strong>di</strong> beni mobili registrati.<br />
Ad avviso <strong>di</strong> Cass., 3 aprile 1991, n. 3482 la <strong>di</strong>sciplina prevista dall'art. 2480 c.c.,<br />
applicabile anche nel caso <strong>di</strong> fallimento, non opera in presenza <strong>di</strong> limitazioni poste<br />
nell'esclusivo interesse dei soci, come nell'ipotesi <strong>di</strong> clausole statutarie attributive <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> prelazione in favore <strong>di</strong> taluno o <strong>di</strong> tutti i soci medesimi.<br />
La stima dei beni da parte <strong>di</strong> soggetti specializzati<br />
Ho già detto che le modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei beni del fallito sono fissate, in via<br />
generale e programmatica, dall’art. 107 L.F.; esse, dunque, si applicano anche alla<br />
ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati.<br />
Quin<strong>di</strong> “le ven<strong>di</strong>te e gli altri atti <strong>di</strong> liquidazione vanno effettuate dal curatore tramite<br />
procedure competitive, anche avvalendosi <strong>di</strong> soggetti specializzati, sulla base <strong>di</strong> stime<br />
effettuate da parte <strong>di</strong> operatori esperti, assicurando con adeguate forme <strong>di</strong> pubblicità,<br />
la massima informazione e partecipazione degli interessati”.<br />
Quin<strong>di</strong>, nella ven<strong>di</strong>ta dei beni mobili ed immobili, il curatore ha la più ampia<br />
autonomia nell’in<strong>di</strong>care e scegliere le modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te adeguate alla natura ed al<br />
valore <strong>di</strong> ciascun bene o categoria <strong>di</strong> beni, purché assicurino, pubblicità,<br />
informazione e partecipazione massime.<br />
E per assicurare il rispetto della <strong>di</strong>sposizione dell’art. 107 L.F., bisogna, innanzi tutto,<br />
partire dalla stima che deve essere effettuato da soggetti specializzati (periti,<br />
operatori immobiliari ecc.) e con relazioni dettagliate e documentate. Il conferimento<br />
dell’incarico ad uno o più esperti od a operatori specializzati, dovrà essere<br />
autorizzato dal comitato dei cre<strong>di</strong>tori.<br />
17
Ritengo che al perito si possano analogamente applicare le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 569<br />
cpc, sempre nel limite della compatibilità con la nuova <strong>di</strong>sciplina delle ven<strong>di</strong>te in<br />
sede fallimentare e con gli opportuni adattamenti.<br />
Ritengono quin<strong>di</strong> necessario e comunque opportuno che:<br />
1) l’esperto presti giuramento avanti al giu<strong>di</strong>ce delegato;<br />
2) che questi gli assegni i quesiti previsti dall’art. 173 <strong>di</strong>sp. attuaz. cpc<br />
Allego, per como<strong>di</strong>tà degli operatori, una bozza del verbale <strong>di</strong> giuramento e <strong>di</strong><br />
formulazione <strong>di</strong> quesiti.<br />
<strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong><br />
Verbale dell’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> giuramento dell’esperto e <strong>di</strong> formulazione dei quesiti<br />
dell’incarico valutativo<br />
L’anno ……….. il giorno…… del mese ………. alle ore ……, avanti al G.D. dr.<br />
……….. è comparso ……………………. incaricato dal ……………. Curatore del<br />
fall………….. <strong>di</strong> valutare il/i seguente/i beni<br />
immobili……………………………………………………………………………<br />
Il G.D.<br />
invita l’esperto a prestare il giuramento <strong>di</strong> rito; quin<strong>di</strong>, raccolto il giuramento gli pone<br />
i seguenti quesiti: ………..”<br />
“Il perito, assunte le opportune informazioni presso il curatore e presso i terzi<br />
interessati, avvertito il fallito / il legale rappresentante della società fallita, a mezzo <strong>di</strong><br />
lettera raccomandata, del giorno, ora e luogo d'inizio delle operazioni peritali,<br />
ispezionato/i l'immobile/gli immobili acquisiti al fallimento, acquisirà copia del titolo<br />
<strong>di</strong> provenienza e pre<strong>di</strong>sporrà - per ogni immobile (incluse eventuali accessioni e<br />
pertinenze) una relazione contenente le informazioni, i dati e i documenti sotto<br />
in<strong>di</strong>cati:<br />
1. ubicazione, consistenza, misure e criteri <strong>di</strong> misurazione, natura ed attuale<br />
destinazione economica, nonché stato e titolo <strong>di</strong> occupazione, facendo riferimento<br />
anche alla zona e ad eventuali parti comuni ed allegando eventuali regolamenti<br />
condominiali e le fotografie ritenute utili;<br />
18
2. identificazione catastale, descrizione delle coerenze, in<strong>di</strong>cazione (a seconda<br />
del caso) del red<strong>di</strong>to dominicale del terreno e della ren<strong>di</strong>ta catastale del fabbricato e<br />
specificazione delle eventuali autorizzazioni comunali, eseguendo le variazioni<br />
necessarie per l'aggiornamento del catasto anche ai sensi dell'art. 4, D. M. 19 aprile<br />
1994, n. 701, acquisendo la scheda catastale, o pre<strong>di</strong>sponendola se manca, ed<br />
allegando la planimetria aggiornata;<br />
3. esistenza <strong>di</strong> formalità, vincoli e oneri, anche <strong>di</strong> natura condominiale, che<br />
saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;<br />
4. verifica della regolarità e<strong>di</strong>lizia e urbanistica del bene, nonché l'esistenza<br />
della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> agibilità dello stesso.<br />
In caso <strong>di</strong> esistenza <strong>di</strong> opere abusive, in<strong>di</strong>cazione dell'eventuale sanabilità ai<br />
sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 <strong>di</strong>cembre 1994, n. 724, e dei relativi<br />
costi, comunicando le informazioni assunte presso i competenti uffici comunali;<br />
5. in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> eventuali opere <strong>di</strong> bonifica ambientale con specificazione<br />
degli eventuali rifiuti tossici e nocivi da smaltire;<br />
6. giu<strong>di</strong>zio professionale, nel caso <strong>di</strong> pluralità <strong>di</strong> unità immobiliari o <strong>di</strong><br />
immobili frazionabili, se sia conveniente procedere alla ven<strong>di</strong>ta in uno o più lotti da<br />
identificare, previo eventuale frazionamento, ed in tal caso in<strong>di</strong>cando gli incombenti<br />
e i relativi costi;<br />
7. giu<strong>di</strong>zio professionale, nel caso <strong>di</strong> beni in comunione, se la <strong>di</strong>visione appaia<br />
tecnicamente ottenibile e, in tal caso, quali entità che possano essere separate in<br />
favore del fallimento, stimando altresì sommariamente i costi tecnici <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione;<br />
8. determinazione del valore corrente <strong>di</strong> mercato attribuibile al bene o ai beni,<br />
al lordo e al netto dei costi <strong>di</strong> sanatoria e <strong>di</strong> bonifica <strong>di</strong> cui ai precedenti punti 4 e 5,<br />
con specificazione del criterio o dei criteri <strong>di</strong> stima adottati, nonché delle variazioni<br />
<strong>di</strong> valore derivanti dagli eventuali giu<strong>di</strong>zi professionali sub 5 e 6.<br />
In particolare il perito dovrà produrre:<br />
a) estratto del catasto e delle mappe censuarie con la planimetria;<br />
b) certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica <strong>di</strong> cui all'art. 18, L. 47/1985, cit, <strong>di</strong> data non<br />
anteriore a venti giorni o attestazione del perito che la costruzione è stata iniziata<br />
19
prima del 1°.9.1967;<br />
c) fotocopia dell'atto <strong>di</strong> provenienza.<br />
Assegna al perito termine per il deposito della relazione sino al……………. e<br />
<strong>di</strong>spone che egli depositerà l'originale della propria relazione con gli allegati in<br />
cancelleria e consegnerà due copie, una al curatore e l'altra in cancelleria a<br />
<strong>di</strong>sposizione, dopo che sarà or<strong>di</strong>nata la ven<strong>di</strong>ta, degli eventuali interessati<br />
all'acquisto. Il perito consegnerà inoltre al curatore e, per l'immissione nel sito web<br />
della cancelleria fallimentare, alla cancelleria medesima un fIoppy <strong>di</strong>sk (cd rom)<br />
compatibile, contenente una sintesi <strong>di</strong> quanto in<strong>di</strong>cato ai precedenti punti 1 e 8.<br />
Ulteriori informazioni, anche con riferimento ad eventuali vincoli giuri<strong>di</strong>ci, abusi<br />
e<strong>di</strong>lizi e opere <strong>di</strong> bonifica ambientale, sono <strong>di</strong>sponibili presso il curatore del<br />
fall…………, n….., avv/dott./ rag…….., con stu<strong>di</strong>o a…….., in…………..".<br />
Sottoscrivendo il presente verbale il perito:<br />
1) prende atto che la "notula" del compenso deve essere redatta in base alle<br />
<strong>di</strong>sposizioni del DPR n. 115 del 30/05/2002 (in Gazzetta Ufficiale 15/06/2002<br />
n. 139) e DM del 30/05/2002 (in Gazzetta Ufficiale 05/08/2002 n. 182), e deve<br />
in<strong>di</strong>care i compensi, minimi e massimi per ciascuno scaglione e che in caso <strong>di</strong><br />
unicità <strong>di</strong> incarico (e pluralità <strong>di</strong> beni) la liquidazione del compenso sarà<br />
effettuata sul valore globale e non su quello dei singoli beni stimati, salvo casi<br />
particolari che saranno adeguatamente valutati dal Giu<strong>di</strong>ce Delegato (cfr<br />
Cassazione 10/01/2003 n. 174).<br />
2) che, per giurisprudenza consolidata della S.C (v. per tutte Cass. 22/08/1987 n.<br />
7852) "lo scaglione massimo <strong>di</strong> valore______corrispondente ad un miliardo <strong>di</strong><br />
lire, rappresenta un limite non superabile______" ma il" maggior valore <strong>di</strong><br />
perizia può essere valutato dal Giu<strong>di</strong>ce come in<strong>di</strong>ce rivelatore della<br />
eccezionale importanza complessità e <strong>di</strong>fficoltà delle prestazioni richieste al<br />
Perito o consulente tecnico e consentirgli quin<strong>di</strong> l'applicazione dell'aumento<br />
fino al doppio dell'onorario liquidato a norma dell'art. 5 della L. 08/07/1980<br />
n. 319 (Cass. Sez. I 26/06/1995 n. 7214)" .<br />
<strong>Milano</strong>, IL PERITO IL GIUDICE DELEGATO<br />
20
Incarico al notaio<br />
Il curatore, autorizzato dal comitato dei cre<strong>di</strong>tori, deve conferire incarico ad un notaio<br />
<strong>di</strong> sua fiducia per la stesura della certificazione sostitutiva prevista dall’art. 567, 2°<br />
co. cpc<br />
Il compenso del notaio verrà liquidato dal GD – nell’osservanza dei criteri in<strong>di</strong>cati<br />
dal Consiglio Notarile <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> in tema <strong>di</strong> competenze spettanti per il c.d.<br />
“certificato notarile sostitutivo" con le seguenti modalità:<br />
- entro 30 giorni dal deposito della certificazione notarile e del relativo pro-<br />
forma, se la massa fallimentare presenta subito sufficiente capienza;<br />
- entro 60 giorni dal pagamento del saldo prezzo da parte dell'aggiu<strong>di</strong>catario<br />
definitivo, nel caso in cui la massa fallimentare non presenti subito capienza<br />
sufficiente:<br />
Allego la tariffa approvata dal Consiglio Notarile <strong>di</strong> <strong>Milano</strong><br />
VALORE DIRIT DIRITTI DI INDENNITA’ DI RIMBORSO SPESE<br />
PRATICA TI DI PRESENTAZI ACCESSO SPECIFICHE COME<br />
SCRIT ONE DI 50.000<br />
DA<br />
TURA CERTIFICAZ (CONSERVATO DOCUMENTAZIONE<br />
TO IONE RIA)<br />
ART. 27 TARIFFA<br />
ART. ALL’UFFICI 50.000<br />
25 O DELLA (CATASTO)<br />
TARIF PROCEDURA 50.000 (UFF. DI<br />
FA (1) ART. 27 PROCEDURA)<br />
TARIFFA PER UNA<br />
LIRE 15.000 MEDIA DI 2<br />
ORE PER OGNI<br />
UFFICIO<br />
COMPRESO<br />
VIAGGIO E<br />
60.000.000 24.000 15.000<br />
PERMANENZA<br />
150.000 COME<br />
DOCUMENT.<br />
DA<br />
100.000.000 24.000 15.000 150.000 COME<br />
DOCUMENT.<br />
DA<br />
200.000.000 24.000 15.000 150.000 COME<br />
DOCUMENT.<br />
DA<br />
590.000.000<br />
(ed oltre)<br />
COMPE<br />
NSO<br />
PER<br />
RELAZI<br />
ONE<br />
CERTIF<br />
ICATIV<br />
A ART.<br />
19<br />
TARIFF<br />
A<br />
COMPENSO<br />
PER ESAME<br />
TITOLI<br />
REGISTRI E<br />
DOCUMENTA<br />
ZIONE<br />
PARTICOLAR<br />
MENTE<br />
COMPLESSA<br />
ART. 30 2°<br />
COMMA<br />
TARIFFA<br />
RIMBORS<br />
O SPESE<br />
GENERALI<br />
DI STUDIO<br />
ART. 26<br />
TARIFFA<br />
15%<br />
DEGLI<br />
ONORARI<br />
DI<br />
TARIFFA<br />
TOTALE<br />
280.000 560.000 126.000 1.155.000<br />
350.000 700.000 157.500 1.396.500<br />
420.000 840.000 189.000 1.638.000<br />
24.000 15.000 150.000 COME<br />
DOCUMENT.<br />
DA 660.000 1.320.000 297.000 2.466.000<br />
21
La ven<strong>di</strong>ta dei beni mobili nel processo <strong>di</strong> esecuzione e nel fallimento.<br />
A) La ven<strong>di</strong>ta mobiliare nel processo <strong>di</strong> esecuzione<br />
La ven<strong>di</strong>ta dei beni mobili pignorati presso il debitore può essere <strong>di</strong>sposta con<br />
incanto, senza incanto o a mezzo <strong>di</strong> commissionario.<br />
L'espletamento della ven<strong>di</strong>ta, sia essa <strong>di</strong>sposta con incanto, senza in canto o tramite<br />
commissionario, è affidata all'Istituto ven<strong>di</strong>te giu<strong>di</strong>ziario.<br />
La ven<strong>di</strong>ta senza incanto, introdotta per il settore mobiliare dalla riforma con la<br />
previsione dell'art. 532 cod. proc. civ. come novellato, non è stata regolata in modo<br />
specifico dalle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel capo relativo alla espropriazione presso il<br />
debitore talché deve ritenersi <strong>di</strong>sciplinata dalle norme dettate per il proce<strong>di</strong>mento<br />
immobiliare, ove compatibili.<br />
La ven<strong>di</strong>ta con incanto è, invece, regolata dagli articoli 534 e seguenti cod. proc.<br />
civ. in parte mo<strong>di</strong>ficati.<br />
Quando viene <strong>di</strong>sposta la ven<strong>di</strong>ta con incanto il giu<strong>di</strong>ce dell'esecuzione fissa il<br />
giorno, l'ora ed il luogo in cui la stessa deve essere eseguita, in<strong>di</strong>ca il prezzo base<br />
dell'incanto e detta le prescrizioni del caso circa gli adempimenti pubblicitari.<br />
Il prezzo base dell'asta se il valore delle cose risulta da listino <strong>di</strong> borsa o <strong>di</strong> mercato è<br />
determinato dal minimo del giorno precedente alla ven<strong>di</strong>ta mentre per tutti gli altri<br />
beni esso viene fissato tenendo conto del valore attribuito al momento del<br />
pignoramento ovvero rideterminato in un momento successivo al pignoramento con<br />
l'ausilio <strong>di</strong> uno stimatore.<br />
La <strong>di</strong>sciplina della ven<strong>di</strong>ta all'incanto è stata profondamente mo<strong>di</strong>ficata in relazione<br />
all'ipotesi in cui la prima asta risulti deserta e quanto ai presupposti per procedere alla<br />
assegnazione dei beni.<br />
A seguito delle mo<strong>di</strong>fiche introdotte dalla riforma, quando una cosa messa all'asta<br />
risulti invenduta, il soggetto cui è affidata la ven<strong>di</strong>ta procede autonomamente alla<br />
fissazione <strong>di</strong> un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore <strong>di</strong> un quinto rispetto a<br />
quello determinato in precedenza senza necessità <strong>di</strong> rivolgersi al giu<strong>di</strong>ce<br />
dell'esecuzione come era precedentemente previsto.<br />
22
La ven<strong>di</strong>ta all'incanto si fa per contanti per cui se il prezzo non viene pagato si<br />
procede imme<strong>di</strong>atamente a nuovo incanto.<br />
La ven<strong>di</strong>ta a mezzo commissionario deve essere affidata preferibilmente<br />
all'Istituto ven<strong>di</strong>te giu<strong>di</strong>ziarie. L'eventuale decisione assunta dal giu<strong>di</strong>ce<br />
dell'esecuzione <strong>di</strong> nominare commissionario un soggetto <strong>di</strong>verso dall'istituto ven<strong>di</strong>te<br />
giu<strong>di</strong>ziarie deve essere motivata ai sensi dell'art. 532 cod. proc. civ. con l'in<strong>di</strong>cazione<br />
delle ragioni che consigliano <strong>di</strong> conferire l'incarico <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta in tale forma alla<br />
persona prescelta a causa della specifica specializzazione <strong>di</strong> quest'ultima nonché<br />
della natura dei beni pignorati.<br />
Il provve<strong>di</strong>mento con cui il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>spone la ven<strong>di</strong>ta a mezzo <strong>di</strong> commissionario<br />
richiede la fissazione <strong>di</strong> un prezzo minimo, stabilito quando occorre con l'ausilio <strong>di</strong><br />
uno stimatore, la determinazione dell'importo globale sino al raggiungimento del<br />
quale la ven<strong>di</strong>ta deve essere eseguita e la in<strong>di</strong>cazione del termine finale per lo<br />
svolgimento dell'incarico.<br />
Il Commissionario deve vendere per contanti.<br />
La pubblicità della ven<strong>di</strong>ta qualunque sia la modalità in cui deve svolgersi, prevede<br />
schemi modulabili in base alle esigenze del caso concreto.<br />
Ai sensi dell'art. 490 terzo comma cod. proc. civ. è obbligatorio l'inserimento<br />
dell'avviso pubblicitario per una o più volte sui quoti<strong>di</strong>ani <strong>di</strong> informazione locali<br />
aventi maggiore <strong>di</strong>ffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quoti<strong>di</strong>ani<br />
<strong>di</strong> informazione nazionali almeno quarantacinque giorni prima del termine per la<br />
presentazione delle offerte relative alla ven<strong>di</strong>ta senza incanto ovvero prima della data<br />
dell'incanto.<br />
Sempre ai sensi dell'art. 490 secondo comma cod. proc. civ. è facoltativo per ogni<br />
ven<strong>di</strong>ta la <strong>di</strong>vulgazione dell'avviso ad essa relativo nelle forme della pubblicità<br />
commerciale.<br />
È obbligatoria per il settore mobiliare, ma solo in relazione ai beni mobili registrati<br />
aventi un valore superiore a 25.000,00 €, la pubblicazione su appositi siti internet<br />
della or<strong>di</strong>nanza del giu<strong>di</strong>ce che <strong>di</strong>spone circa la ven<strong>di</strong>ta nonché della relazione <strong>di</strong><br />
stima redatta ai sensi dell'art. 173 bis <strong>di</strong>sp. att. cod. proc. civ da eseguirsi almeno<br />
23
quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte relative<br />
alla ven<strong>di</strong>ta senza incanto.<br />
B) La ven<strong>di</strong>ta mobiliare nel fallimento<br />
Nella vecchia legge fallimentare, le modalità della ven<strong>di</strong>ta dei beni mobili erano<br />
fissate dall’art. 106 e prevedevano:<br />
1) La ven<strong>di</strong>ta ad offerte private, alla quale dottrina e giurisprudenza prevalenti<br />
aggiungevano:<br />
a) la ven<strong>di</strong>ta a mezzo commissionario<br />
b) la ven<strong>di</strong>ta a trattativa privata (attuata dal curatore, previa autorizzazione<br />
del giu<strong>di</strong>ce delegato, sentito il comitato dei cre<strong>di</strong>tori, sulla base <strong>di</strong><br />
offerte <strong>di</strong> acquisto comunque pervenutegli);<br />
c) la ven<strong>di</strong>ta a licitazione privata (attuata dal curatore previa gara informale<br />
tra gli offerenti, avanti a sé o al giu<strong>di</strong>ce delegato);<br />
2) La ven<strong>di</strong>ta all’incanto, <strong>di</strong>sposta in applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni della legge<br />
fallimentare, nel limite della compatibilità con quelle del processo <strong>di</strong><br />
esecuzione.<br />
Nella nuova legge fallimentare non è stato riprodotto il vecchio art. 106 e, quin<strong>di</strong>,<br />
non v’è più una specifica <strong>di</strong>sposizione che <strong>di</strong>sciplina le modalità della ven<strong>di</strong>ta dei<br />
beni mobili.<br />
Nella nuova legge fallimentare il novellato art. 107 detta le modalità <strong>di</strong> tutte le<br />
ven<strong>di</strong>te, e quin<strong>di</strong> anche <strong>di</strong> quelle mobiliari che sono effettuate dal curatore “tramite<br />
procedure competitive, anche avvalendosi <strong>di</strong> soggetti specializzati, sulla base <strong>di</strong> stime<br />
effettuate, (salvo il caso <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> modesto valore), da parte <strong>di</strong> operatori esperti,<br />
assicurando, con adeguate forme <strong>di</strong> pubblicità, la massima informazione e<br />
partecipazione degli interessati”.<br />
Nelle “procedure competitive” da utilizzare per la ven<strong>di</strong>ta dei beni mobili, sono<br />
compresi tutti i tipi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te mobiliari praticate nella vecchia legge fallimentare (e<br />
quin<strong>di</strong>, quelle ad offerte private, a licitazione privata, a trattiva privata, a mezzo <strong>di</strong><br />
commissionario), cui gli possono aggiungere la ven<strong>di</strong>ta senza incanto e quella ad<br />
24
offerte segrete (modellate sullo schema della ven<strong>di</strong>ta senza incanto <strong>di</strong>sciplinata<br />
dall’art. 532 cpc) ; a questi tipi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta si può aggiungere anche la ven<strong>di</strong>ta con<br />
incanto, modellata sulle <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 534 cpc, ma sempre nel limite della<br />
compatibilità con le <strong>di</strong>sposizioni delle nuova legge fallimentare.<br />
Allego una schema <strong>di</strong> “Bando <strong>di</strong> Ven<strong>di</strong>ta ad offerta segreta” ed uno <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />
all’incanto. (che mutuo da G. Guglielmucci)<br />
TRIBUNALE DI..........<br />
FALLIMENTO DI……..(N. .../...)<br />
BANDO DI VENDITA AD OFFERTE SEGRETE<br />
Il Curatore del fallimento sopra in<strong>di</strong>cato, Sig........, con stu<strong>di</strong>o in ........,<br />
pone in ven<strong>di</strong>ta<br />
al maggior offerente il seguente bene, <strong>di</strong> pertinenza del fallimento:<br />
N. 1 -.............................. (descrizione del bene).<br />
PREZZO BASE: Euro ..........<br />
La ven<strong>di</strong>ta suddetta verrà effettuata me<strong>di</strong>ante raccolta <strong>di</strong> offerte segrete alle seguenti<br />
con<strong>di</strong>zioni:<br />
1) Gli interessati dovranno far pervenire presso lo stu<strong>di</strong>o del sottoscritto curatore,<br />
entro le ore.......... del giorno, le rispettive offerte in busta chiusa, accompagnate da<br />
assegno circolare, inserito nella medesima busta chiusa, per importo pari al 10% del<br />
prezzo offerto, a titolo <strong>di</strong> cauzione; le offerte saranno inefficaci se inferiori al prezzo<br />
base; le buste. dovranno presentare, all'esterno, la <strong>di</strong>citura: «Fallimento<br />
<strong>di</strong>…………..-offerta d’acquisto per il bene n. 1»,<br />
2) L'apertura delle buste avverrà avanti al sottoscritto curatore, presso il suo stu<strong>di</strong>o, il<br />
giorno, ore .......... , alla presenza degli offerenti; in caso <strong>di</strong> pluralità <strong>di</strong> offerte recanti<br />
lo stesso maggiore importo, si procederà imme<strong>di</strong>atamente ad una gara secondo le<br />
modalità che verranno contestualmente determinate;<br />
3) Il curatore stipulerà l'atto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta con il concorrente che avrà presentato l’offerta<br />
più alta;<br />
25
4) L'acquirente dovrà corrispondere il prezzo d'acquisto, dedotta la cauzione già ver-<br />
sata, entro….giorni dalla data <strong>di</strong> apertura delle buste, pena la definitiva per<strong>di</strong>ta della<br />
cauzione;<br />
5) Il trasferimento della proprietà avverrà con l'integrale pagamento del prezzo;<br />
6) Tutte le spese inerenti alla ven<strong>di</strong>ta, fiscali e non, s'intendono poste a carico<br />
dell’acquirente;<br />
7) (Ove del caso: L'acquirente provvederà a ritirare il beni in questione, a sua cura e<br />
spese, entro il…….);<br />
8) Il bene posto in ven<strong>di</strong>ta potrà essere visionato dagli interessati previ accor<strong>di</strong> con il<br />
sottoscritto curatore.<br />
(Data)<br />
II Curatore del fallimento<br />
26
BANDO DI VENDITA ALL'INCANTO<br />
TRIBUNALE DI..........<br />
FALLIMENTO DI……..(N. .../...)<br />
Il Curatore del fallimento sopra in<strong>di</strong>cato, Sig..., con stu<strong>di</strong>o in …………<br />
pone in ven<strong>di</strong>ta<br />
con incanto, in unico lotto, il bene così descritto:<br />
…… .................... ,......................... (segue una sommaria descrizione fattuale del<br />
bene). Ulteriori in<strong>di</strong>cazioni potranno ricavarsi dalla perizia <strong>di</strong> stima depositata il dal<br />
consulente ..........<br />
La ven<strong>di</strong>ta avverrà alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
1) La ven<strong>di</strong>ta avviene con riferimento allo stato <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto del bene in que-<br />
stione.<br />
2) La ven<strong>di</strong>ta avverrà avanti al sottoscritto curatore presso il suo stu<strong>di</strong>o, sito in…….,<br />
il giorno……..alle ore…….., al prezzo base <strong>di</strong> euro…….<br />
3) Ognuno, eccetto il fallito, è ammesso a presentare domanda <strong>di</strong> partecipazione al-<br />
l'incanto, che potrà essere effettuata personalmente o a mezzo <strong>di</strong> mandatario munito<br />
<strong>di</strong> procura speciale. Gli avvocati possono partecipare per persona da nominare.<br />
4) La domanda <strong>di</strong> partecipazione all'incanto, che dovrà pervenire al sottoscritto<br />
curatore entro le ore 12 del secondo giorno lavorativo antecedente a quello<br />
dell'u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta come sopra fissata, dovrà contenere le generalità<br />
dell'interessato e dovrà essere accompagnata dal deposito <strong>di</strong> assegno circolare recante<br />
importo non inferiore al 10% del prezzo base, a titolo <strong>di</strong> cauzione (e da valere altresì<br />
quale acconto in caso <strong>di</strong> definitiva aggiu<strong>di</strong>cazione), nonché <strong>di</strong> altro assegno circolare<br />
recante importo non inferiore al... % del prezzo base, quale fondo per le presuntive<br />
spese <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta (Oppure: dovrà essere accompagnata da attestazione bancaria<br />
dell'avvenuto versamento sul c/c n………presso la banca…….., intestato alla<br />
procedura fallimentare, della somma non inferiore al……% del prezzo base, della<br />
quale il 10% del prezzo base a titolo <strong>di</strong> cauzione - e da valere quale acconto in caso<br />
<strong>di</strong> definitiva aggiu<strong>di</strong>cazione - ed il residuo quale fondo per le presuntive spese <strong>di</strong><br />
27
ven<strong>di</strong>ta).<br />
5) La presentazione della domanda <strong>di</strong> partecipazione all'incanto costituisce accetta-<br />
zione delle con<strong>di</strong>zioni contenute nel presente bando <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />
6) In caso <strong>di</strong> unica domanda, il bene si intenderà automaticamente aggiu<strong>di</strong>cato al<br />
soggetto in<strong>di</strong>cato nella medesima per il prezzo base come sopra determinato;<br />
7) In caso <strong>di</strong> pluralità <strong>di</strong> domande avrà imme<strong>di</strong>atamente luogo una gara tra gli inte-<br />
ressati alle stesse, con offerte in aumento pari a euro…….., ciascuna entro un minuto<br />
dalla precedente;<br />
8) Al termine dell'incanto le somme come sopra depositate verranno restituite ai non<br />
aggiu<strong>di</strong>catari.<br />
La cessione (o ven<strong>di</strong>ta) dei cre<strong>di</strong>ti nella nuova legge fallimentare<br />
L'art. 106 precisa che il curatore può cedere i cre<strong>di</strong>ti, compresi quelli <strong>di</strong><br />
natura fiscale o futuri, anche se oggetto <strong>di</strong> contestazione; può altresì cedere le azioni<br />
revocatone concorsuali, se i relativi giu<strong>di</strong>zi sono già pendenti<br />
L'esame e la portata <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione richiedono una preliminare<br />
puntualizzazione giuri<strong>di</strong>ca sul contratto <strong>di</strong> cessione dei cre<strong>di</strong>ti.<br />
Com'è noto, l'art. 1260, primo comma, ce. stabilisce che « il cre<strong>di</strong>tore può trasferire a<br />
titolo oneroso o gratuito il suo cre<strong>di</strong>to, anche senza il consenso del debitore, purché<br />
il cre<strong>di</strong>to non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato<br />
dalla legge ».<br />
La cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to è un contratto consensuale (che cioè si conclude per effetto del<br />
solo consenso dei contraenti), a causa variabile, nel senso che, al pari <strong>di</strong> tutti i negozi<br />
traslativi, può rientrare, <strong>di</strong> volta in volta, nell'uno o nell'altro tipo contrattuale<br />
(ven<strong>di</strong>ta, donazione, contratto solutorio, negozio <strong>di</strong> garanzia ecc.) a seconda del titolo<br />
o della causa che lo giustifica; la <strong>di</strong>sciplina cui essa sarà soggetta sarà, caso per caso,<br />
quella propria del tipo , <strong>di</strong> contratto adottato, rispetto alla quale le norme speciali<br />
sulla cessione (art. 1260 ss. c.c.) che ne regolano soprattutto gli effetti, sono<br />
meramente integrative (Cass., 20 novembre 1975, n. 3887).<br />
28
La cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti, in quanto negozio a causa variabile, deve avere la forma<br />
richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento (Cass., 15 maggio 1974, n.<br />
1396).<br />
La cessione può avere ad oggetto: 1) cre<strong>di</strong>ti presenti; 2) cre<strong>di</strong>ti futuri, sempre che, al<br />
momento della conclusione del negozio, sussista il rapporto giuri<strong>di</strong>co dal quale essi<br />
possano trarre origine, in modo da essere, sin da quel momento, determinati o<br />
determinabili (Cass., 2 agosto 1977, n. 34121).<br />
Una tale cessione produce il suo effetto traslativo solo quando i cre<strong>di</strong>ti vengano ad<br />
esistenza (Cass., 2 agosto 1977, n. 3421).<br />
La cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to futuro si <strong>di</strong>fferenzia dalla cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to sottoposta a<br />
con<strong>di</strong>zione sospensiva; mentre, in questa, il cre<strong>di</strong>to già esiste nel patrimonio del<br />
cedente nel momento in cui il negozio si conclude, pur essendo la produzione degli<br />
effetti <strong>di</strong> questo subor<strong>di</strong>nata all'avverarsi <strong>di</strong> un evento futuro ed incerto, nella<br />
cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to futuro, invece, il cre<strong>di</strong>to, nel momento in cui si perfeziona, non<br />
esiste ancora nel patrimonio del cedente, per cui gli effetti traslativi si verificheranno<br />
solo non appena il cre<strong>di</strong>to verrà ad esistenza (Cass., 10 gennaio 1966, n. 184).<br />
Modalità della cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to.<br />
La cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti può avvenire:<br />
1) prò soluto (art. 1266 c.c.);<br />
2) prò solvendo (art. 1267 c.c.).<br />
Cessio pro soluto.<br />
Può essere a titolo oneroso o gratuito.<br />
Nella cessio pro soluto a titolo oneroso, il cedente garantisce solo l'esistenza del cre<strong>di</strong>to<br />
al tempo della cessione (il ed. verum nomen) e non anche la sua esigibilità; essa<br />
produce qun<strong>di</strong> rimme<strong>di</strong>ata e definitiva liberazione del debitore cedente,<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dalla riscossione del cre<strong>di</strong>to ceduto.<br />
29
Cessio pro solvendo.<br />
Nella cessio pro solvendo il cedente risponde oltre che dell'esistenza del cre<strong>di</strong>to ceduto<br />
anche della solvenza del debitore, solo nel caso in cui abbia convenzionalmente<br />
assunto questa garanzia; la garanzia per la solvenza non costituisce quin<strong>di</strong> un effetto<br />
naturale del negozio <strong>di</strong> cessione, ma l'oggetto <strong>di</strong> un preciso e specifico accordo tra<br />
cedente e cessionario.<br />
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.<br />
Come è noto, l'art. 1264 ce <strong>di</strong>spone:<br />
« La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata<br />
o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore<br />
che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo<br />
era a conoscenza dell'avvenuta cessione».<br />
L'opinione prevalente e preferibile (v. Cass., 17 ottobre 1977, n. 4432; Cass., 2<br />
giugno 1977, n. 2243; Cass., 20 aprile 1968, n. 1205) ritiene che la conoscenza o<br />
l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto non è con<strong>di</strong>zione del<br />
trasferimento del cre<strong>di</strong>to dal cedente al cessionario (che,<br />
invece, avviene per effetto dello scambio <strong>di</strong> consenso tra questi), ma con<strong>di</strong>zione perché<br />
il debitore ceduto possa validamente liberarsi della sua obbligazione nei confronti del<br />
cedente, pagando al cessionario.<br />
« La notificazione al debitore ceduto (o la sua accettazione) è necessaria ai soli fini <strong>di</strong><br />
escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario»<br />
(Cass., 2 giugno 1977, n. 2243).<br />
In altre parole: in mancanza <strong>di</strong> notificazione della cessione, il debitore ceduto, ignaro<br />
<strong>di</strong> questa, che paghi al cedente, anziché al cessionario (a lui ignoto), si libera<br />
validamente della sua obbligazione; non si libera se era al corrente dell'avvenuta<br />
cessione (e ciò sia provato dal cessionario). Ma una volta intervenuta la notificazione,<br />
il debitore ceduto che voglia validamente liberarsi della sua obbligazione, deve<br />
necessariamente pagare al cessionario.<br />
30
La notificazione della cessione al debitore ceduto<br />
Può essere eseguita tanto dal cedente quanto dal cessionario. Per la sua efficacia è<br />
sufficiente che vengano comunicati gli elementi costitutivi ed identificativi della<br />
stessa (Cass., 14 maggio 1974, n. 1396 e 20 novembre 1976, n. 4372). Ma ai fini <strong>di</strong><br />
quanto <strong>di</strong>sposto dall'art. 1264 ce, la notificazione è solo quella da effettuarsi a mezzo<br />
d'ufficiale giu<strong>di</strong>ziario o anche una qualunque comunicazione scritta ricevuta dal<br />
debitore ceduto?<br />
L'opinione prevalente <strong>di</strong>stingue tra effetti nei confronti del debitore ceduto ed effetti<br />
nei confronti dei terzi acquirenti il cre<strong>di</strong>to ceduto e ritiene che a) nei confronti del<br />
primo è sufficiente una qualunque comunicazione idonea a rendere il debitore edotto<br />
dell'avvenuta cessione (Cass., 20 novembre 1976, n. 4372; Cass., 12 maggio 1990, n.<br />
4077); b) nei confronti dei secon<strong>di</strong>, è necessaria invece la notificazione a mezzo<br />
d'ufficiale giu<strong>di</strong>ziario (Cass., 4 febbraio 1969, n. 341 e 27 aprile 1961, n. 890; ed in<br />
dottrina BOZZA, in IIfallimento, 1988, p, 1052 e PANNUCCIO).<br />
Accettazione da parte del debitore ceduto<br />
Secondo un'opinione, trattasi non <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> scienza, ma <strong>di</strong> atto negoziale e<br />
precisamente <strong>di</strong> riconoscimento <strong>di</strong> debito; in senso contrario, altra dottrina che parla<br />
<strong>di</strong> « presa d'atto », cioè d'ammissione del solo ricevimento della comunicazione della<br />
cessione, senza volontà alcuna <strong>di</strong> riconoscere l'esistenza del debito (opinione, a mio<br />
avviso, preferibile). L'accettazione non richiede alcuna forma particolare, al <strong>di</strong> fuori<br />
delle procedure concorsuali.<br />
Le formalità della notificazione e dell'accettazione sono richieste anche per i cre<strong>di</strong>ti<br />
futuri?<br />
Risponde affermativamente Cass., 14 novembre 1996, n. 9997 per la quale:<br />
« per poter opporre al fallimento la cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti futuri è necessario non solo che i cre<strong>di</strong>ti,<br />
sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori al fallimento e che<br />
prima <strong>di</strong> tale data siano <strong>di</strong>venuti esigibili, ma anche che siano stati singolarmente notificati o<br />
31
accettati dal debitore con atto <strong>di</strong> data certa».<br />
Così puntualizzati la natura, l'oggetto e le caratteristiche del contratto <strong>di</strong> cessione dei cre<strong>di</strong>ti,<br />
pAssiamo ad esaminare le specifiche <strong>di</strong>sposizioni dell'art. 106 L.F. che così <strong>di</strong>spone:<br />
[1] Il curatore può cedere i cre<strong>di</strong>ti, compresi quelli <strong>di</strong> natura fiscale o futuri, anche se<br />
oggetto <strong>di</strong> contestazione; può altresì cedere le azioni revocatone concorsuali, se i relativi<br />
giu<strong>di</strong>zi sono già pendenti.<br />
Come si vede con la novella vengono risolte in ra<strong>di</strong>ce le problematiche operative che,<br />
vigente la norma precedente, avevano tanto impegnato gli operatori sulla possibilità o<br />
meno <strong>di</strong> cedere cre<strong>di</strong>ti ftituri e cedere le azioni revocatorie al <strong>di</strong> fuori del concordato<br />
fallimentare che già prevedeva tale cessione nel caso che esso fosse proposto con<br />
assuntore.<br />
E' stato esattamente rilevato (da P. Liccardo e G. Federico) che "Sulla base<br />
dell'ampia formulazione normativa ogni tipologia <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to può formare oggetto<br />
della cessione, sempre che sia possibile, lecito nonché determinato o determinabile<br />
nel titolo costitutivo: possono in particolare essere ceduti, come del resto già<br />
largamente praticato presso tutti i tribunali fallimentari, anche i cre<strong>di</strong>ti fiscali, e<br />
segnatamente il cre<strong>di</strong>to IVA, i cui tempi <strong>di</strong> realizzo sono <strong>di</strong> fatto incompatibili con le<br />
esigenze <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>tezza della procedura, nonché i cre<strong>di</strong>ti futuri." "Per effetto della<br />
cessione al cessionario sono trasferiti i privilegi, le garanzie personali e reali e gli<br />
altri accessori, quali ad esempio il già maturato <strong>di</strong>ritto al risarcimento del maggior<br />
danno da inadempimento, nonché le azioni con cui il cre<strong>di</strong>to può essere tutelato."<br />
La cessione dei cre<strong>di</strong>ti da parte del curatore deve avvenire pro soluto e la garanzia,<br />
quin<strong>di</strong>, deve riguardare solo l'esistenza e non esazione del cre<strong>di</strong>to. Ovviamente in<br />
caso <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti il curatore applicherà la <strong>di</strong>sciplina civilistica ed inserirà nel<br />
relativo contratto clausole che non consentano al cessionario <strong>di</strong> esercitare azione <strong>di</strong><br />
restituzione <strong>di</strong> tutto o <strong>di</strong> parte del prezzo pagato. Quin<strong>di</strong> i cre<strong>di</strong>ti la cui esistenza è<br />
certa nell'ai e nel quantum, se provvisti della documentazione <strong>di</strong> supporto, debbono<br />
essere ceduti prò soluto e quelli che, invece, sono oggetto <strong>di</strong> possibile contestazione<br />
(ad esempio i cre<strong>di</strong>ti fiscali e quelli futuri) o non sono documentati in tutto o in parte<br />
debbono essere ceduti con contratti che evidenzino anche l'alea della inesistenza totale<br />
32
o parziale del cre<strong>di</strong>to che deve essere espressamente accettata dall'acquirente in modo<br />
che il corrispettivo pattuito sia sempre definitivamente acquisito all'attivo della<br />
procedura senza possibilità <strong>di</strong> future contestazioni. Anticipando la riforma, la Sezione<br />
fallimentare del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, con decreto presidenziale in data 3 luglio 2006<br />
ha pubblicato il "Bando dell'asta competitiva per la cessione pro soluto dei cre<strong>di</strong>ti<br />
tributari", il cui proce<strong>di</strong>mento è ancora in corso. In alternativa alla cessione dei cre<strong>di</strong>ti<br />
sopra citati, il curatore può stipulare contratti <strong>di</strong> mandato per la riscossione dei<br />
medesimi. A tal proposito occorre tenere presente che mentre con la cessione del<br />
cre<strong>di</strong>to l'attività ceduta esce dal patrimonio dei fallito e Quin<strong>di</strong> si può procedere alla<br />
chiusura del fallimento, con il mandato a riscuotere occorre invece attendere che il<br />
mandatario provveda a portare a termine il mandato e quin<strong>di</strong> la procedura potrebbe<br />
durare più a lungo. Il giusto equilibrio tra celerità e risultato è ciò che<br />
contrad<strong>di</strong>stinguerà il valente curatore da quello legato ai vecchi schemi del fai da te,<br />
non importa con quali tempi, (così S. D'AMORA).<br />
La cessione delle azioni revocatone già proposte<br />
