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Spese ordinarie e straordinarie negli accordi di separazione Dott.ssa Elisabetta Gualandri Avvocato Gli accordi di separazione determinano i tempi e le modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando anche la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al loro mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione. Se i genitori non trovano un accordo consensuale sul punto sarà il giudice a statuire sulle modalità di visita, sul contributo al mantenimento del figlio convivente con l’altro.Costituisce difatti principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, ribadito con forza nella nota sentenza n. 6197 del 22/03/05, come “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Le decisioni di vitale importanza per il futuro dei figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono adottate congiuntamente tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente a determinati aspetti, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. L’assegno è soggetto all’adeguamento ISTAT annuale. Tra le varie indicazioni della sentenza compaiono anche “spese scolastiche e spese sanitarie” straordinarie in misura del 50%. Solitamente non si specifica quali clausole siano previste nel verbale di separazione sulle spese straordinarie. Devono o no essere concordate tra i genitori? Nei provvedimenti della separazione, in presenza di figli minori, è sempre prevista una somma mensile quale contributo al loro mantenimento, a carico del genitore non affidatario. E’ normalmente specificato che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese scolastiche e mediche e che provvedano, sempre nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, da concordare preventivamente. Bisogna anche verificare se nel richiamato provvedimento si parli di contributo a spese straordinarie indicate solo genericamente oppure esse vengano analiticamente precisate. Gene- ralmente nelle separazioni giudiziarie il giudice pone a carico del genitore non affidatario le sole spese mediche e di istruzione (rimanendo così escluse quelle per sport, vacanze, mezzi di locomozione ecc.). Nei casi in cui le parti o il Tribunale non abbiano previsto le spese di natura straordinaria, l’assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo anche di queste. In tal caso, non rimane altro che chiedere al Tribunale (anche se l’altro genitore non sia d’accordo) la revisione dei provvedimenti, con la fissazione del 50 % delle spese straordinarie a carico dell’altra parte. LA DISTINZIONE TRA SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE “Le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie relative, tra l’altro a prestazioni sanitarie mutuabili, sono ricomprese nell’assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario, mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita, comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano tra quelle straordinarie (Tribunale di Bologna, Cass. Sezione I, sentenza 7 aprile 2005 n. 925). .. Laddove le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell’interesse del minore, il genitore non affidatario ne è tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, sempre che le erogazioni non superano i li- miti della necessità e della congruenza. Al contrario, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non affidatario ha diritto ad essere coinvolto a tali scelte. “.(cfr: sent n. 925 del 2005). Alla luce della riforma introdotta con legge n. 54/2006, “genitore non affidatario”deve ritenersi il genitore presso cui la prole non coabita in via stabile. Nel caso in cui un genitore non adempia agli accordi presi nell’interesse dei figli sia riguardo al diritto di visita che al mantenimento o ne ostacoli l’esercizio, il genitore “leso” potrà ottenere dal Tribunale (ricorso ex art.709 ter c.p.c) una condanna del genitore inadempiente al risarcimento dei danni il quale potrà essere altresì condannato ad una sanzione amministrativa da 75 euro fino a 5.000,00 euro a favore della cassa delle ammende. Avv. Elisabetta Gualandri Via delle gondole 13 Ostia Lido Riceve per appuntamento L-G. 9.00/17.00 V.9.00-14 0656339711-065694688 STUDIO LEGALE GUALANDRI Avv. Elisabetta Gualandri Via delle Gondole, n.13 00121 Ostia Lido ROMA Dir. 0656339711 segr. 065696933 tel/fax 0656341672 e-mail: avvgualandri@libero.it Litoralegiugno2010 31