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Procedura penale- soggetti - Giurisprudenza

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Anno Accademico<br />

2012-2013<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> – I parte<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Soggetti<br />

• Distinzione tra <strong>soggetti</strong> e parti<br />

• All’interno della categoria rappresentata dai <strong>soggetti</strong> del processo, la qualifica di parte è riservata<br />

a chi vanta il diritto ad una decisione giurisdizionale in rapporto ad una pretesa fatta valere nel<br />

processo.<br />

Sono <strong>soggetti</strong> del processo, riconosciuti come parti:<br />

Pubblico ministero<br />

Imputato (persona sottoposta alle indagini)<br />

Parte civile<br />

Responsabile civile<br />

Persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria<br />

Sono altresì considerati <strong>soggetti</strong> del processo, pur non rivestendo la qualifica di parte:<br />

Il giudice<br />

La persona offesa<br />

Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato<br />

Il difensore<br />

La polizia giudiziaria<br />

Restano esclusi dall’elenco altre persone che pure compaiono sulla scena processuale (il querelante,<br />

gli ausiliari del giudice e del pubblico ministero, i periti, i consulenti tecnici, i testimoni)<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Occorre<br />

ulteriormente<br />

distinguere tra parti<br />

necessarie e parti<br />

eventuali


Soggetti<br />

• Sono giudici ordinari, in quanto trovano la loro legittimazione nelle leggi di<br />

ordinamento giudiziario:<br />

Giudice di pace (monocratico)<br />

Giudice per le indagini preliminari (monocratico)<br />

Giudice dell’udienza preliminare (monocratico)<br />

Tribunale ordinario (in composizione collegiale e in composizione monocratica)<br />

Tribunale per i minorenni (composto da quattro magistrati, due togati e due onorari)<br />

Corte d’assise (composta da otto magistrati, due togati e sei laici)<br />

Corte d’appello (composta da tre magistrati)<br />

Corte d’assise d’appello (composta da otto magistrati, due togati e sei laici)<br />

Magistrato di sorveglianza (monocratico)<br />

Tribunale di sorveglianza (composto da quattro magistrati, due togati e due laici)<br />

Corte di cassazione (articolata in sezioni, ciascuna delle quali composta da cinque<br />

magistrati, che diventano nove nella composizione a sezioni unite)<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Soggetti<br />

Giurisdizione <strong>penale</strong><br />

Principio dell’autosufficienza<br />

• La giurisdizione <strong>penale</strong>, esercitata ai sensi dell’art.1 c.p.p. da giudici previsti dalle leggi di<br />

ordinamento giudiziario (giudici ordinari), è una giurisdizione autosufficiente.<br />

• Il giudice <strong>penale</strong> ha il potere-dovere di art.3 e 479 c.p.p.<br />

risolvere ogni questione art.32 l. n.87/1953 q.l.c.<br />

La decisione ha una rilevanza solo al- art.267 TFUE<br />

l’interno del procedimento in cui è inse-<br />

rita.<br />

Art. 2 c.p.p.<br />

Il giudice <strong>penale</strong> risolve<br />

ogni questione da cui<br />

dipende la decisione,<br />

salvo che sia<br />

diversamente stabilito<br />

regola eccezioni<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


• Art. 3 c.p.p.<br />

• Questione relativa allo stato di famiglia o<br />

di cittadinanza<br />

• Presupposti:<br />

– Rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della<br />

controversia e la decisione sulla regiudicanda<br />

– La questione deve essere seria<br />

– Deve essere già stata proposta l’azione a norma<br />

delle leggi civili<br />

• La sospensione del processo dura sino<br />

al passaggio in giudicato della sentenza<br />

che definisce la questione<br />

• La sentenza extra<strong>penale</strong> ha efficacia di<br />

giudicato<br />

Soggetti<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

• Art.479 c.p.p.<br />

• Qualsiasi altra questione di<br />

competenza del giudice civile o<br />

amministrativo<br />

• Presupposti<br />

– La risoluzione della questione deve<br />

condizionare la decisione sull’esistenza del<br />

reato<br />

– La controversia deve risultare di particolare<br />

complessità<br />

– Deve essere già in corso il procedimento<br />

avanti al giudice civile o amministrativo<br />

– La legge civile o amministrativa non deve<br />

porre limitazioni alla prova della situazione<br />

• Il giudice può revocare la sospensione<br />

del dibattimento qualora il giudizio<br />

extra<strong>penale</strong> non si sia concluso nel<br />

termine di un anno<br />

• La sentenza extra<strong>penale</strong> non ha<br />

efficacia di giudicato


Soggetti<br />

Criteri di distribuzione della giurisdizione <strong>penale</strong><br />

competenza<br />

attribuzione<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Criterio di ripartizione, in senso<br />

orizzontale e verticale, delle<br />

regiudicande penali tra i diversi<br />

organi giurisdizionali<br />

Ulteriore criterio di assegnazione,<br />

volto a distinguere l’ambito di<br />

cognizione del tribunale in<br />

composizione collegiale da quello<br />

del tribunale in composizione<br />

monocratica


Per materia<br />

Per territorio<br />

Per connessione<br />

Funzionale<br />

Soggetti<br />

Competenza<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Corte<br />

d’assise<br />

Soggetti<br />

Competenza per materia<br />

1) criterio qualitativo (art.5 co.1 lett.b,c,d,<br />

d bis)<br />

2) criterio quantitativo (art.5 co.1 lett.a)<br />

• 1) criterio residuale: reati non<br />

Tribunale<br />

• appartenenti alla competenza<br />

• della Corte d’assise e del giudice<br />

• di pace (art.6)<br />

Giudice di<br />

pace<br />

1) criterio qualitativo (reati elencati<br />

• nellart.4 d.lgs 274 del 2000)<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Per alcuni<br />

casi<br />

particolari<br />

cfr. commi<br />

2-4<br />

Regola base:<br />

criterio del locus<br />

commissi delicti<br />

(art.8)<br />

Deroghe<br />

(es.: art.328 co.<br />

1 bis e 1 quater<br />

c.p.p.; art.11<br />

c.p.p.)<br />

Soggetti<br />

Competenza per territorio<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Regole<br />

suppletive (art.<br />

9)<br />

•Luogo in cui è<br />

avvenuta parte<br />

(l’ultima) dell’azione o<br />

dell’omissione<br />

•Residenza, dimora,<br />

domicilio dell’imputato<br />

•Luogo in cui ha sede<br />

l’ufficio del p.m. che<br />

ha iscritto per prima la<br />

notizia


Casi di connessione (art.12)<br />

•Reato commesso da più persone in<br />

concorso o in cooperazione tra loro,<br />

ovvero se più persone con condotte<br />

indipendenti, hanno determinato l’evento<br />

•Una persona imputata di più reati<br />

commessi con una sola azione od<br />

omissione ovvero con più azioni od<br />

omissioni esecutive di un medesimo<br />

disegno criminoso<br />

•Reati commessi, gli uni per eseguire o<br />

per occultare gli altri<br />

Soggetti<br />

Competenza per connessione<br />

Sul versante della competenza per<br />

materia, è competente il giudice<br />

superiore<br />

Sul versante della competenza per<br />

territorio, è competente il giudice del<br />

reato più grave o, in caso di pari<br />

gravità, quello competente per il<br />

primo reato<br />

Ipotesi di procedimenti di<br />

competenza di giudici<br />

ordinari e giudici speciali<br />

Casi particolari<br />

Art.13<br />

Art.14


Soggetti<br />

Competenza funzionale<br />

Sia sulla base della articolazione del procedimento in<br />

gradi e fasi sia in relazione alla specifico tipo di attività,<br />

sono chiamati ad intervenire giudici diversi<br />

per gradi (primo e secondo grado)<br />

per fasi (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento)<br />

in relazione alla specifico tipo di attività (tribunale del riesame)<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