"La cessione delle azioni revocatone è inquadrata dalla prevalente dottrina e<br />
giurisprudenza come una fattispecie <strong>di</strong> cessione anticipata del bene, o meglio del<br />
risultato utile oggetto dell'azione: la cessione della revocatoria non ha funzione<br />
strumentale ma liquidatoria e comporta l'alienazione anticipata del bene oggetto<br />
dell'azione, subor<strong>di</strong>natamente all'esito positivo dell'azione. Il cessionario, pertanto,<br />
ottenuta la sentenza <strong>di</strong> revoca acquisterà definitivamente la titolarità del bene oggetto<br />
dell'atto impugnato e sarà legittimato ad agire nei confronti del convenuto<br />
soccombente per l'esecuzione della sentenza." (P. Liccardo e G. Federico). La legge<br />
consente oggi la cessione delle azioni revocatone fallimentari (e non anche <strong>di</strong> quelle<br />
or<strong>di</strong>narie), se i relativi giu<strong>di</strong>zi sono già pendenti. Nota G. BOZZA che: « Il terzo,<br />
comunque <strong>di</strong>venta un successore a titolo particolare della massa e per essa del<br />
curatore, con le relative conseguenze <strong>di</strong> carattere processuale (ad es. il processo per<br />
revocatoria da questi iniziato non va <strong>di</strong>chiarato improce<strong>di</strong>bile ma prosegue tra le parti<br />
33
originarie secondo la <strong>di</strong>sciplina dell'art. 111 c.p.c, salva la facoltà dell'assuntore <strong>di</strong><br />
intervenire e delle altre parti <strong>di</strong> chiamarlo in causa e la possibilità d'estromissione del<br />
curatore dante causa).<br />
E' da ritenere che la cessione non abbia funzione strumentale, ma liquidatoria i<br />
quanto comporta, insieme al trasferimento dell'azione, l'alienazione anticipata, da parte<br />
34
della massa fallimentare, del bene oggetto dell'atto sottoposto a<br />
revocatoria, ubor<strong>di</strong>natamente all'esito positivo dell'azione; <strong>di</strong> conseguenza,<br />
ottenuta la sentenza <strong>di</strong> revoca dell'atto impugnato, il cessionario dell'azione<br />
acquista definitivamente, con effetto dalla cessione, la titolarità del bene ed è<br />
legittimato ad agire, quin<strong>di</strong>, nei confronti del terzo per la consegna o il rilascio del<br />
medesimo.»<br />
Ad avviso <strong>di</strong> M. Sandulli, "perché l'azione revocatoria tende ad ottener la<br />
<strong>di</strong>chiaratoria d'inefficacia della ven<strong>di</strong>ta o del pagamento", con la cessione<br />
dell'azione revocatoria il curatore non trasferisce anticipatamente al terzo la<br />
proprietà del bene, ma il solo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> procedere esclusivamente sul<br />
bene ed incamerare il ricavato della ven<strong>di</strong>ta.<br />
II terzo convenuto in revocatoria potrà opporre al cessionario dell'azione<br />
revocatoria, tutte le eccezioni che poteva sollevare nei confronti del curatore.<br />
Ma se a seguito della cessione. Il terzo soccombente in revocatoria, restituisce al<br />
cessionario il bene o il pagamento ricevuto dal fallito, può insinuare il suo cre<strong>di</strong>to<br />
al passivo del fallimento del cedente, secondo quanto <strong>di</strong>sposto dall'art. 70,2° co.<br />
L.F.?<br />
La risposta è negativa e quin<strong>di</strong> il terzo soccombente non potrà recuperare il suo<br />
cre<strong>di</strong>to in sede concorsuale, ma potrà agire in regresso nei confronti del fallito<br />
tornato in bonis, suo originario dante causa (così esattamente M. Sandulli).<br />
Ciò però determina una <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento nei confronti del terzo convenuto<br />
con un'azione revocatoria ceduta ad un terzo. M. Sandulli, per evitare tale<br />
<strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento, propone che il terzo cessionario deve accollarsi il debito<br />
eventuale nei confronti del convenuto in revocatoria, nei limiti <strong>di</strong> quanto il<br />
fallimento avrà ripartito ai cre<strong>di</strong>tori chirografari.<br />
"La cessione delle azioni revocatone in sede <strong>di</strong> liquidazione fallimentare<br />
è subor<strong>di</strong>nata alla pendenza della relativa azione: non possono quin<strong>di</strong> essere<br />
cedute le azioni revocatorie, seppur in<strong>di</strong>cate nel programma <strong>di</strong> liquidazione<br />
approvato, non ancora proposte, mentre sono ce<strong>di</strong>bili le azioni per le quali sia<br />
stata <strong>di</strong>sposta la cancellazione, l'interruzione o la sospensione, in quanto devono<br />
35
itenersi comunque pendenti.<br />
Sarà pertanto normalmente necessario, ai fini <strong>di</strong> tale cessione l'approvazione del<br />
supplemento del piano <strong>di</strong> liquidazione ex art. 104 ter, 6°co. l.f., atteso che nella<br />
sua originaria stesura il piano si limiterà, verosimilmente, ad in<strong>di</strong>care le azioni<br />
revocatorie da esercitare ai sensi dell’art. 104 ter, lett.” (cosi’ P. Liccardo – G.<br />
Federico).<br />
Il trasferimento della quota <strong>di</strong> s.r.l. : <strong>di</strong>sciplina co<strong>di</strong>cistica<br />
E’ <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 2469 c.c. per il quale:<br />
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili (2) per atto tra vivi e per<br />
successione a causa <strong>di</strong> morte, salvo contraria <strong>di</strong>sposizione dell’atto costitutivo<br />
(3).<br />
Qualora l’atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne<br />
subor<strong>di</strong>ni il trasferimento al gra<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> organi sociali, <strong>di</strong> soci o <strong>di</strong> terzi senza<br />
prevederne con<strong>di</strong>zioni e limiti, o ponga con<strong>di</strong>zioni o limiti che nel caso concreto<br />
impe<strong>di</strong>scono il trasferimento a causa <strong>di</strong> morte, il socio o i suoi ere<strong>di</strong> possono<br />
esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l’atto<br />
costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione<br />
della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso<br />
non può essere esercitato.<br />
Modalità <strong>di</strong> trasferimento<br />
Sono fissate dall’art. 2470 c.c. che così <strong>di</strong>spone:<br />
“Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto <strong>di</strong> fronte alla società dal momento<br />
dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma”.<br />
L'atto <strong>di</strong> trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro<br />
trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese<br />
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del "trasferimento<br />
36
nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso<br />
esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso <strong>di</strong><br />
trasferimento a causa <strong>di</strong> morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta<br />
dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per<br />
l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia <strong>di</strong><br />
società per azioni.<br />
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per<br />
prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita<br />
alle altre, anche se il suo titolo è <strong>di</strong> data posteriore.<br />
(a) Modalità <strong>di</strong> trasferimento “inter vivos” della quota<br />
Tale trasferimento deve risultare da un atto scritto con sottoscrizione dell'alienante<br />
e dell'acquirente autenticata dal notaio, il quale ha l'obbligo <strong>di</strong> depositarlo presso<br />
l'ufficio del registro delle imprese competente (l'ufficio è quello nella cui<br />
circoscrizione ha sede legale la S.r.l.). Non necessariamente un atto pubblico,<br />
quin<strong>di</strong>. È sufficiente una scrittura privata, purché fìdefacente sulla autenticità delle<br />
firme dei protagonisti della cessione.<br />
Dopo il deposito che, si ripete, è a cura del notaio l’acquirente o l'alienante ha<br />
l'onere <strong>di</strong> far iscrivere l’atto <strong>di</strong> trasferimento nel libro dei soci esibendo sia l'atto<br />
negoziale che la certificazione dell'avvenuto deposito.<br />
(b) Modalità <strong>di</strong> trasferimento “mortis causa” della quota<br />
La norma prevede che l'erede o il legatario depositi la prescritta documentazione<br />
al registro delle imprese e chieda poi l'iscrizione dell'atto traslativo nel libro dei<br />
soci della S.r.l., previa esibizione (anche) dell'attestazione dell'avvenuto<br />
deposito (con le stesse modalità previste per le azioni, precisa la norma).<br />
37
Nei confronti della società il trasferimento ha effetto dalla data <strong>di</strong> iscrizione nel<br />
libro soci.<br />
Nei rapporti tra le parti (ven<strong>di</strong>tore – compratore) il trasferimento ha effetto (e<br />
quin<strong>di</strong> il trapasso della titolarità della quota e dei relativi <strong>di</strong>ritti da essa derivanti o<br />
ad essa connessi) dalla data <strong>di</strong> stipulazione del relativo contratto e cioè dalla data<br />
<strong>di</strong> incontro delle rispettive volontà. Poiché la quota è un bene mobile, la forma<br />
scritta non è prevista “ad substantiam” ma è richiesta soltanto per l’iscrizione nel<br />
Registro delle imprese, al fine <strong>di</strong> rendere opponibile il trasferimento della quota<br />
ai terzi.<br />
Secondo la cassazione 4 marzo 1993 n.2637, l’iscrizione del trasferimento nel<br />
libro dei soci costituisce un atto dovuto per le società.<br />
(c) Doppio trasferimento <strong>di</strong> partecipazione ed acquisto “a non domino”<br />
E’ <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 2470, terzo comma c.c. il quale <strong>di</strong>spone che nel caso <strong>di</strong><br />
conflitto tra acquirenti della partecipazione la prevalenza <strong>di</strong> colui che per primo<br />
ottiene l'iscrizione del trasferimento nel registra delle imprese non consegue<br />
semplicemente alla sua priorità temporale ma richiede inoltre il requisito<br />
soggettivo della buona fede.<br />
Una sorta <strong>di</strong> mix fra art. 2644 (priorità della trascrizione/iscrizione in un registro<br />
pubblico) e art. 1155 (possesso in buona fede).<br />
Alla domanda "come si verifica l'esistenza della buona fede?" la risposta non può<br />
che essere una, desunta da due principi enunciati<br />
dall'art. 1147, ult. comma, in tema <strong>di</strong> "possesso":<br />
a) la buona fede è presunta;<br />
b) basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto (malafides superveniens non nocet).<br />
Trasferimento dell’intera partecipazione del socio unico.<br />
38
Il legislatore stabilisce che:<br />
“Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona<br />
dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro<br />
delle imprese una <strong>di</strong>chiarazione contenente l'in<strong>di</strong>cazione del cognome e nome o<br />
della denominazione, della data e del luogo <strong>di</strong> nascita o lo Stato <strong>di</strong> costituzione,<br />
del domicilio o della sede e citta<strong>di</strong>nanza dell'unico socio.<br />
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne<br />
devono depositare apposita <strong>di</strong>chiarazione per l'iscrizione nel registro delle<br />
imprese.<br />
L'unico socio o colui che cessa <strong>di</strong> essere tale può provvedere alla pubblicità<br />
prevista nei commi precedenti.<br />
Le <strong>di</strong>chiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto<br />
comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei<br />
soci e devono in<strong>di</strong>care la data <strong>di</strong> tale iscrizione”.<br />
La ven<strong>di</strong>ta nel fallimento <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> società a responsabilità limitata<br />
Il 2° co. del novellato art. 106 <strong>di</strong>spone che “per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> srl si<br />
applica l’art. 2471 c.c.” il cui secondo comma <strong>di</strong>spone:<br />
“Se la quota non è liberamente trasferibile ed il cre<strong>di</strong>tore e il debitore della<br />
società non si accordano nella ven<strong>di</strong>ta della quota stessa, la ven<strong>di</strong>ta ha luogo<br />
all’incanto; ma la ven<strong>di</strong>ta è priva <strong>di</strong> effetto se entro <strong>di</strong>eci giorni<br />
dall’aggiu<strong>di</strong>cazione, la società presenta un altro acquirente che offre lo steso<br />
prezzo”<br />
La <strong>di</strong>sposizione contempla tre casi. Il primo riguarda il caso che intervenga tra<br />
cre<strong>di</strong>tore, (nel caso <strong>di</strong> fallimento <strong>di</strong> questo, il curatore) società e debitore un<br />
accordo sulla ven<strong>di</strong>ta della quota: il che potrebbe avere luogo sia attraverso<br />
l’acquisto della stessa da parte <strong>di</strong> uno o più soci, sia da parte <strong>di</strong> soggetti estranei<br />
alla compagine, qualora l’accordo così raggiunto, <strong>di</strong> natura negoziale, sia<br />
coerente ai con<strong>di</strong>zionamenti (clausole <strong>di</strong> prelazione o <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>mento) <strong>di</strong> fonte<br />
39
statutaria (Santini, Rivolta; in senso contrario, v. però Cass. 3 aprile 1991, n.<br />
3482) per la quale la <strong>di</strong>sciplina prevista dall’art. 2480, (ora art. 2471) applicabile<br />
anche nel caso <strong>di</strong> fallimento, non opera in presenza <strong>di</strong> limitazioni poste<br />
nell’esecutivo interesse dei soci, come nell’ipotesi <strong>di</strong> clausole statutarie attribuite<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione in favore <strong>di</strong> taluno o <strong>di</strong> tutti i soci medesimi.<br />
La S.C. <strong>di</strong>stingue tra clausole <strong>di</strong> prelazione e clausole <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>mento.<br />
Le prime attribuiscono ai soci il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione in caso <strong>di</strong> trasferimento della<br />
partecipazione sociale. Le seconde sono volte invece a tutelare l’interesse della<br />
società a non accogliere nella compagine sociale persone non gra<strong>di</strong>te.<br />
L’art. 2471, 3° co. tutela l’interesse della società, tant’è che se questa non<br />
gra<strong>di</strong>sce il soggetto <strong>di</strong>sposto ad acquistare la quota sociale, la ven<strong>di</strong>ta deve essere<br />
fatta all’incanto, e l’aggiu<strong>di</strong>catario provvisorio <strong>di</strong>venta acquirente definitivo solo<br />
se la società, entro <strong>di</strong>eci giorni dall’aggiu<strong>di</strong>cazione, non presenta un altro<br />
acquirente che offra lo stesso prezzo.<br />
Quin<strong>di</strong> la <strong>di</strong>sciplina speciale ed eccezionale dettata dall’art. 2471 c.c. opera, a<br />
favore della società e non dei soci e prevale sulla <strong>di</strong>sciplina fallimentare <strong>di</strong><br />
liquidazione dei beni del fallito.<br />
Le clausole <strong>di</strong> prelazione, invece, sono finalizzate a tutelare l’interesse dei soci<br />
(personale ed interno alla compagine sociale) ad essere preferiti a terzi, o ad altri<br />
soci, nel caso <strong>di</strong> trasferimento della partecipazione sociale.<br />
Questo interesse personale non è tutelato dall’art. 2471 c.c.<br />
Le clausole <strong>di</strong> prelazione tendono a mantenere l’equilibrio tra le partecipazioni<br />
dei soci residui e, quin<strong>di</strong>, non legittimano questi ad impe<strong>di</strong>re l’acquisto della<br />
partecipazione da parte dell’aggiu<strong>di</strong>catario nella ven<strong>di</strong>ta il cui incanto deve<br />
svolgersi, non avanti al giu<strong>di</strong>ce dell’esecuzione, ma secondo le modalità della<br />
procedura competitiva richiesta dal novellato art. 106 L.F.<br />
Il secondo caso prevede che in assenza <strong>di</strong> accordo la quota è venduta all’incanto<br />
ritenendosi ragionevole interpretare l’espressione ven<strong>di</strong>ta all’incanto come<br />
ven<strong>di</strong>ta secondo le nuove <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 106 L.F., cioè a seguito <strong>di</strong> gara<br />
competitiva. La ven<strong>di</strong>ta è però inefficace se, entro <strong>di</strong>eci giorni dalla conclusione<br />
40
della gara, la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo. (terzo<br />
caso)<br />
La presentazione da parte della società del nuovo acquirente nei termini <strong>di</strong> legge<br />
determina la sostituzione dell'aggiu<strong>di</strong>catario precedente e costituisce quin<strong>di</strong><br />
con<strong>di</strong>zione risolutiva dell'efficacia dell'acquisto da questi operato (COLETTA).<br />
Dibattuta è l'identificazione dell'organo societario autorizzato alla designazione<br />
dell'acquirente.<br />
La competenza dell’assemblea (o dei soci, se questo organo non è previsto dallo<br />
statuto) è sostenuta sul presupposto che la designazione investe il «potere <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sporre del contratto sociale, potere che spetta soltanto (e questo è innegabile) a<br />
coloro che originariamente lo hanno stipulato, cioè ai soci, i quali riuniti in<br />
assemblea (e con deliberazione che richiederebbe anche l'unanimità dei consensi)<br />
possono operare sul contratto allargandolo, cioè aprendolo a più parti, o<br />
restringendolo, cioè riducendone la partecipazione sociale (COLETTA).<br />
La teoria che afferma la competenza dell'organo amministrativo muove invece<br />
dalla considerazione che la tesi avversata è smentita dal contesto normativo data<br />
la presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni che attribuiscono agli amministratori potestà<br />
decisionale in or<strong>di</strong>ne a vicende attinenti la composizione della compagine: si<br />
richiama così da un lato la norma che rimette ai gestori la decisione <strong>di</strong> escludere<br />
il socio moroso e, d'altro lato, la norma che subor<strong>di</strong>na al loro consenso la<br />
trasferibilità delle quote con prestazioni accessorie” (RIVOLTA).<br />
La liquidazione delle partecipazioni in società <strong>di</strong> persone<br />
L’art. 2288, 1° co. c.c. <strong>di</strong>spone che “è escluso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto (dalla società <strong>di</strong> persone)<br />
il socio che sia <strong>di</strong>chiarato fallito”.<br />
L’esclusione dà <strong>di</strong>ritto alla liquidazione della quota, il cui valore va liquidato in<br />
denaro (art. 2289, 1° co. c.c.) “in base alla situazione patrimoniale della società<br />
nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento” (art. 2289, 2° co. c.c.)<br />
41
Se vi sono operazioni in corso, il socio (e nel caso <strong>di</strong> fallimento, il curatore) od i<br />
suoi ere<strong>di</strong> partecipano agli utili ed alle per<strong>di</strong>te inerenti alle operazioni medesime<br />
(art. 2289, 3° co.). Il pagamento del valore della quota (come sopra determinato)<br />
va eseguito entro sei mesi dal giorno in sui si verifica lo scioglimento del<br />
rapporto (e, quin<strong>di</strong>, in caso <strong>di</strong> fallimento, dalla data della relativa sentenza).<br />
Il debito della società è <strong>di</strong> valuta (Cass. 6 maggio 1987 n. 4184) e non <strong>di</strong> valore<br />
ed il relativo importo va prelevato dal patrimonio sociale (così Galgano e<br />
Campobasso; in senso contrario, però, Ghi<strong>di</strong>n, Ferri e Cass. 23 maggio 1972, n.<br />
1577 che fanno gravare il debito sui soci superstiti, a causa dell’accrescimento<br />
della loro quota <strong>di</strong> partecipazione alla società).<br />
Nella determinazione del valore della quota si tiene conto del valore <strong>di</strong> realizzo<br />
dei beni sociali e dell’avviamento (Cass. 4 settembre 1999 n. 392).<br />
Ma il contratto sociale può prevedere criteri <strong>di</strong> liquidazione <strong>di</strong>versi da quello<br />
legale; nel qual caso il valore della quota va determinato in base al o ai criteri<br />
convenzionali.<br />
Tutto il meccanismo dell’art. 2289 presuppone un’eccedenza dell’attivo sociale<br />
sul passivo. Se, invece, il passivo supera l’attivo (come sopra determinato) il<br />
socio uscente non ha un cre<strong>di</strong>to nei confronti della società.<br />
Va infine opportunamente rilevato che il contratto sociale può prevedere una<br />
clausola compromissoria che attribuisca ad arbitri la determinazione del valore<br />
delle quote, le modalità <strong>di</strong> pagamento, nonché la risoluzione delle controversie<br />
che dovessero insorgere in merito alla liquidazione.<br />
La liquidazione <strong>di</strong> quota intrasferibile<br />
L’art. 2469, 1° co. c.c. pone la regola generale per la quale “Le partecipazioni<br />
(nella srl) sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a<br />
causa <strong>di</strong> morte, salvo contraria <strong>di</strong>sposizione dell’atto costitutivo.”<br />
Ma se “l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne<br />
subor<strong>di</strong>na il gra<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> organi sociali, <strong>di</strong> soci o <strong>di</strong> terzi senza prevederne<br />
42
con<strong>di</strong>zioni e limiti o ponga con<strong>di</strong>zioni o limiti che nel caso concreto impe<strong>di</strong>scono<br />
il trasferimento a causa <strong>di</strong> morte, il socio od i suoi ere<strong>di</strong> possono esercitare il<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso ai sensi dell’art. 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire<br />
un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla<br />
sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere<br />
esercitato” (art. 2469, 2° co. c.c.)<br />
In caso <strong>di</strong> fallimento del socio, il recesso va esercitato dal curatore il quale ha<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere il rimborso della partecipazione il cui valore è proporzionale a<br />
quello del patrimonio sociale, determinato in base al valore <strong>di</strong> mercato, alla data<br />
della <strong>di</strong>chiarazione del recesso.<br />
Il <strong>di</strong>saccordo sul quantum è risolto da una relazione giurata <strong>di</strong> un esperto<br />
nominato dal <strong>Tribunale</strong> il quale dovrà attenersi a quanto <strong>di</strong>sposto dal 1° co.<br />
dell’art. 1349 c.c.<br />
Il pagamento del valore della quota deve avvenire entro 180 giorni dalla data in<br />
cui la società ha ricevuto la comunicazione <strong>di</strong> recesso.<br />
La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> partecipazione nelle s.p.a<br />
Il socio <strong>di</strong> s.p.a. puo’ essere titolare <strong>di</strong> tutte le azioni o della maggioranza o <strong>di</strong> una<br />
minoranza del capital sociale o <strong>di</strong> partecipazione <strong>di</strong> maggioranza o <strong>di</strong> minoranza.<br />
Questa partecipazione puo’ essere ceduta ad altri soci o a terzi, liberamente o a<br />
determinate con<strong>di</strong>zioni fissate in clausole statutarie <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>mento o <strong>di</strong> prelazione.<br />
La liquidazione <strong>di</strong> azioni intrasferibili<br />
L’art. 2355 bis c.c. stabilisce che lo statuto può vietare il trasferimento <strong>di</strong> azioni<br />
“per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal<br />
mercato in cui il <strong>di</strong>vieto viene introdotto”.<br />
La norma non prevede il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso da parte del socio, ma questo potrebbe<br />
essere riconosciuto nel caso <strong>di</strong> fallimento del socio, se il curatore prova che la<br />
43
procedura fallimentare può concretamente essere chiusura prima del decorso del<br />
quinquennio.<br />
La liquidazione delle azioni riscattabili da parte della società o degli altri<br />
soci.<br />
La riforma della società ha formalmente introdotto nel nostro or<strong>di</strong>namento la<br />
categoria delle “azioni riscattabili” da parte della società o degli altri soci (e non<br />
<strong>di</strong> terzi estranei alla compagine sociale).<br />
L’interesse <strong>di</strong> questi soggetti al riscatto si può avere nel fallimento del socio<br />
titolare <strong>di</strong> dette azioni.<br />
Il riscatto è <strong>di</strong>sciplinato dagli artt. 2437 ter e 2437 quater in tema <strong>di</strong> recesso.<br />
Di conseguenza, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> riscatto potrà essere emessa in qualsiasi<br />
tempo dal socio interessato me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata in<strong>di</strong>rizzata alla società<br />
con l'in<strong>di</strong>cazione delle generalità del socio che esercita il riscatto, del domicilio<br />
per le comunicazioni inerenti al proce<strong>di</strong>mento, del numero e della categoria delle<br />
azioni per le quali il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riscatto viene esercitato. Le azioni per le quali è<br />
esercitato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riscatto, inoltre, non potranno essere cedute e dovranno<br />
restare depositate presso la sede sociale.<br />
Se ad esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riscatto è la società stessa, allora la competenza<br />
spetterà all'organo amministrativo, salvo che lo statuto non preveda che la<br />
decisione in parola sia assunta da tale organo previa autorizzazione<br />
dell'assemblea, or<strong>di</strong>naria.<br />
Per quanto riguarda l'indennità da pagare per il riscatto, la nuova norma ha<br />
operato un rimando ai criteri fissati per la liquidazione della quota al socio<br />
recedente, soprattutto per evitare che la sua quantificazione sia rimessa alla libera<br />
determinazione della società a vantaggio <strong>di</strong> alcuni soci e a danno <strong>di</strong> altri.<br />
44
La ven<strong>di</strong>ta fallimentare <strong>di</strong> azioni <strong>di</strong> spa e <strong>di</strong> s.a.p.a.<br />
Normalmente avviene ad offerta privata, o a mezzo <strong>di</strong> commissionario ma nulla<br />
impe<strong>di</strong>sce che avvenga con la procedura della ven<strong>di</strong>ta senza incanto (essendo le<br />
azioni un bene mobile) o con incanto (ma in casi rari).<br />
La ven<strong>di</strong>ta può riguardare azioni cartacee o azioni dematerializzate.<br />
La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> azioni cartacee<br />
Per il trasferimento della proprietà e della legittimazione delle azioni (cartacee) è<br />
necessario il mutamento della doppia intestazione del nome dell’acquirente sul<br />
titolo e sul libro soci.<br />
Questa doppia annotazione può avvenire in due forme:<br />
1) con il c.d. trasfert, con il quale, su richiesta dell’alienante o dell'ac-<br />
quirente, la società emittente provvede <strong>di</strong>rettamente o contestualmente al<br />
cambiamento delle due intestazioni sul titolo e sul libro soci.<br />
Se la richiesta proviene dall'alienante, questi deve: a) esibire il titolo; b)<br />
provare la propria identità e la propria capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre me<strong>di</strong>ante<br />
certificazione o <strong>di</strong> un Notaio o <strong>di</strong> un agente <strong>di</strong> cambio o <strong>di</strong> una banca a ciò<br />
autorizzata.<br />
Dal canto suo l'acquirente deve: c) esibire il titolo; d) provare il suo <strong>di</strong>ritto<br />
me<strong>di</strong>ante atto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta con firma autenticata da Notaio o atto pubblico:<br />
2) me<strong>di</strong>ante girata autenticata da un Notaio o da un agente <strong>di</strong> cambio o da<br />
un funzionario, con la quale la duplice annotazione è eseguita da soggetti <strong>di</strong>versi<br />
ed in momenti <strong>di</strong>versi. In tal caso:<br />
a) l'annotazione sul titolo è eseguita dal solo alienante ed ha effica-<br />
cia tra le parti e <strong>di</strong> fronte ai terzi; essa deve in<strong>di</strong>care la data e l'in<strong>di</strong>cazione<br />
del giratario, compresa la sua nazionalità. Se le azioni trasferite non sono<br />
interamente liberate è richiesta anche la sottoscrizione del giratario;<br />
b) l'annotazione sul libro soci è eseguita dalla società (a mezzo del<br />
45
suo organo amministrativo); questa annotazione rende operativo il<br />
trasferimento anche nei confronti della società ed è necessaria soltanto<br />
quando l'acquirente voglia esercitare i <strong>di</strong>ritti sociali. Nel frattempo<br />
l'acquirente può rivendere le azioni me<strong>di</strong>ante ulteriore girata ancorché non<br />
sia iscritto nel libro soci.<br />
Se l’alienante è il curatore della spa fallita egli certificherà il suo status<br />
producendo una copia autentica della sentenza <strong>di</strong> fallimento ovvero del<br />
provve<strong>di</strong>mento del tribunale che ne <strong>di</strong>spone la nomina, dando ragione della<br />
ven<strong>di</strong>ta me<strong>di</strong>ante produzione <strong>di</strong> una copia autentica del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />
aggiu<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> cui all'art. 537, 1° comma, cod. proc. civ. (in ipotesi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />
all'incanto) ovvero <strong>di</strong> una copia autentica <strong>di</strong> un decreto del giu<strong>di</strong>ce delegato,<br />
assunto a norma dell'art. 164 <strong>di</strong>sp. att. cod. proc. civ. e specificamente finalizzato<br />
a certificare l'esito della ven<strong>di</strong>ta (in ipotesi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ad offerte private).<br />
Se l’annotazione è richiesta dall’acquirente in bonis, questi <strong>di</strong>mostrerà il suo<br />
<strong>di</strong>ritto me<strong>di</strong>ante produzione <strong>di</strong> una copia autentica del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />
aggiu<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> cui all'art. 537, 1° comma, cod. proc. civ. (in ipotesi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />
all'incanto) ovvero <strong>di</strong> una copia autentica <strong>di</strong> un decreto del giu<strong>di</strong>ce delegato,<br />
assunto a norma dell'art. 164 <strong>di</strong>sp. att. cod. proc. civ. e specificamente finalizzato<br />
a certificare l'esito della ven<strong>di</strong>ta (in ipotesi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ad offerte private).<br />
Se il trasferimento avviene me<strong>di</strong>ante girata il curatore nell’apporre sul titolo la<br />
sua firma <strong>di</strong> girata, dovrà menzionare gli estremi della sentenza ovvero del<br />
provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> nomina, nonché gli estremi del provve<strong>di</strong>mento del giu<strong>di</strong>ce<br />
delegato che, in <strong>di</strong>pendenza della già eseguita ven<strong>di</strong>ta ed ai sensi dell'art. 164<br />
<strong>di</strong>sp. att. cod. proc. civ., lo ha espressamente autorizzato a girare i titoli azionari.<br />
In caso <strong>di</strong> esistenza <strong>di</strong> limiti alla circolazione delle azioni nominative ex art. 2355<br />
bis c.c. ritengo analogicamente applicabile le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 2471 c.c.<br />
46
La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> azioni (o strumenti finanziari) dematerializzate<br />
L'art. 2354, c. 6, c.c. riconosce la vigenza della normativa speciale in materia <strong>di</strong><br />
strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati<br />
regolamentati (d.lgs. 213/98). Nel comma successivo viene poi rimessa allo<br />
statuto la facoltà <strong>di</strong> assoggettare le azioni alla <strong>di</strong>sciplina prevista da tale<br />
normativa speciale.<br />
Il quinto comma dell'art. 2355 c.c. prevede, inoltre, che nei casi previsti dai due<br />
commi appena citati il trasferimento delle azioni si opera me<strong>di</strong>ante scritturazione<br />
sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari.<br />
Questo appena richiamato è il sistema <strong>di</strong> gestione accentrata degli strumenti<br />
finanziari, introdotto per rendere più sicuro e semplice il trasferimento dei titoli,<br />
specie <strong>di</strong> quelli quotati nei mercati regolamentati. Si tratta <strong>di</strong> un meccanismo <strong>di</strong><br />
circolazione dei titoli svincolato dal trasferimento materiale dei documenti,<br />
basato su semplici registrazioni contabili, attraverso il quale è possibile evitare il<br />
pericolo <strong>di</strong> smarrimento e sottrazione dei titoli medesimi.<br />
Il D.Lgs. 24-6-1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro<br />
nell'or<strong>di</strong>namento nazionale) prevede una gestione accentrata facoltativa per i<br />
titoli azionari e per gli altri strumenti finanziari che non devono essere obbliga-<br />
toriamente dematerializzati attraverso la soppressione del documento cartaceo ed<br />
una gestione dematerializzata obbligatoria per le azioni quotate in borsa e per<br />
gli altri strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, nonché per le<br />
azioni od obbligazioni non negoziate ma <strong>di</strong>ffuse tra il pubblico in modo rilevante<br />
(art. 28).<br />
Il trasferimento (e la costituzione in pegno) degli strumenti finanziari (<strong>di</strong><br />
società non quotate) depositati in « gestione accentrata ».<br />
47
II sistema civilistico surriportato costituiva però un intralcio alla rapida<br />
circolazione delle (o alla costituzione <strong>di</strong> vincoli reali sulle) azioni, per superarne<br />
il quale il legislatore dettò una <strong>di</strong>sciplina speciale (con la L. 19 giugno 1986, n.<br />
289) che prevedeva la costituzione e l’operatività <strong>di</strong> una società (la Monte Titoli<br />
S.p.A.), cui era affidata la gestione accentrata dei valori mobiliari, che così si<br />
strutturava:<br />
a) il risparmiatore depositava i propri titoli in custo<strong>di</strong>a o in amministra-<br />
zione, presso un interme<strong>di</strong>ario, stipulando con questo un contratto <strong>di</strong><br />
deposito regolare;<br />
b) l’interme<strong>di</strong>ario subdepositava i titoli ricevuti presso la SpA Monte Titoli;<br />
c) dal momento del subdeposito la circolazione dei titoli subdepositati e la<br />
costituzione <strong>di</strong> vincoli (pegno ed usufrutto) su questi, avveniva me<strong>di</strong>ante<br />
semplici scritturazioni computerizzate. Il T.U. n. 58/1998, con gli artt.<br />
80-90 ha abrogato la L. 19 giugno 1986, n. 289, eliminando il monopolio<br />
del subdeposito da parte della SpA Monte Titoli e prevedendo che<br />
l'attività <strong>di</strong> «gestione accentrata degli strumenti finanziari, possa essere<br />
svolta da "società", autorizzate dalla CONSOB, d'intesa con la Banca<br />
d'Italia».<br />
Queste società sono subdepositarie nei confronti degli interme<strong>di</strong>aridepositari e,<br />
quin<strong>di</strong>, non hanno rapporti <strong>di</strong>retti con i titolari degli strumenti finanziari.<br />
Il contratto <strong>di</strong> subdeposito tra interme<strong>di</strong>ario e società <strong>di</strong> gestione, ha natura <strong>di</strong><br />
deposito regolare in quanto questa non acquista la proprietà degli strumenti<br />
finanziari e non può <strong>di</strong>sporne.<br />
La società <strong>di</strong> gestione non è però obbligata a trasferire o a restituire i medesimi<br />
titoli subdepositati, ma solo il tantumdem (titoli della medesima specie e<br />
quantità); presupposto della gestione accentrata è infatti la fungibilità degli<br />
strumenti finanziari immessi nel sistema.<br />
La società <strong>di</strong> gestione accentrata non è una società fiduciaria e pertanto può<br />
esercitare i soli <strong>di</strong>ritti patrimoniali sui titoli ricevuti in sub-deposito (incasso dei<br />
<strong>di</strong>viden<strong>di</strong> ed accre<strong>di</strong>tamento degli stessi ai depositari).<br />
48
Non può esercitare, invece, i <strong>di</strong>rittii c.d. corporativi (partecipazione alle<br />
assemblee, impugnative delle delibere, denuncia <strong>di</strong> gravi irregolarità, ecc.), che<br />
restano riservati ai depositanti.<br />
Al fine <strong>di</strong> consentire appunto ai depositanti l'esercizio concreto <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>ritti, gli<br />
interme<strong>di</strong>ari-depositari devono rilasciare ad essi - con l'in<strong>di</strong>cazione del <strong>di</strong>ritto<br />
sociale esercitabile - certificati <strong>di</strong> partecipazione al sistema accentrato: il deposito<br />
<strong>di</strong> questi certIficati tiene luogo del deposito dei titoli ai<br />
fini dell'intervento in assemblea e dell'impugnativa delle deliberazioni as-<br />
sembleari ed equivale ad esso in tutti gli altri casi previsti dalla legge.<br />
Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più <strong>di</strong> una certificazione ai<br />
fini della legittimazione all'esercizio degli stessi <strong>di</strong>ritti.<br />
I certificati in oggetto non rappresentano i valori mobiliari immessi nel sistema<br />
ed il loro eventuale trasferimento è nullo (poiché la circolazione dei titoli può<br />
avvenire soltanto me<strong>di</strong>ante le scritturazioni <strong>di</strong> giroconto): trattasi, pertanto, <strong>di</strong><br />
meri documenti <strong>di</strong> legittimazione.<br />
La società <strong>di</strong> gestione accentrata accre<strong>di</strong>ta o addebita, sotto la propria<br />
responsabilità, il conto titoli acceso nei confronti degli interme<strong>di</strong>ari che ef-<br />
fettuano le operazioni; questi ultimi regolarizzeranno la posizione del proprio<br />
cliente attraverso le stanze <strong>di</strong> compensazione, rispondendo solidalmente dell'<br />
operato.<br />
II depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il<br />
depositario, <strong>di</strong>sporre in tutto o in parte dei <strong>di</strong>ritti inerenti alle quantità <strong>di</strong><br />
strumenti finanziari a lui spettanti a favore <strong>di</strong> altri depositanti o chiedere la<br />
consegna <strong>di</strong> un corrispondente quantitativo <strong>di</strong> strumenti finanziari della stessa<br />
specie in deposito presso la società <strong>di</strong> gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto<br />
un certificato <strong>di</strong> partecipazione, intende trasferire i propri <strong>di</strong>ritti o chiede la<br />
consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione<br />
al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre<br />
effetti.<br />
II trasferimento come sopra <strong>di</strong>sposto produce gli effetti propri del trasferimento<br />
49
secondo la <strong>di</strong>sciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari.<br />
Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione<br />
nel registro dell'emittente.<br />
Gli strumenti finanziari dematerializzati negoziati o destinati alla cir-<br />
colazione nei mercati regolamentati.<br />
II D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 prevede:<br />
1) una dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari «ne-<br />
goziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati» e per<br />
normazione secondaria, <strong>di</strong> quelli in<strong>di</strong>viduati dalla CONSOB con il<br />
regolamento attuativo;<br />
2) una dematerializzazione facoltativa, rimessa alla volontà dell'emit-<br />
tente.<br />
Con riferimento alla dematerializzazione obbligatoria, il regolamento attuativo,<br />
adottato dalla CONSOB con la delibera 23 <strong>di</strong>cembre 1998, n. 11768, precisa che<br />
l'ammissione al sistema <strong>di</strong> gestione accentrata in regime <strong>di</strong> dematerializzazione<br />
riguarda (purché siano liberamente trasferibili e siano negoziati o destinati alla<br />
negoziazione nei mercati regolamentati italiani) i seguenti strumenti finanziari:<br />
«a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi <strong>di</strong> capitale <strong>di</strong> rischio negoziabili sul<br />
mercato dei capitali; b) le obbligazioni e gli altri titoli <strong>di</strong> debito negoziabili sul<br />
mercato dei capitali; c) le quote <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> comuni <strong>di</strong> investimento; d) i titoli<br />
normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo<br />
normalmente negoziato che permetta <strong>di</strong> acquisire gli strumenti in<strong>di</strong>cati nelle<br />
precedenti lettere e i titoli <strong>di</strong> stato, nonché i relativi in<strong>di</strong>ci» (art. 22, comma 1, in<br />
relazione all'art. 23, comma 1). Nel caso in cui gli strumenti finanziari in<strong>di</strong>cati<br />
50
alle lett. a), b) ed e) non siano negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati<br />
regolamentari italiani, essi sono comunque immessi nel sistema in regime <strong>di</strong><br />
dematerializzazione (obbligatoria) qualora ricorra una delle seguenti tre<br />
con<strong>di</strong>zioni: a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati<br />
regolamentati italiani; b) qualora si tratti <strong>di</strong> obbligazioni il cui valore <strong>di</strong> emissione<br />
superi i 300 miliar<strong>di</strong>; c) l'emittente sia incluso nell'elenco approvato con delibera<br />
CONSOB n. 11520 dello luglio 1998 (art. 23, comma 2).<br />
In forza della introdotta dematerializzazione, viene definitivamente abbandonato<br />
l'elemento cartolare legato all'esistenza <strong>di</strong> un certificato azionario e la<br />
circolazione delle azioni avviene in modo del tutto autonomo ed in<strong>di</strong>pendente<br />
rispetto ad essa. Le vicende circolatorie degli strumenti finanziari immessi nella<br />
gestione accentrata in regime <strong>di</strong> dematerializzazione vengono così ad attuarsi<br />
soltanto tramite operazioni <strong>di</strong> registrazione su appositi conti, accesi presso la<br />
società <strong>di</strong> gestione su richiesta dell'interme<strong>di</strong>ario, destinati esclusivamente alla<br />
registrazione dei movimenti degli strumenti finanziari <strong>di</strong>sposti dall'interme<strong>di</strong>ario<br />
stesso. L'esercizio dei <strong>di</strong>ritti corporativi spettanti al titolare del conto avviene in<br />
forza <strong>di</strong> apposite certificazioni a quest'ultimo rilasciate dall'interme<strong>di</strong>ario (art. 31<br />
decreto Euro). A tutela del beneficiario delle registrazioni effettuate<br />
dall'interme<strong>di</strong>ario, è previsto che, una volta effettuata la registrazione sul conto, il<br />
titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei <strong>di</strong>ritti<br />
relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la <strong>di</strong>sciplina propria <strong>di</strong><br />
ciascuno <strong>di</strong> essi, e può <strong>di</strong>sporne in conformità con quanto previsto dalle norme<br />
vigenti in materia ed è altresì previsto che colui il quale ha ottenuto la<br />
registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto<br />
a pretese o azioni da parte <strong>di</strong> precedenti titolari (art. 32 decreto Euro).<br />
Le ven<strong>di</strong>te fallimentari <strong>di</strong> strumenti finanziari dematerializzati<br />
Nel caso <strong>di</strong> alienazione <strong>di</strong> strumenti finanziari dematerializzati acquisiti<br />
all'attivo fallimentare, si ritiene in dottrina (ABETE) che alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> tali<br />
51
strumenti si provvederà con le forme sia dell'incanto sia delle offerte private.<br />
Tuttavia, dovrà essere necessariamente un interme<strong>di</strong>ario autorizzato, il quale -<br />
sulla scorta <strong>di</strong> una copia autentica del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> cui<br />
all'art. 537, 1° comma, cod. proc. pen. (in ipotesi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta all'incanto) ovvero <strong>di</strong><br />
una copia autentica <strong>di</strong> un decreto del giu<strong>di</strong>ce delegato che certifichi l'esito della<br />
ven<strong>di</strong>ta (in ipotesi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ad offerte private) - provvederà a porre in essere le<br />
attività <strong>di</strong> cui all'art 30, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 213/1998 e, in particolare, a<br />
richiedere alla società <strong>di</strong> gestione accentrata la registrazione del trasferimento<br />
degli strumenti finanziari già appartenenti al fallito.<br />
Viene suggerito, pertanto, il ricorso, in via preferenziale, alla ven<strong>di</strong>ta a mezzo <strong>di</strong><br />
commissionario, <strong>di</strong> cui agli artt. 532 e 533 cod. proc. civ., me<strong>di</strong>ante delega ad un<br />
interme<strong>di</strong>ario autorizzato. Questi, effettuando sostanzialmente una negoziazione<br />
per conto terzi, dovrà operare nei mercati regolamentati ed avrà <strong>di</strong>ritto a<br />
percepire un compenso, da determinarsi con decreto del giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />
La ven<strong>di</strong>ta dovrà essere effettuata esclusivamente per contanti (art. 533, 1°<br />
comma, cod. proc. civ.) ed il prezzo minimo verrà fissato avendo riguardo alla<br />
valutazione minima risultante dalle quotazioni ufficiali del giorno precedente.<br />
La circolazione delle partecipazioni sociali senza titoli<br />
L'art. 2355, c. 1, c.c. statuisce che in caso <strong>di</strong> mancata emissione dei titoli azionari,<br />
il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento<br />
della iscrizione nel libro dei soci.<br />
Viene quin<strong>di</strong> espressamente chiarito che l'annotazione del trasferimento nel libro<br />
soci non riguarda gli effetti inter partes (che si producono già a seguito<br />
dell'accordo intercorso, ex art. 1376 c.c.), ma rappresenta una fase essenziale<br />
affinché il passaggio <strong>di</strong> titolarità delle partecipazioni sociali sia riconosciuto dalla<br />
società. L’avente causa, sebbene già titolare delle azioni, solo in seguito<br />
all'annotazione del trasferimento nel libro soci sarà ammesso all’esercizio dei<br />
<strong>di</strong>ritti sociali.<br />
52
La regola appena in<strong>di</strong>cata ricalca quanto previsto nel primo comma del nuovo art.<br />
2470 c.c. in tema <strong>di</strong> trasferimento delle quote <strong>di</strong> s.r.l.; l'analogia fra le due<br />
fattispecie (trasferimento <strong>di</strong> azioni in mancanza <strong>di</strong> emissione dei titoli e<br />
trasferimento <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> s.r.l.) è evidente, ed è pertanto alla normativa da ultimo<br />
citata che potrà farsi riferimento per colmare la lacuna <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina esistente in<br />
materia <strong>di</strong> s.p.a. in or<strong>di</strong>ne alla procedura per l'iscrizione del trasferimento nel<br />
libro soci.<br />
Ne segue che, applicando in parte l'art. 2470, c. 2, c.c., l'iscrizione del<br />
trasferimento nel libro dei soci avrà luogo, su richiesta dell'alienante o<br />
dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risulti il trasferimento.<br />
L'eventuale conflitto fra più acquirenti dal medesimo autore delle stesse<br />
partecipazioni azionarie (prive dei relativi titoli) sarà risolto in base alla priorità<br />
dell'acquisto, a prescindere dall'iscrizione nel registro delle imprese.<br />
Ven<strong>di</strong>ta fallimentare delle azioni emesse senza titolo<br />
Concordo con L. Abete nel ritenere applicabile, in via analogica, le <strong>di</strong>sposizioni<br />
dell’art. 2471 c.c. sopra illustrate.<br />
La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> partecipazione azionarie totalitarie o <strong>di</strong> maggioranza<br />
Quando le azioni possedute rappresentano la partecipazione intera o <strong>di</strong><br />
maggioranza al capitale sociale, il socio puo’ alienarla, in tutto od in parte.<br />
L’alienazione va negoziata, ma in sede fallimentare deve essere attuata tramite<br />
procedura competitiva, che consenta, attraverso la piu’ ampia ed adeguata<br />
pubblicità, la partecipazione del maggior numero <strong>di</strong> interessati e, quin<strong>di</strong>, il<br />
massimo prezzo.<br />
L’attuazione della procedura competitiva va preceduta dalla determinazione del<br />
valore della partecipazione, demandata ad un soggetto (persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca)<br />
specializzato.<br />
53
La valutazione delle partecipazioni assume aspetti <strong>di</strong>fferenziati a seconda della loro<br />
tipologia. Si possono infatti <strong>di</strong>stinguere, in relazione alla loro rilevanza:<br />
i) partecipazioni tali da assicurare il controllo su determinate società,<br />
ii) partecipazioni in società non controllate.<br />
Nel caso <strong>di</strong> partecipazioni in società controllate è necessaria una valutazione<br />
autonomia dell'azienda controllata, da cui, quando la partecipazione non è<br />
totalitaria, si dovrà ricavare il valore del pacchetto <strong>di</strong> controllo.<br />
Per quanto concerne invece le partecipazioni in società non controllate si<br />
deve <strong>di</strong>stinguere fra:<br />
a) partecipazioni non <strong>di</strong> rilievo;<br />
b) partecipazioni <strong>di</strong> rilievo. Nel primo caso, quando le azioni<br />
delle società partecipata siano quotate, sarà opportuno fare riferimento alle<br />
quotazioni borsistiche, qualora invece manchi il requisito della quotazione il<br />
valore della partecipazione puòessere determinato moltiplicando la percentuale <strong>di</strong><br />
partecipazione per il capitale netto contabile.<br />
In caso <strong>di</strong> partecipazioni <strong>di</strong> rilievo potrà essere opportuno ricorrere ad autonome<br />
valutazioni del capitale economico delle aziende partecipate.<br />
Ciò anche quando l'azienda partecipata sia quotata in Borsa. Infatti le<br />
partecipazioni in parola, pur non essendo sufficienti a garantire il controllo<br />
dell'impresa cui si riferiscono, non possono, vista la loro consistenza, essere<br />
valutate semplicemente in base ai corsi borsistici, anche se questi ultimi possono<br />
offrire utili in<strong>di</strong>cazioni ai fini dell'espressione del giu<strong>di</strong>zio valutativo.<br />
Determinato il valore, fissato il prezzo base, espletata la procedura competitiva<br />
ed in<strong>di</strong>viduato, nel miglior offerente, la controparte del contratto <strong>di</strong> cessione, si<br />
deve procedere alla relativa stipulazione.<br />
Nel contratto si devono in<strong>di</strong>care, in particolare, il prezzo <strong>di</strong> cessione, i tempi e le<br />
modalità <strong>di</strong> pagamento, le reciproche garanzie, gli effetti degli eventuali<br />
inadempimenti.<br />
Le garanzie nei contratti <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> partecipazioni sociali<br />
54
È principio consolidato che la ven<strong>di</strong>ta delle azioni non produce automaticamente<br />
effetti traslativi <strong>di</strong>retti dei beni che appartengono alla società, soggetto <strong>di</strong>stinto ed<br />
autonomo. In altre parole, l'alienazione <strong>di</strong> un pacchetto azionario, anche l'intero,<br />
produce soltanto il trasferimento dei <strong>di</strong>ritti inerenti la qualità <strong>di</strong> socio, dei quali è<br />
titolo rappresentativo l'azione: ciò che è trasferito è la quota <strong>di</strong> partecipazione che<br />
il socio ven<strong>di</strong>tore possiede nella società. Di conseguenza, il compratore potrà<br />
garantirsi la consistenza del patrimonio sociale solo attraverso espresse clausole<br />
<strong>di</strong> garanzia, ciascuna delle quali, in particolare allorché formulata in modo<br />
analitico, garantirà singoli beni della società.<br />
In tal modo il compratore vedrà tutelato l'imme<strong>di</strong>ato effetto economico che si<br />
attende dall'acquisto delle azioni, acquisto che costituisce il mezzo in<strong>di</strong>retto per<br />
trasferire il patrimonio sociale.<br />
Problema delicato è se le garanzie in esame ineriscano al contratto <strong>di</strong><br />
compraven<strong>di</strong>ta dei titoli azionari, garantendo la qualità <strong>di</strong> questo, ovvero sono<br />
autonomi negozi, forniti <strong>di</strong> causa propria, <strong>di</strong>stinta da quella del contratto <strong>di</strong><br />
compraven<strong>di</strong>ta, ma a questo collegati.<br />
Secondo Cass. 10 febbraio 1967, n. 338 le garanzie ih esame non costituiscono<br />
autonomi patti, ma, sono promessa <strong>di</strong> una determinata qualità delle azioni.<br />
Secondo la S.C. "garanzia prestata dal ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> azioni <strong>di</strong> una determinata<br />
società circa una specifica consistenza e composizione del patrimonio sociale si<br />
riflette sulla posizione contrattuale del ven<strong>di</strong>tore, in quanto vale a rendere<br />
rilevante una qualità delle azioni oggetto della ven<strong>di</strong>ta e, se in seguitola<br />
consistenza patrimoniale della società si rivela minore <strong>di</strong> quella <strong>di</strong>chiarata,<br />
comporta l'applicazione della <strong>di</strong>sciplina stabilita con l'art. 1497 ce. per la<br />
mancanza <strong>di</strong> qualità della cosa venduta: dal che deriva l'assoggettamento dei<br />
conseguenti <strong>di</strong>ritti del compratore alla decadenza e prescrizione stabilite nell'art.<br />
1495 c.c.".<br />
Tipologia delle garanzie - Garanzie sintetiche e analitiche<br />
55
A) Tipologia delle garanzie.<br />
La prassi contrattuale ha enucleato una tipologia <strong>di</strong> clausole <strong>di</strong> garanzia, che<br />
possiamo così sintetizzare:<br />
i) garanzie ed. « legali » che, in particolare, attengono alle capacità del<br />
ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> contrarre, alla piena <strong>di</strong>sponibilità dei titoli, liberi da pegni od altri<br />
vincoli pregiu<strong>di</strong>zievoli.<br />
A tali garanzie, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità rispetto a quanto rappresentato dal<br />
ven<strong>di</strong>tore, troveranno applicazione i rime<strong>di</strong> legali in materia <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> cosa<br />
altrui o <strong>di</strong> cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli (artt. 1478, 1480 e 1482<br />
ex.);<br />
ii) garanzie che attengono alla tipologia dell'azione, ai <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> voto da<br />
essa rappresentati (es. azioni or<strong>di</strong>narie o privilegiate), e la cui <strong>di</strong>fformità potrà<br />
autorizzare il compratore a risolvere il contratto per mancanza delle qualità<br />
promesse (art. 1497 ce);<br />
iii) la terza categoria, le ed. « business warranties », comprende le garanzie<br />
relative alla situazione patrimoniale della società, al risultato economico del o<br />
degli esercizi <strong>di</strong> riferimento, alla libera proprietà dei beni, sia materiali che<br />
immateriali, e, in generale, a tutta una serie <strong>di</strong> altri specifici elementi concernenti<br />
l'azienda, quali, ad esempio:<br />
— l'integrale pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi sociali<br />
effettivamente dovuti;<br />
immobili;<br />
— lo stato degli impianti e degli altri beni mobili, nonché quello dei beni<br />
— la consistenza e lo stato del magazzino (in relazione a queste due<br />
ultime <strong>di</strong>chiarazioni e garanzie, è opportuno fissare dei criteri <strong>di</strong> riferimento il più<br />
possibile oggettivi, come l'assenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti, l'adeguatezza allo scopo per i quali<br />
vengono utilizzati, la loro normale commerciabilità, ecc., i quali criteri non<br />
necessariamente coincidono con quelli che dovranno ispirare le verifiche, volte ad<br />
accertare i valori, sopra ricordate);<br />
56
— le vertenze in corso o potenziali, <strong>di</strong> qualsiasi natura (incluse quelle<br />
fiscali), con l'in<strong>di</strong>cazione del massimo rischio finanziario connesso a ciascuna <strong>di</strong><br />
tali vertenze;<br />
— i rapporti contrattuali <strong>di</strong> durata, attivi e passivi, che dovranno essere<br />
in<strong>di</strong>cati o allegati (si pensi al rischio <strong>di</strong> rinnovo automatico <strong>di</strong> contratti o polizze<br />
assicurative o licenze che non interessano l'acquirente). Il ven<strong>di</strong>tore<br />
normalmente garantisce anche <strong>di</strong> non essere inadempiente rispetto ad alcuno <strong>di</strong><br />
tali contratti;<br />
— i rapporti giuslavoristici. È opportuno che venga in<strong>di</strong>cata la lista (o<br />
quantomeno il numero) dei <strong>di</strong>pendenti della società, con la specificazione che<br />
essi sono regolarmente inquadrati ai sensi <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto e che rispetto ai<br />
medesimi sono stati effettuati tutti i pagamenti, gli accantonamenti e le trattenute<br />
<strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto. E altresì opportuno trattare la questione degli eventuali<br />
accor<strong>di</strong> integrativi aziendali e dei ed.fringe benefìts, in quanto spesso assai<br />
onerosi;<br />
— la completezza delle informazioni e dei dati forniti (garanzia essenziale<br />
perché è quasi inevitabile che l'acquirente ometta <strong>di</strong> richiederne alcuni);<br />
necessarie<br />
— l'esistenza <strong>di</strong> tutte le autorizzazioni e concessioni amministrative<br />
al conseguimento dell'oggetto sociale, la piena e pacifica titolarità dei marchi e dei<br />
brevetti utilizzati ovvero il pieno e incontrastato <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> utilizzarli (con la<br />
descrizione dei relativi accor<strong>di</strong> contrattuali), l'osservanza delle eventuali norme<br />
antinfortunistiche e ambientali, l'assenza <strong>di</strong> « material changes » (mutamenti<br />
sostanziali) in or<strong>di</strong>ne alle allegate (e garantite) situazioni patrimoniali, fino al<br />
momento in cui l'acquirente subentrerà nella gestione della società, ecc.<br />
La clausola <strong>di</strong> garanzia, in esame, riveste un duplice scopo: da un lato, il<br />
ven<strong>di</strong>tore crea una « rappresentazione » per l'acquirente in relazione a una<br />
specifica situazione della società, dall'altro, le eventuali <strong>di</strong>fformità in negativo<br />
che si dovessero verificare rispetto a tale « rappresentazione », potranno, entro i<br />
limiti convenuti, essere trasferite a carico del ven<strong>di</strong>tore.<br />
57
B) Garanzie sintetiche e analitiche<br />
I due principali meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> garanzia possono essere ricondotti alle clausole <strong>di</strong><br />
garanzia<br />
ed. « sintetiche » e a quelle ed. « analitiche ».<br />
Con le garanzie « sintetiche », troviamo un impegno <strong>di</strong> portata generale, ove il<br />
ven<strong>di</strong>tore garantisce al compratore l'esistenza <strong>di</strong> un' certo netto patrimoniale,<br />
impegnandosi a risarcire al compratore, entro un tempo definito e concordato,<br />
eventuali minusvalenze che dovessero emergere rispetto al bilancio o alla<br />
situazione<br />
patrimoniale ed. <strong>di</strong> « riferimento ».<br />
Le clausole <strong>di</strong> garanzia <strong>di</strong> tipo « analitico », per contro, rappresentano una serie<br />
<strong>di</strong> specifiche, <strong>di</strong>stinte previsioni, riferite alle singole poste dell'attivo o del<br />
passivo nonché ai <strong>di</strong>versi beni patrimoniali.<br />
Un modello contrattuale che preveda una struttura articolata <strong>di</strong> garanzie<br />
contribuisce in misura determinante a fornire al potenziale acquirente, durante la<br />
fase negoziale, un quadro conoscitivo oltremodo completo sullo stato del<br />
patrimonio della società.<br />
Le garanzie prestate dal compratore<br />
Esamineremo brevemente le garanzie che il compratore presta al ven<strong>di</strong>tore<br />
allorché il<br />
prezzo della transazione è corrisposto in maniera <strong>di</strong>fferita.<br />
Accenniamo soltanto che, in tale ipotesi, esistono ulteriori aspetti rilevanti: la<br />
corresponsione <strong>di</strong> interessi, l'eventuale <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> compensazione del debito da parte<br />
del<br />
compratore con cre<strong>di</strong>ti derivantigli, ad esempio, da sopravvenienze passive e,<br />
infine,<br />
58
l'eventuale negoziabilità del cre<strong>di</strong>to.<br />
Per quanto attiene più specificamente alle garanzie prestate<br />
possiamo<br />
schematicamente sud<strong>di</strong>viderle in:<br />
i) fìdejussione bancaria, normalmente a prima richiesta, che permette<br />
ovviamente al ven<strong>di</strong>tore lo sconto imme<strong>di</strong>ato del cre<strong>di</strong>to;<br />
ii) pegno a favore del ven<strong>di</strong>tore delle azioni della società compravenduta. È<br />
una garanzia <strong>di</strong> per se stessa abbastanza poco sicura.<br />
Essa crea inoltre ulteriori problemi quanto alla titolarità del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto<br />
assembleare e, oltremodo gravi, quelli attinenti al « management » effettivo della<br />
società, i cui assets, e quin<strong>di</strong> la garanzia, possono essere svuotati nel frattempo<br />
dall'acquirente.<br />
Ho nella pratica riscontrato la costituzione <strong>di</strong> garanzie miste, con pegno su azioni<br />
della società acquisita e ipoteche su immobili e/o pegno sulle azioni della società<br />
controllante l'acquirente; raccomando in ogni caso <strong>di</strong> utilizzare tali strumenti solo<br />
qualora non vi fossero alternative;<br />
iii) garanzia della società controllante l'acquirente nelle svariate forme <strong>di</strong><br />
« Comfort Letter », « Patronage », più o meno forte, fino alla fìdejussione vera e<br />
propria.<br />
In caso <strong>di</strong> inadempienza grave del compratore e in presenza <strong>di</strong> una richiesta del<br />
ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> risarcimento dei danni e restituito in pristinum, ricordo solo il<br />
delicatissimo problema degli effetti della gestione dell'acquirente, durante il tempo<br />
trascorso prima della risoluzione, che ben può avere sostanzialmente e<br />
irreparabilmente snaturato il patrimonio e l'identità stessa della società.<br />
Le azioni ex empto e la risoluzione per inadempimento del contratto <strong>di</strong><br />
cessione <strong>di</strong> azioni.<br />
Abbiamo rilevato come sia ormai pacifico che il trasferimento <strong>di</strong> un pacchetto<br />
azionario comporti solo il passaggio dello status <strong>di</strong> socio da un soggetto ad un<br />
59
altro, senza implicare in alcun modo la trasmissione della titolarità del<br />
patrimonio sociale, che rimane insensibile alla negoziazione, continuando a<br />
rimanere <strong>di</strong> proprietà del medesimo soggetto, ossia della società.<br />
Alla luce <strong>di</strong> tali considerazioni si può, quin<strong>di</strong>, escludere che il compratore possa<br />
invocare, in caso <strong>di</strong> evizione dei beni sociali, la garanzia <strong>di</strong> cui agli artt. 1483 e<br />
1484 c.c.<br />
Ci si è, così, chiesti se l'acquirente possa eccepire l'inadempimento del contratto o<br />
l'esistenza <strong>di</strong> vizi nella sua esecuzione, e ricorrere ai rime<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui agli artt. 1490,<br />
1497 e 1453 ce. (rispettivamente, garanzia per i vizi della cosa venduta, mancanza<br />
<strong>di</strong> qualità, risolubilità del contratto per inadempimento).<br />
Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 1490 ce, le corti e la dottrina<br />
ritengono unanimemente che le eventuali <strong>di</strong>versità riscontrate nella consistenza<br />
del patrimonio sociale o nella capacità <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to attesa dall'acquirente non<br />
possano assurgere a vizio occulto del titolo e, come tali, giustificare la risoluzione<br />
del contratto oppure una congrua riduzione del prezzo pattuito. A meno che<br />
l'alienante delle azioni non abbia espressamente garantito un determinato valore<br />
del patrimonio della società (o, una certa red<strong>di</strong>tività natura della stessa) (cfr. Trib.<br />
<strong>Milano</strong> 17 aprile 1989, in Le Società, 1989, 939; Trib. <strong>Milano</strong> 3 ottobre 1991, in<br />
Le Società, 1992, 517 ss.; Trib. <strong>Milano</strong> 21 febbraio 1992, in Giur. il, 1992, X, e<br />
424).<br />
A sostegno <strong>di</strong> tale conclusione viene generalmente osservato che la garanzia <strong>di</strong><br />
cui all'art. 1490 ce viene esclusivamente riferita a vizi materiali della cosa<br />
venduta, ossia tali da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore. In<br />
quest'ottica, si rileva che una poco sod<strong>di</strong>sfacente consistenza economica della<br />
società non può costituire un vizio del valore mobiliare, dal momento che questo<br />
rimane, <strong>di</strong> per sé, « idoneo all'uso », né ha un contenuto o un valore normale che<br />
possa risultare « <strong>di</strong>minuito ».<br />
I vizi del consenso. L'annullamento per errore sulla situazione patrimoniale.<br />
60
La giurisprudenza della S.C. si è consolidata nel ritenere che: "In caso <strong>di</strong><br />
compraven<strong>di</strong>ta delle azioni <strong>di</strong> una società, che si assume stipulata ad un prezzo<br />
non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il ven<strong>di</strong>tore abbia prestato<br />
alcuna garanzia in or<strong>di</strong>ne alla situazione patrimoniale della società stessa, il<br />
valore economico dell'azione non rientra tra le qualità <strong>di</strong> cui all'art. 1429, n. 2, ce,<br />
relativo all'errore essenziale; pertanto, non è configurarle un'azione <strong>di</strong><br />
annullamento della compraven<strong>di</strong>ta basata su una pretesa revisione del prezzo<br />
tramite la revisione <strong>di</strong> atti contabili (bilancio e conto profitti e per<strong>di</strong>te, ex art.<br />
2423 ss., ce.) per <strong>di</strong>mostrare quello che non è altro che un errore <strong>di</strong> valutazione<br />
da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima<br />
della ven<strong>di</strong>ta sia falso e nasconda una situazione in forza della quale devono<br />
applicarsi gli artt. 2447 e 2448, n. 4, ce. (Cass. 29 agosto 1995, n. 9067).<br />
Il contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> s.r.l. ha come oggetto imme<strong>di</strong>ato la<br />
partecipazione sociale, e solo quale oggetto me<strong>di</strong>ato la quota parte del patrimonio<br />
sociale che la partecipazione rappresenta, con la conseguenza che il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />
qualità della cosa venduta, ai fini dell'annullamento del contratto per errore o<br />
della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 ce, deve attenere unicamente<br />
alla « qualità » dei <strong>di</strong>ritti ed obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia<br />
idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico, in<br />
quanto questo non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni<br />
motivazionali delle parti, e quin<strong>di</strong> può assumere rilievo giuri<strong>di</strong>co solo ove siano<br />
state previste esplicite garanzie contrattuali circa la consistenza economica della<br />
partecipazione, ovvero nel caso <strong>di</strong> dolo <strong>di</strong> un contraente, che rende annullabile il<br />
contratto in relazione ad ogni tipo <strong>di</strong> errore determinante del consenso (Cass. 21<br />
giugno 1996, n. 5773). Nello stesso solco si è consolidata la giurisprudenza <strong>di</strong><br />
merito,. Si veda, fra tutti, Trib. Catania 30 aprile 1997 in Giur Comm, 1999, II,<br />
681 per il quale: "Il contratto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> azioni o quote <strong>di</strong> società <strong>di</strong><br />
capitali ha come oggetto imme<strong>di</strong>ato l'insieme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti ed obblighi afferenti allo<br />
status <strong>di</strong> socio, mentre l'acquisto della quota parte del patrimonio sociale che la<br />
partecipazione rappresenta costituisce mero effetto in<strong>di</strong>retto del contratto. Ne<br />
61
consegue che l'eventuale <strong>di</strong>verso i valore del patrimonio societario cui<br />
offeriscono le quote o azioni non può né giustificare un'azione <strong>di</strong> risoluzione<br />
della compraven<strong>di</strong>ta od una riduzione del prezzo <strong>di</strong> essa per vizi o <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />
qualità essenziali (ove non sia espressamente pattuita e garantita la sussistenza <strong>di</strong><br />
un determinato valore) né può determinare l'annullamento del contratto sotto il<br />
profilo dell'errore su una qualità dell'oggetto del contratto, salvo il caso del dolo il<br />
quale è rilevante in or<strong>di</strong>ne ad ogni tipo <strong>di</strong> errore determinante del consens”.<br />
La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> navi, galleggianti ed aeromobili<br />
Per quanto attiene alle modalità della ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> navi, galleggianti ed aeromobili<br />
l'art. 108-bis prevede che siffatti beni, iscritti nei registri in<strong>di</strong>cati dal co<strong>di</strong>ce della<br />
navigazione, è eseguita a norma delle <strong>di</strong>sposizioni dello stesso co<strong>di</strong>ce, in quanto<br />
applicabili. Ovviamente le norme del co<strong>di</strong>ce della navigazione integrano ma non<br />
sostituiscono quelle della legge fallimentare e quin<strong>di</strong> l'interprete sarà impegnato a<br />
stabilire quale norma sia applicabile e quale no.<br />
Per quanto attiene alle modalità della ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti sulle opere dell'ingegno,<br />
sulle invenzioni industriali e sui marchi l'art. 108-ter prevede che il trasferimento<br />
dei detti <strong>di</strong>ritti e il trasferimento dei marchi e la cessione <strong>di</strong> banche <strong>di</strong> dati sono<br />
fatte a norma delle rispettive leggi speciali.<br />
La ven<strong>di</strong>ta dell’azienda nella vecchia legge fallimentare<br />
Premessa<br />
La prima considerazione da fare, nell’esaminare il fenomeno del trasferimento<br />
d'azienda in sede concorsuale, è il - parziale - mutamento <strong>di</strong> visuale dell'attuale<br />
legislatore nei confronti della "crisi <strong>di</strong> impresa".<br />
62
Rispetto al passato, appare infatti certamente <strong>di</strong>versa l'ottica sotto cui viene ora<br />
considerata l'azienda in stato <strong>di</strong> insolvenza; <strong>di</strong>verso è, del resto, anche il fine,<br />
tra<strong>di</strong>zionalmente liquidatorio, che ha assunto la stessa procedura concorsuale.<br />
Di fatto oggi, a seguito dei cambiamenti socio-economici avvenuti dal tempo in<br />
cui è entrata in vigore l'attuale legislazione relativa alle procedure concorsuali,<br />
l'impresa, pur in crisi, continua ad essere considerata come organizzazione<br />
produttiva potenzialmente (e auspicabilmente) in grado <strong>di</strong> operare, tanto che la<br />
stessa procedura concorsuale <strong>di</strong> tipo fallimentare non viene più intesa soltanto<br />
come strumento liquidatorio del patrimonio aziendale residuo, <strong>di</strong>retto a sod<strong>di</strong>-<br />
sfare i cre<strong>di</strong>tori, ma anche, ove ciò è possibile, come possibile sbocco finalizzato<br />
al risanamento dell'azienda.<br />
Il mutato atteggiamento del legislatore si è via via concretizzato, pertanto, nella<br />
ricerca <strong>di</strong> interventi in grado <strong>di</strong> evitare il definitivo <strong>di</strong>ssolvimento dell'entità<br />
economica organizzata <strong>di</strong> tipo aziendale.<br />
Sotto l’impero della vecchia legge fallimentare l’opinione pressoché unanime<br />
considerava la ven<strong>di</strong>ta d'azienda quale fattispecie particolare della ed. ven<strong>di</strong>ta in<br />
massa ex art. 106, 2° comma.<br />
Con tale espressione si intenderla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> tutti i beni fallimentari inventariati,<br />
ovvero del complesso <strong>di</strong> beni fra loro omogenei o che, se considerati nel loro<br />
insieme, p8ss^rixTtrovare una migliore e più facile collocazione sul mercato, con<br />
la precisazione, tuttavia, che la ven<strong>di</strong>ta in massa non è perfettamente<br />
equiparabile, come fattispecie, alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> azienda, che è qualcosa in più<br />
rispetto alla massa.<br />
La ven<strong>di</strong>ta dell'azienda mobiliare<br />
La scelta delle modalità della ven<strong>di</strong>ta liquidatoria dell'azienda rimaneva<br />
legata alla composizione della stessa, e, cioè, al fatto che essa<br />
ricomprendeva soltanto beni mobili od, al contrario, rimaneva tra i propri<br />
cespiti anche dei beni immobili.<br />
63
Nel primo caso era infatti possibile il ricorso alle forme della ven<strong>di</strong>ta in massa<br />
<strong>di</strong> cui al 2° comma dell'art. 106 legge fall. in base al filiale, in caso <strong>di</strong> necessità<br />
o <strong>di</strong> utilità evidente, il giu<strong>di</strong>ce delegato poteva autorizzare la ven<strong>di</strong>ta in massa<br />
delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure <strong>di</strong><br />
pubblicità.<br />
Modalità delle ven<strong>di</strong>te fallimentari La ven<strong>di</strong>ta dell'azienda immobiliare<br />
Se l'azienda, al contrario, comprende anche dei beni immobili, sia<br />
necessariamente soggetta alla <strong>di</strong>sciplina della ven<strong>di</strong>ta dei beni immobili ex art.<br />
108 legge fall. In base a tale norma, la ven<strong>di</strong>ta degli immobili deve farsi con<br />
incanto, pur potendo il giu<strong>di</strong>ce delegato, su proposta del curatore, sentito il<br />
comitato dei cre<strong>di</strong>tori e con l'assenso dei cre<strong>di</strong>tori ammessi al passivo aventi un<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione sugli immobili, or<strong>di</strong>nare la ven<strong>di</strong>ta senza incanto, ove<br />
l’avesse ritenuta in concreto più vantaggiosa.<br />
Il contenuto del contratto <strong>di</strong> cessione d’azienda o <strong>di</strong> rami d’azienda<br />
a) l'in<strong>di</strong>cazione e/o la descrizione dei beni facenti parte del complesso<br />
aziendale<br />
trasferito. Tale elencazione può essere contenuta in un allegato al<br />
contratto <strong>di</strong> trasferimento. In alternativa, l'in<strong>di</strong>viduazione dell'azienda da<br />
trasferire può essere effettuata facendo riferimento alle scritture<br />
contabili, allegate al contratto, o, ancora, facendo riferimento a tutti i beni<br />
e <strong>di</strong>ritti dell'azienda aziendale con tassativa in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> quelli<br />
esclusi dalla cessione. Anche con riferimento ai debiti e ai cre<strong>di</strong>ti, il<br />
contratto può contenere clausole riguardanti la esclusione della loro<br />
cessione, ovvero la esclusione soltanto <strong>di</strong> alcuni <strong>di</strong> essi.<br />
b) l'in<strong>di</strong>cazione del prezzo, la sua eventuale rateizzazione, accompagnata<br />
eventualmente da una clausola <strong>di</strong> riserva della proprietà e la relativa<br />
64
<strong>di</strong>sciplina, ovvero la riserva <strong>di</strong> determinare successivamente il prezzo<br />
definitivo.<br />
c) una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> verità o <strong>di</strong> scienza e <strong>di</strong> garanzia del<br />
ven<strong>di</strong>tore, e dell'acquirente, con particolare riguardo ai debiti, cre<strong>di</strong>ti e<br />
contratti ceduti e più in generale alle poste <strong>di</strong> attivo e passivo costituenti<br />
l'azienda.<br />
Le <strong>di</strong>chiarazioni e le garanzie del ven<strong>di</strong>tore consistono normalmente in: <strong>di</strong>chiarazione<br />
<strong>di</strong> titolarità e piena <strong>di</strong>sponibilità dell'azienda e <strong>di</strong> mancanza <strong>di</strong> vincoli e <strong>di</strong> pretese<br />
<strong>di</strong> terzi su <strong>di</strong> essa; garanzia <strong>di</strong> inesistenza <strong>di</strong> vizi e <strong>di</strong>fetti, <strong>di</strong> idoneità alla funzione<br />
dei beni utilizzati, garanzia <strong>di</strong> veri<strong>di</strong>cità del bilancio, <strong>di</strong> consistenza delle singole<br />
poste e <strong>di</strong> congruità <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> e riserve; la garanzia <strong>di</strong> esigibilità dei cre<strong>di</strong>ti, <strong>di</strong><br />
inesistenza <strong>di</strong> passività occulte, <strong>di</strong> successive insussistenze dell'attivo e <strong>di</strong><br />
sopravvenienze passive; rispetto delle leggi attinenti l'attività <strong>di</strong> impresa - norme<br />
ambientali, antinfortunistiche ecc. - nonché attinenti ai rapporti <strong>di</strong> lavoro in<br />
essere; garanzia <strong>di</strong> normale svolgimento dei contratti stipulati con fornitori e con<br />
clienti.<br />
Le <strong>di</strong>chiarazioni e le garanzie dell'acquirente riguardano essenzialmente gli impegni <strong>di</strong><br />
pagamento del prezzo e le relative garanzia (fideiussione, pegno, riserva <strong>di</strong><br />
proprietà ecc…).<br />
E’ opportuno provvedere pattiziamente che la garanzia potrà essere escussa<br />
dall’acquirente qualora emergano soprawenienze passive rispetto alla situazione<br />
patrimoniale <strong>di</strong> cessione, che pertanto <strong>di</strong>viene il parametro <strong>di</strong> riferimento al quale<br />
ancorare l'eventuale responsabilità per fatti o situazioni inerenti alla gestione<br />
precedente al trasferimento, in quanto il prezzo <strong>di</strong> acquisto è in genere determinato<br />
sulla base dei dati e dei valori in<strong>di</strong>cati nella suddetta situazione patrimoniale.<br />
Peraltro, anche la <strong>di</strong>lazione <strong>di</strong> pagamento del prezzo dell'azienda compravenduta<br />
può essere utilizzata in funzione <strong>di</strong> garanzia: se si verifica una sopravvenienza<br />
passiva, l'acquirente può trattenere in tutto o in parte il corrispettivo non ancora<br />
pagato. In caso <strong>di</strong> pagamento <strong>di</strong>lazionato, tuttavia, il ven<strong>di</strong>tore normalmente<br />
esige a sua volta una fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo.<br />
65
Altre clausole possono riguardare il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> concorrenza per l'alienante, con<br />
specificazione del medesimo (durata, ambito territoriale ecc.), le penali, in caso <strong>di</strong><br />
inadempimento, la clausola arbitrale in caso <strong>di</strong> insorgere <strong>di</strong> controversie.<br />
Gli effetti della ven<strong>di</strong>ta. La successione nei contratti<br />
Per quanto riguarda gli effetti della ven<strong>di</strong>ta fallimentare d'azienda sui rapporti<br />
obbligatori, attivi e passivi, relativi alla stessa, si ritiene generalmente applicabile<br />
la normativa dettata dagli artt. 2112 e 2557, 2558,2559 e 2560 C.C., in quanto<br />
con essa compatibili. Con riguardo alla successione nei contratti trova<br />
applicazione l'art. 2558 ce. il quale, ricor<strong>di</strong>amo, prevede al primo comma che<br />
«Se non è pattuito <strong>di</strong>versamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti<br />
stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere<br />
personale».<br />
La norma è finalizzata a salvaguardare, oltre all'integrità degli elementi<br />
dell'azienda trasferita, anche l'avviamento e la potenzialità produttiva della stessa<br />
(BOZZA).<br />
Da un esame del contenuto dell'art. 2558 c.c. si ricava, in sostanza, il sistema<br />
or<strong>di</strong>nario della circolazione dei contratti inerenti l'azienda ceduta; infatti, in primo<br />
luogo risulta che la successione dell'acquirente nei contratti in corso non è un<br />
effetto essenziale del contratto <strong>di</strong> trasferimento dell'azienda, poiché è ammesso ex<br />
lege il patto contrario alla successione; al contrario, essa è un elemento naturale,<br />
corrispondente alla normale volontà delle parti e da queste liberamente<br />
superabile.<br />
La successione nei contratti non richiede, quin<strong>di</strong>, né un accordo esplicito delle<br />
parti del negozio traslativo d'azienda, né il consenso del contraente ceduto<br />
(BOZZA).<br />
Inoltre, in quanto effetto naturale del trasferimento, la successione riguarda<br />
soltanto i contratti « stipulati per l'esercizio dell'azienda », cioè quei contratti che<br />
risultano oggettivamente inerenti all'azienda alienata (o perché stipulati<br />
66
nell'esercizio dell'attività d'impresa, o perché strumentali all'esercizio stesso<br />
dell'attività e attinenti all'organizzazione e gestione dell'azienda). Sono, invece,<br />
esclusi dalla successione i contratti a carattere personale, cioè stipulati in<br />
considerazione della personalità <strong>di</strong> un contraente, la cui prestazione non<br />
potrebbe, quin<strong>di</strong>, essere eseguita da un soggetto <strong>di</strong>verso; ed inoltre, quelli esclusi<br />
espressamente da una clausola inserita nel contratto stesso <strong>di</strong> trasferimento<br />
dell'azienda (RIVOLTA, COLOMBO, Cass., 29 gennaio 1979, n. 632) (G.M.<br />
RIVOLTA, II trasferimento volontario, cit., pag. 27; G.E. COLOMBO, op. cit., pag.<br />
83 ss.; in giurisprudenza: Cass., 29 gennaio 1979, n. 632, in Giusi, civ., 1979,<br />
voi. I, pag. 1488, con nota <strong>di</strong> A. DI AMATO, Trasferimento non negoziale<br />
dell'azienda e successione nei contratti, Giur. it., 1980, voi. I, 1, e. 146 e Foro it.,<br />
1979,1, e. 1818; App. <strong>Milano</strong>, 21 gennaio 1986, in Giur. it., 1986, voi. I, 2, e.<br />
713).<br />
La successione <strong>di</strong> cui all'art. 2558 c.c. riguarda, in ogni caso, soltanto i contratti a<br />
prestazioni corrispettive non ancora eseguite dalle parti (infatti, per i contratti dai<br />
quali derivano solo cre<strong>di</strong>ti o solo debiti, la successione è regolata dagli artt.<br />