• I grado<br />

• II grado<br />

• III grado<br />

Soggetti<br />

gradi fasi giudice<br />

Indagini<br />

preliminari<br />

Udienza<br />

preliminare<br />

Giudizio di<br />

primo grado<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Giudice per le<br />

indagini preliminari<br />

Giudice dell’udienza<br />

preliminare<br />

Giudice di pace,<br />

tribunale, corte<br />

d’assise<br />

Tribunale, corte<br />

d’appello, corte<br />

d’assise d’appello<br />

Corte di cassazione


Soggetti<br />

• I grado giudice di pace tribunale corte d’assise<br />

tribunale in corte d’assise<br />

• II grado composizione corte d’appello di appello<br />

monocratica<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


tribunale<br />

Soggetti<br />

Attribuzione<br />

1) 1) criterio quantitativo<br />

In<br />

composizione<br />

collegiale<br />

In<br />

composizion<br />

e<br />

monocratica<br />

2) criterio qualitativo (33-bis<br />

co.1)<br />

1) criter 1) criterio residuale<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

2) criterio qualitativo


Riunione del processo<br />

(art. 17)<br />

• Relativamente a processi pendenti nello stesso<br />

stato e grado<br />

• davanti al medesimo giudice<br />

• nei casi di cui all’art.12 e 371 comma 2 lett.b<br />

• quando non determini un ritardo nella definizione<br />

degli stessi<br />

Soggetti<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Separazione del processo<br />

(art.18)<br />

• Nelle ipotesi previste dal comma 1, nei casi di<br />

procedimenti oggettivamente o <strong>soggetti</strong>vamente<br />

cumulativi, ove sia possibile l’immediata trattazione<br />

soltanto in relazione ad alcuni imputati o alcune<br />

imputazioni, ovvero quando per uno o più imputati<br />

sia prossima la rimessione in libertà per scadenza<br />

dei termini di custodia cautelare, a condizione che il<br />

giudice non ritenga assolutamente necessaria la<br />

riunione per l’accertamento dei fatti (obbligatoria).<br />

• Al di fuori dei casi previsti dal comma 1,<br />

sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga<br />

utile ai fini della speditezza del processo<br />

(facoltativa)


.<br />

Difetto di giurisdizione<br />

E’ rilevabile, anche di ufficio, in ogni<br />

stato e grado del procedimento.<br />

Se rilevato nella fase delle indagini, la<br />

relativa dichiarazione produce effetto<br />

solo limitatamente al provvedimento<br />

richiesto; se rilevato del processo,<br />

comporta la trasmissione degli atti<br />

all’autorità competente.<br />

Soggetti<br />

Patologie connesse alla<br />

ripartizione degli affari<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Difetto di<br />

competenza<br />

Incompetenza<br />

Conflitto di<br />

competenza


Soggetti<br />

Incompetenza<br />

Per territorio o per connessione Per materia<br />

In difetto In eccesso<br />

E’ rilevabile fino alla chiusura dell’udienza E’ rilevabile in ogni stato e grado E’ rilevabile fino alle<br />

preliminare (art.21 co.2) (art.21 co.1) questioni preliminari in dibattimento<br />

o, se questa manchi, entro il termine di cui allo<br />

art.491<br />

Se l’eccezione è respinta, può essere presentata Se l’eccezione è respinta, può essere<br />

nelle questioni preliminari (art.491) ripresentata come motivo di appello<br />

Se l’eccezione è respinta, può essere ripresentata La Corte d’appello, anche se la accoglie,<br />

come motivo di appello e di ricorso in cassazione decide nel merito .<br />

Se non accolta, la questione può essere<br />

ripresentata come motivo di ricorso in cassazione<br />

Gli atti sono trasmessi al p.m.<br />

presso il giudice competente<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Nel corso delle indagini<br />

preliminari<br />

Nel processo, fino al la<br />

conclusione del<br />

dibattimento di I grado<br />

Nel giudizio d’appello<br />

Nel giudizio in<br />

cassazione<br />

Soggetti<br />

Effetti della dichiarazione di incompetenza<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Il giudice dichiara con ordinanza la propria<br />

incompetenza e dispone la restituzione degli atti al p.m.<br />

La decisione produce effetti limitatamente al<br />

provvedimento richiesto<br />

Il giudice dichiara con sentenza la propria<br />

incompetenza e trasmette gli atti al p.m. presso il<br />

giudice competente<br />

Il giudice dichiara con sentenza la propria<br />

incompetenza e trasmette gli atti al p.m. presso il<br />

giudice competente, salvo che nell’ipotesi di<br />

incompetenza per materia per eccesso, nel quale<br />

caso decide nel merito, a meno che si tratti di<br />

sentenza inappellabile<br />

La Corte di cassazione dichiara l’incompetenza e,<br />

annullata la sentenza, dispone la trasmissione degli<br />

atti al p.m. presso il giudice competente


D’ufficio<br />

Denuncia<br />

di parte<br />

positivo<br />

Quando, in qualsiasi<br />

stato e grado del<br />

processo, due o più<br />

giudici prendono<br />

cognizione del<br />

medesimo fatto<br />

attribuito alla stessa<br />

persona<br />

Ordinanza del<br />

giudice<br />

No effetto<br />

sospensivo<br />

Soggetti<br />

Conflitto di competenza<br />

Conflitti<br />

analoghi<br />

Decide la<br />

corte di<br />

cassazione,<br />

ex art. 127<br />

Cessazione del<br />

conflitto per<br />

iniziativa di uno<br />

dei due giudice<br />

negativo<br />

Quando, in qualsiasi<br />

stato e grado del<br />

processo, due o più<br />

giudici rifiutano di<br />

prendere cognizione<br />

del medesimo fatto<br />

attribuito alla stessa<br />

persona<br />

Decisione<br />

vincolante,<br />

fatti salvi fatti<br />

nuovi<br />

Principio di<br />

conservazione<br />

atti (prove,<br />

misure cautelari


Soggetti<br />

Istituti posti a tutela della imparzialità del giudice<br />

incompatibilità Astensione/ricusazione rimessione<br />

Giudice<br />

persona<br />

fisica<br />

Giudice<br />

persona<br />

fisica<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Giudice<br />

organo


Soggetti<br />

Incompatibilità<br />

Le cause di incompatibilità, rispettivamente disciplinate dagli artt. 18 e 19 ord.giud. e<br />

dagli artt. 34 e 35 c.p.p. si differenziano a seconda della ragione che le sorregge,<br />

potendosi al riguardo distinguere tra :<br />

Ipotesi di incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio<br />

Ipotesi di incompatibilità determinata da atti del procedimento.<br />

All’interno di questa ultima categoria, poi, vengono in rilievo situazioni in cui:<br />

• il giudice abbia svolto nel medesimo procedimento funzioni che devono restare<br />

distinte dal giudicare (art.34 comma 3)<br />

• il giudice abbia deciso sulla medesima res iudicanda (la responsabilità dell’imputato)<br />

in una fase precedente (art.34 co.1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater).<br />

Previste come cause ex ante di incompatibilità, esse, se non preventivamente applicate,<br />

diventano ex post motivi di astensione e di ricusazione (art.36 co.1 lett.g e art.37<br />

co.1 lett. a).<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Astensione<br />

Art.36<br />

Soggetti<br />

Astensione e ricusazione<br />

Catalogo della<br />

fattispecie, riguardanti<br />

in generale i rapporti<br />

del giudice con le parti<br />

ovvero con la res<br />

iudicanda<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Ricusazione<br />

Art.37 (casi<br />

previsti nel 36 con<br />

l’esclusione di<br />

quello di cui alla<br />

lett. h, più quello<br />

previsto dalla<br />

lett. b)


.<br />

Soggetti<br />

astensione ricusazione<br />

Dichiarazione<br />

del giudice<br />

interessato<br />

Decide il presidente della corte o<br />

del tribunale; rispetto alla<br />

dichiarazione del presidente del<br />

tribunale decide quello della corte<br />

d’appello; rispetto alla dichiarazione<br />

del presidente della corte d’appello,<br />

decide il presidente della corte di<br />

cassazione<br />

Sostituzione<br />

del giudice<br />

Nell’ipotesi di<br />

concorso,<br />

prevale la<br />

astensione<br />

Sospension<br />

e facoltativa<br />

Se viene accolta la dichiarazione<br />

di astensione o di ricusazione<br />

Il giudice non<br />

può compiere<br />

alcun atto<br />

Dichiarazione di<br />

parte<br />

Procedimento avanti<br />

al giudice individuato<br />

dall’art.40<br />

Dichiarazione in ordine alla<br />

efficacia degli atti compiuti<br />

Divieto di<br />

pronunciar<br />

sentenza<br />

(cfr., però,<br />

Corte cost.<br />

n.10/1997)


Soggetti<br />

Rimessione<br />

Gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, che, in ogni<br />

stato e grado del processo di merito:<br />

•Pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo<br />

•Pregiudicano la sicurezza o l’incolumità pubblico<br />

•Determinano motivi di legittimo sospetto<br />

Il giudice può<br />

sospendere il processo<br />

Il giudice deve<br />

sospendere il<br />

processo prima dello<br />

svolgimento delle<br />

conclusioni e non può<br />

pronunciare decreto<br />

di rinvio a giudizio o<br />

sentenza, salvo che<br />

la richiesta sia mera<br />

ripetizione di una<br />

precedente respinta.<br />

La Cassazione può<br />

disporre la<br />

sospensione del<br />

processo, in<br />

qualunque momento<br />

questo si trovi<br />

Richiesta motivata del<br />

p.m. o dell’imputato<br />

Il Primo<br />

Presidente della<br />

Corte di<br />

cassazione<br />

Assegna la richiesta a<br />

sezione semplice o alle<br />

sezioni unite, che<br />

procedono ex art.127<br />

La Cassazione può<br />

dichiarare inammissibile,<br />

rigettare accogliere la<br />

richiesta<br />

Se la richiesta è accolta, Il<br />

processo è rimesso ad<br />

altro giudice individuato ex<br />

art.11<br />

La richiesta, depositata in<br />

cancelleria, è notificata alle altre<br />

parti, e quindi trasmessa alla Corte<br />

di cassazione<br />

Se rileva una causa di<br />

inammissibilità, assegna la<br />

richiesta alla sezione filtro<br />

La sezione<br />

restituisce atti<br />

al Primo<br />

Presidente<br />

La sezione<br />

dichiara la<br />

richiesta<br />

inammissibile<br />

Il giudice designato deve procedere<br />

a rinnovare gli atti ripetibili se ne è<br />

fatta richiesta da una delle parti,<br />

fermo restando quanto previsto<br />

dall’art.190 bis c.p.p.


Ricusazione<br />

SOSPENSIONE FACOLTATIVA<br />

Art.41 co. 2 Fuori dei casi di inammissibilità della<br />

dichiarazione di ricusazione, il giudice individuato a<br />

norma dell’art.40 può disporre con ordinanza che il<br />

giudice del procedimento principale sospenda<br />

temporaneamente ogni attività processuale o si<br />

limiti al compimento degli atti urgenti.<br />

DIVIETO DI PRONUNCIARE SENTENZA<br />

Art. 37 co, 2. Il giudice ricusato non può pronunciare né<br />

concorrere a pronunciare sentenza fino a che non<br />

sia intervenuta l’ordinanza che dichiara<br />

inammissibile o rigetta la ricusazione.<br />

Cfr., però, Corte cost. n.10 del 1997 per l’ipotesi di<br />

reiterazione della dichiarazione di ricusazione,<br />

fondata sui medesimi motivi<br />

DIVIETO PER IL GIUDICE SUSPECTUS DI COMPIERE<br />

ATTI<br />

Art.42 co. 1. Se la dichiarazione di ricusazione è<br />

accolta, il giudice non può compiere alcun atto del<br />

procedimento.<br />

Soggetti<br />

Effetti sul procedimento principale<br />

Rimessione<br />

SOSPENSIONE FACOLTATIVA<br />

Art. 47 co.1. Sia il giudice a quo sia la Corte di<br />

cassazione possono disporre con ordinanza la<br />

sospensione del processo fino a che non sia<br />

intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o<br />

rigetta la richiesta<br />

SOSPENSIONE OBBLIGATORIA<br />

Art.47 co. 2. Nel momento in cui ha notizia dalla Corte<br />

di cassazione che la richiesta di rimessione è stata<br />

assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione<br />

diversa da quella di cui all’art.610 co. 1, il giudice<br />

deve sospendere il processo prima dello<br />

svolgimento delle conclusioni e non può<br />

pronunciare il decreto che dispone il giudizio o la<br />

sentenza. La sospensione ha effetto fino a che<br />

non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara<br />

inammissibile la richiesta di rimessione e comunque<br />

non impedisce il compimento degli atti urgenti.<br />

Ma il giudice non è tenuto a disporre la sospensione<br />

quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi<br />

rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata<br />

inammissibile.