2559-2560 c.c).<br />
Per quanto riguarda gli effetti della successione dell'acquirente nei rapporti<br />
contrattuali, si ha in primo luogo la liberazione del cedente; infatti, nella<br />
fattispecie in esame, non potrebbe operare il secondo comma dell'art. 1408 c.c.<br />
(per il quale, il contraente ceduto può <strong>di</strong>chiarare <strong>di</strong> non liberare il cedente), in<br />
quanto il terzo contraente risulta estraneo al negozio <strong>di</strong> trasferimento<br />
dell'azienda, il quale produce, come effetto naturale, la successione contrattuale<br />
dell'acquirente (BOZZA).<br />
Il terzo è tutelato, in ogni caso, dalla prevista facoltà <strong>di</strong> recesso per giusta causa<br />
o, trattandosi <strong>di</strong> contratti a prestazioni corrispettive ineseguite, dalla opponibilità<br />
dell'inadempimento; inoltre, la mancata liberazione del cedente escluderebbe<br />
ogni interesse del terzo contraente al recesso (BOZZA).<br />
In particolare, la successione nei contratti <strong>di</strong> durata libera l'alienante dai debiti <strong>di</strong><br />
prestazioni future (è, invece, <strong>di</strong>scusso se essa liberi il cedente dai debiti in<br />
67
praeteritum, cioè relativi a prestazioni, continuative o perio<strong>di</strong>che, già eseguite<br />
dall'altro contraente al momento del trasferimento dell'azienda); d'altro lato, la<br />
giusta causa che consente al terzo contraente <strong>di</strong> recedere dal contratto, entro tre<br />
mesi dalla notizia del trasferimento, è riferita all'acquirente ed è in<strong>di</strong>viduata, in<br />
genere, nella obiettiva inidoneità dell'acquirente medesimo ad assicurare la<br />
regolare esecuzione del contratto, compreso il pagamento dei debiti in<br />
praeteritum.<br />
Se, dunque, viene esercitata la facoltà <strong>di</strong> recesso per giusta causa, permane la<br />
responsabilità dell'alienante nei confronti del terzo contraente ceduto poiché<br />
questi, a causa dell'avvenuta alienazione, è costretto a rinunciare alla<br />
prosecuzione del rapporto (COLOMBO, RIVOLTA).<br />
Tuttavia, il destinatario della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> recesso del contraente ceduto è<br />
l'acquirente dell'azienda, in quanto il recesso opera sul rapporto contrattuale<br />
già trasferito a quest'ultimo (PETTITI), determinandone lo scioglimento dal<br />
momento in cui la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> recesso è nota all'acquirente.<br />
Quin<strong>di</strong>, il contratto, fino a quando il recesso non è efficace, produce i suoi<br />
effetti tra il terzo e l'acquirente.<br />
In ogni caso, il contratto è già trasferito all'acquirente dell'azienda, e l'esercizio<br />
del recesso da parte del terzo non ristabilisce il rapporto contrattuale in capo<br />
all'alienante, il quale è responsabile ex art. 2558, secondo comma; tuttavia, il<br />
cedente può sottrarsi a tale responsabilità o prestando, prima che il recesso<br />
<strong>di</strong>venti efficace, delle garanzie per l'adempimento dell'acquirente, oppure<br />
adempiendo <strong>di</strong>rettamente le obbligazioni contrattuali verso il terzo, cui sarebbe<br />
tenuto l'acquirente (COLOMBO).<br />
In generale, la successione nel contratto è operante dal momento del<br />
trasferimento, con efficacia non solo tra le parti, ma anche nei confronti del<br />
terzo contraente; questi, tuttavia, fin quando ignora il trasferimento stesso,<br />
potrà liberarsi adempiendo la sua prestazione nei confronti dell'alienante, e<br />
potrà ricevere da questi la controprestazione, senza incorrere nella ripetizione.<br />
Concetti analoghi sono espressi in Cass., 15 maggio 1997, n. 4242.<br />
68
La ven<strong>di</strong>ta dell'azienda, <strong>di</strong> suoi rami, <strong>di</strong> beni e rapporti in blocco: l'art. 105.<br />
L'art. 105 della novella legge fallimentare riguarda, come già detto, la ven<strong>di</strong>ta<br />
dell'azienda, <strong>di</strong> rami <strong>di</strong> essa, <strong>di</strong> beni e rapporti in blocco.<br />
Nel <strong>di</strong>sporre che l'alienazione <strong>di</strong> singole parti del complesso aziendale debba<br />
avvenire solo se non è possibile cedere l'intera azienda, il legislatore ha voluto<br />
chiaramente evitare la ven<strong>di</strong>ta parcellizzata, che deve infatti rappresentare<br />
l'extrema ratio.<br />
A tale riguardo, il legislatore ha esplicitato la preferenza per una sua cessione<br />
unitaria che, per <strong>di</strong>rla con la Relazione illustrativa, garantisce la «finalità<br />
recuperatoria del patrimonio impren<strong>di</strong>toriale» e sod<strong>di</strong>sfa la tensione ad una<br />
«maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive<br />
dell'impresa», costituite tanto da beni produttivi quanto da livelli occupazionali.<br />
Si legge nella Relazione che:<br />
“Si è <strong>di</strong>sposto che la ven<strong>di</strong>ta atomistica dei singoli beni rientranti in un complesso<br />
aziendale possa essere effettuata allorquando sia preve<strong>di</strong>bile che la ven<strong>di</strong>ta<br />
dell'intero complesso aziendale, <strong>di</strong> suoi rami, <strong>di</strong> beni o rapporti giuri<strong>di</strong>ci<br />
in<strong>di</strong>viduabili in blocco non consenta una maggiore sod<strong>di</strong>sfazione dei cre<strong>di</strong>tori:<br />
ciò al fine <strong>di</strong> contemperare la scelta generale della "conservazione" del complessi<br />
aziendali con la finalità comunque liquidatoria, nell'Interesse del ceto cre<strong>di</strong>torio,<br />
della procedura fallimentare. Anche in questo caso, così come in tutta la fase<br />
della liquidazione dell'attivo, deve trovare applicazione ogni forma ed ogni<br />
mezzo che finisca per raggiungere il duplice obiettivo del massimo realizzo e<br />
della massima conservazione possibile dei nuclei ancora produttivi. Sotto questo<br />
secondo aspetto, si giustifica la previsione secondo cui, ai fini della ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
aziende o <strong>di</strong> suoi rami in esercizio, la scelta dell'acquirente deve essere effettuata<br />
tenendo conto non solo dell'ammontare, in sé, del prezzo offerto, ma anche delle<br />
"garanzie <strong>di</strong> prosecuzione delle attività impren<strong>di</strong>toriali, avuto riguardo alla<br />
conservazione dei livelli <strong>di</strong> occupazione". Si tratta <strong>di</strong> un'in<strong>di</strong>cazione già adottata,<br />
69
da tempo, da alcuni giu<strong>di</strong>ci ma che è stata sempre, a ragione, considerata alla<br />
stregua <strong>di</strong> una soluzione interpretati va praeter legem in presenza <strong>di</strong> un contesto<br />
normativo, quale quello del 1942, che privilegiava, in via esclusiva, l'attenzione<br />
sul risultato in senso quantitativo, del realizzo.<br />
Nota esattamente G. Guglielmucci che “l’opzione tra la ven<strong>di</strong>ta separata dei<br />
<strong>di</strong>versi beni già costituenti l’azienda e la ven<strong>di</strong>ta unitaria dovrà comunque essere<br />
effettuata secondo il criterio della convenienza economica per i cre<strong>di</strong>tori,<br />
ovverosia del maggior realizzo della liquidazione, senza che possano influire<br />
considerazioni inerenti al mantenimento dei livelli occupazionali o ad altre utilità,<br />
pur socialmente apprezzabili, prodotte dalla conservazione della struttura<br />
impren<strong>di</strong>toriale in questione“.<br />
Tra i beni oggetto della cessione d’azienda può essere compresa la “<strong>di</strong>tta”.<br />
Il curatore può cedere cumulativamente attività e passività dell’azienda o <strong>di</strong> ramo<br />
<strong>di</strong> questa (5° comma).<br />
La ven<strong>di</strong>ta del complesso aziendale o <strong>di</strong> suoi rami è effettuata dal curatore con le<br />
modalità <strong>di</strong> cui all'articolo 107, in conformità a quanto <strong>di</strong>sposto dall'articolo 2556<br />
del c.c. che prescrive la forma scritta per atto pubblico o per scrittura privata<br />
autenticata da iscrivere nel registro delle imprese. Ne consegue che la cessione va<br />
fatta con l'ausilio del notaio sia che l'azienda abbia immobili sia che ne sia priva.<br />
Al fine <strong>di</strong> agevolare la conclusione dei contratti <strong>di</strong> cessione la novella conferma<br />
alcune forme <strong>di</strong> alleggerimento dei pesi conseguenti al trasferimento già in parte<br />
previgenti.<br />
Successione nei contratti e rapporti giuri<strong>di</strong>ci pendenti (art. 72 - 83 L.F.)<br />
La successione nei contratti presenta dei problemi <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento con le<br />
<strong>di</strong>sposizioni volte a regolamentare i contratti pendenti (art. 72 e ss. L.F.).<br />
Si può fare una triplice <strong>di</strong>stinzione tra:<br />
1) contratti che si sciolgono per effetto del fallimento (contratti <strong>di</strong> borsa, <strong>di</strong><br />
conto corrente, mandato, commissione);<br />
70
2) contratti che sopravvivono al fallimento (locazione d'immobili, contratto<br />
d'assicurazione);<br />
3) contratti «sospesi» in attesa <strong>di</strong> una decisione degli organi fallimentari<br />
(ven<strong>di</strong>ta non ancora eseguita e, dopo la riforma, qualunque contratto a<br />
prestazioni corrispettive, a rate, contratto <strong>di</strong> somministrazione).<br />
Quanto ai primi, se ne esclude sempre la successione in capo all’acquirente.<br />
I secon<strong>di</strong>, invece, proseguono, fatta salva la possibilità <strong>di</strong> recesso per giusta<br />
causa.<br />
Infine, per i contratti in fase <strong>di</strong> sospensione, il subentro dell’acquirente varrà per<br />
quelli che sono essenziali all'organizzazione dell'azienda venduta, mentre gli altri<br />
rimarranno in attesa delle scelte degli organi fallimentari.<br />
Anche nell'ipotesi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta in sede concorsuale, il terzo con traente potrà<br />
tuttavia recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, salvo in questo<br />
caso la responsabilità dell'alienante ai sensi del 2° comma dell'art. 2558 c.c.<br />
Trasferimento d’azienda e successione nei contratti <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
Il testo dell’art. 2112 cod. civ. così come novellato dai comma 3° e 4° dell’art. 47<br />
della L. n. 428/90, recita: «In caso <strong>di</strong> trasferimento d'azienda, il rapporto <strong>di</strong><br />
lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i <strong>di</strong>ritti che ne<br />
derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i cre<strong>di</strong>ti che<br />
il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure <strong>di</strong> cui agli artt.<br />
410 e 411 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile, il lavoratore può consentire la<br />
liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />
L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti<br />
dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla<br />
loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili<br />
all'impresa dell'acquirente. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> questo articolo si applicano anche<br />
in caso <strong>di</strong> usufrutto o <strong>di</strong> affitto dell'azienda »<br />
Il trasferimento d'azienda «ricorre ogni qualvolta, ferma restando<br />
71
l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell'impresa e<br />
quin<strong>di</strong> immutati il suo oggetto e la sua attività obiettiva, vi sia soltanto<br />
sostituzione dei suo titolare, qualunque sia il mezzo tecnico giuri<strong>di</strong>co utilizzato<br />
per ottenere tale sostituzione»<br />
Si ritiene che <strong>di</strong> sostituzione nella persona del titolare dell'impresa possa parlarsi<br />
solo se tra cedente e cessionario dell'azienda sussista un rapporto <strong>di</strong>retto ed<br />
imme<strong>di</strong>ato.<br />
Si attiene altresì che oggetto del trasferimento possa anche essere una parte del<br />
complesso aziendale, e, dunque, anche una singola unità produttiva purché<br />
suscettibile <strong>di</strong> costituire idoneo e compiuto strumento <strong>di</strong> impresa.<br />
L'art. 2112 cod. civ. non trova applicazione quando oggetto del trasferimento<br />
siano singoli beni isolatamente considerati o beni che, se pur aggregati, siano<br />
insuscettibili <strong>di</strong> costituire unità funzionale.<br />
Continuazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro. La successione nei contratti<br />
collettivi.<br />
Il 1° comma del novellato art. 2112 del co<strong>di</strong>ce civile <strong>di</strong>spone: «In caso <strong>di</strong><br />
trasferimento dell'azienda, il rapporto <strong>di</strong> lavoro continua con l'acquirente e il<br />
lavoratore conserva tutti i <strong>di</strong>ritti che ne derivano».<br />
Il 3° comma del medesimo articolo aggiunge: «l'acquirente è tenuto ad applicare i<br />
trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali<br />
vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano<br />
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente».<br />
Dunque, dal combinato <strong>di</strong>sposto delle norme racchiuse nel 1° e nel 3° comma<br />
dell'art. 2112 novellato si deduce che «in assenza <strong>di</strong> contrattazione collettiva, vale<br />
senz'altro la regola della conservazione <strong>di</strong> «tutti i <strong>di</strong>ritti» acquisiti dal <strong>di</strong>pendente<br />
prima del trasferimento d'azienda»<br />
Pertanto, il lavoratore conserva il <strong>di</strong>ritto all'inquadramento categoriale e<br />
retributivo goduto fino al trasferimento dell'azienda, salvo, ovviamente, il <strong>di</strong>ritto<br />
72
del cessionario ad assegnarlo a mansioni equivalenti nel rispetto delle<br />
prescrizioni dettate dall'art. 2103 del cod. civ. Egualmente, il lavoratore conserva<br />
i «<strong>di</strong>ritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento»,<br />
secondo la formula del vecchio art. 2112 cod. civ., non più trasfusa nel testo<br />
novellato, giacché la conservazione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>ritti è logica conseguenza della<br />
continuità deI rapporto.<br />
Si tratta degli scatti <strong>di</strong> anzianità, e del periodo <strong>di</strong> conservazione del posto in caso<br />
<strong>di</strong> malattia e infortuni sul lavoro, della durata del periodo <strong>di</strong> preavviso,<br />
dell'eventuale periodo <strong>di</strong> ferie <strong>di</strong>fferenziato a seconda dell'anzianità,<br />
dell'eventuale previsione <strong>di</strong> passaggi automatici e livello d'inquadramento. Ciò,<br />
nel senso che per la maturazione degli scatti <strong>di</strong> anzianità, per il calcolo del<br />
periodo <strong>di</strong> comporto, per il calcolo della durata del preavviso, per la maturazione<br />
delle ferie, per il passaggio automatico del livello d'inquadramento, si deve tener<br />
conto anche dell'anzianità pregressa e maturata dal lavoratore fino al trasfe-<br />
rimento dell'azienda. Il trattamento economico e normativa acquisito dal<br />
lavoratore in forza della contrattazione collettiva vigente fino al trasferimento<br />
d'azienda, è insuscettibile <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazioni peggiorative per pattuizioni<br />
in<strong>di</strong>viduali, che se intervenute, sarebbero invalide e impugnabili dal lavoratore<br />
nel termini stabiliti dall'art. 2113 deI co<strong>di</strong>ce civile.<br />
La continuazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro; la responsabilità solidale<br />
dell’impren<strong>di</strong>tore cedente e dell’impren<strong>di</strong>tore cessionario per i cre<strong>di</strong>ti<br />
maturati da lavoratore ceduto al tempo del trasferimento.<br />
Il 2° comma dell'art. 2112 novellato, prescrive: «L’alienante e l'acquirente sono<br />
obbligati, in solido, per tutti i cre<strong>di</strong>ti che il lavoratore aveva al tempo del<br />
trasferimento. Con le procedure <strong>di</strong> cui agli artt. 410 e 411 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura<br />
civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni<br />
derivanti daI rapporto <strong>di</strong> lavoro».<br />
Il nuovo testo dell'art. 2112 cod. civ. non subor<strong>di</strong>na più l'assunzione della<br />
73
esponsabilità solidale da parte dell'impren<strong>di</strong>tore cessionario alla conoscenza o<br />
conoscibilità dei cre<strong>di</strong>ti maturati dal prestatore <strong>di</strong> lavoro nei confronti<br />
dell'impren<strong>di</strong>tore cedente al tempo del trasferimento in <strong>di</strong>pendenza del lavoro<br />
prestato.<br />
Pertanto, l'impren<strong>di</strong>tore cessionario è obbligato in solido per i cre<strong>di</strong>ti che il<br />
lavoratore aveva al tempo del trasferimento della azienda quand'anche egli non<br />
abbia avuto conoscenza dei suddetti cre<strong>di</strong>ti all’atto del trasferimento ovvero non<br />
avrebbe potuto prenderne conoscenza, non risultando tali cre<strong>di</strong>ti dai libri<br />
dell'azienda trasferita o dal libretto <strong>di</strong> lavoro.<br />
II lavoratore può chiedere anche all'acquirente, in forza della solidarietà sancita<br />
dall'art. 2112 a maggiore garanzia della sua posizione cre<strong>di</strong>toria, il pagamento dei<br />
cre<strong>di</strong>ti maturati anteriormente al trasferimento dell'azienda. L'acquirente, in<br />
qualità <strong>di</strong> obbligato solidale, è tenuto all'adempimento della totalità dei debiti nei<br />
confronti del lavoratore, maturati a suo favore anteriormente al trasferimento<br />
dell'azienda, anche se temporalmente imputabili all'alienante, salvo, ovviamente<br />
il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa nei confronti <strong>di</strong> quest'ultimo.<br />
Dunque, impren<strong>di</strong>tore cedente e impren<strong>di</strong>tore cessionario, pur rispondendo per<br />
cause <strong>di</strong>verse nei confronti del prestatore <strong>di</strong> lavoro, sono obbligati pari grado e<br />
per l'intero, senza alcuna restrizione alla facoltà <strong>di</strong> scelta che compete aI<br />
cre<strong>di</strong>tore.<br />
Dunque, l'impren<strong>di</strong>tore cessionario è accollatario ex lege giacché egli, per legge,<br />
assume i debiti dell'impren<strong>di</strong>tore cedente, originario titolare degli stessi. Per tale<br />
ragione, non v’è azione <strong>di</strong> regresso dall'impren<strong>di</strong>tore cedente, che abbia<br />
sod<strong>di</strong>sfatto i lavoratori, verso l'impren<strong>di</strong>tore cessionario. II debito non si<br />
ripartisce: esso rimane a carico della parte - impren<strong>di</strong>tore cedente - nell'interesse<br />
della quale l'obbligazione è stata contratta con il lavoratore (art. 1298 cod. civ.).<br />
Il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni<br />
derivanti dal rapporto <strong>di</strong> lavoro solo osservando le procedure delle quali agli artt.<br />
410 e 411 c.p.c.<br />
Infatti, l'osservanza delle procedure prescritte dagli artt. 410 e 411 c.p.c. è<br />
74
imposta per garantire che il consenso del cre<strong>di</strong>tore lavoratore alla liberazione<br />
dell'alienante avvenga con modalità e tutele tali da assicurarne la genuinità della<br />
manifestazione della volontà.<br />
Si riba<strong>di</strong>sce poi, che la liberazione dell'impren<strong>di</strong>tore cedente, così operata, non<br />
riduce il debito dell'impren<strong>di</strong>tore cessionario.<br />
Nemmeno essa limita il regresso dell'impren<strong>di</strong>tore cessionario, che abbia pagato,<br />
nei confronti dell'impren<strong>di</strong>tore cedente, essendo il primo accollatario ex lege ai<br />
sensi dell'art. 1273 cod. civ. <strong>di</strong> debiti dei quali il secondo è l'originario titolare.<br />
Le procedure <strong>di</strong> consultazione sindacale<br />
I commi 1° e 2° dell'art. 47 della L. 29 <strong>di</strong>cembre 1990, n. 428 attuano le<br />
<strong>di</strong>sposizioni della 3a sezione della <strong>di</strong>rettiva comunitaria n. 187 concernente gli<br />
obblighi <strong>di</strong> informazione e consultazione che acquirente ed alienante devono<br />
assolvere nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori prima del programmato<br />
trasferimento <strong>di</strong> azienda.<br />
Secondo il 1° comma del summenzionato art. 47 della L. n. 428 del 1990, in caso<br />
<strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> un'azienda che occupi più <strong>di</strong> 15 <strong>di</strong>pendenti, l’alienante e<br />
l’acquirente dell'azienda medesima devono, almeno 25 giorni prima del<br />
trasferimento, darne comunicazione per iscritto alle rispettive rappresentanze<br />
sindacali aziendali, costituite ai sensi dell'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300<br />
nelle unità produttive interessate dal trasferimento, nonché alle rispettive<br />
associazioni sindacali <strong>di</strong> categoria. In mancanza delle rappresentanze sindacali<br />
aziendali, la predetta comunicazione deve essere effettuata alle associazioni <strong>di</strong><br />
categoria aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul<br />
piano nazionale. Tale comunicazione può anche essere effettuata per il tramite<br />
dell'associazione sindacale alla quale le aziende interessate al trasferimento<br />
aderiscono o conferiscono mandato<br />
Essa deve riguardare: i motivi del programmato trasferimento d'azienda, le sue<br />
conseguenze giuri<strong>di</strong>che, economiche e sociali per i lavoratori, le eventuali misure<br />
75
previste nei confronti <strong>di</strong> questi ultimi.<br />
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati <strong>di</strong><br />
categoria, presentata entro sette giorni dalla comunicazione dell'effettuando<br />
trasferimento d'azienda, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro<br />
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i<br />
soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora,<br />
decorsi <strong>di</strong>eci giorni dal suo inizio non sia stato raggiunto un accordo.<br />
II mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo <strong>di</strong> esame<br />
congiunto « costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge 20<br />
gennaio 1970, n. 300» (art. 47, 2° comma).<br />
Secondo l’opinione preferibile, l’obbligo <strong>di</strong> informazione e consultazione<br />
sindacale deve ritenersi sussistente in capo all'impren<strong>di</strong>tore cedente e<br />
all'impren<strong>di</strong>tore cessionario soltanto per il trasferimento <strong>di</strong> unità produttive con<br />
più <strong>di</strong> 15 <strong>di</strong>pendenti, per modo che componendosi un'impresa <strong>di</strong> più unità<br />
produttive ed essendo solo una <strong>di</strong> queste trasferita, il sod<strong>di</strong>sfacimento del limite<br />
dei 15 <strong>di</strong>pendenti deve valutarsi in relazione a tale singola unità.<br />
Il termine <strong>di</strong> almeno 25 giorni per l’invio delle informazioni decorre, secondo<br />
l’opinione prevalente e preferibile, a ritroso, dalla data fissata dalle parti per la<br />
stipulazione del contratto definitivo (pubblico) del trasferimento dell’azienda.<br />
L'informazione, già si è detto, deve riguardare; a) i motivi del programmato<br />
trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuri<strong>di</strong>che, economiche e sociali<br />
per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti <strong>di</strong> questi ultimi.<br />
«Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo <strong>di</strong><br />
esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale<br />
ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300». Così, la parte finale del<br />
2° comma dell'art. 47 della L. n. 428 del 1990.<br />
Trasferimento d'azienda e licenziamento<br />
L’art. 47, 4° comma, <strong>di</strong>spone: «Ferma restando la facoltà dell'alienante <strong>di</strong><br />
76
esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia <strong>di</strong> licenziamenti, il<br />
trasferimento d'azienda non costituisce <strong>di</strong> per sé motivo <strong>di</strong> licenziamento».<br />
Resta ferma «la facoltà dell'alienante <strong>di</strong> esercitare il recesso ai sensi della<br />
normativa in materia <strong>di</strong> licenziamenti » (art. 47, 4° comma).<br />
L'espresso riferimento alla «normativa in materia <strong>di</strong> licenziamenti» intende,<br />
evidentemente alludere sia alle ipotesi <strong>di</strong> licenziamento in<strong>di</strong>viduale, intimato per<br />
giusta causa o per giustificato motivo soggettivo od oggettivo, sia ai<br />
licenziamenti collettivi per riduzione <strong>di</strong> personale.<br />
Comunque, «l'evento posto a base del licenziamento deve essere <strong>di</strong> tale natura<br />
che quest'ultimo dovrebbe comunque ritenersi legittimo anche ove non si tiene<br />
luogo al trasferimento del complesso aziendale».<br />
Il trasferimento parziale dei <strong>di</strong>pendenti<br />
Il nuovo art. 105 al 3° comma prevede altresì che, in caso <strong>di</strong> trasferimento<br />
d'azienda, le parti, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, possano<br />
convenire il trasferimento solo parziale dei <strong>di</strong>pendenti addetti all'azienda o al<br />
ramo trasferito nonché convenire anche mo<strong>di</strong>fiche del rapporto <strong>di</strong> lavoro, ove<br />
consentite dalla legge sostanziale.<br />
La cessione dei cre<strong>di</strong>ti relativi all’azienda ceduta<br />
E’ <strong>di</strong>sciplinata dall’art.2559 c.c. per il quale: “la cessione dei cre<strong>di</strong>ti relativi<br />
all'azienda ceduta, anche in mancanza <strong>di</strong> notifica al debitore e <strong>di</strong> sua accettazione,<br />
ha effetto nei confronti dei terzi, dal momento della iscrizione del; trasferimento<br />
nel Registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona<br />
fede all'alienante.<br />
In sede fallimentare, questa <strong>di</strong>sposizione è recepita, con mo<strong>di</strong>ficazione, dal 7° co.<br />
dell’art. 105 dove si prevede la possibilità, per il curatore, <strong>di</strong> procedere alla<br />
cessione dei cre<strong>di</strong>ti relativi alle aziende cedute, anche senza il rispetto delle<br />
77
norme previste nel co<strong>di</strong>ce civile per la cessione dei cre<strong>di</strong>ti; vi si prevede infatti<br />
che il trasferimento dei cre<strong>di</strong>ti possa avvenire anche senza notifica o accettazione,<br />
ma unicamente tramite l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento<br />
dell'azienda o del suo ramo. Consapevole delle conseguenze che la norma<br />
potrebbe creare, il legislatore ha previsto che il pagamento effettuato dal debitore<br />
ceduto in buona fede al cedente (ovvero alla procedura fallimentare) sia idoneo a<br />
liberare il debitore ceduto medesimo.<br />
La mo<strong>di</strong>ficazione consiste nel fatto che il passaggio dei cre<strong>di</strong>ti all'acquirente<br />
dell'azienda non avviene automaticamente, ma solo in virtù <strong>di</strong> un apposito patto<br />
con il quale le parti possono anche limitare la cessione ad alcuni cre<strong>di</strong>ti soltanto,<br />
singolarmente in<strong>di</strong>viduati o per categorie, precisare se la cessione avviene pro<br />
soluto oppure pro solvendo, operando in assenza <strong>di</strong> specifica previsione l'art.<br />
1267 c.c.(così esattamente Fimmanò).<br />
La sorte dei debiti dell’azienda ceduta<br />
L'art. 2560 c.c., sancisce, come noto, al 1° co., che l'alienante non è liberato dai<br />
debiti aziendali anteriori al trasferimento se non risulta che i cre<strong>di</strong>tori vi abbiano<br />
consentito, ed al 2° co. aggiunge che dei debiti aziendali, risultanti dai libri contabili<br />
obbligatori 28 , risponde anche l'acquirente dell'azienda creando una fattispecie <strong>di</strong><br />
accollo ex lege.<br />
Già prima della riforma si affermava che l'art. 2560 c.c., non fosse applica* bile<br />
all'alienazione fallimentare, innanzitutto per la incompatibilità con la funzione della<br />
procedura ed in particolare con il tipico effetto purgativo che la ven<strong>di</strong>ta forzata<br />
produce.<br />
Il legislatore della riforma risolve espressamente la questione sancendo che<br />
«salva <strong>di</strong>versa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti<br />
relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento»<br />
(105, 4° co.).<br />
78
Il 5° co. <strong>di</strong>spone poi che il curatore può procedere alla cessione delle attività e<br />
delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché <strong>di</strong> beni o rapporti giuri<strong>di</strong>ci<br />
in<strong>di</strong>viduabili in blocco, esclusa «comunque» la responsabilità dell'alienante prevista<br />
dall'art. 2560 del co<strong>di</strong>ce civile. La cessione dell'azienda esclude comunque la<br />
responsabilità dell'alienante per le passività esistenti ai sensi dell'art. 2560 c.c.<br />
I privilegi e le garanzie <strong>di</strong> qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a<br />
favore del cedente, conservano la loro vali<strong>di</strong>tà e il loro grado a favore del cessionario,<br />
secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo in esame.<br />
Altre modalità della liquidazione fallimentare<br />
Il curatore può procedere alla liquidazione anche me<strong>di</strong>ante il conferimento in una o più<br />
società, eventualmente <strong>di</strong> nuova costituzione, dell'azienda o <strong>di</strong> rami della stessa,<br />
ovvero <strong>di</strong> beni o cre<strong>di</strong>ti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la<br />
responsabilità dell'alienante ai sensi dell'art. 2560 c.c. ed osservate le <strong>di</strong>sposizioni<br />
inderogabili relative alla liquidazione dell'attivo. Sono salve le <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni<br />
previste in leggi speciali (comma 9).<br />
Il curatore, quin<strong>di</strong>, dopo averlo eventualmente previsto nel programma <strong>di</strong><br />
liquidazione e col parere favorevole del comitato dei cre<strong>di</strong>tori potrebbe essere<br />
autorizzato a conferire l'azienda, o rami della stessa in una società; che potrebbe<br />
rimanere statica in prospettiva della ven<strong>di</strong>ta, o laddove appaia opportuno, <strong>di</strong>venire<br />
almeno fino alla cessione un veicolo <strong>di</strong>namico anche per l'esercizio concreto<br />
dell'attività economica con amministratori che rappresentino una <strong>di</strong>retta<br />
promanazione della procedura (così Fimmanò).<br />
La sorte dei debiti tributari<br />
79
L’art. 14 del Decreto Legislativo, 18 <strong>di</strong>cembre 1997 n. 472 <strong>di</strong>spone che il<br />
cessionario d’azienda è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento<br />
dell'imposta e delle sanzioni relative alle violazioni commesse nell'anno in cui è<br />
avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, ancorchè non contestate o irrogate<br />
alla data della cessione ed alle violazioni già contestate (e relative sanzioni già<br />
irrogate), nel medesimo periodo, anche se commesse in epoca anteriore. Tuttavia<br />
sussiste l'obbligo per l'amministrazione finanziaria <strong>di</strong> procedere alla preventiva<br />
escussione del cedente. Solo dopo che l'esecuzione a carico del ven<strong>di</strong>tore si sia<br />
<strong>di</strong>mostrata infruttuosa, l'Erario potrà pretendere il pagamento da parte dell'obbligato<br />
in solido subentrato (cessionario; ciò, tuttavia, nei limiti del valore dell’azienda o del<br />
ramo d'azienda, ceduta.<br />
Secondo l’Amministrazione Finanziaria (v. risoluzione 12 luglio 1999 n. 112) questa<br />
<strong>di</strong>sposizione riguarda soltanto le cessione volontarie e non quelle fallimentari che<br />
hanno natura coattiva.<br />
Il conferimento <strong>di</strong> azienda in società capitali<br />
L'azienda può essere conferita in ima società, in sede <strong>di</strong> costituzione della<br />
medesima purché, qualora si tratti <strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitali, ciò sia consentito dal suo<br />
atto costitutivo (artt. 2342 e 2476 c.c.).<br />
Il conferimento d'azienda è l'operazione societaria me<strong>di</strong>ante la quale un soggetto<br />
(conferente) apporta l'azienda, o un singolo ramo d'azienda in una società già<br />
esistente o appositamente costituita (conferitaria). In cambio il conferente riceve le<br />
azioni emesse dalla società conferitaria, me<strong>di</strong>ante aumento del capitale sociale<br />
deliberato per l'occasione.<br />
La <strong>di</strong>fferenza rispetto alla cessione d'azienda consiste dunque in questo: nel caso<br />
del conferimento la contropartita spettante al conferente è data dalle azioni o quote<br />
della società conferitaria emesse a fronte dell'apporto in natura, mentre nel caso<br />
della cessione d'azienda il cedente vanta un cre<strong>di</strong>to pecuniario nei confronti del<br />
cessionario.<br />
80
Nella prassi è frequente che una parte del pagamento del prezzo dell'azienda sia<br />
effettuato me<strong>di</strong>ante scambio con azioni.<br />
Nel caso <strong>di</strong> conferimento si applica la procedura prevista dall'art 2343 c.c. che<br />
prevede l'obbligo, per chi conferisce beni in natura o cre<strong>di</strong>ti, <strong>di</strong> presentare la<br />
relazione giurata <strong>di</strong> un esperto designato dal Presidente del <strong>Tribunale</strong> nel cui<br />
circondano ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei cre<strong>di</strong>ti<br />
conferiti, il valore a ciascuno <strong>di</strong> essi attribuito, i criteri <strong>di</strong> valutazione seguiti,<br />
nonché «latte-stazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini<br />
della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo». Tale<br />
relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. Il medesimo articolo, al comma<br />
3 prevede, inoltre, che - «gli amministratori devono, nel termine <strong>di</strong> 180 giorni dalla<br />
costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione in<strong>di</strong>cata<br />
nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della<br />
stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni<br />
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la<br />
società» e al comma 4 che «se risulta che il valore dei beni o dei cre<strong>di</strong>ti conferiti era<br />
inferiore <strong>di</strong> oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve<br />
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano<br />
scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la <strong>di</strong>fferenza in denaro o recedere».<br />
Il conferimento d'azienda è urta particolare fattispecie <strong>di</strong> conferimento in natura. È<br />
necessaria una delibera del consiglio <strong>di</strong> amministrazione che illustri le finalità e le<br />
ragioni dell'operazione, e <strong>di</strong>a mandato a uno o più amministratori per la richiesta<br />
della nomina del perito al presidente del <strong>Tribunale</strong>, ex art 2343 ex. Quando il<br />
conferimento comporta mo<strong>di</strong>ficazioni dell'atto costitutivo è necessaria una delibera<br />
assembleare. L'esempio tipico <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica statutaria a seguito del conferimento è<br />
quello del cambiamento dell'oggetto sociale per la società che apporta l'intera<br />
azienda e <strong>di</strong>viene quin<strong>di</strong> una hol<strong>di</strong>ng <strong>di</strong> partecipazioni. Nella prassi è comunque<br />
frequente la convocazione dell' assemblea da parte degli amministratori, anche in<br />
assenza <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche statutarie, quando l'operazione sia <strong>di</strong> importanza strategica per la<br />
società.<br />
81
Per quanto riguarda le incombenze formali della conferitaria, già costituita nella fase<br />
iniziale, esse si limiteranno a una delibera del consiglio <strong>di</strong> amministrazione che illustra<br />
i preliminari e i contatti con la controparte relativamente al conferimento.<br />
Una volta che l'esperto nominato dal <strong>Tribunale</strong> abbia depositato la relazione giurata ex<br />
art. 2343 c.c. la conferitaria può passare alla fase deliberativa dell'aumento del capitale<br />
a servizio del conferimento. Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., non spetta ai vecchi<br />
soci il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opzione sulle nuove azioni, in quanto l'aumento <strong>di</strong> capitale è deliberato<br />
me<strong>di</strong>ante conferimento in natura.<br />
A tutela dei soci, peraltro, la legge prevede che gli amministratori della conferitaria<br />
illustrino con<br />
apposita relazione le ragioni del conferimento in natura e i criteri adottati per la<br />
determinazione del prezzo <strong>di</strong> emissione delle nuove azioni<br />
La perizia giurata dell'esperto nominato dal <strong>Tribunale</strong> resta depositata presso la sede<br />
sociale a <strong>di</strong>sposizione dei soci, nei quin<strong>di</strong>ci giorni che precedono l'assemblea. A<br />
questo punto l'assemblea straor<strong>di</strong>naria della società conferitaria delibera l'aumento<br />
del capitale a servizio del conferimento e conferisce mandato a uno o più<br />
amministratori per intervenire alla sottoscrizione dal successivo e contestuale atto<br />
notarile <strong>di</strong> conferimento.<br />
La procedura formale dell'operazione si perfeziona, quin<strong>di</strong> con la stipula dell'atto <strong>di</strong><br />
conferimento che deve essere nella forma <strong>di</strong> atto pubblico che, dopo il versamento<br />
della relativa imposta <strong>di</strong> registro e sempre a cura del notaio deve essere depositato al<br />
Registro delle imprese.<br />
L'ultima attività consiste nella verifica da parte <strong>di</strong> arnministratori e sindaci della stima<br />
effettuata dall'esperto in sede <strong>di</strong> perizia giurata nonché nella revisione della stima,<br />
qualora ne sussistano fondati motivi.<br />
La norma <strong>di</strong> cui all'ultimo comma dell'art. 2343 c.c. prende in considerazione solo il<br />
caso in cui a seguito della verifica, risulta che i beni conferiti abbiano un valore<br />
inferiore <strong>di</strong> oltre un quinto rispetto a quello stabilito all'atto del conferimento. In tal<br />
caso, la società conferitaria deve ridurre proporzionalmente il capitale, salvo che il<br />
conferente versi la <strong>di</strong>fferenza in denaro o receda dalla società.<br />
82
Finché non sia compiuta la verifica del valore <strong>di</strong> conferimento, le azioni <strong>di</strong> nuova<br />
emissione sono inaccessibili e restano depositate presso la sede sociale della<br />
conferitaria.<br />
Il "nuovo" art. 2343 c.c. così come risultante dal decreto legislativo <strong>di</strong> riforma del<br />
<strong>di</strong>ritto societario prevede che: «L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso<br />
quanto <strong>di</strong>sposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento<br />
delle azioni <strong>di</strong>sposto nel presente comma si determini una loro <strong>di</strong>versa ripartizione tra i<br />
soci».<br />
Il conferimento <strong>di</strong> un'azienda in una società può effettuarsi anche in sede <strong>di</strong> ,<br />
aumento <strong>di</strong> capitale. Allorché si tratti <strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitali si applicherà la <strong>di</strong>sciplina<br />
soprariportata per espresso richiamo operato dall'art. 2440 c.c. Dal punto <strong>di</strong> vista<br />
operativo, l'assemblea straor<strong>di</strong>naria delibererà l'aumento del capitale sociale<br />
me<strong>di</strong>ante l'emissione <strong>di</strong> un numero <strong>di</strong> azioni o <strong>di</strong> quote, a seconda <strong>di</strong>e si tratti <strong>di</strong><br />
società per azioni o <strong>di</strong> società a responsabilità limitata, per un valore complessivo<br />
comprensivo del valore nominale e del sovrapprezzo, corrispondente al valore<br />
stimato dell'azienda conferita ed esse saranno assegnate al soggetto conferente.<br />
Rapporto tra le <strong>di</strong>sposizioni civilistiche della cessione d’azienda e le<br />
<strong>di</strong>sposizioni in tema <strong>di</strong> comferimenti sociali<br />
Quando il conferimento dell'azienda (o <strong>di</strong> un suo ramo) avviene in una società <strong>di</strong><br />
capitali, la relativa normativa (artt. 2342 e 2343 c.c.), a causa della sua natura<br />
speciale (per la specialità degli interessi che tende a tutelare), deve prevalere sul<br />
complesso delle norme generali che <strong>di</strong>sciplinano il trasferimento d'azienda in via<br />
<strong>di</strong>retta (art. 2556 e segg. c.c.) ed in via analogica (art. 1470 e segg. C.c.), con<br />
riferimento:<br />
1) alla valutazione dell'azienda trasferita;<br />
2) all’oggetto del trasferimento;<br />
3) alla valutazione dell’oggetto del trasferimento.<br />
83