Da giudice incompetente<br />

Da giudice astenutosi o<br />

ricusato<br />

Dal giudice<br />

originariamente<br />

designato, a seguito<br />

dell’accoglimento della<br />

richiesta di rimessione<br />

Soggetti<br />

Efficacia atti compiuti<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Art.26 . Le prove già acquisite mantengono efficacia, salvo<br />

che per le dichiarazioni rese a giudice incompetente per<br />

materia, che, se ripetibili, possono essere utilizzate soltanto<br />

nell’udienza preliminare e nel dibattimento ai fini delle<br />

contestazioni<br />

Art.27. Le misure cautelari cessano di avere effetto, se non<br />

confermate entro venti giorni dal giudice competente<br />

Art.42. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di<br />

astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parti gli<br />

atti compiuti conservano efficacia<br />

art.48. Ferma l’utilizzabilità degli atti validamente compiuti,<br />

il giudice provvede alla rinnovazione su richiesta di parte,<br />

salvo che si tratti di atti irripetibili e nei limiti di cui agli<br />

artt.190 e 190 bis


Corte di<br />

appello,<br />

sezione<br />

minorenn<br />

i<br />

Corte<br />

d’assise<br />

Corte di<br />

cassazione<br />

Tribunale per i<br />

minorenni<br />

Corte<br />

d’assise<br />

d’appello<br />

Tribunale<br />

-collegiale<br />

- monocratico<br />

Soggetti<br />

Gli uffici del pubblico ministero<br />

Corte<br />

d’appello<br />

Giudice di<br />

pace<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Procura Generale<br />

presso la Corte di<br />

cassazione<br />

Procura Generale<br />

presso la Corte<br />

d’appello<br />

Procura della<br />

Repubblica<br />

presso il<br />

tribunale<br />

Procura della<br />

Repubblica presso il<br />

tribunale dei<br />

minorenni


.<br />

Contrasti<br />

tra uffici<br />

del p.m.<br />

Astensione<br />

del p.m.<br />

Soggetti<br />

Premesso che il pubblico ministero trae la propria legittimazione in modo<br />

riflesso rispetto alla competenza del giudice presso il quale è istituito, possono<br />

sorgere divergenza tra diversi uffici del p.m. in ordine alla titolarità delle<br />

funzione in ordine ad un determinato procedimento.<br />

Al riguardo, possono determinarsi, sulla falsariga di quanto si è visto per la<br />

questione relativa alla competenza, contrasti sia negativi (art.54) sia positivi<br />

(art.54 bis), che vengono decisi con decreto motivato dal Procuratore<br />

generale presso la Corte d’appello ovvero dal Procuratore generale presso la<br />

Corte di cassazione, a seconda che il contrasto concerna uffici del p.m.<br />

incardinati nel medesimo distretto ovvero in distretti diversi.<br />

Ai sensi dell’art.54 quater, introdotto dalla l. n.479 del 1999, la stessa persona<br />

sottoposta alle indagini, la persona offesa ovvero i rispettivi difensori possono<br />

innescare la procedura di definizione della legittimazione, chiedendo, qualora<br />

ritengano che la legittimazione a procedere appartenga ad un ufficio del p.m.<br />

diverso da quello procedente, la trasmissione degli atti al primo. Il p.m.<br />

procedente ha dieci giorni per decidere. Qualora quest’ultimo non accolga la<br />

richiesta, la parte privata può rivolgersi direttamente al Procuratore generale ai<br />

fini della determinazione dell’ufficio del p.m. legittimato a procedere<br />

Art.52<br />

Il magistrato del p.m. ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di<br />

convenienza.<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Soggetti<br />

Struttura e legittimazione degli uffici del p.m.<br />

nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso, per delitti commessi con finalità di<br />

terrorismo o per delitti particolarmente gravi<br />

Delitti previsti<br />

dall’art.51 co. 3<br />

bis, 3 quater e 3<br />

quinquies<br />

Delitti previsti<br />

dall’art.51 co.<br />

3 bis<br />

Procure distrettuali antimafia, costituite presso le<br />

procure della Repubblica che hanno sede presso il<br />

tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello.<br />

Esercitano le funzioni d’accusa nei procedimenti per<br />

delitti di competenza dei giudici costituiti nell’ambito del<br />

distretto<br />

Procura nazionale<br />

antimafia, istituita<br />

nell’ambito delle<br />

procura generale<br />

presso la Corte di<br />

cassazione<br />

Direzione<br />

investigativa<br />

antimafia, e<br />

sevizi centrali ed<br />

interprovinciali<br />

delle forze di<br />

polizia


Soggetti<br />

Il Procuratore nazionale antimafia, nominato con delibera del C.S.M. di concerto con il Ministro della<br />

Giustizia, ai sensi dell’art.371 bis esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al<br />

fine di:<br />

rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine<br />

garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni<br />

assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.<br />

Per lo svolgimento di tali funzioni, egli:<br />

provvede alla acquisizione ed elaborazione di notizie, informazioni e di dati attinenti alla criminalità<br />

organizzata. A tale attività è strettamente collegato la facoltà di procedere a colloqui con detenuti ed<br />

internati<br />

assicura il collegamento investigativo anche per mezzo di magistrati del suo ufficio<br />

impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive al fine di prevenire o risolvere contrasti<br />

indice riunioni tra i procuratori distrettuali interessati allo scopo di risolvere contrasti<br />

dispone con decreto motivato, reclamabile avanti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione,<br />

l’avocazione delle indagini, nel caso di mancato coordinamento dovuto a perdurante ed ingiustificata<br />

inerzia nell’attività di indagine o a ingiustificata e reiterata violazione dei doveri di collaborazione<br />

dispone , sentiti i PG e i PT interessati, con decreto motivato trasmesso al CSM per l’approvazione,<br />

l’applicazione temporanea di magistrati del suo ufficio o di direzioni distrettuali antimafia o di altre<br />

Procure della Repubblica presso i tribunali, al fine di garantire la flessibilità e mobilità necessarie al<br />

soddisfacimento di specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Procuratore<br />

generale presso la<br />

Corte d’appello<br />

Procuratore<br />

nazionale<br />

antimafia<br />

Soggetti<br />

Avocazione<br />

Avocazione<br />

obbligatoria<br />

Avocazione<br />

facoltativa<br />

Avocazione<br />

obbligatoria<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

•Se è impossibile sostituire il magistrato astenutosi<br />

•Se il capo dell’ufficio ha omesso di provvedere alla<br />

tempestiva sostituzione del magistrato designato,<br />

nei casi previsti dall’art.36 co.1 lett.a, b,d,e<br />

•Se vi è inerzia del p.m. che non presenta nei<br />

termini le richieste in ordine all’esercizio dell’azione<br />

<strong>penale</strong><br />

•Nel caso di mancato coordinamento delle indagini,<br />

relativamente ai delitti di criminalità organizzata non<br />

mafiosa ( art.372 co.1 bis; art.118 bis disp.att.)<br />

•Se il giudice non accoglie la richiesta di<br />

archiviazione ovvero l’offeso si oppone alla<br />

richiesta<br />

•Quando il giudice dell’udienza preliminare<br />

indica al p.m. le ulteriori indagini da compiere<br />

Nel caso di mancato coordinamento delle<br />

indagini, nei procedimenti per delitti di<br />

criminalità organizzata di stampo mafioso<br />

(art.371 bis, co.2, lett. h)


.<br />

Polizia<br />

giudiziaria<br />

Soggetti<br />

La polizia giudiziaria deve, anche di<br />

propria iniziativa,<br />

•prendere notizia dei reati,<br />

•impedire che vengano portati a<br />

conseguenze ulteriori,<br />

•ricercarne gli autori,<br />

•compiere gli atti necessari per assicurare<br />

le fonti di prova<br />

•e raccogliere quanto altro possa servire<br />

per l’applicazione della legge <strong>penale</strong><br />

Le funzioni di polizia giudiziaria sono<br />

svolte alle dipendenze e sotto la direzione<br />

dell’autorità giudiziaria da:<br />

•Servizi di polizia giudiziaria<br />

•Sezioni di polizia giudiziaria<br />

•Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria<br />

appartenenti agli altri organi cui la legge fa<br />

obbligo di compiere indagini a seguito di<br />

notizia di reato<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Attività<br />

autonoma<br />

Attività<br />

delegata<br />

Servizi (servizi<br />

centrali ed<br />

interprovinciali,<br />

SCO, ROS, GICO)<br />

Sezioni, istituite<br />

presso ogni procura<br />

della Repubblica<br />

Ufficiali ed agenti di<br />

altri organi


.<br />

Qualità di<br />

imputato<br />

assunzione<br />

perdita<br />

riassunzione<br />

Soggetti<br />

Esercizio<br />

dell’azione<br />

<strong>penale</strong><br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

•Richiesta di rinvio a giudizio<br />

•Richiesta di rinvio a giudizio immediato<br />

•Richiesta di decreto <strong>penale</strong><br />

•Richiesta di applicazione della pena ex art.447<br />

•Decreto di citazione diretta a giudizio<br />

•Contestazione orale o decreto di citazione a giudizio nel<br />

rito direttissimo<br />

•Contestazione del reato connesso o del fatto nuovo in<br />

udienza preliminare e in dibattimento<br />

•Formulazione coatta dell’imputazione ex art. 409 co.5<br />

•Sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad<br />

impugnazione<br />

•Sentenza di condanna o di proscioglimento irrevocabile<br />

•Decreto <strong>penale</strong> divenuto esecutivo<br />

•Ordinanza che dichiara l’inammissibilità della impugnazione<br />

•Sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione<br />

•Revoca della sentenza di non luogo a procedere<br />

•Decreto di citazione a dibattimento per il giudizio di revisione


.<br />

Persona<br />

sottoposta<br />

alle indagini<br />

Soggetti<br />

disciplina<br />

assunzione<br />

della<br />

qualità<br />

Art.61<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

•Estensione dei diritti e<br />

delle garanzie riconosciuti<br />

all’imputato<br />

•Estensione di ogni altra<br />

disposizione relativa<br />

all’imputato, salve<br />

espresse deroghe<br />

Formale (attraverso la<br />

iscrizione della notizia di reato<br />

nel registro di cui all’art.335)<br />

Sostanziale ( attraverso la<br />

attribuzione di un fatto di reato<br />

ad una persona determinata)


Soggetti<br />

Al tema delle dichiarazioni rese dall’imputato o dall’indagato (ovvero da<br />

<strong>soggetti</strong> che proprio a seguito di dichiarazioni possono assumere tali vesti),<br />

rispetto al quale assume deciso rilievo la garanzia espressa dal brocardo<br />

“nemo tenetur se detegere”sono dedicate diverse disposizioni. Cominciando<br />

l’analisi da quanto previsto nel libro I del codice, esaminiamo<br />

Art.62, che stabilisce il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese<br />

dall’imputato<br />

Art.63 riguardante le dichiarazioni indizianti<br />

Artt.64 e 65 contenenti la disciplina relativa all’interrogatorio della persona<br />

sottoposta alle indagini<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Soggetti<br />

Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (art.62)<br />

La disposizione concerne le dichiarazioni rese dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini<br />

nel corso del procedimento, sia spontaneamente sia su sollecitazione.<br />

Sono pertanto escluse quelle rese prima o al di fuori del procedimento.<br />

Il divieto di testimonianza ha una natura oggettiva, per cui riguarda sia i rappresentanti dell’autorità (di<br />

polizia o giudiziaria) alla quale le dichiarazioni sono state rese sia eventuali altri <strong>soggetti</strong> che<br />

erano comunque presenti nel luogo e momento in cui l’imputato o l’indagato ha reso le<br />

dichiarazioni<br />

L’inosservanza del divieto espresso dall’art.62 comporta ai sensi dell’art.191 l’inutilizzabilità della<br />

testimonianza comunque assunta.<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Soggetti<br />

Dichiarazioni indizianti (art.63)<br />

La disposizione presuppone che nel corso dell’esame avanti all’autorità giudiziaria o alla polizia<br />

giudiziaria dalle dichiarazioni rese dal soggetto, non sentito in qualità di imputato o indagato,<br />

emergano indizi a suo carico relativamente ad un fatto di reato precedentemente commesso.<br />

All’autorità procedente si impone un triplice obbligo:<br />

1) obbligo di interrompere l’esame<br />

2) obbligo di avvertire la persona che potranno a seguito delle sue dichiarazioni essere svolte<br />

indagini<br />

3) obbligo di invitare la persona a nominare un difensore.<br />

La disposizione contiene, infine, due distinte fattispecie di inutilizzabilità.<br />

Il primo comma stabilisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso dell’esame prima della<br />

doverosa interruzione contro la stessa persona che le ha rese (ipotesi di inutilizzabilità<br />

<strong>soggetti</strong>vamente relativa).<br />

Il secondo comma prevede, però che, qualora la persona avrebbe dovuto essere sentita sin dall’inizio<br />

nella qualità di imputato o indagato, le dichiarazioni rese non possano essere utilizzate neppure<br />

nei confronti di terzi (ipotesi di inutilizzabilità assoluta).<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Soggetti<br />

Interrogatorio dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini<br />

Ad opera del pubblico ministero,<br />

che procede personalmente<br />

ovvero tramite delega alla polizia<br />

giudiziaria (artt.294, 364, 370,<br />

388, 415 bis)<br />

Ad opera del giudice per le<br />

indagini preliminari (art. 289<br />

co.2,,294, 299 co 3 ter, 301<br />

co.2 ter, 391)<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Ad opera del giudice<br />

dell’udienza preliminare o del<br />

giudizio abbreviato ( artt. 421,<br />

422, 441)