Quanto, poi, all'oggetto del trasferimento, mentre, in caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dell'azienda,<br />
si trasferiscono all'acquirente « tutti i beni che la costituiscono e tutti i contratti<br />
aziendali (e v'è bisogno <strong>di</strong> una espressa pattuizione contraria per escludere dal<br />
trasferimento alcuni beni o contratti); quin<strong>di</strong> «le parti devono determinare ciò che<br />
è convenzionalmente escluso dalla cessione, operando altrimenti una presunzione <strong>di</strong><br />
integrale trasferimento dell'azienda e dei rapporti che vi fanno capo; nel caso <strong>di</strong><br />
conferimento, proprio in funzione dell'interesse dei terzi (e non solo delle parti) alla<br />
corretta determinazione dell'apporto (a capitale), dovranno in positivo essere<br />
determinati i beni ed i rapporti che fanno capo all'azienda conferita, dovendosi ritenere<br />
che solo quelli che sono oggetto della perizia, facciano parte del conferimento »<br />
(così Tantini).<br />
Deve invece ritenersi operante, anche per l'ipotesi in cui l'azienda formi oggetto<br />
<strong>di</strong> conferimento il requisito, per così <strong>di</strong>re minimo, al fine <strong>di</strong> potersi configurare un<br />
negozio traslativo dell'azienda: ci si riferisce alla necessità <strong>di</strong> porre comunque un<br />
limite all'autonomia privata in or<strong>di</strong>ne all'esclusione dal conferimento dell'azienda<br />
<strong>di</strong> singoli beni aziendali. Il trasferimento <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> beni produttivi può<br />
essere qualificato giuri<strong>di</strong>camente, come "trasferimento <strong>di</strong> azienda" solo quando il<br />
complesso <strong>di</strong> beni trasferiti possa essere, <strong>di</strong> per sé solo, idoneo ad un esercizio <strong>di</strong><br />
impresa. Vi è un limite quantitativo minimo — che potrà essere determinato caso<br />
per caso, in rapporto a ciascuna impresa — al <strong>di</strong> sotto del quale la vicenda tra-<br />
slativa cessa <strong>di</strong> essere qualificabile come « trasferimento <strong>di</strong> azienda » e si<br />
presenta come trasferimento <strong>di</strong> una mera pluralità <strong>di</strong> beni, al quale non si<br />
potranno applicare le norme sull'azienda (così GALGANO).<br />
Quanto alla valutazione dell'azienda, questa è legata alla stima del perito a norma<br />
dell'art. 2343, (stima) che, se anche non costituisce necessariamente l'esatto valore<br />
del conferimento, dovendosi riconoscere la possibilità <strong>di</strong> una valutazione<br />
convenzionale inferiore, certamente rappresenta l'importo massimo attribuibile al<br />
conferimento in sede <strong>di</strong> determinazione del capitale della società destinataria<br />
dell'apporto (così Tantini).<br />
84
« A <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto avviene in caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dell'azienda, le parti non sono<br />
in sé libere <strong>di</strong> negoziare e determinare il valore dell'azienda conferita. In questo<br />
caso non si tratta <strong>di</strong> negoziare il prezzo <strong>di</strong> un affare, ma assume prevalente rilievo la<br />
tutela degli interessi degli altri soci e dei terzi circa l'integrità del capitale » (così<br />
Ferrara).<br />
I meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> valutazione<br />
A1) Il primo metodo, ormai metodo standard tra<strong>di</strong>zionale ma sovente<br />
insufficiente, è quello della stima patrimoniale, e cioè della riclassificazione<br />
del patrimonio netto.<br />
Questo sistema non è, nelle generalità dei casi, sod<strong>di</strong>sfacente perché esso dà<br />
una fotografia della situazione a prezzi correnti qualora si provveda a tutte le<br />
rivalutazioni, ma non tiene assolutamente conto dei valori prospettici espressi<br />
dalla componente red<strong>di</strong>tuale né dell'avviamento; inoltre, anche sotto l'aspetto<br />
della rivalutazione a prezzi correnti, non necessariamente tale rivalutazione è il<br />
metodo migliore per in<strong>di</strong>viduare o per valorizzare l'azienda.<br />
È però il sistema più semplice da applicare ed è quello che dà le mag-\ giori<br />
garanzie sotto l'aspetto della cautela.<br />
Se è vero che operando con prudenza con questo metodo <strong>di</strong> valutazione i terzi<br />
non potranno mai imputare allo stimatore giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong>sinvolti, è anche vero che<br />
tale metodo non evidenzia adeguatamente le capacità red<strong>di</strong>tuali né i valori <strong>di</strong><br />
avviamento, con ciò creando una rappresentazione non corretta del capitale<br />
economico qualora tali componenti siano significative, con una conseguente<br />
potenziale sottovalutazione qualora applicato a realtà economiche non idonee.<br />
Per contro tale metodo può essere validamente usato ogni qual volta l'azienda<br />
oggetto d'indagine sia fortemente patrimonializzata, con plusvalenze latenti, o con<br />
85
ed<strong>di</strong>tività legata più alla natura del bene che non al coor<strong>di</strong>namento dei beni nel<br />
processo produttivo, ovvero allorché la componente red<strong>di</strong>tuale non sia rilevante, o<br />
ad<strong>di</strong>rittura non sia significativa o rilevabile.<br />
La formula tipica <strong>di</strong> questa valorizzazione è la seguente:<br />
W = Ki ovvero W = (Kx + P)<br />
ove W è la valutazione ricercata e K: il valore patrimoniale netto (K) rettificato,<br />
tenendo conto delle plusvalenze latenti (P) al netto dell'eventuale carico fiscale.<br />
La descrizione che precede evidenzia già le ragioni per cui tale metodo<br />
contrariamente a quanto avviene nella maggioranza dei casi, debba essere tenuto<br />
presente e ricompreso tra i meto<strong>di</strong> idonei, in prima approssimazione, per la stima<br />
in oggetto.<br />
Ve<strong>di</strong>amo ora i più acconci criteri <strong>di</strong> valutazione delle poste dell'attivo e del<br />
passivo.<br />
Magazzino e scorte<br />
La determinazione del valore delle scorte deve essere effettuata con riferimento a<br />
partite omogenee,<br />
I criteri <strong>di</strong> valutazione delle scorte <strong>di</strong>fferiscono a seconda che queste siano<br />
rappresentate da materie prime, semilavorati o prodotti finiti.<br />
Le materie prime vanno valutate al valore corrente; tale valore può essere<br />
facilmente determinato per le merci quotate nelle Borse, mentre in caso <strong>di</strong><br />
mancanza <strong>di</strong> informazioni <strong>di</strong> questo genere si può ricorrere al prezzo <strong>di</strong> più<br />
recente acquisto.<br />
I semilavorati devono essere valutati in rapporto al costo <strong>di</strong> produzione, tenuto<br />
conto dello stato <strong>di</strong> avanzamento della lavorazione.<br />
La valutazione dei prodotti finiti impone maggiori cautele in quanto è necessario<br />
<strong>di</strong>stinguere fra prodotti <strong>di</strong> normale e agevole ven<strong>di</strong>ta e prodotti fuori listino o<br />
comunque obsoleti. I primi possono essere valutati in base al prezzo me<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta (depurato delle spese <strong>di</strong> commercializzazione) o, più prudenzialmente, in<br />
base al costo <strong>di</strong> produzione, quando questo sia inferiore al prezzo presente <strong>di</strong><br />
86
ven<strong>di</strong>ta. Per quanto attiene i prodotti obsoleti si richiede preventivamente la<br />
verifica della loro ven<strong>di</strong>bilità, dopo <strong>di</strong> che la valutazione viene effettuata al prezzo<br />
<strong>di</strong> probabile realizzo, evidenziando, non <strong>di</strong> rado, ingenti minusvalenze.<br />
Immobilizzazioni tecniche<br />
All'interno <strong>di</strong> questa categoria <strong>di</strong> beni occorre <strong>di</strong>stinguere fra beni che hanno<br />
valore <strong>di</strong> mercato e beni che non hanno un valore <strong>di</strong> mercato. In molti casi non è<br />
infatti possibile ricorrere ad un prezzo <strong>di</strong> mercato in quanto i beni oggetto <strong>di</strong><br />
valutazione sono beni usati, il cui scambio non è frequente.<br />
I beni che hanno un valore <strong>di</strong> mercato, quali ad esempio fabbricati e automezzi,<br />
sono stimati in base al prezzo corrente vigente sul mercato, tenuto conto del loro<br />
stato d'uso.<br />
Gli altri beni vanno invece valutati in base al costo <strong>di</strong> ricostruzione o, quando non<br />
sia possibile, al costo <strong>di</strong> sostituzione. Il( costo a « nuovo » ottenuto con i<br />
suaccennati criteri deve essere congniamente <strong>di</strong>minuito sia a causa del<br />
deperimento fisico sia per gli altri motivi <strong>di</strong> inferiorità della vecchia<br />
immobilizzazione rispetto a quella nuova (fenomeni <strong>di</strong> obsolescenza).<br />
Immobilizzazioni civili<br />
La valutazione delle immobilizzazioni civili, quali fabbricati e terreni,<br />
viene generalmente effettuata in base al loro valore <strong>di</strong> mercato desumibile<br />
dal riferimento a beni analoghi a quelli oggetto <strong>di</strong> stima. Per i fabbricati oc<br />
corre quin<strong>di</strong> tenere conto, oltre che della tipologia, anche della destinazione<br />
d'uso, del periodo <strong>di</strong> costruzione, <strong>di</strong> eventuali ristrutturazioni e <strong>di</strong> tutti gli<br />
altri elementi suscettibili <strong>di</strong> influenzare i prezzi delle transazioni immobiliari.<br />
Cre<strong>di</strong>ti<br />
I cre<strong>di</strong>ti devono essere valutati al loro presumibile valore <strong>di</strong> realizzo me<strong>di</strong>ante<br />
iscrizione al passivo <strong>di</strong> un apposito fondo <strong>di</strong> svalutazione (art. 2425, 1° comma,<br />
n. 6 e 2° comma, ce); in particolare i cre<strong>di</strong>ti in sofferenza dovranno essere<br />
87
determinati sulla base <strong>di</strong> elementi certi e precisi, mentre per quelli correnti il<br />
rischio <strong>di</strong> future insolvenze o contestazioni può essere valutato in misura<br />
forfetaria, tenuto conto dell'esposizione verso la clientela e dell'insolvibilità me<strong>di</strong>a<br />
verso la stessa registrata negli ultimi esercizi e dell'andamento della congiuntura<br />
economica.<br />
I cre<strong>di</strong>ti in valuta estera, iscritti <strong>di</strong> norma in contabilità al cambio del giorno<br />
dell'operazione, vanno valutati determinando le <strong>di</strong>fferenze, positive o negative,<br />
rilevate alla data <strong>di</strong> riferimento della stima, sempreché le <strong>di</strong>fferenze positive non<br />
siano andate perdute per variazioni successivamente intervenute (vedasi Cndc-Cnr,<br />
Principio contabile, Conversione in moneta nazionale delle operazioni e delle<br />
partite in moneta estera, Roma 1988).<br />
Uno dei meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> revisione più imme<strong>di</strong>ati per valutare la bontà dei cre<strong>di</strong>ti è<br />
quello <strong>di</strong> mettere a confronto i dettagli <strong>di</strong> tali voci quali essi risultano negli ultimi<br />
due o tre inventari, in<strong>di</strong>viduando così i cre<strong>di</strong>ti che « non si sono mossi » e che<br />
quin<strong>di</strong> vanno considerati <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile o dubbia esigibilità.<br />
E altresì utile controllare le registrazioni contabili successive alla data <strong>di</strong><br />
riferimento della stima per accertare se, alla scadenza, i cre<strong>di</strong>ti da stimare siano<br />
stati regolarmente incassati.<br />
L'accantonamento rischi su cre<strong>di</strong>ti dovrà essere determinato anche tenendo conto<br />
dei cre<strong>di</strong>ti in circolazione cioè <strong>di</strong> quelli ceduti allo sconto o in pagamento, i quali<br />
devono essere iscritti nei conti d'or<strong>di</strong>ne (art. 2424, 2° comma, ce).<br />
Debiti<br />
I debiti devono essere valutati al nominale. Particolare attenzione, data la<br />
normale rilevanza dei valori, dovrà essere posta sulla congruità del fondo<br />
trattamento <strong>di</strong> fine rapporto.<br />
I debiti espressi in moneta estera, iscritti <strong>di</strong> norma al cambio rilevato<br />
alla data <strong>di</strong> riferimento dell'operazione, vanno valutati con gli stessi criteri<br />
in<strong>di</strong>cati per i cre<strong>di</strong>ti.<br />
88
Beni immateriali<br />
Possono risultare oggetto <strong>di</strong> conferimento non solo gli elementi patrimoniali<br />
materiali, ma anche l'insieme dei beni immateriali, ossia <strong>di</strong> quei beni che non<br />
hanno una consistenza fisica (ad esempio marchi e brevetti).<br />
II valore attribuibile ai beni immateriali deve essere però il risultato <strong>di</strong><br />
una <strong>di</strong>mostrazione analitica e razionale. In particolare, affinché un bene im<br />
materiale possa essere oggetto <strong>di</strong> valutazione autonoma, esso deve presen<br />
tare le seguenti caratteristiche:<br />
a) misurabilità;<br />
b) trasferibilità;<br />
c) capacità <strong>di</strong> offrire utilità al suo possessore.<br />
Il requisito della misurabilità risulta <strong>di</strong> significato intuitivo, dato che un bene, se<br />
non è misurabile, non può essere valutato.<br />
La caratteristica della trasferibilità consiste nella possibilità <strong>di</strong> separare il bene<br />
immateriale dall'azienda oggetto <strong>di</strong> valutazione. Vanno quin<strong>di</strong> valutati solo quei<br />
beni immateriali aventi un valore autonomo, in quanto separabili dall'azienda.<br />
Dalla stima analitica vanno invece esclusi i beni immateriali che non possono<br />
essere separati dall'impresa, come ad esempio l'addestramento del personale. Di<br />
tali beni si tiene infatti conto nel determinare la capacità <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to dell'azienda,<br />
specie quando si effettua la stima patrimoniale nell'ambito dei meto<strong>di</strong> misti.<br />
Ultima caratteristica dei beni immateriali è quella <strong>di</strong> poter offrire un'utilità<br />
all'attuale possessore o, in alternativa, ad altri soggetti esterni, potenziali cessionari<br />
dei beni stessi.<br />
A mio parere non appare invece con<strong>di</strong>visibile l'asserzione secondo la quale i beni<br />
immateriali sarebbero valutabili solo nel caso fossero collegati al sostenimento <strong>di</strong><br />
costi per la loro produzione. Ciò in quanto un bene immateriale può acquisire<br />
valore nel corso del tempo anche a fronte <strong>di</strong> un investimento pari a zero. Si pensi<br />
ad un marchio che acquisisce notorietà grazie alle referenze <strong>di</strong> clienti sod<strong>di</strong>sfatti,<br />
senza che l'impresa attivi alcuna campagna promozionale esplicita. Di contro,<br />
l'avere sostenuto dei costi per generare un bene immateriale, <strong>di</strong> per sé non<br />
89
garantisce il fatto che questo bene immateriale debba avere necessariamente un<br />
valore.<br />
In generale, dunque, si può affermare che non sussiste una relazione <strong>di</strong>retta fra<br />
costi sostenuti e valore del bene immateriale. Certamente, in assenza <strong>di</strong> costi, la<br />
stima può presentarsi meno agevole.<br />
I beni immateriali suscettibili <strong>di</strong> valutazione analitica possono essere <strong>di</strong>visi in<br />
due categorie con riferimento all'area funzionale <strong>di</strong> appartenenza: i) beni<br />
immateriali connessi al marketing (come i marchi); ii) beni immateriali legati alla<br />
tecnologia (come i brevetti).<br />
I beni immateriali, sia che appartengano all'area commerciale che a quella<br />
tecnologica, possono essere valutati in base a <strong>di</strong>versi meto<strong>di</strong>:<br />
a) metodo del costo storico;<br />
b) metodo dei costi <strong>di</strong> riproduzione;<br />
c) metodo dei red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong>fferenziati derivanti da tali beni.<br />
II primo criterio, ossia quello del costo storico, calcola il valore dei<br />
beni immateriali sulla base dei costi storicamente sostenuti per la loro pro<br />
duzione. Tali valori da una parte vanno rivalutati, riesprimendoli in moneta<br />
corrente, per tenere conto del fenomeno inflazionistico, dall'altra devono<br />
essere ridotti in relazione all'eventuale degrado subito dai beni immateriali.<br />
Il metodo del costo storico può risultare poco significativo, specie quando la<br />
formazione dei beni immateriali è avvenuta in un periodo <strong>di</strong> tempo piuttosto<br />
lontano. Infatti nel lasso <strong>di</strong> tempo intercorrente fra il momento del sostenimento<br />
dei costi e quello della valutazione, può essersi verificata una molteplicità <strong>di</strong> eventi<br />
tali da togliere ogni significatività all'ammontare dell'investimento nel bene<br />
immateriale effettuato dall'impresa. Inoltre il metodo in questione prescinde<br />
completamente dal grado <strong>di</strong> efficienza e <strong>di</strong> efficacia con i quali sono effettuati gli<br />
investimenti in beni immateriali.<br />
Il secondo metodo, quello dei costi <strong>di</strong> riproduzione, giunge alla valorizzazione dei<br />
beni immateriali sulla base <strong>di</strong> quanto sarebbe necessario spendere per la loro<br />
ricreazione al momento della valutazione. Ad esempio, il valore <strong>di</strong> un marchio può<br />
90
essere determinato in base ai costi <strong>di</strong> pubblicità necessari per la sua ricostruzione.<br />
Anche in questo caso il valore così ottenuto può essere ridotto in relazione al<br />
degrado del bene immateriale.<br />
In base al metodo dei red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong>fferenziali occorre invece prevedere i maggiori<br />
red<strong>di</strong>ti futuri offerti dal bene immateriale oggetto <strong>di</strong> valutazione e calcolarne il<br />
valore attuale. Tale metodo, tuttavia, implica frequentemente l'assunzione <strong>di</strong><br />
ipotesi arbitrarie nella determinazione dei red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong>fferenziali. Ciò pregiu<strong>di</strong>ca il<br />
grado <strong>di</strong> certezza e <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità della stima.<br />
In conclusione, il valore dell'azienda conferita è la risultante <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento<br />
così schematizzato da P.M. JOVENITTI (La valutazione delle aziende, <strong>Milano</strong>, 1991,<br />
132 segg.):<br />
1) Il valore economico <strong>di</strong> un'azienda equivale al valore delle sue atti<br />
vità, corretto in funzione della sua capacità <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to (red<strong>di</strong>tività).<br />
Poiché il valore delle attività è rappresentato dal valore corrente della massa degli<br />
elementi dell'attivo (beni e <strong>di</strong>ritti), riuniti in una struttura economica, ogni<br />
valutazione d'azienda deve partire dalla determinazione della massa dei beni e del<br />
suo valore corrente delle attività.<br />
2) La determinazione del valore corrente delle attività comporta che<br />
occorre dapprima inventariare la massa degli elementi attivi e successiva<br />
mente provvedere alla loro inventariazione.<br />
Fanno parte degli elementi attivi da prendere in considerazione tutti quegli<br />
elementi che, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, sono necessari perché si manifesti il<br />
red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> esercizio. Separatamente devono essere inventariati e valutati tutti gli<br />
elementi dell'attivo che non sono utilizzati nello sfruttamento e che non sono<br />
necessari a questo.<br />
Per la stima del valore delle attività, si prenderà in considerazione il valore <strong>di</strong><br />
costo o <strong>di</strong> riproduzione (o valore attuale <strong>di</strong> utilizzo) fondato sui costi <strong>di</strong><br />
sostituzione, a cui far subire una eventuale riduzione per tener conto <strong>di</strong> eventuali<br />
deprezzamenti ecc.<br />
91
3) La capacità <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to rappresenta la con<strong>di</strong>zione sine qua non per<br />
la formazione <strong>di</strong> un valore dell'azienda e pertanto è opportuno, quando si<br />
procede alla valutazione dell'azienda stessa, stimare (e del caso rettificare) il<br />
valore corrente delle attività in funzione del loro ren<strong>di</strong>mento.<br />
4) Rettificare il valore delle attività, per delineare il valore dell'azienda<br />
nel suo insieme, significa determinare il plus valore o, eventualmente, il<br />
minor valore (goodwill positivo o negativo).<br />
Nel caso <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to normale, il valore corrente delle attività si confonde con il<br />
valore <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento. Il sovraprofitto si traduce in un goodwill positivo, mentre un<br />
sottoprofitto o un deficit si traduce in un goodwill negativo.<br />
5) Ogni valore si esprime in definitiva con un prezzo che il perito deve<br />
delineare in misura tale da essere comunemente ottenuto e considerato, in<br />
circostanze normali, come appropriato, fatta astrazione dalle parti in causa,<br />
dalle circostanze in cui esse si verranno a trovare e dai loro interessi parti-<br />
colari.<br />
6) La determinazione <strong>di</strong> un simile prezzo, in<strong>di</strong>cato dagli stu<strong>di</strong>osi tede-<br />
schi con il termine « valore comune », costituisce l'oggetto delle valutazioni<br />
<strong>di</strong> azienda. I meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> calcolo suggeriti sono il metodo in<strong>di</strong>retto, più spesso<br />
applicato nei paesi tedeschi, ed il metodo <strong>di</strong>retto degli stu<strong>di</strong>osi anglosassoni.<br />
Nel metodo in<strong>di</strong>retto, il valore dell'azienda è determinato prendendo la me<strong>di</strong>a<br />
tra il valore delle attività ed il valore del ren<strong>di</strong>mento, mentre nel metodo<br />
<strong>di</strong>retto, che ha <strong>di</strong>verse varianti, il valore dell'azienda è calcolato aggiun-<br />
gendo al valore delle attività il goodwill determinato <strong>di</strong>rettamente. Tuttavia<br />
benché il metodo in<strong>di</strong>retto sia fondato sull'ipotesi che il valore dell'azienda<br />
si colloca a metà fra il valore delle sue attività ed il valore del ren<strong>di</strong>mento e<br />
porti spesso a risultati accettabili, il metodo <strong>di</strong>retto rappresenta un perfezio-<br />
namento per il fatto che tiene conto <strong>di</strong> una durata limitata delle ren<strong>di</strong>te <strong>di</strong><br />
goodwill, il cui valore attuale è calcolato facendo entrare in gioco gli<br />
interessi composti. In ogni caso è opportuno applicare contemporaneamente<br />
entrambi i proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> calcolo al fine <strong>di</strong> controllarne i risultati.<br />
92
7) Quanto al calcolo del goodwill, va riferito come i fattori che inter-<br />
vengono nel calcolo del goodwill siano:<br />
— il profitto durevolmente realizzabile;<br />
— il tasso <strong>di</strong> capitalizzazione;<br />
— la durata della ren<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> goodwill.<br />
Poiché la determinazione <strong>di</strong> questi fattori è in larga misura soggettiva,<br />
accade che al contrario dalla determinazione del valore delle attività che<br />
può essere stimato con un certo grado <strong>di</strong> precisione, il calcolo del goodwill<br />
e, correlativamente, quello del valore totale <strong>di</strong> una azienda danno luogo a<br />
risultati approssimativi.<br />
8) Il profitto durevolmente realizzabile viene valutato basandosi sulle<br />
possibilità <strong>di</strong> sfruttamento dell'azienda e sulle sue prospettive future attraverso<br />
una approfon<strong>di</strong>ta analisi della gestione ed evitando <strong>di</strong> lasciarsi influenzare<br />
esageratamente dai risultati anteriori.<br />
9) Per stabilire il tasso <strong>di</strong> capitalizzazione da applicarsi occorre partire dal<br />
tasso <strong>di</strong> interesse in uso nel paese per i capitali che non corrono rischi legali <strong>di</strong><br />
investimento (titoli <strong>di</strong> stato, mutui ipotecari). Questo tasso <strong>di</strong> base deve,<br />
generalmente, essere maggiorato <strong>di</strong> circa il 50% per tenere conto del fatto che i<br />
capitali investiti nelle aziende sono vincolati a lungo termine.<br />
Per quanto concerne il rischio economico generale conviene, in considerazione<br />
dell'importanza dei profitti messi a riserva e dei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> valutazione<br />
amministrativa, effettuare sul profitto considerato come durevolmente<br />
realizzabile, una <strong>di</strong>minuzione dell'or<strong>di</strong>ne del 30%.<br />
10) La durata della ren<strong>di</strong>ta del goodwill può essere stimata da tre a<br />
cinque anni, quando i sovraprofitti <strong>di</strong>pendono soprattutto da fattori soggettivi, o<br />
in un periodo da cinque a otto anni, quando è principalmente con<strong>di</strong>zionata da<br />
fattori oggettivi.<br />
11) Con riferimento al valore intrinseco delle quote <strong>di</strong> un'azienda lo<br />
stesso si determina partendo dal valore globale dell'azienda. Nel caso in cui ciò<br />
93
non sia possibile per mancanza dei dati necessari, per le azioni quotate in Borsa<br />
ci si deve basare sul normale prezzo <strong>di</strong> Borsa, mentre per quelle non quotate in<br />
Borsa, sulle <strong>di</strong>rettive fiscali <strong>di</strong> valutazione.<br />
Gli effetti naturali del negozio <strong>di</strong> conferimento dell'azienda<br />
Il negozio <strong>di</strong> conferimento in società dell'azienda produce due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> effetti<br />
naturali:<br />
1) l'obbligo del conferente <strong>di</strong> astenersi dallo svolgimento <strong>di</strong> attività<br />
concorrente (art. 2557 c.c.);<br />
2) la successione della società conferitaria nei contratti in corso <strong>di</strong> ese-<br />
cuzione, relativi all'azienda conferita (art. 2558 c.c.).<br />
Si tratta <strong>di</strong> effetti naturali che trovano fondamento nella posizione strumentale<br />
dell'azienda rispetto all'impresa e che, pertanto, possono essere eliminati<br />
me<strong>di</strong>ante espressa pattuizione.<br />
La successione nei contratti aziendali della società conferitaria<br />
Secondo l'opinione corrente, il conferimento d'azienda comporta, salvo patto<br />
contrario, la successione ex lege della società conferitaria nei contratti aziendali<br />
ed in quelli d'impresa.<br />
La norma tutela l'interesse a mantenere l'integrità funzionale del complesso<br />
aziendale, assicurando la successione dell'acquirente (conferitario), salvo il patto<br />
contrario delle parti, nei contratti facenti capo all'alienante (conferente). Affinché<br />
si realizzi il passaggio automatico dei contratti dal conferente al conferitario<br />
occorre che:<br />
1) il contratto sia a prestazioni corrispettive (non rientrano, pertanto, ' nel<br />
regime dell'art. 2558 ce. quei contratti con prestazioni a carico <strong>di</strong> una sola parte);<br />
94
2) che nessuna delle parti abbia già adempiuto alla propria obbligazione (in<br />
caso contrario, infatti, ne emergerebbero solo debiti o cre<strong>di</strong>ti che troverebbero a<br />
loro volta <strong>di</strong>sciplina nei già citati artt. 2559 e 2560 c.c.);<br />
3) i contratti non abbiano carattere personale (la norma si riferisce ai<br />
cosiddetti contratti aziendali e d'impresa).<br />
Ai sensi dell'art. 2558 c.c. i contratti aziendali — che hanno cioè per oggetto beni<br />
non <strong>di</strong> proprietà dell'impren<strong>di</strong>tore destinati a far parte dell'organizzazione stessa<br />
dell'azienda (ad esempio contratto <strong>di</strong> locazione dell'immobile in cui si svolge<br />
l'attività d'impresa, <strong>di</strong> affitto, <strong>di</strong> leasing degli impianti e così via) — e i contratti<br />
<strong>di</strong> impresa — conclusi cioè per l'esercizio dell'impresa (ad esempio contratti con i<br />
<strong>di</strong>pendenti, con clienti, fornitori, committenti ecc.) —, se non è pattuito<br />
<strong>di</strong>versamente dalle parti, si trasferiscono automaticamente all'acquirente al<br />
momento <strong>di</strong> effetto del trasferimento dell'azienda. Singoli contratti o gruppi <strong>di</strong><br />
contratti, possono quin<strong>di</strong> essere esclusi dalla successione per esplicita volontà<br />
delle parti. Non è ammessa l'esclusione <strong>di</strong> contratti che abbiano ad oggetto beni<br />
reputati in<strong>di</strong>spensabili all'esercizio <strong>di</strong> un'impresa (in seno al conferitario) avente<br />
caratteristiche sostanzialmente simili a quella esercitata (in precedenza)<br />
dall'alienante.<br />
Il terzo contraente finisce per « subire » quanto deciso dalle parti. Viene così a<br />
mancare il presi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto generale contenuto nell'art. 1406 c.c., il quale<br />
subor<strong>di</strong>na l'effetto della cessione <strong>di</strong> un contratto al consenso del contraente stesso.<br />
L'unica forma <strong>di</strong> tutela concessa al terzo contraente dalla legge è il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
recesso del terzo è però subor<strong>di</strong>nato dalla legge all'esistenza <strong>di</strong> una giusta causa<br />
<strong>di</strong> cui, fra l'altro, ha l'onere della prova. Conseguenza del recesso è lo<br />
scioglimento del contratto, non essendo logica la prosecuzione dello stesso in<br />
capo al conferente.<br />
In definitiva, il passaggio dei contratti summenzionati avviene ex lege se le parti<br />
contraenti non pattuiscono <strong>di</strong>versamente, ma ai fini della opponibilità ai terzi<br />
contraenti degli accor<strong>di</strong> tra alienante ed acquirente occorre darne loro<br />
95
comunicazione. In caso contrario, i terzi contraenti hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ritenere che i<br />
contratti siano trasferiti e che, quin<strong>di</strong>, tutti gli atti da costoro compiuti con il<br />
conferitario siano vali<strong>di</strong> e inattaccabili. La pubblicità nel registro delle imprese<br />
non vale a procurare la conoscenza delle pattuizioni fra le parti contraenti, in<br />
quanto ha effetti meramente <strong>di</strong>chiarativi del negozio e non del suo contenuto. Si<br />
ritiene, infatti, che la pubblicità al registro delle imprese abbia effetti meramente<br />
informativi per tutti gli elementi contenuti nel contratto. Da ciò deriva che è<br />
giuri<strong>di</strong>camente rilevante l'ignoranza del trasferimento e la buona fede invocata<br />
dal terzo contraente (ad esempio il fornitore pattiziamente escluso) che abbia<br />
assolto la propria prestazione all'acquirente anziché all'alienante. Egli, <strong>di</strong><br />
conseguenza, non sarà liberato se ha eseguito la prestazione al conferitario e non<br />
invece al conferente. In questo senso si esprime Cass. 15 maggio 1997, n. 4242.<br />
Infine, l'ultimo comma dell'art. 105 introdotto dalla riforma, recependo una prassi<br />
da tempo instauratasi, prevede che il pagamento del prezzo a favore della<br />
procedura da parte dell'acquirente dell'azienda possa essere effettuato me<strong>di</strong>ante<br />
accollo dei debiti esistenti, a con<strong>di</strong>zione che non venga alterata la graduazione dei<br />
cre<strong>di</strong>ti medesimi. In altre parole, fermo il rispetto della par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum,<br />
l'acquirente potrà accollarsi alcuni o tutti dei debiti gravanti sulla procedura.<br />
Le modalità <strong>di</strong> liquidazione dei beni immobili e la documentazione<br />
necessaria per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni immobili del fallimento<br />
Le modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei beni del fallito sono fissate, in via generale e<br />
programmatica, dall’art. 107 L.F.; esse, dunque, si applicano anche alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati.<br />
Quin<strong>di</strong> “le ven<strong>di</strong>te e gli altri atti <strong>di</strong> liquidazione vanno effettuate dal curatore<br />
tramite procedure competitive, anche avvalendosi <strong>di</strong> soggetti specializzati, sulla<br />
base <strong>di</strong> stime effettuate da parte <strong>di</strong> operatori esperti, assicurando con adeguate<br />
forme <strong>di</strong> pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”.<br />
96
La documentazione necessaria per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> immobili, nel fallimento, è la<br />
seguente:<br />
1. Perizia <strong>di</strong> stima in duplice copia;<br />
2. Certificazione notarile sostitutiva della documentazione ipocatastale<br />
redatta ai sensi legge 302198;<br />
• Visura N.C.E.U.;<br />
• Visura CatastoTerreni (se il fabbricato è stato accatastato da meno <strong>di</strong><br />
vent'anni).<br />
3. Estratto della mappa censuaria.<br />
4. Copia autentica planimetrica del N.C.E.U.;<br />
(trattasi della scheda allegata alla <strong>di</strong>chiarazione dell'U.T.E.);<br />
5. Certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica <strong>di</strong> cui all'art. 18. L. 28 febbraio<br />
1985, n. 47, <strong>di</strong> data non anteriore <strong>di</strong> tre mesi dal deposito dell'istanza <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta.<br />
PREVENTIVO DI IMPOSTA PER CESSIONE DI IMMOBILI<br />
Premessa<br />
La normativa fiscale in tema <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> immobili ha subito notevoli variazioni<br />
per effetto del D.L. 30 giugno 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n.<br />
248, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006, n.<br />
286 e della Legge 27 <strong>di</strong>cembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).<br />
Di seguito si riporta in forma <strong>di</strong> tavola sinottica il regime fiscale delle cessioni<br />
dei beni immobili del fallimento per quanto riguarda l’iva, l’Imposta <strong>di</strong> Registro e<br />
le Imposte Ipotecaria e Catastale, avuto riguardo alle <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong><br />
soggetto fallito, <strong>di</strong> soggetto acquirente e <strong>di</strong> immobile ceduto.<br />
97
Oggetto della cessione: fabbricati abitativi compresi nelle categorie catastali<br />
da A/1 ad A/11 (escluso A/10) e relative pertinenze<br />
Tipologia <strong>di</strong> soggetto<br />
fallito<br />
Impren<strong>di</strong>tore<br />
in<strong>di</strong>viduale o socio<br />
illimitatamente<br />
responsabile fallito ex<br />
art. 147 l.fall.<br />
Società costruttrici e<br />
che hanno effettuato<br />
opere <strong>di</strong><br />
ristrutturazione (2), se<br />
la cessione avviene<br />
entro 4 anni (3) dalla<br />
data <strong>di</strong> ultimazione dei<br />
lavori<br />
Regime IVA Imposta registro Ipotecarie<br />
catastali<br />
e<br />
ESCLUSA 7%<br />
10%<br />
4% se prima<br />
casa (1)<br />
20% se<br />
abitazione <strong>di</strong><br />
lusso (4)<br />
3% se prima casa<br />
(1)<br />
Ipotecaria 2%<br />
Catastale 1%<br />
Ipotecaria € 168 se<br />
prima casa (1)<br />
Catastale € 168 se<br />
prima casa (1)<br />
€ 168 Ipotecaria € 168<br />
Catastale € 168<br />
Altre società ESENTE 7%<br />
Ipotecaria 2%<br />
Catastale 1%<br />
3% se prima casa Ipotecaria € 168 se<br />
(1)<br />
prima casa (1)<br />
Catastale € 168 se<br />
prima casa (1)<br />
INDICARE IL<br />
CASO INTERESSATO<br />
APPONENDO UNA X<br />
98
Oggetto della cessione: fabbricati strumentali tra cui uffici, stu<strong>di</strong> privati,<br />
negozi, magazzini ed in generale tutti gli immobili ricompresi nelle categorie<br />
catastali A/10, B, C e D, a con<strong>di</strong>zione che non siano pertinenze <strong>di</strong> immobili<br />
ad uso abitativo<br />
Tipologia <strong>di</strong><br />
soggetto fallito<br />
Impren<strong>di</strong>tore<br />
in<strong>di</strong>viduale o socio<br />
illimitatamente<br />
responsabile fallito<br />
ex art. 147 l.fall.<br />
Società costruttrici,<br />
se la cessione<br />
avviene entro 4<br />
anni dalla data <strong>di</strong><br />
ultimazione<br />
lavori<br />
dei<br />
Società che hanno<br />
effettuato opere <strong>di</strong><br />
ristrutturazione (2),<br />
se la cessione<br />
avviene entro 4<br />
anni dalla<br />
conclusione<br />
lavori<br />
dei<br />
Tipologia <strong>di</strong><br />
soggetto<br />
acquirente<br />
Regime iva Imposta registro Ipotecarie<br />
catastali<br />
e<br />
Chiunque ESCLUSO 7% Ipotecaria 2%<br />
Chiunque 20%<br />
Catastale 1%<br />
€ 168 Ipotecaria 3%<br />
Catastale 1%<br />
Chiunque 10% € 168 Ipotecaria 3%<br />
Catastale 1%<br />
INDICARE IL<br />
CASO<br />
INTERESSATO<br />
APPONENDO UNA<br />
X<br />
99
Tipologia <strong>di</strong><br />
soggetto fallito<br />
Altri soggetti<br />
(comprese le<br />
imprese costruttrici<br />
o <strong>di</strong> ristrutturazione<br />
che abbiano<br />
terminato i lavori<br />
<strong>di</strong> costruzione da<br />
oltre 4 anni)<br />
Altri soggetti<br />
(comprese le<br />
imprese costruttrici<br />
o <strong>di</strong> ristrutturazione<br />
che abbiano<br />
terminato i lavori<br />
<strong>di</strong> costruzione da<br />
oltre 4 anni)<br />
Altri soggetti<br />
(comprese le<br />
imprese costruttrici<br />
o <strong>di</strong> ristrutturazione<br />
che abbiano<br />
terminato i lavori<br />
<strong>di</strong> costruzione da<br />
oltre 4 anni)<br />
Tipologia <strong>di</strong><br />
soggetto<br />
acquirente<br />
Soggetti con<br />
detraibilità IVA<br />
pari od inferiore al<br />
25% (5)<br />
Soggetti che non<br />
agiscono<br />
nell’esercizio <strong>di</strong><br />
imprese, arti o<br />
professioni (5)<br />
Regime iva Imposta registro Ipotecarie<br />
catastali<br />
e<br />
20%<br />
10% se impresa <strong>di</strong><br />
ristrutturazione<br />
20%<br />
10% se impresa <strong>di</strong><br />
ristrutturazione<br />
Altri soggetti ESENTE IVA<br />
20% (6)<br />
10% se impresa <strong>di</strong><br />
ristrutturazione (6)<br />
€ 168 Ipotecaria 3%<br />
Catastale 1%<br />
€ 168 Ipotecaria 3%<br />
€ 168 (7)<br />
€ 168<br />
Catastale 1%<br />
Ipotecaria 3%<br />
Catastale 1%<br />
Ipotecaria 3%<br />
Catastale 1%<br />
INDICARE IL<br />
CASO<br />
INTERESSATO<br />
APPONENDO UNA<br />
X<br />
100
Oggetto della cessione: aree e<strong>di</strong>ficabili (7)<br />
Tipologia <strong>di</strong><br />
soggetto fallito<br />
Impren<strong>di</strong>tore<br />
in<strong>di</strong>viduale o socio<br />
illimitatamente<br />
responsabile fallito<br />
ex art. 147 l.fall.<br />
Regime iva Imposta registro Ipotecarie e catastali INDICARE IL<br />
CASO INTERESSATO<br />
APPONENDO UNA X<br />
ESCLUSO 8%<br />
Ipotecaria 2%<br />
Altri soggetti 20% € 168<br />
Oggetto della cessione: terreni agricoli<br />
Tipologia <strong>di</strong> soggetto<br />
fallito<br />
Tutte le tipologie <strong>di</strong><br />
soggetti:<br />
commerciali,<br />
società<br />
impren<strong>di</strong>tore in<strong>di</strong>viduale,<br />
socio illimitatamente<br />
responsabile fallito ex<br />
art. 147 l.fall.<br />
Tutte le tipologie <strong>di</strong><br />
soggetti:<br />
commerciali,<br />
società<br />
impren<strong>di</strong>tore in<strong>di</strong>viduale,<br />
socio illimitatamente<br />
responsabile fallito ex<br />
art. 147 l.fall.<br />
Tipologia <strong>di</strong><br />
acquirente<br />
Impren<strong>di</strong>tore<br />
agricolo<br />
Regime iva Imposta<br />
registro<br />
ESCLUSO 8%<br />
Altri soggetti ESCLUSO 15%<br />
Catastale 1%<br />
Ipotecaria € 168<br />
Catastale € 168<br />
Ipotecarie e<br />
catastali<br />
Ipotecaria 2%<br />
Catastale 1%<br />
Ipotecaria 2%<br />
Catastale 1%<br />
INDICARE IL<br />
CASO INTERESSATO<br />
APPONENDO UNA X<br />
101
NOTE:<br />
(1) Le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa competono a<br />
con<strong>di</strong>zione che siano rispettati i presupposti soggettivi previsti in capo<br />
all’acquirente dalla nota II-bis) all’art. 1 della prima parte della Tariffa allegata<br />
al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché il presupposto oggettivo che<br />
l’immobile oggetto <strong>di</strong> cessione non sia abitazione <strong>di</strong> lusso, così come definita<br />
dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969. A riguardo si<br />
segnala, che tra le molteplici ipotesi previste dal citato decreto sono<br />
considerate abitazioni <strong>di</strong> lusso le unità immobiliari con superficie utile (esclusi<br />
quin<strong>di</strong> balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto) superiore a mq<br />
240.<br />
(2) Gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione, che possono essere stati effettuati anche<br />
tramite imprese appaltatrici, debbono essere esclusivamente quelli previsti<br />
dall’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457,<br />
ovvero, in sintesi:<br />
- interventi <strong>di</strong> restauro e <strong>di</strong> risanamento conservativo; finalizzati alla<br />
conservazione dell’e<strong>di</strong>ficio anche me<strong>di</strong>ante il consolidamento, il ripristino e il<br />
rinnovo degli elementi costitutivi dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />
- interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia che, me<strong>di</strong>ante il ripristino, la<br />
sostituzione, la mo<strong>di</strong>ficazione, l’eliminazione <strong>di</strong> elementi preesistenti ovvero<br />
l’inserimento <strong>di</strong> nuovi elementi ed impianti, abbiano trasformato il fabbricato<br />
preesistente in un fabbricato in tutto o in parte <strong>di</strong>verso;<br />
- interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica volti a trasformare l’esistente tessuto<br />
urbanistico-e<strong>di</strong>lizio attraverso la mo<strong>di</strong>ficazione dei lotti, degli isolati e della<br />
rete stradale.<br />
(3) Il regime fiscale in<strong>di</strong>cato si applica anche nel caso in cui la cessione avvenga<br />
dopo 4 anni dalla data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori <strong>di</strong> costruzione o<br />
ristrutturazione, a con<strong>di</strong>zione che le stesse siano locate per un periodo non<br />
inferiore a 4 anni in attuazione a programmi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale<br />
convenzionata.<br />
102
(4) Per la definizione <strong>di</strong> abitazione <strong>di</strong> lusso v. nota (1).<br />
(5) L’applicazione del regime <strong>di</strong> imponibilità IVA è subor<strong>di</strong>nato alla<br />
<strong>di</strong>chiarazione dell’acquirente che attesta <strong>di</strong> rientrare nella fattispecie prevista<br />
dalla norma.<br />
(6) Qualora nell’atto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta il curatore comunichi <strong>di</strong> optare per il regime<br />
dell’imponibilità ad IVA della cessione.<br />
(7) AVVERTENZA: Il primo periodo del primo comma dell’art. 40 del D.P.R.<br />
26 aprile 1986, n. 131, (Testo unico sull’Imposta <strong>di</strong> registro) prevede che, in<br />
caso <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> beni soggetta ad IVA l’Imposta <strong>di</strong> Registro si applica in<br />
misura fissa. Viceversa, qualora, come nel caso <strong>di</strong> specie, la cessione sia esente<br />
da IVA dovrebbe applicarsi l’Imposta <strong>di</strong> Registro nella misura fissa del 7%.<br />
Tuttavia, per effetto del mancato coor<strong>di</strong>namento tra il citato D.P.R. n.<br />
131/1986 ed il D.L. 30 giugno 2006, n. 223, che mo<strong>di</strong>ficato il regime IVA <strong>di</strong><br />
cessione dei fabbricati strumentali introducendo all’art. 10 del D.P.R.<br />
633/1972 in numero 8 ter), la seconda parte del primo comma del citato art. 40<br />
non annovera tra le operazioni ritenute esenti da IVA ai fini dell’applicazione<br />
dell’Imposta <strong>di</strong> Registro in misura proporzionale il suddetto n. 8 ter). Pertanto,<br />
attenendosi ad una stretta interpretazione letterale si deve concludere che, nello<br />
specifico caso, benché l’operazione sia esente da IVA, l’Imposta <strong>di</strong> Registro<br />
debba essere assolta in misura fissa. Tale conclusione è implicitamente<br />
riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2006, n.<br />
27 ove si afferma che “l’Imposta <strong>di</strong> Registro è applicabile in modo uniforme,<br />
nella misura fissa <strong>di</strong> euro 168, sia per le cessioni assoggettate ad IVA che per<br />
quelle esenti da imposta”. Si avverte tuttavia che tale <strong>di</strong>scrasia potrebbe essere<br />
oggetto <strong>di</strong> futuri provve<strong>di</strong>menti legislativi finalizzati a correggere l’omissione<br />
e reintrodurre il principio della alternatività perfetta tra IVA ed Imposta <strong>di</strong><br />
Registro.<br />
(8) Ai fini tributari un’area si considera e<strong>di</strong>ficabile se è in<strong>di</strong>cata come tale nel<br />
piano regolatore del comune anche se semplicemente adottato e non approvato.<br />
103
Il curatore deve in<strong>di</strong>care nel programma (prima) e curare (poi) i veicoli e le<br />
modalità pubblicitarie che utilizzerà nella ven<strong>di</strong>ta dei singoli beni o <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong><br />
essi, perché da lui ritenuti idonee a realizzare gli obbiettivi previsti dall’art. 107<br />
L.F. (pubblicazione sui quoti<strong>di</strong>ani a tiratura nazionale, regionale, provinciale,<br />
locale; sui siti internet ecc.); la pubblicità riguarderà prima <strong>di</strong> tutto le relazioni <strong>di</strong><br />
stima e poi le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e le modalità <strong>di</strong> partecipazione alla stessa.<br />
Sarà opportuno che il curatore modelli la ven<strong>di</strong>ta su quella “senza incanto”,<br />
prevista dal novellato processo <strong>di</strong> esecuzione, nel limite della compatibilità con la<br />
<strong>di</strong>versa <strong>di</strong>sciplina dettata dalla legge fallimentare.<br />
Ritengo opportuno far conoscere, agli operatori in forma sintetica, le <strong>di</strong>sposizione<br />
del novellato processo <strong>di</strong> esecuzione relativamente alla ven<strong>di</strong>ta senza incanto e<br />
con incanto.<br />
VENDITA SENZA INCANTO<br />
a) Premessa<br />
La ven<strong>di</strong>ta senza incanto costituisce la forma <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta privilegiata dal<br />
legislatore nel settore immobiliare.<br />
Il sistema delineato dalla riforma prevede, infatti, che si proceda in prima battuta<br />
alla ven<strong>di</strong>ta senza incanto.<br />
Solo l’esito negativo delle ven<strong>di</strong>ta senza incanto, che può verificarsi per una serie<br />
<strong>di</strong> ipotesi <strong>di</strong>fferenziate, legittima la prosecuzione della espropriazione con la<br />
<strong>di</strong>versa modalità dell'incanto<br />
In buona sostanza, dunque, la ven<strong>di</strong>ta senza incanto costituisce la fase<br />
necessaria del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />
Le norme <strong>di</strong>segnano in modo dettagliato la fase dell'offerta ma lasciano al giu<strong>di</strong>ce<br />
l'in<strong>di</strong>viduazione delle modalità della gara.<br />
b) le offerte (art. 571 cod. proc. civ.)<br />
104
Le offerte <strong>di</strong> acquisto possono essere presentate da chiunque tranne il<br />
debitore (art. 571 primo comma).<br />
L'offerta consiste in una <strong>di</strong>chiarazione con la quale la parte interessata <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong><br />
voler acquistare il bene posto in ven<strong>di</strong>ta ed in<strong>di</strong>ca il prezzo che è <strong>di</strong>sposta a<br />
versare nonché il tempo ed il modo in cui è <strong>di</strong>sponibile al pagamento.<br />
Le offerte, ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto degli articoli 571 primo comma, 579,<br />
583 cod. proc. civ., possono essere proposte dall'offerente:<br />
- personalmente<br />
- a mezzo <strong>di</strong> mandatario munito <strong>di</strong> procura speciale<br />
- a mezzo <strong>di</strong> avvocato per persona da nominare.<br />
Esse vanno depositate in busta chiusa presso la Cancelleria del <strong>Tribunale</strong> nel<br />
termine fissato dal giu<strong>di</strong>ce nell'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />
L'offerta deve contenere:<br />
- il cognome, il nome, il luogo, la data <strong>di</strong> nascita, il co<strong>di</strong>ce fiscale, il<br />
domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà in-<br />
testato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto<br />
<strong>di</strong>verso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in<br />
regime <strong>di</strong> comunione legale dei beni, dovranno essere in<strong>di</strong>cati anche i<br />
corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà<br />
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce tutelare;<br />
- dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;<br />
- l'in<strong>di</strong>cazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo<br />
minimo in<strong>di</strong>cato nell'avviso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, a pena <strong>di</strong> inefficacia;<br />
- il termine <strong>di</strong> pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà<br />
comunque essere superiore a 60 giorni dalla data <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione;<br />
- l'in<strong>di</strong>cazione dell'istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to mutuante nella sola ipotesi in cui<br />
l'offerente, qualora dovesse risultare aggiu<strong>di</strong>catario, intendesse provvedere<br />
al saldo prezzo facendo ricorso ad un contratto <strong>di</strong> finanziamento bancario<br />
con concessione <strong>di</strong> ipoteca <strong>di</strong> primo grado sull'immobile.<br />
All'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del<br />
105
documento <strong>di</strong> identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non<br />
trasferibile intestato al <strong>Tribunale</strong> per un importo pari al 10 per cento del<br />
prezzo offerto, a titolo <strong>di</strong> cauzione.<br />
Sulla busta va in<strong>di</strong>cato esclusivamente il nome <strong>di</strong> chi deposita materialmente<br />
l'offerta (che può anche essere persona <strong>di</strong>versa dall'offerente), il nome del<br />
giu<strong>di</strong>ce titolare della procedura e la data della ven<strong>di</strong>ta; nessun altro dato<br />
identificativo può essere inserito sulla busta e quin<strong>di</strong> né il nome delle parti, né il<br />
numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della<br />
ven<strong>di</strong>ta o altro.<br />
L'in<strong>di</strong>cazione della data della ven<strong>di</strong>ta e del nome del giu<strong>di</strong>ce sono, invece, dati<br />
essenziali per collegare la busta recante l'offerta ai beni messi in ven<strong>di</strong>ta da<br />
ciascun giu<strong>di</strong>ce dell'esecuzione in una determinata u<strong>di</strong>enza ed è funzionale a<br />
consentire al giu<strong>di</strong>ce medesimo <strong>di</strong> procedere all'apertura <strong>di</strong> tutte le buste relative<br />
a ciascuno dei beni per i quali è stata fissata la deliberazione sulle offerte in una<br />
stessa data.<br />
L'art. 571 secondo comma cod. proc. civ. stabilisce le ipotesi tassative in<br />
presenza delle quali l’offerta è inefficace.<br />
L’offerta è inefficace se:<br />
- è pervenuta oltre il termine stabilito nell'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta;<br />
- è inferiore al prezzo minimo stabilito nella or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta;<br />
- non è accompagnata dal versamento della cauzione (pari al decimo del<br />
prezzo offerto) ovvero è corredata da un versamento insufficiente.<br />
Ai sensi dell'art. 571 terzo comma cod. proc. civ. l'offerta relativa alla ven<strong>di</strong>ta<br />
senza incanto è altresì irrevocabile salvo che:<br />
- il giu<strong>di</strong>ce abbia or<strong>di</strong>nato l'incanto<br />
- siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia<br />
stata accolta.<br />
c) la deliberazione sulle offerte, la gara e l'aggiu<strong>di</strong>cazione<br />
Nell'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta il giu<strong>di</strong>ce fissa la data dell'u<strong>di</strong>enza nella quale,<br />
sentite le parti, procederà alla apertura delle buste ed alla deliberazione sulle<br />
106
offerte.<br />
A tale u<strong>di</strong>enza, una volta aperte le buste, può verificarsi che l’offerta sia unica o<br />
che le offerte siano plurime.<br />
Se l'offerta è unica può verificarsi:<br />
- che il prezzo offerto sia superiore <strong>di</strong> un quinto al valore dell'immobile<br />
determinato ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ. In questa ipotesi l'esito è<br />
obbligato e la offerta deve essere accolta senza possibilità <strong>di</strong> valutazioni;<br />
- che il prezzo offerto sia inferiore al valore <strong>di</strong> stima aumentato <strong>di</strong> un quinto.<br />
In questa seconda ipotesi la aggiu<strong>di</strong>cazione non costituisce un esito<br />
necessario. Ai sensi dell'art. 572 cod. proc. civ., non può procedersi alla<br />
aggiu<strong>di</strong>cazione se il cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong>ssente ovvero quando il cre<strong>di</strong>tore pro-<br />
cedente non si oppone ma il giu<strong>di</strong>ce valuta che si può procedere ad una mi-<br />
gliore ven<strong>di</strong>ta a mezzo dell'incanto.<br />
Se le offerte sono plurime il giu<strong>di</strong>ce dell'esecuzione invita gli offerenti ad una<br />
gara sull'offerta più alta.<br />
Se all’adunanza fissata per la gara nessuno degli offerenti compare o nessuno dei<br />
comparsi <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> avere interesse all’acquisto, spetterà al giu<strong>di</strong>ce decidere se<br />
aggiu<strong>di</strong>care o non il bene a colui che ha presentato l’offerta più alta.<br />
LA VENDITA CON INCANTO<br />
a) La pubblicità è la stessa <strong>di</strong> quella stabilita dalla legge per la ven<strong>di</strong>ta<br />
senza incanto;<br />
b) L’offerta <strong>di</strong> acquisto può essere presentata da chiunque, tranne il<br />
debitore (fallito). L’offerente può presentarla:<br />
- personalmente<br />
- a mezzo <strong>di</strong> mandatario munito <strong>di</strong> procura speciale;<br />
- a mezzo <strong>di</strong> avvocato, per procura da nominare.<br />
Ogni offerente, per poter essere ammesso all'incanto, dovrà depositare presso la<br />
cancelleria la domanda <strong>di</strong> partecipazione corredata <strong>di</strong> un assegno non trasferibile<br />
107
<strong>di</strong> importo pari alla misura della cauzione stabilita dal giu<strong>di</strong>ce con l'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta.<br />
L'art. 576 quinto comma cod. proc. civ. prescrive che la cauzione non possa<br />
essere imposta per importo inferiore al decimo del prezzo base d'asta.<br />
A <strong>di</strong>fferenza che per il passato non è più previsto l'obbligo <strong>di</strong> effettuare un<br />
deposito pari all'ammontare complessivo delle spese <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />
Quanto alla cauzione prestata per la partecipazione all'incanto occorre<br />
evidenziare che il legislatore ha introdotto alcune novità.<br />
È stato espressamente previsto che la cauzione venga imme<strong>di</strong>atamente restituita<br />
all'offerente che non sia risultato aggiu<strong>di</strong>catario del bene onde incentivare la<br />
partecipazione alle aste evitando ai potenziali acquirenti inutili <strong>di</strong>sagi.<br />
L'art. 580 secondo comma cod. proc. civ. prevede, tuttavia, come mezzo per<br />
scoraggiare offerte "esplorative" da parte <strong>di</strong> soggetti che, accortisi <strong>di</strong> essere gli<br />
unici offerenti rinunciano a partecipare all'incanto, che la cauzione dovrà essere<br />
restituita in misura ridotta, e cioè limitatamente ai nove decimi dell'intero, nei<br />
casi in cui l'offerente abbia omesso <strong>di</strong> partecipare all’incanto senza giustificato<br />
motivo.<br />
Il decimo non restituito costituirà parte dell'attivo della procedura.<br />
La ven<strong>di</strong>ta senza incanto o con incanto in sede fallimentare<br />
Ho già detto che ritengo possibile applicare anche in sede fallimentare, ma con<br />
gli opportuni adattamenti imposti dalla nuova legge e sempre nel limite della<br />
compatibilità con questa, le <strong>di</strong>sposizioni del novellato processo <strong>di</strong> esecuzione<br />
relativamente alla ven<strong>di</strong>ta senza incanto o con incanto.<br />
Le mo<strong>di</strong>ficazioni e gli adattamenti opportuni riguardano:<br />
1) il soggetto che procede alla ven<strong>di</strong>ta che, nella nuova <strong>di</strong>sciplina<br />
fallimentare, è il curatore e non più il giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />
108
Sarà quin<strong>di</strong> il curatore a comunicare al “mercato” la sua volontà <strong>di</strong><br />
mettere in ven<strong>di</strong>ta il/i bene/i del fallito a “determinate con<strong>di</strong>zioni”,<br />
dettagliatamente in<strong>di</strong>cate nel relativo “Bando”;<br />
2) il trasferimento della proprietà del bene in capo al maggior offerente<br />
che avviene solo a stipulazione del relativo contratto con il curatore<br />
dopo l’anticipato versamento del prezzo; e non più in forza <strong>di</strong> decreto<br />
del giu<strong>di</strong>ce delegato;<br />
3) la sospensione della ven<strong>di</strong>ta da parte del curatore se dopo la gara e<br />
prima <strong>di</strong> riferire l’esito al giu<strong>di</strong>ce delegato ed al comitato dei cre<strong>di</strong>tori,<br />
egli riceva un’offerta irrevocabile <strong>di</strong> acquisto che superi il prezzo<br />
spuntato in gara, <strong>di</strong> almeno il <strong>di</strong>eci percento (quin<strong>di</strong>, nella nuova<br />
<strong>di</strong>sciplina della liquidazione in sede fallimentare, non opera l’istituto<br />
del c.d. “aumento del quinto”, operante, invece nel processo <strong>di</strong><br />
esecuzione).<br />
In questo caso il curatore deve in<strong>di</strong>re una nuova gara alla quale hanno<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> partecipare il nuovo offerente, il precedente aggiu<strong>di</strong>catario<br />
“provvisorio” e gli altri precedenti concorrenti;<br />
4) l’inter<strong>di</strong>zione del perfezionamento della ven<strong>di</strong>ta, da parte del giu<strong>di</strong>ce<br />
delegato:<br />
a) se ne è fatta richiesta dal fallito, dal comitato dei cre<strong>di</strong>tori e da<br />
altri interessati, entro <strong>di</strong>eci giorni dal deposito in cancelleria, da<br />
parte del curatore, dell’informativa sull’esito della gara;<br />
b) se il prezzo <strong>di</strong> “aggiu<strong>di</strong>cazione” è notevolmente inferiore a quello<br />
giusto, tenuto conto delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mercato<br />
E’ quin<strong>di</strong>, quanto meno opportuno, per evitare equivoci e controversie future, che<br />
il curatore, nel “Bando <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta” faccia espressa menzione <strong>di</strong> quanto sopra<br />
in<strong>di</strong>cato sub 2), 3) e 4) e che, quin<strong>di</strong>, il maggior offerente (c.d. aggiu<strong>di</strong>catario<br />
provvisorio) non ha alcun <strong>di</strong>ritto alla stipulazione del contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta con il<br />
curatore, prima del decorso del termine che la legge assegna al giu<strong>di</strong>ce delegato<br />
per emettere il decreto <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>zione del perfezionamento della ven<strong>di</strong>ta.<br />
109
Il relativo “Bando <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta” sarà dunque redatto dal curatore e consisterà nella<br />
comunicazione al “mercato”, con i più opportuni e <strong>di</strong>ffusi strumenti <strong>di</strong> pubblicità,<br />
della “messa in ven<strong>di</strong>ta” del/ o dei bene/i fallimentare/i, secondo un determinato<br />
proce<strong>di</strong>mento ed a ben precise ed articolate con<strong>di</strong>zioni.<br />
L’ “incipit” del bando sarà dunque il seguente:<br />
“Il dr./avv./rag. ………………………, con stu<strong>di</strong>o in ……………………. tel.<br />
…………………… fax……………… e-mail ……………….., nella sua qualità <strong>di</strong><br />
curatore del fall. …………………….<br />
comunica<br />
<strong>di</strong> porre in<br />
in unico lotto<br />
in più lotti<br />
il/i seguenti/i bene/i immobili.<br />
La ven<strong>di</strong>ta verrà alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
PREMESSA<br />
ven<strong>di</strong>ta senza incanto/con incanto<br />
1) La ven<strong>di</strong>ta è <strong>di</strong>sposta con riferimento allo stato <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto in cui si<br />
trova/no il/i bene/i suin<strong>di</strong>cato/i (anche in relazione al T.U. <strong>di</strong> cui al Decr.<br />
Pres. Repubblica 6 giugno 2001 n. 380) con tutte le eventuali pertinenze,<br />
accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La ven<strong>di</strong>ta è a corpo<br />
e non a misura; eventuali <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> misura non potranno dar luogo ad<br />
alcun risarcimento indennità o riduzione del prezzo. Si precisa:<br />
- che la presente ven<strong>di</strong>ta si deve considerare come forzata e quin<strong>di</strong> non<br />
soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza <strong>di</strong><br />
qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente,<br />
l'esistenza <strong>di</strong> eventuali vizi, mancanza <strong>di</strong> qualità o <strong>di</strong>fformità della cosa<br />
venduta, oneri <strong>di</strong> qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli<br />
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità <strong>di</strong> adeguamento <strong>di</strong><br />
impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e<br />
110
dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non<br />
considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non<br />
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del<br />
prezzo, essendosi <strong>di</strong> ciò tenuto conto nella valutazione dei beni che per gli<br />
immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico e<strong>di</strong>lizia,<br />
l'aggiu<strong>di</strong>catario, potrà ricorrere, ove consentito, alla <strong>di</strong>sciplina dell'art. 40<br />
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e mo<strong>di</strong>ficato dall'art.<br />
46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda <strong>di</strong><br />
concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del<br />
decreto <strong>di</strong> trasferimento;<br />
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da<br />
trascrizioni <strong>di</strong> pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e<br />
spese della procedura;<br />
2) l’immobile posto in ven<strong>di</strong>ta è libero da persone e cose (oppure: è occupato<br />
a titolo <strong>di</strong> locazione, uso, precario ecc.. da ………..)<br />
3) l'immobile è gravato dalle seguenti ipoteche e dai seguenti pesi, oneri e<br />
servitù……………………………………………………………………...<br />
(analiticamente descritte nella citata relazione <strong>di</strong> stima del perito, che,<br />
unitamente al certificato notarile su in<strong>di</strong>cato, può essere consultata dagli<br />
offerenti anche presso la cancelleria o previo appuntamento presso il<br />
curatore del fallimento);<br />
comunica<br />
4) che la ven<strong>di</strong>ta avverrà nello stu<strong>di</strong>o del sottoscritto curatore il giorno<br />
…………… alle ore ………..<br />
5) che le offerte <strong>di</strong> acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa<br />
presso lo Stu<strong>di</strong>o del Curatore ……………., entro le ore….. del secondo<br />
giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la ven<strong>di</strong>ta. Sulla<br />
busta dovrà esser in<strong>di</strong>cato esclusivamente il nome <strong>di</strong> chi deposita<br />
materialmente l'offerta (che può anche essere persona <strong>di</strong>versa<br />
dall'offerente), il nome del giu<strong>di</strong>ce titolare della procedura e la data della<br />
111
ven<strong>di</strong>ta; nessuna altra in<strong>di</strong>cazione né il nome delle parti né il numero della<br />
procedura né il bene cui è stata fatta l'offerta né l'ora, della ven<strong>di</strong>ta o altro<br />
deve essere apposta sulla busta<br />
6) l'offerta dovrà contenere:<br />
a) il cognome, il nome, il luogo, la data <strong>di</strong> nascita, il co<strong>di</strong>ce fiscale, il<br />
domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui<br />
andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile<br />
a soggetto <strong>di</strong>verso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente<br />
è coniugato in regime <strong>di</strong> comunione legale dei beni, dovranno<br />
essere in<strong>di</strong>cati anche i corrispondenti dati del coniuge; se<br />
l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai<br />
genitori previa autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce tutelare;<br />
b) dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;<br />
c) l'in<strong>di</strong>cazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al<br />
prezzo minimo in<strong>di</strong>cato nell’avviso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, a pena <strong>di</strong><br />
inefficacia;<br />
d) l’espressa <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> aver preso visione della relazione <strong>di</strong><br />
stima;<br />
7) qualora siano posti in ven<strong>di</strong>ta nella medesima procedura ed alla stessa<br />
data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare<br />
una unica offerta valida per più lotti <strong>di</strong>chiarando però <strong>di</strong> volerne acqui-<br />
stare uno solo; in tal caso l'aggiu<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> uno dei lotti non rende ob-<br />
bligatorio l'acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi<br />
<strong>di</strong>fferenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;<br />
8) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del<br />
documento <strong>di</strong> identità dell'offerente, nonché copia della documentazione<br />
attestante l’avvenuto bonifico sul conto corrente della Procedura della<br />
somma stabilita a titolo <strong>di</strong> cauzione e spese presunte, fissata dal bando <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta.<br />
Se la ven<strong>di</strong>ta è soggetta ad IVA, la cauzione sarà pari al 10% del prezzo<br />
112
offerto e le spese presunte saranno <strong>di</strong> Euro 387,34.<br />
Se, invece, la ven<strong>di</strong>ta è soggetta ad imposta <strong>di</strong> registro, la cauzione sarà<br />
pari al 10% del prezzo offerto, cui si aggiungerà un ulteriore 5% per<br />
imposte e spese presunte (con obbligo <strong>di</strong> integrazione, a semplice<br />
richiesta del curatore, fino alla concorrenza del dovuto, nel caso <strong>di</strong><br />
“aggiu<strong>di</strong>cazione definitiva”).<br />
Se l’offerta riguarda più lotti, l’offerente potrà versare una sola cauzione<br />
pari al 15% dell’offerta fatta per il lotto al maggior prezzo ed un ulteriore<br />
10% a titolo <strong>di</strong> imposte e spese presunte.<br />
La cauzione ed il deposito delle spese saranno restituiti agli offerenti non<br />
aggiu<strong>di</strong>catari alla chiusura del verbale della ven<strong>di</strong>ta svoltasi avanti al<br />
curatore.<br />
Entro il termine <strong>di</strong> giorni trenta dall'aggiu<strong>di</strong>cazione, l'aggiu<strong>di</strong>catario<br />
dovrà provvedere al saldo prezzo, dedotta la cauzione come sopra già<br />
versata, me<strong>di</strong>ante assegno circolare da consegnare al curatore<br />
(oppure:….. effettuando il relativo versamento sul predetto c/c, e<br />
consegnando al curatore la relativa attestazione bancaria). In caso <strong>di</strong><br />
inadempienza, verrà <strong>di</strong>chiarata la decadenza dell'aggiu<strong>di</strong>catario, con<br />
conseguente confisca della cauzione, che verrà così definitivamente<br />
incamerata all'attivo fallimentare.<br />
Se l'immobile è stato aggiu<strong>di</strong>cato a un cre<strong>di</strong>tore ipotecario o<br />
l'aggiu<strong>di</strong>catario si è assunto il debito garantito da ipoteca, il curatore può<br />
limitare il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la<br />
sod<strong>di</strong>sfazione degli altri cre<strong>di</strong>tori che potranno risultare capienti.<br />
9) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia <strong>di</strong> mutuo<br />
concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21<br />
gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10<br />
settembre 1993 n. 385, l'aggiu<strong>di</strong>catario dovrà versare <strong>di</strong>rettamente<br />
all’Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, nel<br />
termine in<strong>di</strong>cato nell'offerta, la parte del prezzo corrispondente al cre<strong>di</strong>to<br />
113
dell’Istituto per capitale, interessi, accessori e spese <strong>di</strong> procedura, nonché<br />
depositare l'eventuale residuo con le modalità già in<strong>di</strong>cate; entro i 10<br />
giorni successivi al pagamento, l'aggiu<strong>di</strong>catario dovrà consegnare al<br />
curatore l'originale della quietanza rilasciata dall’Istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to;<br />
Qualora l'aggiu<strong>di</strong>catario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare<br />
ricorso ad un contratto bancario <strong>di</strong> finanziamento con concessione <strong>di</strong> ipoteca<br />
<strong>di</strong> primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà in<strong>di</strong>care nella propria<br />
domanda <strong>di</strong> partecipazione l'istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to mutuante; entro il termine<br />
fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate<br />
<strong>di</strong>rettamente dall'istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to mutuante me<strong>di</strong>ante consegna al curatore<br />
<strong>di</strong> un assegno circolare non trasferibile intestato a <strong>Tribunale</strong> or<strong>di</strong>nario<br />
<strong>di</strong>…………… - Procedura N……….Conformemente a quanto previsto dall’art.<br />
85 ultimo comma cod. proc. civ. nel contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta sarà inserita la<br />
seguente <strong>di</strong>zione "rilevato che il pagamento <strong>di</strong> parte del prezzo relativo al<br />
trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto me<strong>di</strong>ante<br />
erogazione della somma <strong>di</strong> € …………da parte <strong>di</strong>……a fronte del contratto <strong>di</strong><br />
mutuo a rogito……….del……….rep…………. e che le parti mutuante e<br />
mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione <strong>di</strong> ipoteca <strong>di</strong> primo<br />
grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che,<br />
conformemente a quanto <strong>di</strong>sposto dall'art. 585 cod. proc. civ., è fatto <strong>di</strong>vieto<br />
al Direttore dell'Ufficio del Territorio <strong>di</strong> trascrivere il presente decreto se non<br />
unitamente all'iscrizione dell'ipoteca <strong>di</strong> cui all'allegata nota". In caso <strong>di</strong><br />
revoca dell'aggiu<strong>di</strong>cazione le somme erogate saranno restituite <strong>di</strong>rettamente<br />
all'istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to mutuante senza aggravio <strong>di</strong> spese per la procedura;<br />
11)Avvenuto il pagamento del prezzo, l'atto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta verrà stipulato nelle<br />
or<strong>di</strong>narie forme privatistiche (in caso <strong>di</strong> immobile aggiungere: per mezzo<br />
<strong>di</strong> notaio scelto dall'aggiu<strong>di</strong>catario). Si avverte che sino a tale momento il<br />
sottoscritto curatore potrà sospendere la ven<strong>di</strong>ta ove pervenga offerta<br />
irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al <strong>di</strong>eci<br />
per cento del prezzo <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione e il Giu<strong>di</strong>ce Delegato potrà<br />
114
sospendere le operazioni <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta qualora ricorrano gravi e giustificati<br />
motivi, e impe<strong>di</strong>re il perfezionamento della ven<strong>di</strong>ta stessa quando il<br />
prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto<br />
delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mercato.<br />
12)Le spese relative al trasferimento della proprietà sono a carico<br />
dell'acquirente.<br />
13)La cancellazione delle formalità pregiu<strong>di</strong>zievoli eventualmente gravanti<br />
comunica<br />
sul bene avverrà a cura e spese del curatore<br />
che la “procedura competitiva” scelta per la presente ven<strong>di</strong>ta consiste nella<br />
pubblicità da effettuare (una o più volte), nei giorni (non festivi- festivi) sulle<br />
apposite pagine regionali (o anche nazionali) sui quoti<strong>di</strong>ani “Il Corriere della<br />
Sera” e “La Repubblica” (secondo la convenzione <strong>di</strong>strettuale), inoltre sui<br />
quoti<strong>di</strong>ani ……………,…………….., nonché sui siti web www.asteimmobili.it,<br />
www.fallimentitribunalemilano.net, www.portaleaste.com,<br />
www.tribunali<strong>di</strong>strettomilano.net, www.assoe<strong>di</strong>lizia.mi.it,<br />
www.borsaimmobiliare.net, incombenti tutti da compiersi almeno<br />
quarantacinque giorni prima dalla data fissata per l’incanto (art. 490 c.p.c.)<br />
comunica<br />
che gli interessati all’acquisto possono ottenere mutui ipotecari per un importo<br />
massimo ed alle con<strong>di</strong>zioni fissate dalle Banche in<strong>di</strong>cate nell’elenco allegato (all.<br />
n…)<br />
<strong>Milano</strong>, ……………<br />
Il Curatore<br />
115
Il preliminare <strong>di</strong> mutuo ipotecario<br />
Nel tempo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e la data<br />
fissata per il deposito delle offerte il partecipante interessato contatterà la banca<br />
prescelta che provvederà all'istruttoria della pratica <strong>di</strong> mutuo, il cui esito dovrà<br />
essere comunicato al richiedente almeno quin<strong>di</strong>ci giorni prima della sopra<br />
in<strong>di</strong>cata data, con in<strong>di</strong>cazione dell'importo massimo mutuabile.<br />
L'impegno alla successiva stipulazione del mutuo alle con<strong>di</strong>zioni concordate<br />
dovrà essere formalizzato me<strong>di</strong>ante redazione <strong>di</strong> un preliminare <strong>di</strong> mutuo<br />
ipotecario, sottoposto alla con<strong>di</strong>zione dell'aggiu<strong>di</strong>cazione e del successivo<br />
trasferimento del bene all'aggiu<strong>di</strong>catario - mutuatario; da tale contratto<br />
preliminare la banca potrà sciogliersi sia per giusta causa sopravvenuta, secondo<br />
il <strong>di</strong>sposto dell'art. 1822 c.c. (oggettiva mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni patrimoniali e<br />
red<strong>di</strong>tuali del mutuatario), sia nell'ipotesi in cui sull'immobile risultino vizi ai<br />
sensi dell'art. 1490 c.c., ovvero gravami non cancellabili con la trascrizione del<br />
decreto <strong>di</strong> trasferimento, ancorchè segnalati nella C.T.U. della procedura.<br />
La stipula <strong>di</strong> tale contratto preliminare potrà avvenire con scrittura privata<br />
sottoscritta dal cliente e dal funzionario <strong>di</strong> banca ovvero tramite scambio <strong>di</strong><br />
lettere tra il cliente e la banca secondo le modalità in<strong>di</strong>cate da ciascuna banca<br />
convenzionata.<br />
Se il promissario mutuatario non risulterà aggiu<strong>di</strong>catario del bene, il preliminare<br />
<strong>di</strong> mutuo si risolverà automaticamente, senza alcun addebito ulteriore al<br />
mutuatario rispetto alle spese <strong>di</strong> istruttoria. Se invece, il promissario mutuatario si<br />
aggiu<strong>di</strong>cherà il bene, effettuerà il pagamento del prezzo entro sessanta giorni<br />
dalla data dell'aggiu<strong>di</strong>cazione. La Banca dovrà quin<strong>di</strong> erogare il mutuo entro<br />
detto termine.<br />
L'erogazione del mutuo presuppone naturalmente la stipulazione in forma<br />
pubblica del contratto <strong>di</strong> mutuo con concessione della garanzia ipotecaria <strong>di</strong><br />
primo grado.<br />
116
Pagamento del prezzo a mezzo <strong>di</strong> mutuo bancario<br />
Se questa modalità <strong>di</strong> pagamento è prevista nel “Bando <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta”,<br />
l’aggiu<strong>di</strong>catario provvisorio che nella sua offerta abbia <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> volerla<br />
utilizzare, deve conferire imme<strong>di</strong>atamente, al notaio <strong>di</strong> sua fiducia, l’incarico per<br />
la stipula del contratto <strong>di</strong> mutuo, consegnandogli copia del verbale <strong>di</strong><br />
aggiu<strong>di</strong>cazione provvisoria preventivamente ottenuta dal curatore.<br />
Il notaio incaricato provvederà con tutta tempestività:<br />
• ad effettuare le ispezioni ipotecarie e catastali necessarie per la<br />
stipula del mutuo, re<strong>di</strong>gendo la relazione preliminare notarile<br />
per la Banca;<br />
• ad acquisire dall’aggiu<strong>di</strong>catario tutte le notizie necessarie per il<br />
mutuo.<br />
Il giorno fissato per la stipula del contratto <strong>di</strong> mutuo la Banca ed il cliente<br />
aggiu<strong>di</strong>catario (mutuatario) sottoscriveranno il predetto contratto contenente l'atto<br />
<strong>di</strong> assenso all'iscrizione ipotecaria <strong>di</strong> primo grado (ai sensi dell'art. 2822 cod.<br />
civ.) e la delega (ex art. 1269 cod. civ.) del mutuatario alla banca per il<br />
versamento mutuato <strong>di</strong>rettamente alla procedura. Contestualmente la Banca<br />
consegnerà l'assegno circolare intestato alla procedura al notaio rogante, il quale -<br />
unitamente alle eventuali somme dovute dall'aggiu<strong>di</strong>catario a copertura del saldo<br />
prezzo e/o <strong>di</strong> ogni altro onere – lo terrà in deposito fiduciario fino alla<br />
stipulazione del contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta tra il curatore e l’aggiu<strong>di</strong>catario.<br />
Una volta stipulato il contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ed ottenuto il pagamento del<br />
prezzo, il curatore:<br />
1) procederà con sollecitu<strong>di</strong>ne al pagamento delle imposte dovute (con<br />
modello F23);<br />
2) consegnerà al notaio:<br />
a) copia autentica del decreto con il quale il GD or<strong>di</strong>na la<br />
cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiu<strong>di</strong>zievoli;<br />
117
) la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle<br />
imposte dovute.<br />
Il notaio, a sua volta, nell’interesse del curatore, del mutuatario<br />
aggiu<strong>di</strong>catario, curerà anche le annotazioni <strong>di</strong> cancellazione delle formalità<br />
pregiu<strong>di</strong>zievoli gravanti sull’immobile, in esecuzione del provve<strong>di</strong>mento<br />
del giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />
Il relativo onere sarà a carico della procedura e sarà liquidato in conformità<br />
a quanto concordato per le esecuzioni immobiliari, tra la Sez. III Civile ed<br />
il Consiglio Notarile <strong>di</strong> <strong>Milano</strong><br />
TARIFFA APPROVATA DAL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO IL<br />
16 LUGLIO 2002<br />
ESECUZIONI: DIRITTI PER CANCELLAZIONE<br />
ART. Onorari e Compensi Valore<br />
19 Diritto <strong>di</strong> redazioni <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong><br />
reg.ne e altri moduli<br />
19 Diritto <strong>di</strong> redazione delle note <strong>di</strong><br />
trascrizione<br />
25 Diritto <strong>di</strong> Scritturato €<br />
27 Diritti <strong>di</strong> Presentazione €<br />
27<br />
co. 2<br />
Diritto <strong>di</strong> liquidazione dell’imposta €<br />
28 Indennità <strong>di</strong> Accesso €<br />
Unitario<br />
€<br />
22,00<br />
€<br />
22,00<br />
2,00<br />
14,00<br />
18,00<br />
23,00<br />
Numero<br />
copie<br />
o unità<br />
1 22<br />
1 22<br />
4 8<br />
1 14<br />
1 18<br />
6 138<br />
TOTALE<br />
118
Totale Generale €<br />
SPESE VIVE<br />
VISURA €<br />
IVA SU € 222,00 €<br />
COMMENTO:<br />
222,00<br />
6,82<br />
44,40<br />
Gli articoli citati e trascritti nella prima colonna si riferiscono al<br />
Decreto Ministero della Giustizia del 27 novembre 2001 (G.U. del<br />
17/12/2001 n. 292) e sono da collegarsi al richiamo degli artt. 7 del<br />
decreto 25/5/1999 n. 313 e 591 bis, 2° comma, n. 5 c.p.c. Le prestazioni<br />
parcellare hanno previsto: un accesso alla Agenzia delle Entrate (ex<br />
Conservato-ria) per la presentazione del “<strong>di</strong>schetto” contenente la nota<br />
<strong>di</strong> annotamento e per il ritiro della ricevuta <strong>di</strong> Deposito del <strong>di</strong>schetto;<br />
un accesso come sopra per il ritiro dell’annotamento come liquidato<br />
dall’Agenzia delle Entrate un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> redazione per la compilazione<br />
del modello<br />
F23 in Banca per il pagamento dei <strong>di</strong>ritti e delle imposte<br />
ADEMPIMENTI DI PERTINENZA DELL'AGGIUDICATARIO<br />
Per la stipulazione del contratto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta l'aggiu<strong>di</strong>catario deve portare in<br />
cancelleria (o consegnare al curatore):<br />
• assegno circolare <strong>di</strong> € 129,00 intestato a: Agenzia del Territorio <strong>di</strong> <strong>Milano</strong><br />
Servizi <strong>di</strong> pubblicità immobiliare (per gli immobili siti a <strong>Milano</strong> e zone<br />