Soggetti<br />

Interrogatorio dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini<br />

Prima dell’inizio dell’interrogatorio,<br />

l’organo procedente deve avvertire la<br />

persona interrogata:<br />

• a) che le dichiarazioni che renderà<br />

potranno essere utilizzate nei suoi<br />

confronti ( co. 3 lett. a)<br />

•b) che, fermo restando quanto previsto<br />

dall’art.66 co1, gli è riconosciuta la facoltà<br />

di non rispondere ad alcuna domanda,<br />

ma che in ogni caso il procedimento<br />

proseguirà il suo corso ( co. 3 lett. b)<br />

•c) che se renderà dichiarazioni su fatti<br />

che concernono la responsabilità di altri,<br />

assumerà in ordine a tali fatti l’ufficio di<br />

testimone, salve le incompatibilità stabilite<br />

dall’art.197 e le garanzie previste<br />

dall’art.197 bis (co. 3 lett. c)<br />

Preliminari<br />

(art.64)<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

L’omesso avvertimento<br />

relativamente alle lett. a e b<br />

comporta l’inutilizzabilità delle<br />

dichiarazioni rese tanto nei<br />

confronti del dichiarante quanto<br />

dei terzi<br />

L’omesso avvertimento<br />

relativamente alla lett. c<br />

comporta l’inutilizzabilità delle<br />

dichiarazioni nei confronti dei<br />

terzi e l’esonero del dichiarante<br />

dall’ufficio di testimone


Partecipazione<br />

libera e cosciente,<br />

salve le cautele<br />

necessarie per<br />

prevenire il pericolo<br />

di fuga o di violenze<br />

Soggetti<br />

Interrogatorio della persona sottoposta alle indagini<br />

Assistenza tecnica,<br />

assicurata mediante<br />

il diritto del<br />

difensore di essere<br />

previamente<br />

avvisato e di essere<br />

presente<br />

Modalità e<br />

contenuto<br />

Divieto di impiego di metodi o<br />

tecniche idonei ad influire sulla<br />

libertà di autodeterminazione o<br />

ad alterare le capacità<br />

mnemoniche o valutative,<br />

neppure se con il consenso<br />

dell’interessato<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

L’a.g. contesta alla persona<br />

interrogata in forma chiara e<br />

precisa il fatto attribuito, le<br />

rende noti gli elementi di<br />

prova esistenti contro di lei e,<br />

se non può derivarne<br />

pregiudizio per le indagini,<br />

gliene comunica le fonti<br />

Invita la persona ad esporre<br />

quanto ritiene utile per la sua<br />

difesa e le pone direttamente<br />

domande


Soggetti<br />

Dubbi relativi all’imputato o indagato, aventi riflessi processuali,<br />

concernenti:<br />

- l’identità fisica (artt.66 e 68)<br />

- l’età (minore degli anni 18) (art.67)<br />

- l’esistenza in vita (art.69)<br />

- la cosciente partecipazione al procedimento (artt.70-73)<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Soggetti<br />

Parte civile<br />

Ai sensi dell’art.74 può esercitare l’azione civile nel processo <strong>penale</strong> colui (ovvero i suoi successori universali) che,<br />

asserendo di aver subito un danno, patrimoniale e non, dal fatto di reato, miri ad ottenere le restituzioni o il<br />

risarcimento del danno.<br />

Per quanto attiene alla capacità processuale, valgono le regole previste per l’esercizio dell’azione civile in sede civile,<br />

relativamente alla rappresentanza, assistenza ed autorizzazione (art.77 co.1).<br />

• L’art.77 co.2 prevede a favore della persona che deve essere rappresentata o assistita la nomina di un<br />

curatore speciale, nel caso in cui manchi la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi<br />

siano ragioni urgenza ovvero nel caso di conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta. Negli<br />

stessi casi, trovandosi in situazioni di assoluta urgenza, il co.4 dispone che l’azione civile possa essere<br />

esercitata nell’interesse del minore o dell’infermo di mente dal pubblico ministero, finché non subentri colui<br />

al quale spetta rappresentanza o assistenza o un curatore speciale.<br />

Conviene ora rispondere alle seguenti domande:<br />

- come entra nel processo la parte civile<br />

- come sta nel processo<br />

- quando esce dal processo<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


.<br />

Il danneggiato dal reato entra<br />

nel processo, attraverso l’atto<br />

di costituzione di parte civile<br />

presentato personalmente o a<br />

mezzo di procuratore speciale,<br />

che deve essere posto in<br />

essere nel rispetto delle forme<br />

dettate dall’art.78<br />

Termini per la costituzione di parte civile:<br />

•Dies a quo: per l’udienza preliminare<br />

•Dies ad quem: fino a che in dibattimento<br />

non sia stata compiuta la verifica della<br />

regolare costituzione delle parti. Se la<br />

costituzione avviene una volta scaduto il<br />

termine previsto dall’art.468, la parte<br />

civile non può avvalersi della facoltà di<br />

presentare le liste testimoniali<br />

Soggetti<br />

La parte civile può stare in<br />

giudizio solo con il ministero di un<br />

difensore, munito di procura<br />

speciale, posta in calce o<br />

margine della dichiarazione di<br />

costituzione di parte civile o<br />

conferita con atto pubblico o con<br />

scrittura privata autenticata<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Una volta costituitosi, il danneggiato,<br />

fatti salvi i casi di esclusione o di esodo<br />

volontario, partecipa al processo in tutti i<br />

suoi gradi, senza dover assumere altre<br />

iniziativa (principio di immanenza<br />

della costituzione di parte civile)<br />

La parte civile può uscire<br />

anticipatamente dal processo a seguito<br />

di esclusione o di revoca


.<br />

Esclusione<br />

della parte<br />

civile<br />

L’esclusione può essere disposta:<br />

•Su richiesta motivata, in relazione a diversi profili di<br />

illegittimità, del pubblico ministero, dell’imputato o del<br />

responsabile civile, presentata in udienza preliminare,<br />

non oltre il momento degli accertamenti concernenti<br />

la costituzione delle parti, o in dibattimento, entro il<br />

termine dettato per la proposizione delle questioni<br />

preliminari, sulla quale decide il giudice senza ritardo<br />

con ordinanza non impugnabile<br />

•Ex officio dal giudice, per mancanza dei requisiti<br />

previsti per la costituzione, fino alla dichiarazione di<br />

apertura del dibattimento<br />

Soggetti<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Revoca della<br />

parte civile<br />

La legge prevede sia l’ipotesi della revoca<br />

espressa sia quella della revoca tacita<br />

•Revoca espressa, tramite dichiarazione resa,<br />

in forma orale o scritta, dal danneggiato<br />

personalmente o per mezzo di procuratore<br />

speciale<br />

•Revoca tacita o presunta, nelle ipotesi previste<br />

tassativamente dall’art.82 co.2. ossia nel caso di<br />

mancata presentazione, in sede di discussione<br />

dibattimentale, delle conclusioni e nel caso di<br />

promovimento dell’azione di danno in sede civile


Condanna<br />

<strong>penale</strong><br />

L’imputato è<br />

condannato a<br />

risarcire il danno,<br />

che è liquidato<br />

Soggetti<br />

Rapporti tra azione civile e processo <strong>penale</strong><br />

Esercitare azione civile<br />

in sede <strong>penale</strong><br />

Rinvio al giudice<br />

civile per la<br />

liquidazione dei<br />

danni. Il giudice<br />

<strong>penale</strong><br />

condanna<br />

l’imputato ad una<br />

provvisionale<br />

immediatamente<br />

esecutiva<br />

assoluzione<br />

Il danneggiato può<br />

Se l’azione civile<br />

è stata<br />

tempestivamente<br />

esercitata<br />

Il giudizio civile<br />

procede in assoluta<br />

autonomia, salvi gli<br />

effetti dell’art.651<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Esercitare azione civile<br />

in sede civile<br />

Se l’azione civile è stata proposta<br />

dopo la pronuncia della sentenza<br />

<strong>penale</strong> di I grado ovvero se è stata<br />

proposta dopo la costituzione di<br />

parte civile, ad eccezione dei casi<br />

previsti dagli artt.71, 88 441, 444,<br />

141 disp.att.)<br />

Il giudizio civile rimane sospeso<br />

in attesa del giudicato <strong>penale</strong>,<br />

destinata ad esercitare la sua<br />

efficacia ai sensi degli artt.651 e<br />

652


Soggetti<br />

Trasferimento dell’azione civile in sede <strong>penale</strong> Trasferimento dell’azione civile in sede civile<br />