limitrofe);<br />
oppure<br />
119
• € 129,00 se trattasi <strong>di</strong> conservatoria <strong>di</strong>versa da <strong>Milano</strong>, ma in tal caso<br />
informandosi presso la cancelleria sull'esatta intestazione;<br />
• copia della fattura, se il trasferimento è soggetto ad iva.<br />
Per agevolazione prima casa:<br />
• 1 certificato <strong>di</strong> residenza;<br />
• 1 domanda in<strong>di</strong>rizzata all'Agenzia delle entrate - Ufficio del registro Atti<br />
giu<strong>di</strong>ziari, <strong>Milano</strong>, con firma autenticata, come da modulo allegato.<br />
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER ACQUISTO PRIMA<br />
CASA<br />
Dichiarazione sostitutiva dell'atto <strong>di</strong> notorietà<br />
(Artt. 38,47 e 48, D.P.R. 445/2000)<br />
Il sottoscritto<br />
Cognome………………………nome……………………………………..,<br />
cod. fisc……………………………… nato a…………….prov…………,<br />
sesso (M o F) …….il ……….., attualmente residente<br />
a……………………..prov……In<strong>di</strong>rizzo………………………,c.a.p….... 1<br />
al fine <strong>di</strong> godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 4, Tariffa I,<br />
allegata al DPR 131/86, relativamente a case <strong>di</strong> abitazione non <strong>di</strong> lusso,<br />
<strong>di</strong>chiara<br />
<strong>di</strong> avere acquistato l'immobile ubicato:<br />
nel comune <strong>di</strong> propria residenza<br />
nel comune dove svolge la propria attività<br />
nel comune dove stabilirà entro <strong>di</strong>ciotto mesi la propria residenza;<br />
- <strong>di</strong> non essere titolare esclusivo o in comune con il coniuge dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong><br />
proprietà, usufrutto, uso o abitazione <strong>di</strong> altra casa <strong>di</strong> abitazione nel territorio del<br />
comune in cui è situato l'immobile acquistato;<br />
- <strong>di</strong> non essere titolare, neppure per quote, anche in regime <strong>di</strong> comunione legale,<br />
120
su tutto il territorio nazionale, dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> proprietà, usufrutto, uso, abitazione e<br />
nuda proprietà su altra casa <strong>di</strong> abitazione acquistata dal sottoscritto o dal coniuge<br />
con le suddette agevolazioni.<br />
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro,<br />
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione mendace,<br />
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al<br />
provve<strong>di</strong>mento emanato sulla base <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione non veritiere.<br />
data firma<br />
Nel caso in cui il <strong>di</strong>chiarante intenda avvalersi <strong>di</strong> un suo incaricato per la<br />
presentazione della <strong>di</strong>chiarazione ovvero inviarla per posta, telefax o altro<br />
strumento telematica deve allegare fotocopia del suo documento <strong>di</strong> identità.<br />
__________________________________________________________<br />
(Riservato all'Ufficio che riceve la <strong>di</strong>chiarazione)<br />
Attesto che il <strong>di</strong>chiarante sig. _________________________________,<br />
riconosciuto con documento n°____________, rilasciato da________in<br />
corso <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà, ha reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa <strong>di</strong>chiarazione.<br />
Luogo e data_____________ (firma del funzionario)_______________<br />
1 n.b.: i nati elo i residenti all'estero devono in<strong>di</strong>care in luogo del Comune <strong>di</strong><br />
nascita elo residenza, lo Stato estero e devono lasciare in bianco la provincia.<br />
Luogo e data____________(firma del funzionario)_________________<br />
121
La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> quota <strong>di</strong> beni in<strong>di</strong>visi<br />
Sotto l’imperio della vecchia legge fallimentare dottrina e giurisprudenza<br />
ritenevano che la ven<strong>di</strong>ta della quota dei beni in<strong>di</strong>visi era <strong>di</strong>sciplinata dagli artt.<br />
599 e 600 cpc.<br />
Si riteneva quin<strong>di</strong> che il giu<strong>di</strong>ce delegato potesse <strong>di</strong>sporre:<br />
a) la ven<strong>di</strong>ta della quota in<strong>di</strong>visa<br />
b) la separazione della quota e poi la sua ven<strong>di</strong>ta<br />
c) la <strong>di</strong>visione e poi la ven<strong>di</strong>ta del bene <strong>di</strong>viso.<br />
La separazione veniva <strong>di</strong>sposta dal giu<strong>di</strong>ce delegato quando era possibile non<br />
solo materialmente ma anche economicamente, e non produceva un notevole<br />
deprezzamento della cosa da separare.<br />
La separazione della quota in natura richiedeva però l’accordo <strong>di</strong> tutti i<br />
comproprietari.<br />
Quid iuris nel caso che mancasse tale accordo?<br />
Una parte della dottrina (rappresentata da CARNELUTTI, SATTA ed AN-<br />
DRIOLI) riteneva che la separazione potesse essere imposta dal giu<strong>di</strong>ce soltanto<br />
nel caso <strong>di</strong> comunione <strong>di</strong> beni fungibili.<br />
Altri Autori (MINOLI, GRASSO, TARZIA), la ritenevano possibile rilevando la<br />
chiara intenzione del legislatore <strong>di</strong> conferire al giu<strong>di</strong>ce la facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporla.<br />
La giurisprudenza (v. Cass., n. 68/44 e n. 85/6549) consentiva al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sporla, malgrado il <strong>di</strong>ssenso <strong>di</strong> uno o più comproprietari, alla con<strong>di</strong>zione<br />
dell'avvenuto accertamento della possibilità e/o convenienza della separazione<br />
della quota in natura.<br />
La nuova legge fallimentare non consente più al giu<strong>di</strong>ce delegato <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre la<br />
separazione della quota in natura o <strong>di</strong> autorizzare il curatore a proporre giu<strong>di</strong>zio<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>visione.<br />
Il relativo potere è oggi attribuito al curatore.<br />
122
Pendenza <strong>di</strong> procedure esecutive e subentro del curatore nel vigore del R.D.<br />
n. 267 del 1942<br />
Il vecchio art. 107 LF <strong>di</strong>sponeva che «se prima della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento è<br />
stata iniziata da un cre<strong>di</strong>tore l'espropriazione <strong>di</strong> uno o più immobili del fallito, il<br />
curatore si sostituisce nella procedura al cre<strong>di</strong>tore istante» (1°comma) e che «se è<br />
in corso il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del prezzo, il proce<strong>di</strong>mento deve essere<br />
integrato con l'intervento del curatore» (2° comma).<br />
Secondo l'opinione maggioritaria in dottrina, la sostituzione del curatore<br />
procedente non avveniva automaticamente. Il curatore godeva infatti <strong>di</strong> ampia<br />
libertà decisionale e poteva sempre chiedere al giu<strong>di</strong>ce delegato <strong>di</strong> non subentrare<br />
nella procedura, ma <strong>di</strong> iniziarne una nuova in sede fallimentare, dopo aver estinto<br />
il proce<strong>di</strong>mento or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce dell'esecuzione. Il subentro del<br />
curatore, e la conseguente prosecuzione della procedura esecutiva, poteva essere<br />
<strong>di</strong>sposto dagli organi della procedura fallimentare solo a con<strong>di</strong>zione che venisse<br />
ritenuto conveniente per il fallimento. In tal caso il ricavato, stante la sostituzione<br />
del curatore ai cre<strong>di</strong>tori, veniva attribuito interamente alla massa fallimentare per<br />
essere successivamente ripartito tra i cre<strong>di</strong>tori ammessi al passivo secondo i<br />
criteri del riparto fallimentare, stabiliti dall'abrogato art. 105 del R.D. n. 267 del<br />
1942. La competenza a decidere sull'eventuale opposizione agli atti esecutivi era<br />
devoluta al giu<strong>di</strong>ce dell'esecuzione.<br />
Se gli organi fallimentari ritenevano più conveniente la ven<strong>di</strong>ta dei beni tramite la<br />
procedura fallimentare, il curatore rinunziava agli atti esecutivi. Con la<br />
conseguente estinzione del processo esecutivo, i beni pignorati venivano attratti<br />
nell'orbita del fallimento.<br />
La rinuncia agli atti esecutivi da parte del curatore veniva inquadrata nell'attività<br />
<strong>di</strong> liquidazione dell'attivo poiché costituiva una scelta sulle modalità con cui<br />
svolgere la ven<strong>di</strong>ta degli immobili, e non poteva, in nessun caso, essere<br />
considerata come una rinuncia alle liti, ai sensi dell'art. 35 della legge<br />
fallimentare e, quin<strong>di</strong>, non necessitava <strong>di</strong> alcuna autorizzazione da parte del<br />
123
tribunale.<br />
Ai sensi del vecchio art. 107, 3° comma, LF, se la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento<br />
sopravveniva allorquando la procedura espropriativa era giunta alla fase <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stribuzione del prezzo, si riteneva che il proce<strong>di</strong>mento dovesse essere integrato<br />
con l'intervento del curatore, secondo le modalità previste dall'art. 499 c.p.c.<br />
Una parte della dottrina riteneva e che il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione tra i<br />
cre<strong>di</strong>tori del ricavato della ven<strong>di</strong>ta dovesse essere rimesso al <strong>Tribunale</strong><br />
fallimentare e svolgersi secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 111 e ss., LF.<br />
Secondo una <strong>di</strong>versa interpretazione, invece, la <strong>di</strong>stribuzione delle somme doveva<br />
avvenire con l'osservanza delle norme del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito (artt. 509, 510 e 596.<br />
c.p.c.), ma <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce delegato che, in questa fase del proce<strong>di</strong>mento,<br />
sostituiva il giu<strong>di</strong>ce dell'esecuzione.<br />
Diversità <strong>di</strong> opinioni si avevano in dottrina anche nel caso in cui<br />
all'espropriazione immobiliare partecipassero cre<strong>di</strong>tori ipotecari o privilegiati che<br />
dovevano essere sod<strong>di</strong>sfatti preventivamente, senza subire il concorso con i<br />
cre<strong>di</strong>tori della massa.<br />
Alcuni sostenevano che la partecipazione del curatore nella fase del riparto non<br />
fosse necessaria, perché il pagamento dei cre<strong>di</strong>tori ipotecari o <strong>di</strong> quelli<br />
privilegiati si effettuava al <strong>di</strong> fuori del fallimento e senza alcun onere a loro<br />
carico.<br />
In realtà, la presenza del curatore era sempre necessaria in virtù della funzione<br />
che tale organo fallimentare svolgeva, <strong>di</strong> portatore degli interessi <strong>di</strong> tutti i<br />
cre<strong>di</strong>tori che non fossero intervenuti nell’espropriazione.<br />
Si riconosceva, pertanto, che la fase <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del ricavato non potesse<br />
essere effettuata senza che il curatore vi partecipasse, appunto per tutelare gli<br />
interessi della massa.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione della somma, dunque, anche in caso <strong>di</strong> immobile ipotecato o<br />
soggetto a privilegio o garanzie reali, doveva essere affidata al giu<strong>di</strong>ce delegato e<br />
doveva avvenire alla presenza del curatore, secondo le modalità previste all'art.<br />
109 LF.<br />
124
Il riparto veniva effettuato a favore dei titolari <strong>di</strong> privilegi o ipoteche, fossero essi<br />
cre<strong>di</strong>tori del fallimento o meno, mentre il residuo veniva dato al curatore.<br />
Un’ipotesi peculiare poteva verificarsi nel caso in cui, ancor prima della<br />
<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, il debitore esecutato avesse venduto l'immobile<br />
sebbene assoggettato a pignoramento. In tal caso l'inefficacia <strong>di</strong> tale ven<strong>di</strong>ta nei<br />
confronti dei cre<strong>di</strong>tori procedenti si estendeva anche al curatore, che si sostituiva<br />
ad essi nella procedura esecutiva, poiché l'alienazione in questione era inefficace<br />
anche nei confronti dei cre<strong>di</strong>tori intervenuti nel processo esecutivo<br />
successivamente alla stessa. Gli effetti dell'art. 2913 del co<strong>di</strong>ce civile operavano,<br />
quin<strong>di</strong>, anche nei confronti della massa dei cre<strong>di</strong>tori rappresentati dal curatore<br />
che avevano il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> considerare i beni alienati come ancora appartenenti al<br />
fallito.<br />
Qualora per qualsiasi ragione (ad esempio accertata opponibilità al fallimento del<br />
titolo d'acquisto del terzo, perché anteriore sia al fallimento del debitore e sia al<br />
pignoramento a iniziativa del cre<strong>di</strong>tore procedente) fosse venuto meno il titolo<br />
che aveva legittimato la sostituzione del curatore, i singoli cre<strong>di</strong>tori riprendevano<br />
legittimazione all'azione esecutiva in<strong>di</strong>viduale e, se questa era stata proseguita dal<br />
curatore, ai sensi dell'art. 107 legge fallimentare, potevano a loro volta<br />
proseguirla dal punto al quale era giunto il curatore.<br />
Erano sottratte alla <strong>di</strong>sciplina citata le esecuzioni sui beni immobili effettuate in<br />
virtù della legge sul cre<strong>di</strong>to fon<strong>di</strong>ario, le quali costituissero un’eccezione a quanto<br />
stabilito dagli artt. 51 e 107 della legge fallimentare dal momento che<br />
consentivano all'istituto bancario procedente <strong>di</strong> continuare nella esecuzione anche<br />
in costanza <strong>di</strong> fallimento. Legittimato passivo in detta procedura nonché<br />
legittimato a produrre opposizione ex artt. 616 e 617 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura<br />
civile era il debitore e non già il curatore.<br />
Analogo <strong>di</strong>scorso si faceva in or<strong>di</strong>ne alla esecuzione esattoriale immobiliare.<br />
125
Pendenza <strong>di</strong> procedure esecutive e subentro del curatore nel novellato art.<br />
107 della riforma<br />
L'art. 107 della nuova legge fallimentare, <strong>di</strong>spone che:<br />
«Se alla data <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento sono pendenti procedure esecutive, il<br />
curatore può subentrarvi; in tal caso trovano applicazione le <strong>di</strong>sposizioni del<br />
co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giu<strong>di</strong>ce<br />
dell'esecuzione <strong>di</strong>chiara l'improce<strong>di</strong>bilità dell'esecuzione, salvi i casi <strong>di</strong> deroga <strong>di</strong><br />
cui all'art. 51». Tale ultima norma sul punto rinvia alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge che<br />
ammettono la possibilità <strong>di</strong> iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni<br />
compresi nel fallimento dal giorno della sua apertura.<br />
La nuova <strong>di</strong>sposizione recepisce l'interpretazione e l'applicazione precedenti alla<br />
riforma, con qualche significativa <strong>di</strong>fferenza:<br />
- il curatore non è obbligato, ma facoltizzato a subentrare al<br />
cre<strong>di</strong>tore procedente nella procedura esecutiva pendente; se<br />
subentra il legale del fallimento depositerà in cancelleria un atto <strong>di</strong><br />
intervento con il quale il curatore subentrerà al cre<strong>di</strong>tore<br />
precedente; in questo caso la procedura continuerà secondo le<br />
norme del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile.<br />
- se egli decide <strong>di</strong> non subentrare, deve chiedere al giu<strong>di</strong>ce<br />
dell'esecuzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare l'improce<strong>di</strong>bilità della procedura; in<br />
questo caso il curatore, a mezzo <strong>di</strong> un legale, formulerà istanza<br />
<strong>di</strong>retta alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> improce<strong>di</strong>bilità dell’esecuzione. La<br />
scelta del curatore sarà inserita nel programma <strong>di</strong> liquidazione.<br />
- non è più previsto che il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del prezzo<br />
ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta dell'immobile nella procedura esecutiva<br />
or<strong>di</strong>naria venga integrato con l'intervento del curatore.<br />
- il subentro del curatore può avvenire anche qualora la procedura<br />
esecutiva sia giunta nella fase <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del prezzo.<br />
126
Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione della somma ricavata<br />
Il primo comma, dell’art. 109 L.F. stabilisce: il giu<strong>di</strong>ce delegato provvede alla<br />
<strong>di</strong>stribuzione della somma ricavata dalla ven<strong>di</strong>ta secondo le <strong>di</strong>sposizioni del capo<br />
seguente.<br />
Dispone il secondo comma dell'art. 109: «Il tribunale stabilisce con decreto la<br />
somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da<br />
liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle<br />
spese <strong>di</strong> procedura e <strong>di</strong> amministrazione ».<br />
Dall'inciso «se del caso», FERRARA fa <strong>di</strong>scendere la conseguenza che al<br />
curatore non verrà corrisposto alcun acconto sul compenso se egli non si sarà<br />
occupato dell'amministrazione degli immobili; inoltre, in caso contrario, gli verrà<br />
corrisposto solo un acconto nella misura in cui la sua opera sia stata impiegata<br />
nella detta amministrazione.<br />
Nello stesso or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> idee è DEL VECCHIO secondo il quale il giu<strong>di</strong>ce delegato<br />
può esercitare la facoltà <strong>di</strong>screzionale <strong>di</strong> cui all'art. 109 LF. ove ricorrano le<br />
seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) che si tratti <strong>di</strong> somme ricavate dalla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni immobili;<br />
b) che gli immobili siano gravati da ipoteche o privilegio speciale;<br />
c) che il curatore abbia svolto, in or<strong>di</strong>ne a detti beni, opera <strong>di</strong><br />
amministrazione, che si ha quando egli provvede alla custo<strong>di</strong>a ed alla<br />
manutenzione degli stessi, alla riscossione dei frutti, al pagamento dei<br />
tributi scaduti durante il fallimento ed alle eventuali azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa della<br />
proprietà ecc.<br />
Nell'ipotesi in cui il curatore abbia svolto attività <strong>di</strong> amministrazione si <strong>di</strong>scute in<br />
che misura gli vada liquidato l'acconto ex art. 109 secondo comma L.F. Ritiene<br />
DEL VECCHIO che, nel silenzio della legge, la misura debba essere affidata<br />
all'equo apprezzamento del giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />
Insieme all'acconto, che va poi detratto dal compenso finale, sono sempre<br />
prelevate sul prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta le spese <strong>di</strong> procedura e <strong>di</strong> amministrazione, ossia<br />
127
quelle che si riferiscono all'immobile venduto.<br />
Precisa DEL VECCHIO che soltanto esse prevalgono sui cre<strong>di</strong>ti ipotecari o con<br />
privilegio speciale, mentre rispetto a questi ultimi debbono cedere il passo tutte le<br />
altre spese del fallimento e tutti gli altri cre<strong>di</strong>ti verso la massa, non esclusi i debiti<br />
contratti per l'esercizio provvisorio dell'impresa, non potendo tali spese, cre<strong>di</strong>ti e<br />
debiti, considerarsi come contratti per l'amministrazione dell'esproprio del bene.<br />
Nello stesso senso è la prevalente dottrina e la consolidata giurisprudenza del<br />
Supremo Collegio secondo la quale « nella procedura fallimentare, nel caso in cui<br />
vi siano cre<strong>di</strong>tori ipotecari o muniti <strong>di</strong> privilegio speciale, la somma ricavata dalle<br />
ven<strong>di</strong>te dei beni immobili deve essere <strong>di</strong>stribuita tra detti cre<strong>di</strong>tori, separatamente<br />
dalle altre attività. Sul prezzo ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta deve prelevarsi soltanto<br />
l'importo delle spese sostenute per l'amministrazione e l'esproprio <strong>di</strong> detti beni,<br />
nonché il compenso eventualmente attribuito dal giu<strong>di</strong>ce delegato al curatore, per<br />
l'opera da costui effettivamente svolta per l'amministrazione e l'esproprio dei beni<br />
stessi. Il cre<strong>di</strong>tore privilegiato, tuttavia, concorre egli pure nelle spese dell'intera<br />
procedura fallimentare, in proporzione dell'utilità conseguita, qualora, non<br />
essendo riuscito a sod<strong>di</strong>sfarsi per intero sul ricavato degli immobili venduti,<br />
concorra con i cre<strong>di</strong>tori chirografari, per il residuo ancora dovutogli, nelle<br />
ripartizioni del resto dell’attivo (così Cass., 29 ottobre 1968, n. 3609, in Dir. Fall.<br />
1969, II, pag. 402).<br />
Il principio è riba<strong>di</strong>to da Cass., 9 giugno 1997, n. 5104 la quale aggiunge: “….<br />
Quanto poi alla misura in cui il compenso del curatore debba essere imputato, nel<br />
piano <strong>di</strong> riparto, al ricavato delle ven<strong>di</strong>te dei beni sottoposti a garanzia reale, non<br />
rinvenendosi nella legge l'in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> un criterio predeterminato, e ferma la<br />
necessità che la valutazione venga compiuta in concreto alla luce della<br />
circostanze riscontrabili nella singola procedura, e comunque ponendo<br />
comparativamente a raffronto l'attività svolta dal curatore nell'interesse generale<br />
della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei cre<strong>di</strong>tori garantiti,<br />
non sussiste alcun ostacolo logico giuri<strong>di</strong>co all'adozione <strong>di</strong> un criterio che<br />
rispecchi il rapporto proporzionale fra il valore (da intendersi nel senso <strong>di</strong><br />
128
icavato della ven<strong>di</strong>ta) dei beni immobili ipotecati, rispetto a quello della restante<br />
parte dei beni liquidati nell'ambito del fallimento».<br />
Altre <strong>di</strong>sposizioni riguardanti la liquidazione<br />
Sono contenute:<br />
- nell’art 19 (sospensione della liquidazione da parte del collegio investito<br />
dall’appello contro la sentenza <strong>di</strong> fallimento) e in una <strong>di</strong>sposizione<br />
analoga, ma questa volta a tutela del soggetto che ha presentato domanda<br />
<strong>di</strong> restituzione o riven<strong>di</strong>ca, che è contenuta nell’8° comma dell’art. 93,<br />
dove si prevede che possa essere richiesta la sospensione della<br />
liquidazione dei beni oggetto della domanda;<br />
- nell’art. 117, 5° comma, per il quale i cre<strong>di</strong>ti d’imposta possono essere<br />
utilizzati, se non ancora rimborsati al momento del riparto, per<br />
l’assegnazione ai cre<strong>di</strong>tori in luogo delle somme ad essi spettanti, a<br />
con<strong>di</strong>zione che vi sia il consenso dei cre<strong>di</strong>tori che dovrebbero essere<br />
sod<strong>di</strong>sfatti con questa particolare assegnazione.<br />
129
ALLEGATI<br />
1) Contratto <strong>di</strong> Cessione <strong>di</strong> azienda<br />
2) Il Contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> azienda (o ramo dì azienda) (art. 105 l.f.)<br />
3) BANDO PER ASTA COMPETITIVA DI CESSIONE PRO SOLUTO DEI<br />
CREDITI TRIBUTARI DI PROCEDURE CONCORSUALI<br />
130
Contratto <strong>di</strong> Cessione <strong>di</strong> azienda<br />
A. (parte ven<strong>di</strong>trice) B. (parte acquirente)<br />
convengono e stipulano quanto segue:<br />
<strong>Allegato</strong> 1<br />
- A<br />
vende<br />
a B,<br />
che accetta ed acquista,<br />
la proprietà dell'azienda consistente nel conplesso <strong>di</strong> beni<br />
organizzati per l'esercizio dell'attività <strong>di</strong> .... corrente in<br />
.........iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese <strong>di</strong><br />
... «., per la quale sono state rilasciate al nome <strong>di</strong> ..,., le<br />
seguenti autorizzazioni ...<br />
- Per effetto della presente ven<strong>di</strong>ta, per espresso consenso<br />
dell'alienante, viene trasferita all'acquirente la <strong>di</strong>tta<br />
* ovvero<br />
- Non viene trasferita all'acquirente la <strong>di</strong>tta ..... ,<br />
prendendo atto l'acquirente, del mancato assenso a detto<br />
trasferimento da parte dell'alienante, e ciò ai sensi e per gli<br />
effetti dell'art. 2565 ce.<br />
Pertanto potrà essere dall'acquirente utilizzata l'insegna<br />
aziendale, che attualmente consta <strong>di</strong> ..........<br />
* ovvero<br />
- Pertanto l'insegna aziendale costituita da ... dovrà essere<br />
rimossa entro ...<br />
131
* Eventuali pattuizioni, relative all'uso dei marchi, in<br />
conformità a quanto stabilito dall' art. 2573 ce. come mo<strong>di</strong>ficato<br />
dall'art. 83 del D.L.G. 4.12.92 r 480.<br />
Si rammenta che, _secondo quanto stabilito dal secondo comma<br />
dell'art. 2573, quanto il marchio è costituito da un segno<br />
figurativo, da una denominazione <strong>di</strong> fantasia o da una <strong>di</strong>tta<br />
derivata, si presule che l'uso esclusivo del marchio sia<br />
trasferito in un con l'azienda. - Forma oggetto della presente<br />
ven<strong>di</strong>ta, il complesso <strong>di</strong> beni, <strong>di</strong>ritti e rapporti attinenti<br />
l'esercizio dell'attività sopra descritta.<br />
I conparenti a fini <strong>di</strong> analitica descrizione dei singoli<br />
elementi che compongono il complesso, oggetto del presente, fanno<br />
riferimento: ....<br />
* Per la compiuta descrizione e determinazione del complesso<br />
aziendale, <strong>di</strong>verse sono le tecniche cui fare ricorso: ...<br />
a) elencazione (esemplificativa/tassativa) in atto;<br />
b) elencazione (esemplificativa/tassativa) in allegato;<br />
c) richiamo a documentazione già note alle parti; (per esempio<br />
lettere <strong>di</strong> intenti)<br />
d) richiamo alle emergenze delle scritture contabili;<br />
e) riferimento, generico, a beni, <strong>di</strong>ritti e rapporti <strong>di</strong> pertinenza<br />
aziendale con tassativa elencazione dei beni, <strong>di</strong>ritti e<br />
rapporti che si intendono escludere dalla ven<strong>di</strong>ta. Nel caso in<br />
cui i beni non siano stati in<strong>di</strong>cati tassativamente:<br />
- In particolare, anche ai fini degli adempimenti pubblicitari,<br />
i comparenti precisano e danno atto che, formano parte del<br />
complesso aziendale e quin<strong>di</strong> oggetto della presente ven<strong>di</strong>ta<br />
i seguenti beni:<br />
- beni immobili: ...<br />
- beni mobili: ...<br />
- registratori <strong>di</strong> cassa (ai sensi dell'art. 3 della Legge<br />
26.1.1983, N.18);<br />
132
- Agli effetti della registrazione del presente atto, i<br />
comparenti precisano che sono compresi, nel patrimonio<br />
aziendale i beni riportati nell'elenco, che si allega al<br />
presente sotto la lettera...e confermano l'attribuzione <strong>di</strong><br />
valore, per ciascuno dei beni, quale emergente dall'elenco<br />
stesso.<br />
- Il prezzo della presente ven<strong>di</strong>ta viene convenuto, a<br />
<strong>di</strong>chiarazione delle parti, in Lire ..., <strong>di</strong> cui<br />
Lire ... per gli immobili; Lire .... per<br />
gli autoveicoli; Lire ... per<br />
l'avviamento;<br />
Lire ... per le merci, le scorte <strong>di</strong> magazzino, etc; somma, la<br />
detta, che parte ven<strong>di</strong>trice <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> aver ricevuto, prima<br />
d'ora, dalla parte acquirente, alla quale rilascia corrispondente,<br />
ampia liberatoria quietanza <strong>di</strong> saldo.<br />
* Eventualmente:<br />
* rateizzazione, del pagamento del prezzo.<br />
- Detto prezzo è stato pagato,prima d'ora, dalla parte ven<strong>di</strong>trice,<br />
alla parte acquirente sino a concorrenza <strong>di</strong> Lire<br />
... ; somma, la detta, per la quale parte ven<strong>di</strong>trice rilascia<br />
corrispondente quietanza. La residua somma pari a Lire ...,<br />
parte acquirente si obbliga a pagare a parte ven<strong>di</strong>trice in<br />
... rate costanti anticipate aventi le seguenti scadenze,<br />
per i rispettivi importi:<br />
Lire ... entro il ... ;<br />
Lire ... entro il ...<br />
Le parti convengono, che sulla la parte <strong>di</strong> prezzo così come<br />
<strong>di</strong>lazionata non decorra interesse alcuno.<br />
* ovvero:<br />
133
Le parti convengono che per la parte <strong>di</strong> prezzo <strong>di</strong>lazionata siano<br />
dovuti gli interessi nella misura del ...<br />
* Eventuale riserva <strong>di</strong> proprietà<br />
- Le parti convengono che, ai sensi dell' art. 1523 C.C., la<br />
proprietà dell'azienda oggetto del presente si trasferisca<br />
in capo all'acquirente unicamente col saldo prezzo e dal mo<br />
mento del saldo prezzo.<br />
Dell'avvenuto saldo del prezzo, si farà constare a mezzo <strong>di</strong> atto<br />
notarile <strong>di</strong> quietanza.<br />
* Nel caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta con riserva <strong>di</strong> proprietà, va ricordato che:<br />
qualora del complesso aziendale facciano parte immobili, occorrerà<br />
provvedere a dare idonea segnalazione pubblicitaria dell'esistenza<br />
del patto nella nota <strong>di</strong> trascrizione. Qualora del complesso<br />
aziendale facciano parte macchinari, si renderà necessario<br />
provvedere per gli adempimenti necessari a rendere opponibile il<br />
patto ai terzi (combinato <strong>di</strong>sposto dall'art. 1584 ce. e dell'art.<br />
88 Disp. att.; trascrizione presso il Registro istituito presso la<br />
Cancelleria del <strong>Tribunale</strong> nella cui giuris<strong>di</strong>zione la macchina viene<br />
collocata; ve<strong>di</strong> anche la L. 28.11.1965 n. 1329).<br />
- Le parti precisano che il prezzo come sopra convenuto deve<br />
intendersi pattuito in vi-» provvisoria, in quanto le parti si<br />
riservano dì determinare il suo ammontare in modo definitivo solo<br />
dopo che si sarà provveduto, in contrad<strong>di</strong>ttorio tra le stesse, alla<br />
formazione dell'inventario.<br />
- I comparenti convengono che la determinazione del prezzo della<br />
presente cessione resti affianca a ...<br />
* ovvero<br />
- si riservano <strong>di</strong> eleggere un terzo al quale sarà affidato<br />
l'incarico <strong>di</strong> determinare il prezzo della presente ven<strong>di</strong>ta.<br />
134
* ovvero:<br />
- Nel caso in cui i comparenti, non trovino un accordo per<br />
l'elezione del terzo, si renderà applicabile l'art. 1473 secondo<br />
comma e pertanto la determinazione definitiva del prezzo sarà<br />
effettuata da un terzo nominato, su richiesta <strong>di</strong> una delle parti dal<br />
Presidente del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> ... (luogo in cui si è concluso il<br />
contratto).<br />
- Parte acquirente <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> aver ricevuto la consegna del<br />
complesso aziendale oggetto della presente ven<strong>di</strong>ta, prima<br />
d'ora e precisamente a far tempo dal ... ;<br />
<strong>di</strong>chiara inoltre <strong>di</strong> avere ritirato le scritture contabili che<br />
potevano esserle consegnate e <strong>di</strong> aver preso conoscenza del<br />
contenuto delle scritture contabili che sono <strong>di</strong> pertinenza e che<br />
restano in possesso <strong>di</strong> parte ven<strong>di</strong>trice.<br />
* Eventuale mancata consegna o <strong>di</strong>fferimento nella consegna<br />
<strong>di</strong> uno o più beni aziendali<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice si obbliga a consegnare l'azienda oggetto del<br />
presente atto, entro il termine del ..., in un con i beni aziendali.<br />
Parte ven<strong>di</strong>trice si obbliga, inoltre, a consegnare le scritture<br />
contabili che possono essere consegnate a parte acquirente. Parte<br />
acquirente <strong>di</strong>chiara ed attesta <strong>di</strong> aver preso conoscenza, prima<br />
d'ora, del contenuto delle scritture contabili tutte inerenti<br />
l'azienda.<br />
- Per effetto della presente ven<strong>di</strong>ta, parte acquirente subentra in<br />
tutti i contratti stipulati dalla parte ven<strong>di</strong>trice, per l'esercizio<br />
dell'impresa, cui è afferente l'azienda oggetto della presente,<br />
con esclusione dei seguenti contratti:<br />
* ovvero :<br />
- Parte acquirente non subentra in tutti i contratti stipulati per<br />
l'esercizio dell'attività d'impresa afferente<br />
135
l'azienda oggetto della presente dalla parte ven<strong>di</strong>trice,<br />
bensì solo nei seguenti: ...<br />
* ovvero :<br />
- Parte acquirente non subentra in alcuno dei contratti stipulati<br />
dalla parte ven<strong>di</strong>trice, per l'esercizio dell'attività <strong>di</strong> impresa,<br />
afferente l'azienda oggetto della presente<br />
ven<strong>di</strong>ta.<br />
- Qualora, entro tre mesi dalla notizia della presente, un<br />
terzo contraente, sussistendo una giusta causa, receda da taluno<br />
dei contratti stipulati prima d'ora da parte <strong>di</strong> parte ven<strong>di</strong>trice,<br />
per l'esercizio dell'attività <strong>di</strong> impresa afferente l'azienda<br />
oggetto del presente atto, parte ven<strong>di</strong>trice sarà ritenuta<br />
responsabile del danno che da tale recesso possa derivare<br />
alla parte acquirente.<br />
* ovvero :<br />
- In qualunque ipotesi <strong>di</strong> recesso, da parte <strong>di</strong> terzi con<br />
traenti, da contratti stipulati prima d'ora per l'esercizio<br />
dell'attività <strong>di</strong> impresa, afferente l'azienda oggetto del<br />
presente atto, parte ven<strong>di</strong>trice, salvo il caso <strong>di</strong> dolo, o<br />
colpa grave è esonerata da qualsiasi responsabilità nei con<br />
fronti <strong>di</strong> parte acquirente.<br />
Parte ven<strong>di</strong>trice, a mente dell'art. 36 della Legge 27 luglio 1978,<br />
n. 392, cede alla parte acquirente, che accetta, il contratto <strong>di</strong><br />
locazione relativo ai locali ubicati in ... nei quali si svolge<br />
l'attività d'impresa, afferente l'azienda oggetto della presente<br />
ven<strong>di</strong>ta, rendendo note alla parte acquirente le seguenti<br />
clausole:<br />
- data del contratto {estremi <strong>di</strong> registrazione);<br />
- durata, proroga, etc;<br />
136
- generalità/denominazione, domicilio/sede del locatore;<br />
- oggetto della locazione, destinazione dei locali;<br />
- canone;<br />
- modalità <strong>di</strong> pagamento;<br />
- spese;<br />
- depositi cauzionali.<br />
* ovvero:<br />
- Secondo quanto previsto dall'art. 36 della Legge 27 luglio<br />
* ovvero:<br />
1978, n. 392, parte ven<strong>di</strong>trice cede alla parte acquirente,<br />
che accetta, il contratto <strong>di</strong> locazione relativo ai locali<br />
ubicati in ... nei quali si svolge l'attività <strong>di</strong> impresa,<br />
afferente l'azienda oggetto della presente ven<strong>di</strong>ta, rendendo<br />
note alla parte acquirente tutte le clausole dallo stesso<br />
contenute, me<strong>di</strong>ante consegna dei seguenti documenti: ...<br />
- Secondo quanto previsto dall'art. 36 della Legge 27 luglio<br />
1978, n. 392, parte ven<strong>di</strong>trice concede in sublocazione alla<br />
parte acquirente, che accetta, i locali ubicati in ... nei<br />
quali si svolge l'attività <strong>di</strong> impresa, afferente l'azienda<br />
oggetto della presente ven<strong>di</strong>ta, condotta da essa parte ven<strong>di</strong>trice,<br />
in forza <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> locazione del quale rende noti alla<br />
parte acquirente le seguenti clausole:<br />
- data del contratto (estremi <strong>di</strong> registrazione);<br />
- durata, proroga, etc;<br />
- generalità/denominazione, domicilio/sede del locatore;<br />
- oggetto della locazione, destinazione dei locali;<br />
- canone;<br />
- modalità <strong>di</strong> pagamento;<br />
137
- spese;<br />
- depositi cauzionali.<br />
Clausole della sublocazione:<br />
Canone: ...<br />
Durata: ... Etc.<br />
:<br />
- Secondo quanto previsto dall'art. 36 della Legge 27 luglio<br />
1978, n. 392, parte ven<strong>di</strong>trice concede in sublocazione alla<br />
parte acquirente, che accetta, i locali ubicati in ..., nei<br />
quali si svolge l'attività d'impresa, afferente l'azienda<br />
oggetto della presente ven<strong>di</strong>ta, condotti da essa parte ven<strong>di</strong>trice<br />
in forza <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> locazione, del quale rende noti alla<br />
parte acquirente tutte le clausole me<strong>di</strong>ante consegna dei<br />
seguenti documenti: . . .<br />
Clausole della sublocazione Canone<br />
: ... Durata: ... Etc:<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice, provvederà a dare comunicazione della<br />
cessione del contratto <strong>di</strong> locazione (o della sublocazione)<br />
al proprietario, a mezzo <strong>di</strong> lettera raccomandata, con avviso<br />
<strong>di</strong> ricevimento, ai sensi e per gli effetti <strong>di</strong> cui all'art. 36<br />
della citata Legge 392/1978, dandosi atto, comunque, che:<br />
- sino a che il locatore non l'avrà liberata, parte vendtrice<br />
resterà responsabile nei confronti del locatore stesso, per<br />
le obbligazioni derivanti dal contratto <strong>di</strong> locazione non<br />
adempiute dalla parte cessionaria;<br />
- le indennità per la per<strong>di</strong>ta dell'avviamento, previste<br />
dall'art. 34 della Legge 392/1978, ove spettanti, saranno<br />
liquidate a favore <strong>di</strong> chi risulterà conduttore al momento della<br />
cessazione del rapporto <strong>di</strong> locazione;<br />
- per effetto della cessione del contratto <strong>di</strong> locazione i <strong>di</strong>ritti<br />
<strong>di</strong> prelazione previsti dagli artt. 38 e 40 della Legge<br />
138
392/1978, ove spettanti, competeranno alla parte<br />
acquirente/cessionaria.<br />
*ovvero;<br />
- Per effetto della sublocazione, i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> prelazione<br />
previsti dagli artt. 38 e 40 della Legge 392/1978, ove spettanti,<br />
competeranno alla parte ven<strong>di</strong>trice/sublocatrice.<br />
* Sarà opportuno ricordare alla parte cedente, <strong>di</strong> procedere<br />
alla comunicazione <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> fabbricati prevista dal<br />
D.L. 21 marzo 1978 n. 59.<br />
- Poiché nell'azienda ceduta sono impiegati meno <strong>di</strong> quin<strong>di</strong><br />
* ovvero:<br />
ci lavoratori, non si è reso necessario l'espletamento del<br />
le procedure <strong>di</strong> cui alla Legge 29 <strong>di</strong>cembre 1990, n. 428. I<br />
comparenti danno altresì atto che, in ottemperanza all'art.<br />
2112 ce, i rapporti <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente, continuano con<br />
la parte acquirente e i lavoratori conservano tutti i <strong>di</strong><br />
ritti che ne derivano.<br />
- Poichè, nell'azienda ceduta, sono impiegati oltre quin<strong>di</strong><br />
ci lavoratori, i comparenti precisano é danno atto che sono<br />
state espletate, nel rispetto <strong>di</strong> legge, le procedure <strong>di</strong> cui<br />
alla Legge 29 <strong>di</strong>cembre 1990, n. 428.<br />
I comparenti danno atto che, in ottemperanza al <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui<br />
all'art. 2112 C.C., i rapporti <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente continuano con<br />
la parte acquirente e i lavoratori conservano tutti i <strong>di</strong>ritti<br />
che ne derivano.<br />
Resta ferma la responsabilità solidale <strong>di</strong> parte ven<strong>di</strong>trice e <strong>di</strong><br />
parte acquirente per i debiti ad oggi esistenti nei confronti<br />
dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti.<br />
139
- La presente ven<strong>di</strong>ta, comporta la cessione, dal ven<strong>di</strong>tore<br />
all'acquirente, <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>ti relativi all'azienda ceduta<br />
ai sensi dell'art. 2559 c.c.<br />
Parte ven<strong>di</strong>trice è comunque obbligata a rifondere, alla parte<br />
acquirente, le somme ricevute in pagamento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti, <strong>di</strong><br />
pertinenza dell'azienda ceduta, ad essa eventualmente pagati in<br />
buona fede dai debitori ceduti.<br />
* ovvero:<br />
- È escluso dalla presente cessione, il cre<strong>di</strong>to originato<br />
da ... del quale resta titolare parte ven<strong>di</strong>trice, che provvedere<br />
<strong>di</strong>rettamente alla sua riscossione. Parte acquirente si obbliga a<br />
rifondere, alla parte ven<strong>di</strong>trice, le somme<br />
eventualmente ricevute in pagamento <strong>di</strong> tal cre<strong>di</strong>to.<br />
* ovvero:<br />
- La presente ven<strong>di</strong>ta non comporta la cessione, dal ven<strong>di</strong>tore<br />
all'acquirente, dei cre<strong>di</strong>ti relativi all'azienda. Parte<br />
ven<strong>di</strong>trice riscuoterà pertanto,, <strong>di</strong>rettamente, l'importo dei<br />
cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> pertinenza dell'azienda e parte acquirente si<br />
obbliga a versare alla parte ven<strong>di</strong>trice l'importo delle somme<br />
ricevute in pagamento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti aziendali eventualmente<br />
pagati dai debitori ad essa parte acquirente.<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice accolla, alla parte acquirente, che<br />
accetta, i debiti, ad oggi esistenti, inerenti all'esercizio<br />
della attività <strong>di</strong> impresa afferente l'azienda ceduta, fermo<br />
restando che, ove non intervenga il consenso dei relativi<br />
cre<strong>di</strong>tori, parte ven<strong>di</strong>trice non è liberata dal pagamento dei<br />
debiti predetti.<br />
140
Parte acquirente si obbliga, pertanto, a rifondere alla parte<br />
ven<strong>di</strong>trice quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare per<br />
estinguere i debiti predetti.<br />
* ovvero:<br />
- Non forma oggetto dell'accollo <strong>di</strong> cui sopra, il debito<br />
originato da ...<br />
Poiché <strong>di</strong> esso risponde, ai sensi dell'art. 2560 c.c., anche<br />
parte acquirente, parte ven<strong>di</strong>trice si obbliga a rifondere alla<br />
parte acquirente quanto questa fosse tenuta a pagare per<br />
estinguere il debito predetto.<br />
* ovvero:<br />
- I comparenti convengono che, i debiti inerenti all'esercizio<br />
dell'attività <strong>di</strong> impresa afferente l'azienda ceduta restino<br />
in capo alla parte ven<strong>di</strong>trice. Poiché <strong>di</strong> essi risponde, ai<br />
sensi dell'art. 2560 ce, anche parte acquirente, parte<br />
ven<strong>di</strong>trice si obbliga a rifondere alla parte acquirente<br />
quanto questa fosse tenuta a pagare per estinguere i debiti<br />
predetti.<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice si obbliga a portare la presente ven<strong>di</strong>ta a<br />
* ovvero:<br />
conoscenza dei terzi, con i quali siano in essere rapporti<br />
contrattuali, o comunque rapporti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to o <strong>di</strong> debito<br />
riferibili all'azienda venduta, entro ... giorni da oggi,<br />
con i mezzi più idonei atti a garantire una tal pubblicità.<br />
141
- l’arteacquirente esonera parte ven<strong>di</strong>trice dall'obbligo <strong>di</strong><br />
render nota la presente ven<strong>di</strong>ta ai terzi, con i quali siano<br />
in essere rapporti contrattuali, o comunque rapporti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to o<br />
<strong>di</strong> debito riferibili all'azienda venduta, assumendo essa stessa<br />
l'obbligo <strong>di</strong> provvedervi entro ... giorni da oggi, con i mezzi più<br />
idonei atti a garantire una tal pubblicità.<br />
Parte ven<strong>di</strong>trice, <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> assumere, a proprio esclusivo<br />
carico, ogni e qualsiasi obbligo <strong>di</strong> pagare somme <strong>di</strong> danaro che<br />
dovessero sopravvenire, in relazione ad eventi accertati o da<br />
accertare, riguardanti il periodo antecedente la consegna<br />
della azienda, relativi a:<br />
- tributi o contributi erariali, comunali, regionali e pro-<br />
vinciali;<br />
- imposte o tasse <strong>di</strong>rette e in<strong>di</strong>rette;<br />
- contravvenzioni, ammende o soprattasse <strong>di</strong> qualsiasi natura;<br />
- oneri verso gli istituti previdenziali e assicurativi.<br />
A far tempo da oggi, parte acquirente è responsabile, in via<br />
esclusiva, <strong>di</strong> quanto dovuto per qualsiasi imposta o tassa che<br />
colpisca attualmente o colpisca in futuro l'attività propria<br />
dell'azienda oggetto del presente contratto. Per il periodo <strong>di</strong><br />
(massimo cinque) anni da oggi, in conformità a quanto stabilito<br />
dall'art. 2557 ce, parte ven<strong>di</strong>trice dovrà astenersi<br />
dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione<br />
o ... (altre circostanze da in<strong>di</strong>care in relazione al caso<br />
specifico) sia idonea a sviare la clientela dell'azienda col<br />
presente atto ceduta.<br />
* Il patto <strong>di</strong> astenersi dalla concorrenza PUÒ essere stabilito<br />
entro limiti pia ampi (art. 2557 comma 2.)<br />
Resta inderogabile il limite dei cinque anni e quello secondo<br />
il quale non può essere impe<strong>di</strong>ta all'alienante ogni attività<br />
impren<strong>di</strong>toriale.<br />
142
* ovvero:<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice non è tenuta al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> concorrenza <strong>di</strong><br />
cui all'art. 2557 ce.<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice garantisce che per l'esercizio dell'attività <strong>di</strong><br />
impresa afferente l'azienda ceduta, non occorre il rilascio <strong>di</strong><br />
licenze, autorizzazioni o concessioni.<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere titolare delle licenze,<br />
autorizzazioni a concessioni sopra menzionate, relative<br />
ali/azienda vendute <strong>di</strong> aver sempre provveduto ai rinnovi delle<br />
stesse e presta sin d' ora il proprio consenso, - impegnandosi<br />
altresì, ad intervenire presso i pubblici uffici per rinnovarlo<br />
ove fosse richiesto -, per consentire il rilascio <strong>di</strong> equivalenti<br />
licenze, autorizzazioni e concessioni in favore della parte<br />
acquirente.<br />
Qualora entro ... giorni da oggi, per ragioni in<strong>di</strong>pendenti dalla<br />
volontà delle parti, parte acquirente non abbia ottenuto (al<br />
proprio nome, ovvero al nome <strong>di</strong> persona che essa parte<br />
acquirente si obbliga a preporre all'esercizio<br />
dell'attività <strong>di</strong> impresa) il rilascio <strong>di</strong> licenze, autorizzazioni<br />
e concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività propria<br />
dell'impresa afferente l'azienda ceduta, e segnatamente il<br />
rilascio <strong>di</strong> ... , il presente contratto si intenderà risolto.<br />
* ovvero:<br />
- L'efficacia del presente contratto è subor<strong>di</strong>nata alla con<strong>di</strong>zione<br />
sospensiva che, entro ... giorni da oggi, parte acquirente ottenga<br />
(al proprio nome, ovvero al nome <strong>di</strong> persona che essa parte<br />
acquirente si obbliga a preporre all'esercizio dell'attività <strong>di</strong><br />
impresa) il rilascio <strong>di</strong> licenze, autorizzazioni e concessioni<br />
necessarie per l'esercizio dell'attività <strong>di</strong> impresa afferente<br />
l'azienda ceduta, e segnatamente il rilascio <strong>di</strong> ...<br />
143
- Parte ven<strong>di</strong>trice <strong>di</strong>chiara e garantisce che i beni facenti parte<br />
del complesso aziendale venduto, in<strong>di</strong>cati come tali nelle<br />
scritture contabili, sono <strong>di</strong> sua piena proprietà e <strong>di</strong>sponibilità,<br />
esenti da vincoli, pignoramenti o sequestri, fatta eccezione<br />
per ...<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice garantisce, in particolare, che i locali nei<br />
quali si svolge l'attività d'impresa, afferente l'azienda ceduta,<br />
sono dotati <strong>di</strong> tutti i requisiti dalla legge richiesti per<br />
l'esercizio della medesima.<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice garantisce, inoltre <strong>di</strong> aver condotto sino ad oggi<br />
la propria attività nel pieno rispetto delle leggi in materia <strong>di</strong><br />
tutela ambientale; che gli immobili, impianti ed attrezzature<br />
sono dotati <strong>di</strong> tutti i requisiti conformi a legge per il<br />
corretto espletamento della attività <strong>di</strong> impresa, nel rispetto<br />
delle vigenti leggi anche in materia <strong>di</strong> tutela ambientale e <strong>di</strong><br />
salute dei lavoratori.<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice è responsabile per il pagamento <strong>di</strong> ogni e<br />
qualsiasi onere, parte acquirente dovesse incontrare, per<br />
bonifiche <strong>di</strong> carattere ambientale cui fosse tenuta per effetto<br />
del mancato rispetto della normativa, in materia <strong>di</strong> tutela<br />
ambientale, sino ad oggi in vigore.<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice garantisce, altresì, la vali<strong>di</strong>tà dei contratti<br />
ceduti, o nei quali parte acquirente subentra per effetto del<br />
presente atto.<br />
* Se persona fisica:<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere:<br />
- celibe, nubile, vedovo/a, <strong>di</strong> stato libero;<br />
- coniugato in regime <strong>di</strong> separazione dei beni;<br />
- coniugato in regime <strong>di</strong> comunione legale e che l'azienda<br />
oggetto del presente atto, non fa parte dei beni che costi-<br />
144
tuiscono oggetto della comunione legale, in quanto ... così<br />
come conferma, ad ogni effetto, il coniuge Signor/a ...<br />
* se persona fisica:<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice <strong>di</strong>chiara che, in relazione all'azienda<br />
venduta non vi alcuno cui spetti il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione<br />
previsto dall'art. 230 bis c.c.<br />
* Se persona fisica:<br />
- Parte ven<strong>di</strong>trice <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> aver provveduto a notificare<br />
agli aventi <strong>di</strong>ritto, la proposta <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> cui all'art.<br />
230 bis ce nei mo<strong>di</strong> e nei termini <strong>di</strong> cui all'art. 732<br />
c.c.;che nessuno <strong>di</strong> questi ultimi ha esercitato il proprio<br />
<strong>di</strong>ritto nel termine previsto dal citato art. 732 C.C. ,..<br />
* ovvero:<br />
- ..., come sopra costituito, quale familiare avente <strong>di</strong>ritto alla<br />
prelazione cui all'art. 230 bis ce, <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong><br />
rinunziare al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riscatto a lui spettante ai sensi<br />
del combinato <strong>di</strong>sposto degli artt. 230 bis e 732 ce.<br />
Clausole proprie della ven<strong>di</strong>ta immobiliare.<br />
In relazione al/i bene/i immobile/i compreso/i nel patrimonio<br />
aziendale e come sopra descritto/i le Parti convengono altresì:<br />
- eventuale regime condominiale e parti comuni;<br />
- <strong>di</strong>chiarazioni relative alla esistenza <strong>di</strong> ipoteche, ser-<br />
vitù, etc ;<br />
- rinunzia all'ipoteca legale;<br />
- provenienza;<br />
- <strong>di</strong>chiarazioni relative alla Legge 47/1985;<br />
145
- <strong>di</strong>chiarazioni relative alla Legge 165/1990;<br />
- <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> valore (anche ai fini INVIM) ; .<br />
- <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> volersi avvalere della legge 13 maggio 1988<br />
n. 154;<br />
- etc...<br />
Spese, imposte e tasse del presente atto e delle conseguenti<br />
formalità si convengono a carico <strong>di</strong> ... Sono a carico <strong>di</strong><br />
parte acquirente le spese per il rilascio <strong>di</strong> licenze<br />
autorizzazioni e concessioni necessarie per l'esercizio<br />
dell'attività.Il presente atto è soggetto all'imposta <strong>di</strong><br />
registro nella misura prevista dall'art. ... Ai fini della<br />
liquidazione dell'INVIM parte ven<strong>di</strong>trice <strong>di</strong>chiara che il valore<br />
degli immobili compresi nella presente ven<strong>di</strong>ta alla data del 31<br />
<strong>di</strong>cembre 1992 era <strong>di</strong> Lire ...<br />
146
Il Contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> azienda (o ramo dì azienda) (art. 105 l.f.)<br />
CONTRATTO DI VENDITA DI AZIENDA<br />
147<br />
<strong>Allegato</strong> 2<br />
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, oltre all'esemplare per il registro, i signori:<br />
- Tizio, nato a ...................... il.....................residente In............. Co<strong>di</strong>ce fiscale ............... , nella<br />
qualità <strong>di</strong> curatore del Fallimento ... n..,,<br />
- Caio, nato a.......................il.................... residente in ............ Co<strong>di</strong>ce fiscale.<br />
Premesso che*.<br />
a) la società fallita è titolare dell'impresa svolgente attività <strong>di</strong> produzione batteria per moto,<br />
esercitata sotto la <strong>di</strong>tta Q0ftàg&4gBsM£B£&fcGl come da certificato camerale che viene allegato al<br />
presente contratto sub lett. A);<br />
b) tale attività, con la relativa organizzazione, e allocata presso iJ capannone sito in .... via , n. 5,<br />
con l'insegna 8&, <strong>di</strong> cui la società fallita aveva il go<strong>di</strong>mento in virtù del contratto <strong>di</strong> locazione<br />
stipulato in data con il proprietario dell'immobile Immobiliare ... S.r.l., con scadenza al canone<br />
attuale <strong>di</strong> €, più le spese, che viene allegato al presente contratto sub lett. B);<br />
c) che a seguito del fallimento della società .., la <strong>di</strong>sponibilità dei beni aziendali è passata al<br />
curatore, che è subentrato nel contratto <strong>di</strong> locazione dell'immobile citato;<br />
d) il sottoscritto curatore in vista della cessione dell'azienda nel suo complesso, secondo le<br />
in<strong>di</strong>cazioni previste net programma <strong>di</strong> liquidazione, ha sollecitato i soggetti operanti nel settore a fare<br />
offerte inviandole in busta chiusa entro il termine del... allo stu<strong>di</strong>o del curatore, che aveva invitato gli<br />
stessi a presenziare all'apertura delle buste il giorno .... ora .. presso il suo stu<strong>di</strong>o ..;<br />
e) nel luogo e giorno in<strong>di</strong>cato si è proceduto all'apertura delle buste, come da verbale redatto ..,,<br />
ed II miglior offerente è risultato essere la società Caio;<br />
convengono e pattuiscono quanto segue:<br />
Art. 1 -Le premesse sono parte integrante del presente contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />
Art. 2 - Oggetto del contratto -<br />
Il curatore ... concede a Caio, che accetta, l'azienda commerciale costituita dall'organizzazione <strong>di</strong> beni<br />
materiali e immateriali, rapporti contrattuali, risorse umane, know how, avviamento e quant'altro in<strong>di</strong>cato<br />
negli allegati inventari, strumentale all'esercizio dell'attività dell'impresa denominata …….. con<br />
sede in , via .., n. .<br />
Art. 3 - Inventari -<br />
Il complesso dei beni ceduti è quello che risulta dagli allegati inventari sub lett. C) (macchinari e<br />
impianti), D) (prime, scorte, semilavorati e prodotti finiti), E (beni mobili registrati), F) (brevetti, marchi,
licenze e autorizzazioni commerciali)..., redatti dalle parti in contrad<strong>di</strong>ttorio per quantità e valori,<br />
nonché da quant'altro sarà in seguito specificato.<br />
Per quanto necessario, il ven<strong>di</strong>tore si Impegna a prestare f consensi ed a svolgere le attività necessarie<br />
per la intestazione in capo al locatore delle licenze e autorizzazioni commerciali <strong>di</strong> cui all'inventario sub F).<br />
Art. 4- Successione nei contratti-<br />
4.1-11 cessionario subentra In tutti i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente<br />
eseguite stipulati dal fallito e dal curatore per l'esercizio dell'azienda, che non abbiano carattere<br />
personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si In<strong>di</strong>cano le seguenti categorie <strong>di</strong> contratti che<br />
vengono ceduti:<br />
-i contratti <strong>di</strong> azienda, che hanno per oggetto il go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> beni aziendali (comodato <strong>di</strong> beni, leasing,<br />
ecc.), ad eccezione del contratto <strong>di</strong> locazione <strong>di</strong> immobile richiamato nelle premesse, <strong>di</strong> cui infra.<br />
-i contratti <strong>di</strong> impresa, attinenti all'organizzazione dell'attività <strong>di</strong> impresa con i fornitori (acquisti,<br />
somministrazioni, appalto, ecc.), con gli utenti dell'impresa (<strong>di</strong>stribuzione, ven<strong>di</strong>ta aila clientela <strong>di</strong> beni e<br />
servizi realizzati in azienda, ecc.), con le banche e finanziatori (apertura cre<strong>di</strong>to, conto corrente,<br />
mutui,<br />
ecc.);<br />
-i contratti concernenti l'organizzazione in senso stretto (assicurazione, lavoro, agenti, concessionari ecc.).<br />
4.2-11 cessionario, subentrando nei contratti <strong>di</strong> cui in precedenza, li accetta In ogni sua parte e libera il<br />
cedente da ogni suo impegno derivante dal contratti ceduti, ad eccezione <strong>di</strong> quanto al punto seguente..<br />
4.3-La successione del cessionario nei contratti <strong>di</strong> curata non comprende l'assunzione, neanche in via<br />
solidale, dell'obbligo del pagamento dei debiti maturati in esecuzione <strong>di</strong> detti contratti prima della data del<br />
presente contratto, al cui pagamento rimane obbligato In via esclusiva il cedente, I contratti <strong>di</strong> lavoro<br />
seguono la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui al capo 6.<br />
4.5- In caso <strong>di</strong> recesso dai contratti da parte dei terzi contraenti ceduti, il cedente è esonerato da ogni<br />
responsabilità verso il cessionario.<br />
Art. 5 - Successione nel contratto <strong>di</strong> locazione immobile-<br />
5.1-11 contratto <strong>di</strong> locazione dell'immobile sito in via n. meglio specificato in premesse, viene ceduto<br />
all'acquirente ai sensi e per gli effetti del <strong>di</strong>sposto dell'art. 36 della legge 27.07.1978 n. 392.<br />
5.2-il cedente darà avviso al locatore del [Immobile dell'affitto dell'azienda me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata<br />
con avviso <strong>di</strong> ricevimento, da cui decorre il termine <strong>di</strong> trenta giorni entro cui il locatore ceduto potrà<br />
opporsi per gravi motivi alla cessione del contratto.<br />
5.3-11 cessionario dell'azienda, subentrando indetto contratto, lo accetta in ogni sua parte, e assume<br />
l'obbligo del pagamento del canoni successivi alta stipula del presente contratto.<br />
Art. 6 - Contratti <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato -<br />
6.1-11 cessionario subentrerà, con le modalità previste dall'art. 2112 cod. civ., nei contratti <strong>di</strong><br />
lavoro<br />
subor<strong>di</strong>nato in<strong>di</strong>cati nell'allegato ............a partire dal..............assumendo ì <strong>di</strong>ritti e gli obblighi relativi<br />
a<br />
148
decorrere da tale data. Ciascuna delle partì, per quanto <strong>di</strong> sua competenza, si impegna a dare le<br />
comunicazioni previste dall'art 47 della legge 29.12.1990, n. 528.<br />
In alternativa<br />
A seguito <strong>di</strong> intervenuto accorso con le Associazioni sindacali <strong>di</strong> categoria, vengono trasferiti al<br />
cessionario i seguenti contratti <strong>di</strong> lavoro:<br />
I lavoratori esclusi dalla successione avranno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> precedenza nelle assunzioni che l'acquirente<br />
effettuerà entro un anno dalla data del presente contratto.<br />
6.2-Nella determinazione del prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta si è tenuto conto dei <strong>di</strong>ritti e i cre<strong>di</strong>ti maturati dai<br />
<strong>di</strong>pendenti precedentemente, ma non liquidati, compreso il TFR.<br />
Art. 7- Successione nei cre<strong>di</strong>ti e debiti -<br />
I cre<strong>di</strong>ti e i debiti relativi alla gestione aziendale contratti anteriormente alla data del presente contratto<br />
non si trasferiscono al cessionario, anche se risultanti dal libri contabili obbligatori.<br />
Art. 8 - Obblighi <strong>di</strong> gestione del cessionario -<br />
8.1-11 cessionario si obbliga ad assicurare, fino a quando non esaurirà l'integrale pagamento del prezzo, i<br />
beni dell'azienda contro t rischi <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, furto, perimento fortuito, responsabilità civile e rischi specifici<br />
Inerenti all'attività aziendale, comunicando al cedente gli estremi delle polizze sottoscritte prima <strong>di</strong> entrare<br />
nella detenzione dell'azienda.<br />
Art. 9 - Garanzie del cedente -<br />
II cedente assume le seguenti obbligazioni <strong>di</strong> garanzia:<br />
a) la libertà e <strong>di</strong>sponibilità dei beni aziendali oggetto del contratto e loro immunità da pesi, privilegi,<br />
sequestri e pignoramenti, salvo quanto appresso specificato.................................................<br />
Art. 10 - Corrispettivo del contratto -<br />
10.1-11 prezzo della cessione viene concordato in €.......che il cessionario si obbliga a corrispondere in<br />
n.<br />
rate trimestrali, ciascuna <strong>di</strong> € ........ , da versarsi alle seguenti scadenze ...................<br />
10.2-In caso <strong>di</strong> ritardo nel pagamento <strong>di</strong> una rata superiore a quin<strong>di</strong>ci giorni, è dovuto al cedente un<br />
interesse <strong>di</strong> mora pari al tasso legate maggiorato del ...<br />
10.3-A garanzia del regolare adempimento dell'obbligo del pagamento del prezzo il cessionario rilascia<br />
fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo <strong>di</strong> € con scadenza ..., per cui il cedente,<br />
decorsi quin<strong>di</strong>ci giorni dalla scadenza potrà chiedere alla Banca fideiubente (Importo del prezzo<br />
residuo, maggiorato degli interessi, senza che la banca possa opporre eccezione alcuna.<br />
Art. 11 Eventuale (ven<strong>di</strong>ta con riserva <strong>di</strong> proprietà)<br />
-Le parti convengono che, ai sensi dell' art. 1523 C.C., la proprietà dell'azienda oggetto del presente si<br />
trasferisca in capo all'acquirente unicamente col saldo prezzo e dal momento del saldo prezzo.<br />
149
Dell'avvenuto saldo del prezzo, si farà constare a mezzo <strong>di</strong> atto notarile <strong>di</strong> quietanza.<br />
* Nel caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta con riserva <strong>di</strong> proprietà, va ricordato che:<br />
qualora del complesso aziendale facciano parte immobili, occorrerà provvedere a dare idonea segnalazione pubblicitaria<br />
dell'esistenza del patto nella nota <strong>di</strong> trascrizione. Qualora del complesso aziendale facciano parte macchinari, si renderà<br />
necessario provvedere per gli adempimenti necessari a rendere opponibile il patto ai terzi (combinato <strong>di</strong>sposto dall'art.<br />
1584 c.c. e dell'art. 88 Disp. att.; trascrizione presso il Registro istituito presso la Cancelleria del <strong>Tribunale</strong> nella cui giuris<strong>di</strong>zione<br />
la macchina viene collocata; ve<strong>di</strong> anche la L.'28.11.1965 n. 1329).<br />
Art. 12 - Spese del contratto e imposte -<br />
12.1-Tutte le spese relative al presente contratto e te relative Imposte sono a<br />
carico del cessionario.<br />
.. lì......<br />
Il Cedente II Cessionario Il Curatore<br />
150
151<br />
ALLEGATO 3<br />
BANDO PER ASTA COMPETITIVA DI CESSIONE PRO SOLUTO DEI<br />
CREDITI TRIBUTARI DI PROCEDURE CONCORSUALI<br />
E’ intenzione del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> strutturare un’asta competitiva avente ad oggetto la<br />
cessione pro-soluto dei cre<strong>di</strong>ti tributari delle procedure concorsuali.<br />
L’asta dovrà prevedere i seguenti lotti:<br />
Lotto 1: Cre<strong>di</strong>ti Tributari certi <strong>di</strong> importo nominale unitario compreso tra euro 5.000,00=<br />
oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi<br />
Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti tributari <strong>di</strong> ammontare nominale unitario<br />
compreso tra euro 5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi:<br />
Cre<strong>di</strong>ti per imposte Dirette ed In<strong>di</strong>rette maturati prima della data <strong>di</strong> ammissione alla<br />
procedura concorsuale per i quali sono decorsi i termini <strong>di</strong> decadenza previsti per<br />
l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria senza che siano intervenuti<br />
atti <strong>di</strong> accertamento o interruttivi dei termini da parte della medesima;<br />
Cre<strong>di</strong>ti tributari per imposte <strong>di</strong>rette ed in<strong>di</strong>rette che risultano da sentenze delle<br />
commissioni tributarie passate in giu<strong>di</strong>cato;<br />
Cre<strong>di</strong>ti per ritenute maturate nel corso della procedura concorsuale;<br />
Cre<strong>di</strong>ti iva maturati nel corso della procedura concorsuale.<br />
Lotto 2: Cre<strong>di</strong>ti Tributari certi <strong>di</strong> importo nominale unitario superiore a euro 40.000,00=<br />
oltre interessi<br />
Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti tributari <strong>di</strong> ammontare nominale unitario<br />
superiore a euro 40.000,00= oltre interessi:<br />
Cre<strong>di</strong>ti per imposte Dirette ed In<strong>di</strong>rette maturati prima della data <strong>di</strong> ammissione alla<br />
procedura concorsuale per i quali sono decorsi i termini <strong>di</strong> decadenza previsti per<br />
l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria senza che siano intervenuti<br />
atti <strong>di</strong> accertamento o interruttivi dei termini da parte della medesima;<br />
Cre<strong>di</strong>ti tributari per imposte <strong>di</strong>rette ed in<strong>di</strong>rette che risultano da sentenze delle<br />
commissioni tributarie passate in giu<strong>di</strong>cato;<br />
Cre<strong>di</strong>ti per ritenute maturate nel corso della procedura concorsuale;<br />
Cre<strong>di</strong>ti iva maturati nel corso della procedura concorsuale.<br />
Lotto 3: Cre<strong>di</strong>ti Tributari Incerti <strong>di</strong> importo nominale unitario compreso tra euro<br />
5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi<br />
Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti tributari <strong>di</strong> ammontare nominale unitario<br />
compreso tra euro 5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi:<br />
cre<strong>di</strong>ti per imposte Dirette ed In<strong>di</strong>rette precedenti la data <strong>di</strong> ammissione alla procedura<br />
concorsuale per i quali non sono ancora decorsi i termini <strong>di</strong> decadenza previsti per<br />
l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero per i quali sono<br />
intervenuti atti <strong>di</strong> accertamento da parte della medesima.
Lotto 4: Cre<strong>di</strong>ti Tributari Incerti <strong>di</strong> importo nominale unitario superiore a euro<br />
40.000,00= oltre interessi.<br />
Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti tributari <strong>di</strong> ammontare nominale unitario<br />
superiore a euro 40.000,00= oltre interessi:<br />
cre<strong>di</strong>ti per imposte Dirette ed In<strong>di</strong>rette precedenti la data <strong>di</strong> ammissione alla procedura<br />
concorsuale per i quali non sono ancora decorsi i termini <strong>di</strong> decadenza previsti per<br />
l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero per i quali sono<br />
intervenuti atti <strong>di</strong> accertamento da parte della medesima.<br />
Con<strong>di</strong>zioni soggettive<br />
Saranno legittimati a partecipare all’asta per l’acquisto pro-soluto dei cre<strong>di</strong>ti fiscali <strong>di</strong><br />
procedure concorsuali:<br />
A) per cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> valore nominale unitario fino ad € 40.000,00, e quin<strong>di</strong> per i Lotti 1) e 3), le<br />
società che presentano i seguenti requisiti:<br />
• Iscrizione all’Albo delle Banche o UIC iscritte ai sensi dell’art. 106 e 107 TUB da<br />
almeno 3 anni;<br />
• capitale sociale minimo € 500.000,00;<br />
• aver depositato i bilanci dei due esercizi precedenti non in per<strong>di</strong>ta e soggetti a<br />
revisione contabile o collegio sindacale;<br />
B) per cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> valore nominale unitario oltre ad € 40.000,00, e quin<strong>di</strong> per i Lotti 2) e 4), le<br />
società che presentano i seguenti requisiti:<br />
• Iscrizione all’Albo delle Banche o UIC - iscritte ai sensi dell’ar.107 da almeno 3 anni;<br />
• capitale sociale minimo € 3.000.000,00;<br />
• aver depositato i bilanci dei due esercizi precedenti non in per<strong>di</strong>ta, e soggetti a<br />
revisione contabile;<br />
• massa <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti gestita non inferiore a € 200.000.000,00.<br />
Tutti i partecipanti dovranno inviare al <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> entro il 30 luglio 2006 la<br />
<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità a partecipare all’asta con la documentazione attestante i predetti<br />
requisiti soggettivi, nonché l’impegno ad accettare il testo standard del contratto <strong>di</strong> cessione<br />
che sarà redatto dalla Sezione Fallimentare del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> MIlano.<br />
Sono ammessi a partecipare all’asta, anche a mezzo <strong>di</strong> soggetto delegato, consorzi e gruppi<br />
<strong>di</strong> imprese, a con<strong>di</strong>zione che i requisiti soggettivi <strong>di</strong> cui sopra siano rispettati in capo a tutti i<br />
soggetti partecipanti al raggruppamento e che siano manifesti nella domanda <strong>di</strong><br />
partecipazione tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.<br />
Entro il 15 settembre 2006 verrà comunicato dal Presidente della Sezione Fallimentare a<br />
mezzo raccomandata A/R a ciascun partecipante, all’in<strong>di</strong>rizzo in<strong>di</strong>cato nella domanda <strong>di</strong><br />
partecipazione, il provve<strong>di</strong>mento che accerta la Sua legittimazione a partecipare all’asta per la<br />
sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni soggettive sopra in<strong>di</strong>cate.<br />
Entro il 30 settembre 2006, Planet Com fornirà ai soggetti ritenuti dal <strong>Tribunale</strong> legittimati a<br />
partecipare all’asta le utenze per l’accesso alla data room telematica.<br />
Con<strong>di</strong>zioni oggettive<br />
Tipologie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to tributario e limiti minimi <strong>di</strong> importo oggetto <strong>di</strong> cessione<br />
Si ritengono da valutare e cedere pro-soluto:<br />
152
Lotto 1: Cre<strong>di</strong>ti Tributari certi <strong>di</strong> importo nominale unitario compreso tra euro 5.000,00=<br />
oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi<br />
Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti tributari <strong>di</strong> ammontare nominale unitario<br />
compreso tra euro 5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi:<br />
Cre<strong>di</strong>ti per imposte Dirette ed In<strong>di</strong>rette maturati prima della data <strong>di</strong> ammissione alla<br />
procedura concorsuale per i quali sono decorsi i termini <strong>di</strong> decadenza previsti per<br />
l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria senza che siano intervenuti<br />
atti <strong>di</strong> accertamento o interruttivi dei termini da parte della medesima;<br />
Cre<strong>di</strong>ti tributari per imposte <strong>di</strong>rette ed in<strong>di</strong>rette che risultano da sentenze delle<br />
commissioni tributarie passate in giu<strong>di</strong>cato;<br />
Cre<strong>di</strong>ti per ritenute maturate nel corso della procedura concorsuale;<br />
Cre<strong>di</strong>ti iva maturati nel corso della procedura concorsuale.<br />
Lotto 2: Cre<strong>di</strong>ti Tributari certi <strong>di</strong> importo nominale unitario superiore a euro 40.000,00=<br />
oltre interessi<br />
Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti tributari <strong>di</strong> ammontare nominale unitario<br />
superiore a euro 40.000,00= oltre interessi:<br />
Cre<strong>di</strong>ti per imposte Dirette ed In<strong>di</strong>rette maturati prima della data <strong>di</strong> ammissione alla<br />
procedura concorsuale per i quali sono decorsi i termini <strong>di</strong> decadenza previsti per<br />
l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria senza che siano intervenuti<br />
atti <strong>di</strong> accertamento o interruttivi dei termini da parte della medesima;<br />
Cre<strong>di</strong>ti tributari per imposte <strong>di</strong>rette ed in<strong>di</strong>rette che risultano da sentenze delle<br />
commissioni tributarie passate in giu<strong>di</strong>cato;<br />
Cre<strong>di</strong>ti per ritenute maturate nel corso della procedura concorsuale;<br />
Cre<strong>di</strong>ti iva maturati nel corso della procedura concorsuale.<br />
Lotto 3: Cre<strong>di</strong>ti Tributari Incerti <strong>di</strong> importo nominale unitario compreso tra euro<br />
5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi<br />
Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti tributari <strong>di</strong> ammontare nominale unitario<br />
compreso tra euro 5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi:<br />
cre<strong>di</strong>ti per imposte Dirette ed In<strong>di</strong>rette precedenti la data <strong>di</strong> ammissione alla procedura<br />
concorsuale per i quali non sono ancora decorsi i termini <strong>di</strong> decadenza previsti per<br />
l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero per i quali sono<br />
intervenuti atti <strong>di</strong> accertamento da parte della medesima.<br />
Lotto 4: Cre<strong>di</strong>ti Tributari Incerti <strong>di</strong> importo nominale unitario superiore a euro<br />
40.000,00= oltre interessi.<br />
Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti tributari <strong>di</strong> ammontare nominale unitario<br />
superiore a euro 40.000,00= oltre interessi:<br />
cre<strong>di</strong>ti per imposte Dirette ed In<strong>di</strong>rette precedenti la data <strong>di</strong> ammissione alla procedura<br />
concorsuale per i quali non sono ancora decorsi i termini <strong>di</strong> decadenza previsti per<br />
l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero per i quali sono<br />
intervenuti atti <strong>di</strong> accertamento da parte della medesima.<br />
Con<strong>di</strong>zioni delle offerte <strong>di</strong> acquisto<br />
Lotti 1 e 2: Cre<strong>di</strong>ti tributari certi <strong>di</strong> ammontare nominale superiore a 5.000,00= euro –<br />
offerta minima pari al 75% del solo valore capitale del cre<strong>di</strong>to;<br />
153
Lotti 3 e 4 : Cre<strong>di</strong>ti tributari incerti <strong>di</strong> valore nominale superiore a 5.000,00= euro –<br />
offerta minima pari al 40% del solo valore capitale del cre<strong>di</strong>to.<br />
Modalità e costi delle operazioni <strong>di</strong> cessione<br />
I curatori sono invitati a depositare in cancelleria entro il 30 settembre 2006 la “scheda <strong>di</strong><br />
valutazione cre<strong>di</strong>ti tributari” allegata (allegato 1) con copia della documentazione richiesta per<br />
ogni tipologia <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to per singola procedura concorsuale.<br />
Dovrà altresì essere allegata l’autorizzazione preventiva del Giu<strong>di</strong>ce Delegato a cedere i<br />
cre<strong>di</strong>ti tributari.<br />
Tutte le “schede <strong>di</strong> valutazione cre<strong>di</strong>ti tributari” con relativi allegati verranno affidate a Planet<br />
Com per la scansione che dovrà essere eseguita entro e non oltre il 16 ottobre 2006.<br />
Dovranno essere fornite le idonee garanzie da parte <strong>di</strong> Planet Com della conformità della<br />
scansione alle “schede <strong>di</strong> valutazione cre<strong>di</strong>ti tributari”.<br />
La data-room telematica rimarrà attiva dal 16 ottobre 2006 fino alle ore 24:00 del 14<br />
<strong>di</strong>cembre 2006.<br />
Regolamento e modalità dell’asta<br />
Entro le ore 12:00 del 15 <strong>di</strong>cembre 2006 dovrà essere depositata presso la cancelleria<br />
fallimentare del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> (vali<strong>di</strong>tà data del timbro apposto dalla cancelleria) la busta<br />
chiusa (c.d. “bustone”) contente le buste (c.d. “bustine”) con le offerte <strong>di</strong>stinte per singolo lotto.<br />
Sulle buste interne (c.d. “bustine”) dovrà essere apposta l’etichetta o l’annotazione con<br />
in<strong>di</strong>cazione del lotto oggetto dell’offerta.<br />
Contestualmente al deposito dell’offerta il promittente cessionario effettuerà versamento a<br />
titolo <strong>di</strong> cauzione per l’importo <strong>di</strong> euro 50.000,00= (cinquantamila/00) per ciascuno dei Lotti 1 e<br />
3 e per l’importo <strong>di</strong> euro 100.000,00= (centomila/00) per ciascuno dei Lotti 2 e 4 a cui intenda<br />
partecipare e depositerà prova documentale <strong>di</strong> bonifico bancario effettuato sul c/c intestato a<br />
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE FALLIMENTARE “ASTA CREDITI TRIBUTARI” ed acceso<br />
presso Ufficio Postale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> – Palazzo <strong>di</strong> Giustizia, del quale saranno tempestivamente<br />
comunicate le coor<strong>di</strong>nate.<br />
La cauzione sarà restituita entro 5 giorni dalla data <strong>di</strong> effettuazione dell’asta<br />
al soggetto partecipante non aggiu<strong>di</strong>catario me<strong>di</strong>ante bonifico sul conto<br />
corrente in<strong>di</strong>cato dallo stesso soggetto nella domanda <strong>di</strong> partecipazione, al<br />
netto delle spese <strong>di</strong> bonifico.<br />
Viene fissata l’asta per il giorno 18 <strong>di</strong>cembre 2006 ore 16.00 presso il <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong><br />
Sezione Fallimentare.<br />
Il Presidente della Sezione Fallimentare in presenza dei partecipanti aprirà tutte le buste<br />
relative al lotto 1) e comunicherà l’offerta migliore.<br />
Sarà possibile il primo rilancio entro 3 minuti dalla comunicazione dell’offerta migliore con un<br />
rilancio minimo del 2%.<br />
Se entro 3 minuti dall’ultimo rilancio non ve ne sarà altro, il miglior offerente sarà la<br />
controparte dei singoli curatori con i quali stipulerà la cessione pro-soluto <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>ti<br />
oggetto del lotto aggiu<strong>di</strong>cato.<br />
154
Si procederà analogamente per gli altri lotti.<br />
Pagamento del prezzo <strong>di</strong> cessione<br />
- La stipula del contratto <strong>di</strong> cessione pro-soluto (su testo standard che sarà redatto dalla<br />
Sezione Fallimentare del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>), dovrà essere effettuato da ogni singolo<br />
curatore in forma <strong>di</strong> scrittura privata autenticata o atto pubblico. Il pagamento del<br />
corrispettivo dell’aggiu<strong>di</strong>cazione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico sul conto<br />
corrente bancario intestato alla procedura.<br />
- Entro cinque giorni dalla data in cui il soggetto aggiu<strong>di</strong>catario depositerà avanti la<br />
Cancelleria della Sezione Fallimentare del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> prova dell’avvenuto<br />
pagamento (copia <strong>di</strong> tutti i bonifici bancari effettuati) <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>ti tributari compresi nel<br />
lotto aggiu<strong>di</strong>cato, otterrà la restituzione del deposito cauzionale versato per la<br />
partecipazione all’asta me<strong>di</strong>ante bonifico sul conto corrente in<strong>di</strong>cato nella domanda <strong>di</strong><br />
partecipazione, al netto delle spese <strong>di</strong> bonifico.<br />
- Il soggetto aggiu<strong>di</strong>catario <strong>di</strong> ogni singolo Lotto si impegna a versare a Planet Com<br />
l’importo <strong>di</strong> euro 2.000,00= oltre Iva a titolo <strong>di</strong> remunerazione del servizio prestato per lo<br />
svolgimento dell’asta.<br />
- La stipula del contratto <strong>di</strong> cessione pro-soluto dei cre<strong>di</strong>ti tributari in argomento dovrà<br />
avvenire con contestuale pagamento del prezzo <strong>di</strong> cessione entro 60 (sessanta) giorni<br />
dalla data del decreto <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione dei cre<strong>di</strong>ti;<br />
- Le spese notarili (atto pubblico o scrittura privata autenticata), l’imposta <strong>di</strong> registro e la<br />
notifica saranno integralmente a carico del cessionario.<br />
Il curatore dovrà comunicare al Giu<strong>di</strong>ce Delegato l’effettuazione della cessione e documentare<br />
l’avvenuto bonifico del prezzo sul conto corrente intestato alla procedura entro 30 giorni dal<br />
perfezionamento della cessione.<br />
N.B. La scheda <strong>di</strong> valutazione dei cre<strong>di</strong>ti tributari è allegata al Bando e pubblicata sul<br />
sito internet della Sezione Fallimentare del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>.<br />
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