L’azione civile promossa in sede civile può<br />

essere trasferita nel processo <strong>penale</strong>, fino a<br />

quando in sede civile non sia stata<br />

pronunciata sentenza di merito anche non<br />

passata in giudicato e siano ancora<br />

pendenti i termini previsti per la costituzione<br />

di parte civile.<br />

L’esercizio di tale facoltà comporta la<br />

rinuncia agli atti del processo e il giudice<br />

<strong>penale</strong> decide anche sulle spese del<br />

procedimento civile<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

L’azione civile può essere promossa in<br />

sede civile anche dal danneggiato che si<br />

sia precedentemente costituito parte civile<br />

nel processo <strong>penale</strong>.<br />

Ciò comporta però:<br />

- la revoca tacita della costituzione di<br />

parte civile<br />

- che il processo civile rimanga sospeso<br />

fino alla pronuncia della sentenza <strong>penale</strong><br />

non più soggetta ad impugnazione, salve le<br />

eccezioni previste dalle legge (artt. 71, 88,<br />

441, 444 ; 141 disp.att.)


Chi è<br />

Come entra<br />

nel processo<br />

Soggetti<br />

Responsabile civile<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Persona fisica o ente pluri<strong>soggetti</strong>vo<br />

(anche non avente personalità giuridica)<br />

che non avendo concorso alla<br />

commissione del fatto, deve rispondere, a<br />

norma delle leggi civili, per il fatto<br />

dell’imputato e nei cui confronti quindi la<br />

parte civile può avanzare le pretese<br />

restitutorie e risarcitorie<br />

(es: art.2049 cod.civ.)<br />

Per citazione o a seguito di intervento<br />

volontario<br />

Può stare in giudizio solo con il<br />

ministero di un difensore, munito di<br />

procura speciale, posta in calce o<br />

margine della dichiarazione di<br />

costituzione o di intervento o conferita<br />

con atto pubblico o con scrittura privata<br />

autenticata


Soggetti<br />

Responsabile civile<br />

citazione intervento<br />

La richiesta, presentata dalla parte<br />

civile, dal pubblico ministero nel<br />

caso di cui all’art.77 co.4 , o<br />

dall’imputato per effetto di Corte<br />

cost. 112/1998, va presentata al più<br />

tardi per il dibattimento<br />

Il responsabile civile,<br />

citato, può costituirsi in<br />

ogni stato e grado del<br />

processo. Può<br />

esercitare le facoltà<br />

previste dalla legge<br />

Il giudice decide<br />

con decreto,<br />

verificato il fumus<br />

boni iuris<br />

Il responsabile civile,<br />

citato, può decidere di<br />

non costituirsi, fermo il<br />

potere del giudice di<br />

addebitargli la<br />

responsabilità per il fatto<br />

dell’imputato<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Sempre che vi sia stato esercizio<br />

dell’azione civile in sede <strong>penale</strong><br />

per iniziativa della parte civile o<br />

del pubblico ministero, il<br />

responsabile civile può intervenire<br />

per l’udienza preliminare e<br />

comunque fino al termine previsto<br />

dall’art.484.<br />

Se si costituisce dopo la scadenza<br />

del termine stabilito dall’art.468,<br />

non può esercitare la facoltà di<br />

presentare le liste testimoniali (<br />

c.d. costituzione tardiva)


Soggetti<br />

Fermo il fatto che sia la citazione sia l’intervento perdono efficacia nelle ipotesi<br />

di esclusione o di revoca della costituzione di parte civile, il responsabile<br />

civile può essere escluso:<br />

Su richiesta, fondata sulla inosservanza delle forme o sulla mancanza dei<br />

requisiti, presentata, non oltre il momento dedicato all’accertamento della<br />

costituzione delle parti nell’udienza preliminare o in dibattimento, da<br />

imputato, parte civile, pubblico ministero (a condizione che non si tratti della stessa parte<br />

che ne ha chiesto la citazione)<br />

lo stesso responsabile civile, citato, anche nel caso previsto dall’art.86 co.2 (precedente<br />

acquisizione di elementi di prova che possono recare pregiudizio alla sua difesa)<br />

D’ufficio dal giudice, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, per<br />

mancanza dei requisiti o quando venga accolta la richiesta di giudizio<br />

abbreviato.<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Chi è<br />

Come entra<br />

nel<br />

processo<br />

Soggetti<br />

Civilmente obbligato per la pena pecuniaria<br />

Persona fisica o giuridica assoggettata, in<br />

via sussidiaria ed eventuale ad una<br />

obbligazione civile pecuniaria pari<br />

all’importo della multa o dell’ammenda<br />

inflitta al condannato, ai sensi degli artt.<br />

196 e 197 c.p. o di talune leggi speciali<br />

In seguito a citazione, su richiesta del<br />

pubblico ministero o dell’imputato, per<br />

l’udienza preliminare o per il giudizio. Si<br />

osservano le disposizioni relative al<br />

responsabile civile, con esclusione<br />

dell’art.87 co.3<br />

Può stare in giudizio solo con il<br />

ministero di un difensore, munito<br />

di procura speciale, posta in<br />

calce o margine della<br />

dichiarazione di costituzione o<br />

conferita con atto pubblico o con<br />

scrittura privata autenticata


Chi è<br />

Capacità<br />

processuale<br />

Soggetti<br />

Persona offesa dal reato<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Persona titolare<br />

del bene<br />

giuridico protetto<br />

dalla norma<br />

<strong>penale</strong><br />

Rinvio agli artt.<br />

120 e 121 c.p.<br />

Prossimi<br />

congiunti, nel<br />

caso di morte<br />

dell’offeso in<br />

conseguenza<br />

del reato<br />

Enti o<br />

associazioni<br />

rappresentativ<br />

i di interessi<br />

lesi dal reato


poteri<br />

Soggetti<br />

Persona offesa dal reato<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Oltre ad esercitare i diritti e le<br />

facoltà ad essa espressamente<br />

riconosciuti dalla legge, può<br />

• presentare memorie in ogni<br />

stato e grado del procedimento<br />

• indicare elementi di prova, ad<br />

esclusione che nel giudizio di<br />

cassazione<br />

Può stare in giudizio in<br />

prima persona, ferma la<br />

facoltà di nominare un<br />

difensore (art.101)


Soggetti<br />

Enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato<br />

Deve trattarsi di:<br />

• Ente senza scopo di lucro<br />

• Ente al quale siano state riconosciute in forza di legge, anteriormente alla commissione del fatto, finalità di tutela<br />

degli interessi lesi dal reato<br />

E’ necessario che la persona offesa presti il proprio consenso, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.<br />

• Il consenso non è efficace se prestato a più di un ente<br />

• Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento dell’iter processuale, con la conseguenza che esso non può<br />

successivamente essere conferito ad altro soggetto<br />

Entra nel procedimento mediante atto di intervento, al quale devono essere allegate la procura speciale al difensore (se<br />

conferita con atto distinto) e la dichiarazione di consenso della persona offesa. E’ ammesso l’intervento sin dall’inizio del<br />

procedimento e sino al momento della verifica della regolare costituzione delle parti in dibattimento. Può stare in giudizio<br />

solo con il ministero del difensore, munito di procura speciale.<br />

Può essere estromesso:<br />

• In seguito ad opposizione presentata dalla parte entro 3 giorni dalla notificazione dell’atto di intervento, se<br />

presentato fuori udienza, ovvero prima della dichiarazione di apertura della discussione in udienza preliminare o<br />

subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti in dibattimento.<br />

• D’ufficio ad opera del giudice in ogni stato e grado del processo.<br />

Esercita i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, salve specifiche eccezioni (art.369; artt.505 e 511 co.6)


Chi è<br />

Presentazione<br />

querela<br />

Soggetti<br />

Querelante<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

Persona offesa ovvero<br />

<strong>soggetti</strong> indicati negli<br />

artt.120 e 121 c.p.<br />

Entro 3 mesi (salve eccezioni)<br />

dalla notizia del fatto [per il<br />

curatore speciale dal giorno<br />

della notifica del decreto di<br />

nomina]<br />

Principio della indivisibilità<br />

della querela


Soggetti<br />

Querelante<br />

rinuncia remissione<br />

La rinuncia può essere<br />

espressa o tacita e non è<br />

sottoponibile a condizioni<br />

o termini, pena l’inefficacia<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />

La remissione può essere espressa o tacita, non<br />

è sottoponibile a termini o condizioni; nell’ipotesi<br />

di concorso di persone nel reato, si estende a tutti<br />

i concorrenti, fatti salvi quelli che l’abbiano<br />

ricusata;<br />

se la querela è stata presentata da più persone,<br />

l’effetto estintivo del reato si realizza solo se tutti i<br />

querelanti abbiano rimesso la querela;<br />

produce l’estinzione del reato a meno che il<br />

querelato non l’abbia espressamente o<br />

tacitamente ricusata


Soggetti<br />

Il difensore dell’imputato<br />

Ferme la necessità e l’importanza della difesa tecnica ai sensi dell’art.24 Cost., il codice distingue tra:<br />

• Difensore di fiducia<br />

• Difensore d’ufficio<br />

L’imputato può nominare sino a due difensori di fiducia ( le nomine in sovrannumero sono inefficaci ) .La<br />

nomina può avvenire con :<br />

• Dichiarazione orale resa all’autorità procedente dall’imputato<br />

• Dichiarazione scritta consegnata dal difensore all’autorità procedente<br />

• Documento di nomina, trasmesso con raccomandata all’autorità procedente<br />

Nel caso di persona arrestate, fermate o sottoposte a custodia cautelare, la nomina può essere fatta nelle<br />

stesse forme dai prossimi congiunti. Tale nomina cessa di operare non appena l’interessato manifesti<br />

contraria volontà<br />

La nomina produce effetti, salvo che intervengano cause risolutive del rapporto contrattuale (rinuncia,<br />

revoca) per tutto il corso del procedimento di cognizione (con una proroga automatica in executivis ai<br />

sensi dell’art.656 co.5 ).<br />

Ai fini della definizione del rapporto contrattuale tra imputato e difensore è necessaria l’accettazione anche<br />

tacita del difensore, il quale è comunque tenuto a dare comunicazione all’autorità procedente della<br />

mancata accettazione, che produce effetto dal momento in cui perviene alla conoscenza dell’autorità<br />

procedente.


Soggetti<br />

Il difensore d’ufficio viene nominato nel caso in cui l’imputato non abbia provveduto a nominare<br />

quello di fiducia ovvero ne sia rimasto comunque privo.<br />

Il difensore d’ufficio è comunque tenuto a prestare patrocinio, salvo che in presenza di un giustificato<br />

motivo.<br />

Ai fini della nomina a difensore d’ufficio, è necessario che il soggetto possieda determinati requisiti,<br />

necessari per essere iscritto all’elenco alfabetico dei difensori d’ufficio, predisposto da ciascun<br />

consiglio dell’ordine forense ed aggiornato ogni tre mesi (attestato di idoneità rilasciato dall’ordine<br />

forense di appartenenza o dimostrazione di aver esercitato la professione nel settore <strong>penale</strong> per<br />

almeno due anni).<br />

Nella individuazione del difensore da nominare, al sistema della “tabella dei turni” si è sostituita una<br />

procedura informatizzata, regolata da un rigido automatismo, rispetto al quale sono previste<br />

circoscritte deroghe, giustificare dalla necessità di specifiche competenza ovvero dalla particolare<br />

urgenza.<br />

Il difensore dell’imputato<br />

esercita i diritti e le facoltà<br />

riconosciuti all’imputato, fatti<br />

salvi quelli riservati<br />

personalmente a quest’ultimo<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte


Soggetti<br />

Garanzie del difensore<br />

(art.103)<br />

Rispetto all’esercizio dei poteri investigativi degli organi inquirenti, il codice prevede una sorta di<br />

ombrello protettivo dell’attività difensiva, rispetto ad atti di:<br />

• Ispezione e perquisizione,<br />

stabilendo<br />

– che siano consentite solo quando il difensore o altre persone che svolgono stabilmente attivita’ nell’ufficio siano imputati,<br />

limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito ovvero per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o<br />

per ricercare cose o persone specificamente predeterminate;<br />

– che l’autorita’ giudiziaria debba avvertire, a pena di nullita’, il consiglio dell’ordine forense del luogo affinche’ il<br />

presidente o un consigliere delegato possa assistere;<br />

– che vi proceda personalmente il giudice o, nelle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di<br />

autorizzazione del giudice;<br />

– che non si possa procedere comunque a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che<br />

costituscano corpo del reato.<br />

• limitazione della segretezza e libertà della corrispondenza e comunicazione,<br />

prevedendo<br />

– che non si possa procedere a sequesto o altra forma di controllo della corrispondenza tra imputato e difensore in<br />

quanto riconoscibile, salvo che vi sia fondato motivo di ritenere che si tratti del corpo del reato;<br />

– che non sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati, dei<br />

consulenti tecnici e dei loro ausiliari ne’ di quelle intercorrenti tra costoro e le persone assistite.<br />

L’effettività di tali garanzie è presidiata dalla comminatoria di inutilizzabilità dei risultati ottenuti<br />

illegittimamente, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art.103.


Soggetti<br />

Il difensore delle altre parti private<br />

Rispetto a quanto già illustrato in relazione al difensore dell’imputato, merita di essere<br />

ricordato:<br />

• Che la parte privata diversa dall’imputato può nominare un solo difensore<br />

• Che alla parte privata diversa dall’imputato non si applica la disciplina del difensore<br />

d’ufficio (mentre anche la persona offesa , la parte civile e il responsabile civile<br />

possono chiedere di accedere al patrocinio a spese dello Stato)<br />

• Che la nomina produce effetti soltanto nell’ambito di un determinato grado di giudizio<br />

del processo, salvo che nell’atto non sia espressa una diversa volontà<br />

• La parte privata diversa dall’imputato (e gli enti) possa stare in giudizio solo con il<br />

ministero del difensore. Questi puo’ compiere e ricevere, nell’intereresse della parte<br />

rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono espressamente<br />

riservati a quest’ultima. In ogni caso sono esclusi gli che importino la disposizione<br />

irreversibile del diritto.<br />

<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte

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